Common use of Sinistri alle persone e danni Clause in Contracts

Sinistri alle persone e danni. Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per cento) del valore del Contratto. L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

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Sinistri alle persone e danni. Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per cento) del valore del Contratto. L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

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Sinistri alle persone e danni. Gravano sull’Appaltatore tutti É a carico dell’Appaltatore ogni provvidenza diretta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, persone o alle cose nel corso della esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore esonera Publiacqua spa da ogni responsabilità verso i propri dipendenti e chiunque altro per infortuni e/o danni che dovessero verificarsi nell’espletamento e in dipendenza dell’esecuzione del contratto, qualunque sia la natura o la causa del danno. L’Appaltatore risponde ed è responsabile per ogni danno arrecato a terzi in genere, al personale e alle cose Publiacqua S.p.A., a propri dipendenti, ausiliari, subappaltatori, coadiutori e consulenti, per fatto proprio, dei propri dipendenti ausiliari, coadiutori o subappaltatori e consulenti in dipendenza dell’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne Publiacqua S.p.A. da qualsivoglia pretesa o molestia che al riguardo venisse nei confronti della medesima avanzata da terzi e sarà unicamente a carico dell’Appaltatore medesimo il completo risarcimento. In relazione ad ogni sinistro l’appaltatore dovrà inoltrare alla stazione appaltante copia della denuncia entro dieci giorni dalla data del sinistro ovvero dalla data in cui il medesimo gli oneri è stato contestato. Qualora l’appaltatore non provveda a denunciare o trasmettere copia della denuncia di sinistri pervenuta da terzi nei termini suddetti, Publiacqua avrà diritto a denunciare il sinistro in luogo dell’appaltatore e a procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e la cancellazione dall’albo Fornitori Fiduciari. A titolo precauzionale non procederà altresì alla liquidazione della rata di saldo trattenendo la somma a garanzia del terzo. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimentiprovvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva A garanzia pertanto degli obblighi di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato cui al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per cento) del valore del Contratto. L’Appaltatore presente articolo l’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore sinistri entro la definizione delle operazioni di collaudo senza il perfezionamento dei Lavori dei relativi atti di quietanza. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo quali non si provvederà allo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello garanzia o al pagamento della rata di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenzasaldo.

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Sinistri alle persone e danni. Gravano Fatto salvo quanto disposto all’Art. 37 del presente Capitolato, gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione pre- stazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni prescri- zioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentantirappresen- tanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per centopercento) del valore del Contratto. L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore Di- rettore dei Lavori dei relativi atti di quietanza, in corrispondenza dell’emissione dello Stato Avanzamento Lavori immediatamente successivo. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione defi- nizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finaleStato Finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità responsabi- lità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

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Sinistri alle persone e danni. Gravano Fatto salvo quanto disposto all’Art. I.VI.3 del presente Capitolato, gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per centopercento) del valore del Contratto. L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza, in corrispondenza dell’emissione dello Stato Avanzamento Lavori immediatamente successivo. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finaleStato Finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Reti E Impianti Del Ciclo Idrico Integrato

Sinistri alle persone e danni. Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri É a carico dell’Appaltatore ogni provvidenza diretta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, persone o alle cose nel corso della esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore esonera Publiacqua S.p.A. da ogni responsabilità verso i propri dipendenti e chiunque altro per infortuni e/o danni che dovessero verificarsi nell’espletamento e in dipendenza dell’esecuzione del contratto, qualunque sia la natura o la causa del danno, causato dall’Appaltatore L’Appaltatore risponde ed è responsabile per ogni danno arrecato a terzi in genere, al personale e alle cose Publiacqua S.p.A., a propri dipendenti, ausiliari, subappaltatori, coadiutori e consulenti, per fatto proprio, dei propri dipendenti ausiliari, coadiutori o subappaltatori e consulenti in dipendenza dell’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne Publiacqua S.p.A. da qualsivoglia pretesa o molestia che al riguardo venisse nei confronti della medesima avanzata da terzi e sarà unicamente a carico dell’Appaltatore medesimo il completo risarcimento. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimentiprovvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva A garanzia pertanto degli obblighi di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato cui al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per cento) del valore del Contratto. L’Appaltatore presente articolo l’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore sinistri entro la data di emissione del Certificato di Regolare Prestazione senza il perfezionamento dei Lavori dei relativi atti di quietanza. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo quali non si provvederà allo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

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Sinistri alle persone e danni. Gravano Fatto salvo quanto disposto all’37 del presente Capitolato, gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per centopercento) del valore del Contratto. L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza, in corrispondenza dell’emissione dello Stato Avanzamento Lavori immediatamente successivo. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finaleStato Finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

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