Common use of Sinistri alle persone e danni Clause in Contracts

Sinistri alle persone e danni. Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per cento) del valore del Contratto. L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Sinistri alle persone e danni. Gravano sull’Appaltatore tutti É a carico dell’Appaltatore ogni provvidenza diretta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, persone o alle cose nel corso della esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore esonera Publiacqua spa da ogni responsabilità verso i propri dipendenti e chiunque altro per infortuni e/o danni che dovessero verificarsi nell’espletamento e in dipendenza dell’esecuzione del contratto, qualunque sia la natura o la causa del danno. L’Appaltatore risponde ed è responsabile per ogni danno arrecato a terzi in genere, al personale e alle cose Publiacqua S.p.A., a propri dipendenti, ausiliari, subappaltatori, coadiutori e consulenti, per fatto proprio, dei propri dipendenti ausiliari, coadiutori o subappaltatori e consulenti in dipendenza dell’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne Publiacqua S.p.A. da qualsivoglia pretesa o molestia che al riguardo venisse nei confronti della medesima avanzata da terzi e sarà unicamente a carico dell’Appaltatore medesimo il completo risarcimento. In relazione ad ogni sinistro l’appaltatore dovrà inoltrare alla stazione appaltante copia della denuncia entro dieci giorni dalla data del sinistro ovvero dalla data in cui il medesimo gli oneri è stato contestato. Qualora l’appaltatore non provveda a denunciare o trasmettere copia della denuncia di sinistri pervenuta da terzi nei termini suddetti, Publiacqua avrà diritto a denunciare il sinistro in luogo dell’appaltatore e a procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e la cancellazione dall’albo Fornitori Fiduciari. A titolo precauzionale non procederà altresì alla liquidazione della rata di saldo trattenendo la somma a garanzia del terzo. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimentiprovvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva A garanzia pertanto degli obblighi di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato cui al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per cento) del valore del Contratto. L’Appaltatore presente articolo l’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore sinistri entro la definizione delle operazioni di collaudo senza il perfezionamento dei Lavori dei relativi atti di quietanza. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo quali non si provvederà allo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello garanzia o al pagamento della rata di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenzasaldo.

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Samples: Capitolato Generale Forniture

Sinistri alle persone e danni. Gravano sull’Appaltatore 1. Qualora nell’esecuzione dell’Accordo Quadro avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC, sentito l’Operatore economico, compila apposita relazione da trasmettere senza indugio, e comunque entro 10 (dieci) giorni, al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le conseguenze dannose. 2. L’Operatore economico è obbligato ad adottare tutte le misure idonee, le opere provvisionali, e tutti gli oneri adempimenti per evitare il verificarsi di danni a cose o persone o all’ambiente nell’esecuzione dell’appalto. 3. Restano a carico dell’Operatore economico, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa: a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto; b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 4. Oltre a quanto già previsto La Stazione appaltante non è responsabile dei danni causati da terzi, estranei alla Stazione appaltante stessa, ai dipendenti ed alle attrezzature dell’Operatore economico. L’Operatore economico dovrà, quindi, tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi richiesta di danni che possa essere avanzata da terzi in merito relazione alle penali ed alla escussione attività dell’Accordo Quadro. 5. L’accertamento dei danni sarà effettuato nell’immediatezza del deposito cauzionalesinistro dal DEC e dall’Operatore economico o da persona delegata munita di apposita procura, preavvertita con le modalità compatibili con la tempistica dell’accertamento. Qualora l’Operatore economico o il suo delegato non si presenti sul luogo del sinistro, la Committente si riserva Stazione appaltante, verbalizzando la sua assenza, procederà ugualmente all’accertamento in presenza di chiedere il due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente dei danni che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare del danno risarcibile non potrà dovrà essere superiore al 100% (cento per cento) del valore del Contratto. L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenzacorrisposto dall’Operatore economico.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ricambi

Sinistri alle persone e danni. Gravano Fatto salvo quanto disposto all’Art. 37 del presente Capitolato, gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione pre- stazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni prescri- zioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentantirappresen- tanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per centopercento) del valore del Contratto. L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore Di- rettore dei Lavori dei relativi atti di quietanza, in corrispondenza dell’emissione dello Stato Avanzamento Lavori immediatamente successivo. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione defi- nizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finaleStato Finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità responsabi- lità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

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Samples: Appalto

Sinistri alle persone e danni. Gravano Fatto salvo quanto disposto all’37 del presente Capitolato, gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per centopercento) del valore del Contratto. L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza, in corrispondenza dell’emissione dello Stato Avanzamento Lavori immediatamente successivo. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finaleStato Finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

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Samples: Appalto

Sinistri alle persone e danni. Gravano sull’Appaltatore Nel corso dell’esecuzione dei lavori possono verificarsi sinistri alle persone o danni alle proprietà. In tali casi, il direttore dei lavori deve compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Nei casi in esame, restano a carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa: 1. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli oneri adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell'appalto; 2. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Oltre L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In particolare, nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionalepena di decadenza dal diritto al risarcimento. Conseguentemente, la Committente si riserva al fine di chiedere determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, progetto da parte dell’Appaltatore dell’appaltatore; d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e/) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per cento) del valore del Contratto. L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata delle persone delle quali esso è tenuto a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenzarispondere.

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Samples: Consultation Document

Sinistri alle persone e danni. Gravano Fatto salvo quanto disposto all’Art. I.VI.3 del presente Capitolato, gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per centopercento) del valore del Contratto. L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza, in corrispondenza dell’emissione dello Stato Avanzamento Lavori immediatamente successivo. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finaleStato Finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Sinistri alle persone e danni. Gravano sull’Appaltatore 1. Qualora nell’esecuzione dell’Accordo Quadro avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC, sentito l’Operatore economico, compila apposita relazione da trasmettere senza indugio, e comunque entro 10 (dieci) giorni, al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le conseguenze dannose. 2. L’Operatore economico è obbligato ad adottare tutte le misure idonee, le opere provvisionali, e tutti gli oneri adempimenti per evitare il verificarsi di danni a cose o persone o all’ambiente nell’esecuzione dell’appalto. 3. Restano a carico dell’Operatore economico, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa: a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto; b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 4. Oltre a quanto già previsto La Stazione appaltante non è responsabile dei danni causati da terzi, estranei alla Stazione appaltante stessa, ai dipendenti ed alle attrezzature dell’Operatore economico. L’Operatore economico dovrà, quindi, tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi richiesta di danni che possa essere avanzata da terzi in merito relazione alle penali ed alla escussione attività di contratto. 5. L’accertamento dei danni sarà effettuato nell’immediatezza del deposito cauzionalesinistro dal DEC e dall’Operatore economico o da persona delegata munita di apposita procura, preavvertita con le modalità compatibili con la tempistica dell’accertamento. Qualora l’Operatore economico o il suo delegato non si presenti sul luogo del sinistro, la Committente si riserva Stazione appaltante, verbalizzando la sua assenza, procederà ugualmente all’accertamento in presenza di chiedere il due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente dei danni che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare del danno risarcibile non potrà dovrà essere superiore al 100% (cento per cento) del valore del Contratto. L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenzacorrisposto dall’Operatore economico.

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Samples: Framework Agreement

Sinistri alle persone e danni. Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri É a carico dell’Appaltatore ogni provvidenza diretta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, persone o alle cose nel corso della esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore esonera Publiacqua S.p.A. da ogni responsabilità verso i propri dipendenti e chiunque altro per infortuni e/o danni che dovessero verificarsi nell’espletamento e in dipendenza dell’esecuzione del contratto, qualunque sia la natura o la causa del danno, causato dall’Appaltatore L’Appaltatore risponde ed è responsabile per ogni danno arrecato a terzi in genere, al personale e alle cose Publiacqua S.p.A., a propri dipendenti, ausiliari, subappaltatori, coadiutori e consulenti, per fatto proprio, dei propri dipendenti ausiliari, coadiutori o subappaltatori e consulenti in dipendenza dell’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne Publiacqua S.p.A. da qualsivoglia pretesa o molestia che al riguardo venisse nei confronti della medesima avanzata da terzi e sarà unicamente a carico dell’Appaltatore medesimo il completo risarcimento. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimentiprovvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva A garanzia pertanto degli obblighi di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato cui al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per cento) del valore del Contratto. L’Appaltatore presente articolo l’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore sinistri entro la data di emissione del Certificato di Regolare Prestazione senza il perfezionamento dei Lavori dei relativi atti di quietanza. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo quali non si provvederà allo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

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Samples: Capitolato Generale Servizi

Sinistri alle persone e danni. Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per cento) del valore del Contratto. L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale. Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto