SISTEMA DELLA PARTECIPAZIONE Clausole campione

SISTEMA DELLA PARTECIPAZIONE. In applicazione di quanto stabilito al punto 3 dell’art. 1 (Sistema delle relazioni industriali) del CCNL delle Attività Ferroviarie le parti assumono il metodo partecipativo come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificare le relazioni tra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori. A tale scopo si conferma l’operatività per il Gruppo FS dei Comitati e degli Organismi di Partecipazione individuati nell’allegato A all’accordo nazionale del 19.11.2001, con le modalità che verranno definite tra le parti entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo, verificandone eventuali ulteriori esigenze di articolazione alle necessità derivanti dal nuovo assetto delle relazioni industriali.
SISTEMA DELLA PARTECIPAZIONE. In applicazione di quanto stabilito al punto 3, lettera C), dell’art. 1 (Relazioni industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti assumono il metodo partecipativo come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificare le relazioni tra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori. A tal fine, si confermano, fino all’istituzione dei nuovi organismi paritetici previsti dal CCNL Mobilità/Area AF, quelli già esistenti nelle Società del Gruppo FS Italiane alla data di stipula del presente contratto. Inoltre, in applicazione di quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 4 dell’art. 1 (Relazioni industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti sono impegnate a garantire il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai massimi livelli nella realizzazione degli obiettivi aziendali. Con tali presupposti, le parti istituiscono una specifica Sede di partecipazione e consultazione, composta dal Segretario Nazionale di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, o da un loro delegato espressamente individuato tra i componenti delle rispettive Segreterie Nazionali, e dai vertici delle aziende interessate che, in merito alle linee strategiche deliberate dai Consigli di Amministrazione delle Società interessate, in particolare sia consultata su: - principali progetti di investimento sulle attività core delle società; - ristrutturazioni e/o modifiche rilevanti sull’organizzazione del lavoro e relative ricadute sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione; - innovazioni tecnologiche ed operative di particolare rilievo. Il Gruppo convocherà tempestivamente la Sede di partecipazione e consultazione, di norma entro 10 gg. rispetto alle determinazioni adottate dai CdA e, sulle tematiche oggetto dei lavori, illustrate dalle Società del Gruppo, i rappresentanti dei lavoratori potranno formulare pareri, valutazioni e/o indicazioni non vincolanti, da portare all’attenzione del vertice di Gruppo/aziendale, per gli eventuali approfondimenti che si rendessero necessari e, ove ritenuto necessario, convocando uno specifico incontro con la sede di partecipazione. I componenti della sede di partecipazione si impegnano a mantenere l’assoluta riservatezza sulle informazioni privilegiate e sui dati price sensitive di cui dovessero venire a conoscenza durante le fasi di interlocuzione, e si dichiarano consapevoli delle conseguenze, anche penali, derivanti – ai sensi delle vigenti normative in materia di market...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).