SLOVENIA Clausole campione

SLOVENIA. Bodite primerno oblečeni. Široka oblačila in nakit niso primerni. Las, obleke in rokavic ne približujete gibljivim delom. Xxxxxx oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v gibljive dele.
SLOVENIA. Ne pritrdite armirane abrazivne rezalne plošče. Takšna orodja se lahko odlomijo in povzročijo poškodbe.
SLOVENIA. ZAČETEK UPORABE PRIKAZ KOTA IN SMERI REZAT VKLOP IN IZKLOP
SLOVENIA. University of Ljubljana Faculty of Social Sciences Inglese B2 2 Triennali e magistrali Totale 2 SPAGNA Xxxxxxxxxxx xx XxxxxxxxxXxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx X0 0 Triennali Gli studenti magistrali non avranno accesso ai corsi dei Master. Universidad de Deusto – Bilbao Grado en Relaciones Internacionales Inglese B2.3 B2.4 oppure Spagnolo B1 3 Triennali e International Relations Institut Barcelona d'Estudis Internacionals Inglese C1 2 Magistrali Media minima: 27/30 Universidad Pontificia ComillasFacultad de Derecho Spagnolo B1 5 Triennali e magistrali L’ammissione a corsi master è a discrezione dell’università ospitante. Universidad de NavarraSchool of Law Inglese B2.3 B2.4 oppure Spagnolo X0 0 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx – Ciencias Juridicas, Economicas y Empresariales, Ciencias de la Comunicacion Inglese B2 oppure Spagnolo B1 2 Triennali e magistrali Gli studenti magistrali non avranno accesso ai corsi dei Master.
SLOVENIA. University of Ljubljana Faculty of Law Inglese B2 2 II, III, IV anno e magistrali Totale 2
SLOVENIA a. Se, fino alla fine di un periodo di al massimo sette anni a decorrere dall’adesione della Slovenia all’UE, sorgono difficoltà che sono gravi e possono persistere sul mercato dei beni immobili, o che potrebbero comportare un serio deterioramento del mercato dei beni immobili in una data area, la Slovenia può chiedere l’autorizza- zione ad adottare misure di protezione per risollevare la situazione di tale mercato. b. Su richiesta della Slovenia il Comitato misto determina, con procedura d’urgenza, le misure di protezione che ritiene necessarie, specificando le condizioni e le modalità della loro attuazione. c. In caso di gravi difficoltà sul mercato immobiliare e su esplicita richiesta della Slovenia, il Comitato misto delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta accompagnata dalle informazioni necessarie. Le misure così decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate. d. Le misure autorizzate in virtù della lettera b possono comportare deroghe alle disposizioni del presente accordo in una misura e per i periodi strettamente necessari per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a.
SLOVENIA. Nessuna legge specifica in materia di assistenza a lungo termine. Le prestazioni per l'assistenza a lungo termine sono comprese nelle leggi seguenti:
SLOVENIA. Pensione risultante da un'assicurazione-pensione complementare obbligatoria.
SLOVENIA. All the GEN2v1 tachograph cards which have received [e26 - 2387/03] approval number, ARE NOT COMPLIANT with Chapter 4.5.2., requirement n. 248 of Annex 1C of Regulation (EU) no. 2016/799, because, in the information, stored in a card, relating to the identification of the integrated circuit (IC) card, in the CardIccIdentification section (chap. 2.11 of Appendix 1 - data dictionary), the mandatory data is missing “CardApprovalNumber”. In addition, all tachograph cards DO NOT COMPLY with Annex II and Appendix 9 (section 4) of Regulation (EU) No 2016/799, since the approval mark assigned is not printed indelibly and clearly. In many cases the approval number corresponding to the number of the approval certificate is missing. The Homologation Certificate for these gen2v1 cards was issued only on 24/02/2021, however, tachograph cards have been issued on the previous date (from June 2019 to February 2021) that are not covered by a Type Approval Certificate as shown in the example below. TUTTE le carte tachigrafiche GEN2v1 che hanno ricevuto il numero di approvazione [e26 - 2387/03], NON SONO CONFORMI al Capitolo 4.5.2., requisito n. 248 dell'Allegato 1C del Regolamento (UE) n. 2016/799, poiché, nelle informazioni, memorizzate in una carta, relative all'identificazione della carta a circuito integrato (IC), nella sezione CardIccIdentification (cap. 2.11 dell'Appendice 1 - dizionario dei dati), manca il dato obbligatorio “Numero di omologazione della Carta”. Inoltre, tutte le carte tachigrafiche non sono conformi all'Allegato II e all'Appendice 9 (sezione 4) del Regolamento (UE) n. 2016/799 poiché non risulta stampato in maniera indelebile e ben leggibile il marchio di omologazione assegnato. In molti casi manca il numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione. La Scheda di omologazione per queste carte gen2v1 è stata rilasciata solamente in data 24/02/2021, tuttavia, risultano essere state rilasciate carte tachigrafiche in data antecedente (da giugno 2019 a Febbraio 2021) che non sono coperte da un certificato di omologazione come si evince dall'esempio sotto riportato. Vedasi report di analisi nella pagina seguente Also, many of the same GEN2v1 tachograph cards, ARE NOT COMPLIANT with Chapter 4.5.3.1.6, requirement n. 259 of Annex 1C of Regulation (EU) no. 2016/799, because, in the information, stored in a card, in the “Driving licence information” section (chap. 2.18 of Appendix 1 - data dictionary), the mandatory data is missing ...

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  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Importo contrattuale L'importo complessivo dell'accordo quadro, ossia quello massimo stipulabile con i contratti attuativi per l'intera durata di validità dello stesso, è pari a xxxxxxxxxxxxx € . Tale valore resta fisso e invariabile. La stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ancona nei confronti dell’aggiudicatario. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione Appaltante tramite stipula di contratti normativi o ordini di servizio. L’operatore economico non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nell’ipotesi in cui non dovessero essere stipulati contratti applicativi o dovessero esserne stipulati per un importo inferiore a quello massimo previsto dall’Accordo Quadro. Non essendo predeterminabile il numero degli interventi di manutenzione da richiedere e non sussistendo alcun vincolo per il Comune di Ancona al raggiungimento del suddetto importo massimo di spesa, l’effettivo corrispettivo che il Comune di Ancona s’impegna a versare all’Appaltatore sarà pari alla sommatoria degli importi dei contratti applicativi e degli ordinativi d’intervento emessi nel periodo di vigenza dell’Accordo quadro. L'affidamento dell'Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività a favore dell'appaltatore, il quale invece è obbligato ad eseguire gli interventi richiesti dal Comune di Ancona in base alle proprie esigenze. Il Comune di Ancona ha piena facoltà di affidare specifici interventi di manutenzione anche ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Al fine della determinazione dell’importo dei lavori per ciascun contratto applicativo o ordine di servizio si farà riferimento all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara è pari a …………..% da applicarsi sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto. La suddetta offerta economica esibita dall’Impresa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè ad esso non materialmente allegata è conservata sulla piattaforma telematica del Comune e agli atti della Direzione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Si dà atto che l’Impresa ha indicato, altresì, nell’offerta economica, presentata in sede di gara, il costo della sicurezza aziendale interna pari ad euro xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx) Il contratto è stipulato a misura

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Struttura organizzativa Nell’Organigramma sopra rappresentato sono raffigurate tutte le figure che prendono parte al Servizio, le gerarchie tra esse stabilite e le interazioni che si generano, ovvero i rapporti istituzionali, informativi e di supporto dall’esterno. Tale struttura, che utilizza razionalmente le risorse umane tecniche e i mezzi disponibili, è ripartita su due livelli perfettamente integrati tra loro, la Struttura di Governo e la Struttura Operativa. Frutto di un progetto unitario, i due livelli sono stati concepiti per lavorare in modo strettamente coordinato e sinergico, tramite l’applicazione di un sistema di procedure di controllo e di qualità, definite secondo le norme UNI EN ISO 9001. Figura cardine di tutto il processo è il Supervisore della Convenzione che opererà quale supervisore del servizio e referente nei confronti di Città Metropolitana, nonché quale coordinatore delle attività dei singoli Gestori di Servizio; tale figura sarà la cerniera di congiunzione tra la Struttura di Governo e la Struttura Operativa nella fase di erogazione dei servizi attraverso il coordinamento delle attività del Gestore del Servizio. Sarà, inoltre, in stretto rapporto con un Comitato Tecnico di Coordinamento, costituito dai referenti del RTI, che lo supporterà a livello decisionale in tutte le scelte strategiche necessarie a un corretto svolgimento della convenzione. Lo Staff di Supporto, suddiviso in aree composte da professionalità con competenze e ruoli differenti, ha, invece, il compito di supportare i Gestori del Servizio nella gestione del servizio, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, garantendo il completo soddisfacimento delle richieste del Capitolato Tecnico. Ha la funzione di indicare le linee guida e fornire il necessario supporto e coordinamento di ogni area per il suo ambito di competenza, in modo tale da garantire uniformità e coesione in tutti gli aspetti e in tutte le fasi di erogazione. Lo Staff di Supporto è diviso in cinque aree come di seguito descritte: Area Amministrazione e Contabilità | ha il compito di verificare gli OPF ricevuti dalle Amministrazioni Contraenti. Una volta ricevuto l’OPF, si occupa, poi, della predisposizione della documentazione amministrativa. Cura, inoltre, i rapporti con le Amministrazioni Contraenti, si occupa della fatturazione degli ordinativi di fornitura e gestisce i rapporti amministrativi tra i vari componenti. Area Sistemi Informativi/IT | è responsabile della corretta funzionalità di tutti i sistemi informativi adottati, di cui ai paragrafi dedicati della presente Offerta Tecnica. Tale struttura sarà coordinata da un Responsabile IT che avrà anche il compito di garantire la massima efficienza, la trasparenza del servizio reso e la rapidità dello scambio di informazioni e delle comunicazioni, di standardizzare i modi di operare del personale, assicurare il funzionamento delle infrastrutture a servizio della Centrale Operativa e delle GPG.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.