SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e: a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice; b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016; c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).
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Samples: Letter of Invitation for Negotiated Procedure, Concessione Di Servizi, Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgsD.lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016medesimo Codice. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. n. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.ddelr.d.n. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.ddelr.d.n. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del dell’art.110del d.lgs. 50/2016n.50/2016 e s.m.i.;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgsD.Lgs. 50/2016, n. 50/2016 e s.m.i.; deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e ed essenziali, pertanto si applica l'istituto soggette eventualmente all'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2)istruttorio.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura manifestazione di interesse i soggetti singoli o raggruppati in RTI di cui all’art. 45all’art 45 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, comma 1, di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di seguito elencati: 🞐 Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art 80 del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza D. Lgs.50/16 🞐 Insussistenza della disciplina causa interdittiva di cui agli arttall’art 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 🞐 Organismi con varia configurazione giuridica, in forma singola o associata, attivi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di cui al presente procedimento, quali cooperative sociali, associazioni, enti della cooperazione, anche in forma di Raggruppamento Temporaneo (RTI / ATI), Consorzi, ecc. 80 🞐 attestazione dell’iscrizione nel registro delle imprese presso il C.C.I.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni possesso della Partita IVA o di imprese e ai Gruppi Economici essere nella condizione di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI)esenzione dal regime IVA. Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente specifiche dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti ed i documenti a comprova saranno specificati nella lettera di invito a presentare offerta 🞐 aver maturato esperienza almeno triennale nel settore oggetto dell’affidamento 🞐 Fatturato minimo annuo non inferiore all’importo di € 66.849,48. (IVA esclusa al 22%) per ogni anno del raggruppamentotriennio 2019-2020-2021, nel settore di attività oggetto dell’accordo quadro. Tali quote devono essere specificate in sede A seguito di registrazione del sistema AVCPasslettera di invito da parte della Stazione Appaltante alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria gli stessi dovranno possedere i sottoelencati requisiti e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” produrre la documentazione di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).appresso specificato:
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Samples: Accordo Quadro
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi Possono concorrere all’affidamento dell’incarico tutti i prestatori di servizi pubblici o privati autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente Disciplinare secondo la legislazione dello Stato italiano e/o quella di ogni altro Stato Membro dell’Unione Europea (o sottoscrittore dell’AAP – Accordo sugli Appalti Pubblici) di appartenenza e, comunque, tutti i soggetti espressamente indicati all’art. 34 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006. Ogni operatore economico può presentare una sola offerta. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo operatore - da solo o all’interno di RTI (Raggruppamenti temporanei di imprese) o di ATI (Associazioni temporanee di impresa) o di Consorzi ordinari (ex articolo 2602 e segg. C.C., anche nelle forme di società consortile, ex atto 2615 ter del C.C.) o di GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) - tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura. Non possono partecipare alla presente procedura i soggetti gara, in qualunque modo o forma (concorrente singolo, raggruppato o consorziato), operatori economici che si trovino in una delle situazioni di cui all’artesclusione previste dall’art. 4538, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m-bis, m-ter, m-quater, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta163/2006. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda possono partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “gara gli operatori che si trovino fra loro in continuità aziendale” una situazione di controllo di cui all’artall’articolo 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso Nel caso in cui emerga la partecipazione simultanea alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazioneprocedura, mediante una dichiarazione sostitutiva offerte distinte, di atto di notorietà inclusa nella stessa istanzasoggetti fra i quali sussista la situazione ora descritta, resa ai sensi dell’arttutte tali offerte saranno escluse dalla procedura. 47 del d.P.R. n. 445/2000La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai Saranno esclusi dalla gara i concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le coinvolti in situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2)oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono saranno ammessi a partecipare alla presente procedura gara i soggetti concorrenti di cui all’art. 4545 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico esplicitati al successivo articolo 15, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, secondo quanto disposto all’art. 92 del d.lgs. n. 50/2016D.P.R. 207/2010, nonché aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, G.E.I.E. e concorrenti con l’osservanza della disciplina sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli arttall’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni Nel caso di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti raggruppamenti temporanei di impresa (RTI)concorrenti e consorzi di concorrenti, anche se non ancora formalmente costituiti, che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per le Imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa. Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi Sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla garaofferta, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre. E’ fatto divieto ad ogni consorziato di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima procedura; qualora in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio non indichi consorzio, sia il consorziato, trovando applicazione l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili (articoli 45, comma 2, lettera c, e 46, comma 1, lettera f, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per quale consorziato concorrel'esecuzione delle prestazioni, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazionesia, mediante una dichiarazione sostitutiva avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. In caso di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dell’appalto non possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2)diversi da quelli già indicati.
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Samples: Mutuo
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella nel presente lettera d'invito bando di gara per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).
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Samples: Bando Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti procedura:
a. Singoli Professionisti di cui all’artal precedente par. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina IV.
b. Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (RTP) costituiti da due o più figure professionali di cui agli arttal precedente par. 80 IV; in questo caso sarà necessario che una delle figure professionali costituenti il raggruppamento sia indicata quale mandataria dell’RTP e seguenti che vengano chiaramente indicate le attività che saranno svolte da ciascuna delle altre figure professionali nell’ambito del d.lgscontratto oggetto della presente procedura.
c. Società tra professionisti aventi al loro interno almeno una delle figure professionali di cui al precedente par. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI)IV. Le quote figure professionali facenti parte dell’RTP potranno essere sostituite, nel corso dell’esecuzione del contratto, solo per cause di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo forza maggiore e comunque solo a valle di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi preventiva autorizzazione di IFR. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà formulare specifica e motivata richiesta ad IFR, allegando i CV dei professionisti proposti in sostituzione di quelli indicati in sede di presentazione dell’istanza offerta. La sostituzione sarà ammessa solo se i professionisti proposti abbiano un CV analogo o più qualificato rispetto a quello del professionista da sostituire; in caso l’affidatario non sia in grado di partecipazione proporre figure sostitutive accettabili, il contratto verrà risolto per grave inadempimento. Parimenti, la sostituzione del professionista senza l’assenso di IFR è causa di risoluzione del contratto. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla garagara in più di un raggruppamento, per consentire ovvero di partecipare alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti gara anche in capo ai singoli componenti del forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituitopartecipazione di RTP non ancora costituiti, nell’istanza di partecipazione devono l’offerta deve essere precisate le quote di partecipazione della mandataria sottoscritta da tutti i Professionisti che costituiranno l’RTP e delle mandantideve contenere l’impegno che, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In in caso di raggruppamento costituendoaggiudicazione della gara, nell’istanza gli stessi Professionisti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2)loro.
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Samples: Bando E Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Per il parco gonfiabili, così come per tutte le altre attività, occorre presentare documentazione attestante i requisiti per lo svolgimento dell’attività in base alla vigente normativa. Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti potranno autocertificare il possesso dei requisiti sulla base della vigente normativa in materia di dichiarazioni e certificazioni. Requisito fondamentale per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, è il possesso della licenza di spettacolo viaggiante. La licenza deve essere posseduta dal soggetto partecipante alla data di scadenza del bando. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 esoggetti:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudiceimprese singole;
b) sia stato ammesso imprese che intendano temporaneamente raggrupparsi; In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese componenti l’A.T.I. e contenere l’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’artdisciplina prevista dal dlgs. 186-bis del r.d. n. 267/1942 50/2016 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016;successive modifiche e integrazioni.
c) In caso di aggiudicazione, le singole imprese parte del raggruppamento dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una tra le stesse, qualificata come capogruppo.
d) Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
e) Non è consentito che un’impresa partecipi alla gara anche singolarmente qualora sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza componente di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva un raggruppamento di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).imprese;
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Samples: Concession Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare al presente Sub-lotto Prestazionale 4, i soggetti indicati nell’ articolo 46 del Codice dei Contratti, purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente Disciplinare. I concorrenti che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, gli importi delle prestazioni professionali per le singole categorie di opere previste dal DM 17 giugno 2016, per i quali sono stati espletati SIA dai singoli componenti del raggruppamento. In caso di raggruppamento costituendo, il professionista con gli importi delle prestazioni professionali più alti acquisterà la qualifica di capogruppo (di seguito, "Capogruppo"). Nel caso in cui l’importo più alto sia posseduto da più componenti del raggruppamento, l'operatore economico dovrà scegliere, in sede di partecipazione alla gara, il professionista/società che acquisterà la qualifica di Capogruppo. Tenuto conto dell'impossibilità di prevedere in questa fase la composizione degli interventi che saranno oggetto dei singoli Appalti Specifici e, di conseguenza, dell'impossibilità di definire ed articolare le categorie prevalenti/principali e scorporabili/secondarie relative ai servizi da espletare, nonché i relativi importi, in deroga all'articolo 83, co. 8 del Codice dei Contratti, non sarà richiesto al Capogruppo, per ciascun Appalto Specifico, il possesso dei requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun altro componente del raggruppamento. Il Capogruppo è responsabile in solido per gli inadempimenti relativi alle attività eseguite da tutti i componenti del raggruppamento con riferimento a ciascun Appalto Specifico, salvo nel caso in cui il Capogruppo sia sostituito. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’ articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’ art. 45, comma 2, let. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e let. c) (consorzi stabili) ai sensi dell’art.48, comma 7, secondo periodo, del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza, si applica l’art. 353 c.p. I consorzi devono presentare le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per le consorziate designate. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 80, comma 5, let. m, del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i soggetti legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnico del consorzio. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo la stipula del relativo contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla non approvazione del contratto o alla revoca dell'affidamento. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’ art. 45, comma 2 let. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’ aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’ organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’ organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’ aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’ organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’ organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 sopra citata). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’ art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. Ai fini della partecipazione, non è indispensabile la costituzione con atto formale, ma è sufficiente che nella Domanda di partecipazione, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. Ai sensi dell’art. 48 del Codice, è espressamente richiesto che l’atto costitutivo, ovvero l’impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:
a) l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
b) la suddivisione percentuale tra le imprese associate/associande ed i componenti dei Consorzi ordinari degli oneri di esecuzione delle parti del servizio oggetto aggiudicazione, per ogni singola categoria e ID Opere indicate nella Tabella 3 del presente Disciplinare. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica organizzativa della stessa/o, secondo le indicazioni dell’art. 92 del Regolamento del Codice;
c) ove sia previsto il ricorso al comma 4 dell’art.92 del Regolamento del Codice (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d’ impegno. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice che per esso concorrono. E’ vietata l’associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’ impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza del suddetto divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione e la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o in consorzio. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, è vietato che la stessa impresa assuma la posizione di ausiliaria nei confronti di più concorrenti ed è vietata la partecipazione contemporanea sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti. In violazione sono esclusi dalla gara i relativi concorrenti. I soggetti che possono eseguire il servizio oggetto di affidamento sono quelli elencati in dettaglio dall’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e e) e f) del d.lgsCodice. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 80 46 e seguenti 48 comma 7 del d.lgsCodice. 50/2016I professionisti singoli e associati devono possedere i requisiti di cui all’ art. Alle aggregazioni 1 del Decreto MIT 2.12.2016 n. 263 ed, inoltre: - le Società di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per professionisti dovranno possedere i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis 2 del r.d. del Decreto MIT 2.12.2016 n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura 263; - le Società di concordato preventivo “in continuità aziendale” ingegneria dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 186-bis 3 del r.ddel Decreto MIT 2.12.2016 n. 263; - I raggruppamenti temporanei dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 4 del del Decreto MIT 2.12.2016 n. 267/1942 263; - i consorzi stabili Società di professionisti e abbia ottenuto l’autorizzazione GEIE dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 5 del giudice delegatoDecreto MIT 2.12.2016 n. 263 - Gli Studi Associati sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni previste per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, sentita l’Anac, ai sensi eccezion fatta per il disposto dell’art. 110 4 comma 1 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza decreto MIT n. 263/2016 attinente alla presenza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).un giovane professionista; L'operatore economico dovrà:
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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica