SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e: a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice; b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016; c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).
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Samples: Letter of Invitation for Negotiated Procedure, Concessione Di Servizi, Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta e possono presentare offerta i soggetti di cui all’artall'art. 45, comma 11 e 2 de D Lgs. n. 50/2016 e le associazioni per la protezione di animali, iscritte all’Albo di cui all’art. 13 della Legge Regionale Puglia n. 12 del 3 aprile 1995, titolari di canili rifugio situati nell’ambito territoriale della ASL BA, con capacità di ricezione complessiva non superiore a n. 200 cani, muniti di certificazione di idoneità sanitaria per l'espletamento del servizio;
2. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile 50/2016 sono tenuti ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati indicare in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; qualora in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprioapplica l’articolo 353 del codice penale.
3. Qualora l’operatore economico che intenda E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovi trovino in una delle particolari condizioni situazione di ammissione previste dall’artcontrollo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto Qualora il concorrente dichiari di essere ammesso alla procedura in una situazione di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, controllo (ai sensi dell’art. 110 dell’articolo 2359 del d.lgs. 50/2016;
ccodice civile) sia sottoposto a fallimentoo in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare dovrà dichiarare che la propria posizione nell’istanza situazione di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, controllo non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2)ha influito sulla formulazione dell’offerta.
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Samples: Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella nel presente lettera d'invito bando di gara per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).
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Samples: Bando Di Gara
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Per il parco gonfiabili, così come per tutte le altre attività, occorre presentare documentazione attestante i requisiti per lo svolgimento dell’attività in base alla vigente normativa. Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti potranno autocertificare il possesso dei requisiti sulla base della vigente normativa in materia di dichiarazioni e certificazioni. Requisito fondamentale per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, è il possesso della licenza di spettacolo viaggiante. La licenza deve essere posseduta dal soggetto partecipante alla data di scadenza del bando. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 esoggetti:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudiceimprese singole;
b) sia stato ammesso imprese che intendano temporaneamente raggrupparsi; In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese componenti l’A.T.I. e contenere l’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’artdisciplina prevista dal dlgs. 186-bis del r.d. n. 267/1942 50/2016 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016;successive modifiche e integrazioni.
c) In caso di aggiudicazione, le singole imprese parte del raggruppamento dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una tra le stesse, qualificata come capogruppo.
d) Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
e) Non è consentito che un’impresa partecipi alla gara anche singolarmente qualora sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza componente di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva un raggruppamento di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).imprese;
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Samples: Concession Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 1, 45 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina in possesso delle condizioni di cui agli idoneità e dei requisiti previsti dal presente Bando. Tali operatori possono partecipare alle condizioni previste dagli artt. 80 45, 47 e seguenti 48 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016.
2. Alle aggregazioni È consentita la partecipazione di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti raggruppamenti temporanei di impresa (RTI)operatori economici, anche non ancora costituiti. Le quote In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta a pena di partecipazione nell’ambito esclusione da tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo e contenere l’impegno che, in caso di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, da indicare in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla garaofferta, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati quale stipulerà il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa Contratto in nome e per conto proprioproprio e delle mandanti. Qualora l’operatore economico che intenda Quanto previsto al presente comma si applica anche alle ulteriori forme costituende di operatori economici previste dalla legge.
3. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni più di ammissione previste dall’art. 110un raggruppamento temporaneo o consorzio, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto ovvero di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000partecipare, anche avvalendosi del Modello Ain forma individuale, fatte salve qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. In tali casi, le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazioneofferte dei relativi raggruppamenti o consorzi, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazionecosì come le offerte individuali, saranno escluse. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto della modalità di presentazione delle offerte si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).veda quanto previsto alla successiva lettera K.
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Samples: Concession Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura manifestazione di interesse i soggetti singoli o raggruppati in RTI di cui all’art. 45all’art 45 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, comma 1, di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di seguito elencati: 🞐 Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art 80 del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza D. Lgs.50/16 🞐 Insussistenza della disciplina causa interdittiva di cui agli arttall’art 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 🞐 Organismi con varia configurazione giuridica, in forma singola o associata, attivi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di cui al presente procedimento, quali cooperative sociali, associazioni, enti della cooperazione, anche in forma di Raggruppamento Temporaneo (RTI / ATI), Consorzi, ecc. 80 🞐 attestazione dell’iscrizione nel registro delle imprese presso il C.C.I.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni possesso della Partita IVA o di imprese e ai Gruppi Economici essere nella condizione di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI)esenzione dal regime IVA. Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente specifiche dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti ed i documenti a comprova saranno specificati nella lettera di invito a presentare offerta 🞐 aver maturato esperienza almeno triennale nel settore oggetto dell’affidamento 🞐 Fatturato minimo annuo non inferiore all’importo di € 66.849,48. (IVA esclusa al 22%) per ogni anno del raggruppamentotriennio 2019-2020-2021, nel settore di attività oggetto dell’accordo quadro. Tali quote devono essere specificate in sede A seguito di registrazione del sistema AVCPasslettera di invito da parte della Stazione Appaltante alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria gli stessi dovranno possedere i sottoelencati requisiti e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” produrre la documentazione di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).appresso specificato:
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Samples: Accordo Quadro
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gara i soggetti di cui elencati all’art. 45, comma 12, del d.lgs. D.Lvo n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina in quanto applicabile, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché le imprese singole, consorzi di imprese di cui agli artt. 80 articoli 2602 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese codice civile e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicanoraggruppamenti temporanei d’imprese, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, costituiti ai sensi dell’art. 110 del d.lgs24 della L.P. n. 23/1990. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimentoLe imprese che intendono raggrupparsi devono produrre, ma il curatore fallimentare abbia all’atto della presentazione dell’offerta e unitamente alla dichiarazione richiesta per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante mandato speciale unitario con rappresentanza ad una dichiarazione sostitutiva di esse, indicata quale impresa capogruppo, in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, in conformità a quanto previsto dall’art. 24 della L.P. 23/90. Il mandato così conferito deve contenere le seguenti clausole: - che le imprese si sono costituite in raggruppamento per la partecipazione alla presente gara; - che tutte le imprese raggruppate sono solidalmente responsabili nei confronti di notorietà inclusa nella stessa istanzaXxxxxxx; - che il mandato è irrevocabile salvo che per giusta causa, resa ai sensi dell’art. 47 senza effetto peraltro nei confronti di Xxxxxxx; - che il mandatario ha, nei riguardi di Aprofod, la rappresentanza anche processuale per tutte le operazioni e atti inerenti il rapporto contrattuale, fino alla completa estinzione del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive medesimo, ferma restando la facoltà di certificazione e Aprofod di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2)far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.
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Samples: Concession Agreement
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgsD.lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016medesimo Codice. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. n. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.ddelr.d.n. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.ddelr.d.n. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del dell’art.110del d.lgs. 50/2016n.50/2016 e s.m.i.;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgsD.Lgs. 50/2016, n. 50/2016 e s.m.i.; deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e ed essenziali, pertanto si applica l'istituto soggette eventualmente all'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2)istruttorio.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura manifestazione di interesse i soggetti singoli o raggruppati in RTI di cui all’artall’art 45 del D.lgs. 4550/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, comma 1, di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di seguito elencati: 🞐 Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art 80 del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza D. Lgs.50/16 🞐 Insussistenza della disciplina causa interdittiva di cui agli arttall’art 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 🞐 Organismi con varia configurazione giuridica, in forma singola o associata, attivi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di cui al presente procedimento, quali cooperative sociali, associazioni, enti della cooperazione, anche in forma di Raggruppamento Temporaneo (RTI / ATI), Consorzi, ecc. 80 🞐 attestazione dell’iscrizione nel registro delle imprese presso il C.C.I.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni possesso della Partita IVA o di imprese e ai Gruppi Economici essere nella condizione di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, esenzione dal regime IVA; le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente specifiche dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamentoed i documenti a comprova saranno specificati nella lettera di invito a presentare offerta 🞐 aver maturato esperienza almeno triennale nel settore oggetto dell’affidamento 🞐 Fatturato medio negli ultimi tre anni 2019-2020-2021 non inferiore all’importo di € 36.256,82 IVA esclusa per ogni, nel settore di attività oggetto dell’accordo quadro. Tali quote devono essere specificate in In sede di registrazione del sistema AVCPassinvito da parte della Stazione Appaltante alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria gli stessi dovranno possedere i sottoelencati requisiti e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” produrre la documentazione di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).appresso specificato:
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Samples: Accordo Quadro
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare al presente Sub-lotto Prestazionale 4, i soggetti indicati nell’ articolo 46 del Codice dei Contratti, purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente Disciplinare. I concorrenti che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, gli importi delle prestazioni professionali per le singole categorie di opere previste dal DM 17 giugno 2016, per i quali sono stati espletati SIA dai singoli componenti del raggruppamento. In caso di raggruppamento costituendo, il professionista con gli importi delle prestazioni professionali più alti acquisterà la qualifica di capogruppo (di seguito, "Capogruppo"). Nel caso in cui l’importo più alto sia posseduto da più componenti del raggruppamento, l'operatore economico dovrà scegliere, in sede di partecipazione alla gara, il professionista/società che acquisterà la qualifica di Capogruppo. Tenuto conto dell'impossibilità di prevedere in questa fase la composizione degli interventi che saranno oggetto dei singoli Appalti Specifici e, di conseguenza, dell'impossibilità di definire ed articolare le categorie prevalenti/principali e scorporabili/secondarie relative ai servizi da espletare, nonché i relativi importi, in deroga all'articolo 83, co. 8 del Codice dei Contratti, non sarà richiesto al Capogruppo, per ciascun Appalto Specifico, il possesso dei requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun altro componente del raggruppamento. Il Capogruppo è responsabile in solido per gli inadempimenti relativi alle attività eseguite da tutti i componenti del raggruppamento con riferimento a ciascun Appalto Specifico, salvo nel caso in cui il Capogruppo sia sostituito. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’ articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’ art. 45, comma 2, let. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e let. c) (consorzi stabili) ai sensi dell’art.48, comma 7, secondo periodo, del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza, si applica l’art. 353 c.p. I consorzi devono presentare le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per le consorziate designate. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 80, comma 5, let. m, del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i soggetti legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnico del consorzio. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo la stipula del relativo contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla non approvazione del contratto o alla revoca dell'affidamento. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’ art. 45, comma 2 let. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’ aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’ organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’ organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’ aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’ organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’ organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 sopra citata). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’ art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. Ai fini della partecipazione, non è indispensabile la costituzione con atto formale, ma è sufficiente che nella Domanda di partecipazione, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. Ai sensi dell’art. 48 del Codice, è espressamente richiesto che l’atto costitutivo, ovvero l’impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:
a) l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
b) la suddivisione percentuale tra le imprese associate/associande ed i componenti dei Consorzi ordinari degli oneri di esecuzione delle parti del servizio oggetto aggiudicazione, per ogni singola categoria e ID Opere indicate nella Tabella 3 del presente Disciplinare. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica organizzativa della stessa/o, secondo le indicazioni dell’art. 92 del Regolamento del Codice;
c) ove sia previsto il ricorso al comma 4 dell’art.92 del Regolamento del Codice (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d’ impegno. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice che per esso concorrono. E’ vietata l’associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’ impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza del suddetto divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione e la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o in consorzio. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, è vietato che la stessa impresa assuma la posizione di ausiliaria nei confronti di più concorrenti ed è vietata la partecipazione contemporanea sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti. In violazione sono esclusi dalla gara i relativi concorrenti. I soggetti che possono eseguire il servizio oggetto di affidamento sono quelli elencati in dettaglio dall’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e e) e f) del d.lgsCodice. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 80 46 e seguenti 48 comma 7 del d.lgsCodice. 50/2016I professionisti singoli e associati devono possedere i requisiti di cui all’ art. Alle aggregazioni 1 del Decreto MIT 2.12.2016 n. 263 ed, inoltre: - le Società di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per professionisti dovranno possedere i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis 2 del r.d. del Decreto MIT 2.12.2016 n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura 263; - le Società di concordato preventivo “in continuità aziendale” ingegneria dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 186-bis 3 del r.ddel Decreto MIT 2.12.2016 n. 263; - I raggruppamenti temporanei dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 4 del del Decreto MIT 2.12.2016 n. 267/1942 263; - i consorzi stabili Società di professionisti e abbia ottenuto l’autorizzazione GEIE dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 5 del giudice delegatoDecreto MIT 2.12.2016 n. 263 - Gli Studi Associati sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni previste per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, sentita l’Anac, ai sensi eccezion fatta per il disposto dell’art. 110 4 comma 1 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell’istanza decreto MIT n. 263/2016 attinente alla presenza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).un giovane professionista; L'operatore economico dovrà:
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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica