Common use of SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel Bando e nei seguenti paragrafi, tutti i soggetti di cui all’artt. 34 del Codice degli Appalti, secondo la disciplina prevista dagli artt. 35, 36 e 37 del medesimo Codice degli Appalti, ovvero gli operatori economici residenti in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di residenza. E’ fatto divieto alle imprese concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata, ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzi, pena l’esclusione dalla gara, dell’impresa singola e dei R.T.I. o consorzi ai quali l’impresa medesima partecipi. L'operatore economico invitato individualmente nella presente procedura, avrà la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti sempre che non abbiano già presentato istanza di partecipazione. Si precisa che, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005, recepite nell’atto di segnalazione dell’A.V.C.P AS880 pubblicata sul Bollettino n. 44 del 21 novembre 2011 e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I./consorzi da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I./consorzi di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sottoriportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnici di idoneità professionale, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I./consorzi così composti.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinary Procedure for Contract Award, Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel Bando e nei seguenti paragrafi, tutti alla gara i soggetti elencati all’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che hanno presentato manifestazione di cui all’arttinteresse a seguito dell’avviso esplorativo pubblicato in data 4 settembre 2017 e che hanno ricevuto il presente invito. 34 Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, anche se il raggruppamento non è ancora stato costituito. L’Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell’ambito del Codice degli AppaltiRaggruppamento. Ai sensi dell’art. 48, secondo la disciplina prevista dagli arttcomma 7, del D.lgs. 35, 36 e 37 del medesimo Codice degli Appalti, ovvero gli operatori economici residenti in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di residenza. E’ 50/2016 è fatto divieto alle imprese ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata, ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorziraggruppamento temporaneo, pena l’esclusione ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata, né è consentita la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L’inosservanza di tale divieto determina l’ESCLUSIONE dalla gara, dell’impresa gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola e dei R.T.I. o consorzi ai quali l’impresa medesima partecipiassociazione). L'operatore economico invitato individualmente nella presente procedura, avrà la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti sempre che non abbiano già presentato istanza di partecipazioneLe imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. Si precisa che, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e 45 del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005, recepite nell’atto di segnalazione dell’A.V.C.P AS880 pubblicata sul Bollettino n. 44 del 21 novembre 2011 e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I./consorzi da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I./consorzi di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sottoriportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnici di idoneità professionale, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I./consorzi così compostiD.lgs. 50/2016.

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Samples: Invito a Trattativa Privata

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx Sono ammessi a parteciparepartecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti indicati “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel Bando settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e nei seguenti paragrafiforniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, tutti istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui all’arttalle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. 34 del Codice degli Appalti, secondo la disciplina prevista dagli artt. 35, 36 e 37 del medesimo Codice degli Appalti, ovvero In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici residenti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in altri Stati membri dell’UEcaso di aggiudicazione della gara, nelle forme previste nei Paesi gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di residenzaessi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' fatto divieto alle imprese ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associatapiù di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. n.50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 art. 48 D.Lgs n. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai consorzi di cui alle lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Per i soggetti di cui alle lettere d) e) f) g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui i requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la termini assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un R.T.I. raggruppamento, consorzio o consorziin coassicurazione, pena l’esclusione dalla garaovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, dell’impresa singola consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e dei R.T.I. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o consorzi la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai quali l’impresa medesima partecipisensi dell’art. L'operatore economico invitato individualmente nella presente procedura80, avrà la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti sempre che non abbiano già presentato istanza di partecipazionecomma 5, lettera m) del D.Lgs. Si precisa che, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza 50/2016 e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005, recepite nell’atto di segnalazione dell’A.V.C.P AS880 pubblicata sul Bollettino n. 44 del 21 novembre 2011 e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I./consorzi da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I./consorzi di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sottoriportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnici di idoneità professionale, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I./consorzi così composti.ss.mm.ii..

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Samples: Service Agreement

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a parteciparepartecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, purché compresi i Raggruppamenti Temporanei (R.T.I.) e i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, in possesso dei requisiti indicati nel Bando di ordine generale e nei seguenti paragrafi, tutti i soggetti di idoneità professionale di cui all’arttall’art. 34 del Codice degli Appalti38 e all’art. 39 dell’anzidetto Decreto, secondo la disciplina prevista dagli arttnonché dei requisiti minimi di cui al successivo art. 35, 36 e 37 del medesimo Codice degli Appalti, ovvero gli operatori economici residenti in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi 5 “Requisiti di residenzapartecipazione”. 2. E’ ammesso il ricorso alla coassicurazione, purché con vincolo esplicito di solidarietà nel debito, in deroga all’art. 1911 c.c. 3. È fatto divieto alle imprese ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata, ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorziconsorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ovvero ancora in coassicurazione con altri concorrenti, pena l’esclusione dalla garadel concorrente stesso e di tutti i concorrenti coinvolti. 4. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, dell’impresa singola e è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei R.T.I. o consorzi ai quali l’impresa medesima partecipi. L'operatore economico invitato individualmente nella presente procedura, avrà la facoltà raggruppamenti temporanei di presentare offerta quale mandatario concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di operatori riuniti sempre che non abbiano già presentato istanza di partecipazione. Si precisa che, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005, recepite nell’atto di segnalazione dell’A.V.C.P AS880 pubblicata sul Bollettino n. 44 del 21 novembre 2011 e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I./consorzi da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I./consorzi di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sottoriportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnici di idoneità professionaleofferta, pena l’esclusione dalla gara l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del R.T.I./consorzi così composticontratto.

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Samples: Servizi Assicurativi

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipareAlla gara possono partecipare ATI (costituite o costituende) composte da uno o più Costruttori, purché in possesso dei requisiti indicati richiesti dal bando, che eseguirà/anno i lavori nel Bando prosieguo meglio specificati, e nei seguenti paragrafida uno o più Finanziatori, tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che finanzieranno le opere a mezzo contratto leasing. I Costruttori possono essere: imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’arttall’art. 34 34, comma 1, lett. a), b) e c) del Codice degli Appalti, secondo la disciplina prevista dagli arttD.Lgs. 35, 36 e 37 n. 163/2006. I Finanziatori possono essere: banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del medesimo Codice degli Appalti, ovvero gli operatori economici residenti D.Lgs. n. 385/1993; soggetti appartenenti ai gruppi creditizi iscritti all’albo di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 385/1993; soggetti operanti in ambito finanziario iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Ogni altro soggetto interessato limitatamente al solo acquisto dei beni. Saranno inoltre ammessi alla gara anche soggetti aventi sede legale in altri Stati membri dell’UEdell’Unione Europea, nelle forme previste abilitati, nei Paesi rispettivi paesi di residenzaorigine, a fornire servizi di locazione finanziaria. E’ fatto divieto alle imprese concorrenti di partecipare Non è ammesso che un soggetto partecipi alla gara (singolarmente o associato in forma individuale e contemporaneamente in forma associata, ovvero di partecipare ATI o Consorzi) in più di un R.T.I. o consorziun’ATI concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dell’impresa singola del soggetto stesso e dei R.T.I. o consorzi ai quali l’impresa medesima partecipidelle relative ATI concorrenti. L'operatore economico invitato individualmente nella presente procedura, avrà la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti sempre che non abbiano già presentato istanza di partecipazione. Si precisa che, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005, recepite nell’atto di segnalazione dell’A.V.C.P AS880 pubblicata sul Bollettino n. 44 del 21 novembre 2011 e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I./consorzi da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non Non è inoltre ammessa la partecipazione alla gara di soggetti (anche in R.T.I./consorzi ATI o Consorzio) che abbiano rapporti di due controllo e/o più imprese collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri soggetti che – anche avvalendosi partecipano alla medesima gara in ATI diverse, o quali componenti di società terze nelle modalità sottoriportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnici di idoneità professionaleATI o Consorzi, e ciò pena l’esclusione dalla Gara sia del soggetto controllante/collegante che delle imprese controllate/collegate, nonché delle ATI alle quali tali soggetti eventualmente partecipino (singolarmente o in RTI o Consorzi). Si segnala inoltre che la Stazione Appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali avrà accertato che le relative offerte presentate sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2 del R.T.I./consorzi così compostiD.Lgs. n. 163/06.

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Samples: Disciplinary Agreement

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Sono ammessi a parteciparepartecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti indicati “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel Bando settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e nei seguenti paragrafiforniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, tutti istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui all’arttalle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. 34 del Codice degli Appalti, secondo la disciplina prevista dagli artt. 35, 36 e 37 del medesimo Codice degli Appalti, ovvero In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici residenti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in altri Stati membri dell’UEcaso di aggiudicazione della gara, nelle forme previste nei Paesi gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di residenzaessi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' fatto divieto alle imprese ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associatapiù di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. n.50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 art. 48 D.Lgs n. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai consorzi di cui alle lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Per i soggetti di cui alle lettere d) e) f) g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui i requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la termini assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un R.T.I. raggruppamento, consorzio o consorziin coassicurazione, pena l’esclusione dalla garaovvero di partecipare Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, dell’impresa singola consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e dei R.T.I. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o consorzi la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai quali l’impresa medesima partecipisensi dell’art. L'operatore economico invitato individualmente nella presente procedura80, avrà la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti sempre che non abbiano già presentato istanza di partecipazionecomma 5, lettera m) del D.Lgs. Si precisa che, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza 50/2016 e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005, recepite nell’atto di segnalazione dell’A.V.C.P AS880 pubblicata sul Bollettino n. 44 del 21 novembre 2011 e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I./consorzi da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I./consorzi di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sottoriportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnici di idoneità professionale, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I./consorzi così composti.ss.mm.ii..

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Samples: Service Agreement