Common use of SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice dei contratti in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, ai commi 18 e 19 del Codice dei contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'artall’art. 4534, comma 1 e comma 21, lettere a), b), c), d), e), f) e g), f bis) del Codice dei contratti contratti, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti richiesti nel presente Disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall’art. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti13 della Legge n. 248/2006. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di concorrentiesclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrentiordinario. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi stabili sono tenuti ad indicare, indicare in sede di offerta, offerta per quali consorziati il consorzio concorre; concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in È vietata la partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrentistabile. I consorzi di cui all’articolo 45all’art. 34, comma 21, lettere lettera b) e c) del Codice dei contratticontratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare, indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorreofferta l’elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penalelettera m-quater) dell’art. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, ai commi 18 e 19 38 del Codice dei contratti, è vietata fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi modificazione relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Istituto rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla composizione dei revoca in danno dell'affidamento. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei e dei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appaltocui lo stesso partecipi.

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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'artall’art. 45, 34 comma 1 e comma 2, lettere a), ) – b), ) – c), ) – d), ) – e), ) – f) e g) del Codice dei contratti contratti, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti requisiti, come previsti nel presente DisciplinareDisciplinare (di seguito, per brevità, “offerenti”, “concorrenti” o “operatori economici”). Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 36 e 48 37 del Codice dei contratti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ordinario, A PENA DI ESCLUSIONE di concorrentitutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrentiordinario. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; concorrono: a questi ultimi consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in È vietata la partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrentistabile. I consorzi di cui all’articolo 45, all’art. 34 comma 2, lettere 1 lettera b) e c) del Codice dei contratticontratti – consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorrel’elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso . Ai sensi di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penalequanto previsto al comma 2 dell’art. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, ai commi 18 e 19 34 del Codice dei contratti, è vietata fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi modificazione relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla composizione dei revoca in danno dell'affidamento. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei e dei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appaltocui lo stesso partecipi.

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Samples: Bando Di Gara

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'artall’art. 4534, comma 1 e comma 21, lettere a), b), c), d), ee),e-bis), f) e g) del Codice dei contratti contratti, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 36 e 48 37 del Codice dei contratti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di concorrentiesclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrentiordinario. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi stabili sono tenuti ad indicare, indicare in sede di offerta, offerta per quali consorziati il consorzio concorre; concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in È vietata la partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrentistabile. I consorzi di cui all’articolo 45all’art. 34, comma 21, lettere lettera b) e c) del Codice dei contratticontratti -consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare, indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorreofferta l’elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi . Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso del singolo operatore economico e di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso cui lo stesso partecipi. Ai sensi di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandantiquanto previsto al comma 1 dell’art. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, ai commi 18 e 19 38 del Codice dei contratti, è vietata fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari situazione, anche di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede fatto, se la situazione di offerta. L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione controllo o la nullità relazione comporti che le offerte economiche sono imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di gara potrà procedere quindi ad escludere i concorrenti le cui offerte economiche, accertate sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appaltodanno dell'affidamento.

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Samples: Bando Di Gara D’appalto

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'artall’art. 4534, comma 1 e comma 21, lettere a), b), c), d), e), e-bis), f) e g) del Codice dei contratti contratti, nonché gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinaredisciplinare. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 36 e 48 37 del Codice dei contratti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45all'articolo 34, comma 21, lettere d) ed e), e-bis) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in partecipazionepiù di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete. Salvo Ai sensi del combinato disposto dei commi 9 e 10 dell’art. 37 del Codice dei contratti, non è consentita alcuna modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti, delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, dei GEIE, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. La violazione di tale norma comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. Le disposizioni di cui all’art. 37 del Codice dei contratti trovano applicazione, in quanto disposto compatibili, alla partecipazione alla presente procedura di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis) del medesimo Codice dei contratti. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4838, ai commi 18 e 19 comma 1, m-quater) del Codice dei contratti, è vietata fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari relazione, anche di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede fatto, se la situazione di offerta. L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione controllo o la nullità relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di essere a conoscenza che sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del contrattoc.c. o in una qualsiasi relazione con un altro/i partecipante/i e di aver tuttavia formulato autonomamente l’offerta, nonché l'esclusione dovrà indicare il/i concorrenti con cui sussiste tale situazione e potrà presentare, a titolo collaborativo, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tali documenti vanno inseriti in un’apposita separata busta chiusa secondo le modalità nel proseguo illustrate. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice dei contratti, la FEM esclude i concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appaltounivoci elementi. La relativa verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti gli operatori economici di cui all'artall’art. 45, del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dal successivo articolo 6, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: ✓ Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni, Enti o Discipline riconosciute dal CONI, Enti di Promozione sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, anche in forma associata o in raggruppamento temporaneo; ✓ operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), del Codice; ✓ operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) e (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice dei contratti Codice; ✓ operatori economici stabiliti in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinarealtri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, giusta art. Ai predetti soggetti si applicano 45, comma 1, del Codice. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le disposizioni normative contenute agli arttcause di esclusione di cui all’art. 47 e 48 80, del Codice dei contrattiCodice. È fatto divieto Agli operatori economici concorrenti, ai concorrenti di sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi sono tenuti ad indicare, indicare in sede di offerta, offerta per quali consorziati il consorzio concorre; : a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penaleCodice Penale. E' fatto divieto ai concorrenti Ai sensi di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrentiquanto previsto al comma 5, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrentilett. I consorzi di cui all’articolo 45m) dell’art. 80 del Codice, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di parteciparepartecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso una delle situazioni di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso controllo di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 cui all'art. 2359 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei contratticivile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari la situazione di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, ai commi 18 e 19 del Codice dei contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione controllo o la nullità relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrentisi procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appaltocon la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell’affidamento.

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Samples: www.unionecomuninordsalento.it

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'artall’art. 4534, comma 1 e comma 21, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice dei contratti contratti, nonché gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinaredisciplinare. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 36 e 48 37 del Codice dei contratti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45all'articolo 34, comma 21, lettere d) ed e) del Codice dei contratti), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in partecipazionepiù di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario. Salvo quanto Ai sensi del combinato disposto dall’artdei commi 9 e 10 dell’art. 48, ai commi 18 e 19 37 del Codice dei contratti, non è vietata qualsiasi consentita alcuna modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, rispetto a quella risultante dall'impegno dall’impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti sopra indicati La violazione di tale norma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, nonché l'esclusione comma 1, m-quater) del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti riuniti che si trovino fra di loro in raggruppamento una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o consorzio ordinario in una qualsiasi relazione, anche di concorrentifatto, concomitanti se la situazione di controllo o successivi alle procedure la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di affidamento essere a conoscenza che sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione con un altro/i partecipante/i e di aver tuttavia formulato autonomamente l’offerta, dovrà indicare il/i concorrenti con cui sussiste tale situazione e potrà presentare, a titolo collaborativo, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tali documenti vanno inseriti in un’apposita separata busta chiusa secondo le modalità nel proseguo illustrate. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice dei contratti, la FEM esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative al medesimo appaltoofferte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La relativa verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice dei contratti in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2coeml Dm. aLgs. n2. ,50/20l16eetsmti esornoetenubti )ad inedicarce, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi sono tenuti ad indicare, )in sede sedde di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza inosservalne. za di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. d E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo alartlico’lo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45presentazioartnicoelo 45d, comma 2ciommoa 2f, lettere dlfetteererdt) ed eed e) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. da p E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, ai commi 18 e 19 del dall’aiacormtmi.18 e4198d,el Codice dei contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti negoziata e possono presentare offerta i soggetti di cui all'artall’art. 45, comma 1 e comma 22 del D.Lgs n. 50/2016. Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, lettere a)in sede di gara, b)l’impegno, c)come da allegato alla dichiarazione sostitutiva da presentare in sede di gara, d)che in caso di aggiudicazione della gara, e), f) gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e g) per conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere specificate le parti del Codice dei contratti in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinareservizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti. È E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo art. 48 del d.lgs 50/2016. In caso di raggruppamento o consorzio di cui alla lett. d) ed e) dell’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, le dichiarazioni di cui al successivo punto 5 sono richieste anche per le imprese mandanti o firmatarie dell’offerta. I consorzi di cui all’art. 4545 lett.b) - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, comma 2, lettere b) consorzi di imprese artigiane- e art. 45 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - consorzi stabili - sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di L’impresa individuata da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, all’art. 45 comma 2, lettere 1 lett. b) e c) del Codice dei contrattid.lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, quale impresa incaricata di effettuare la fornitura in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti oggetto dovrà presentare le dichiarazioni di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) al successivo punto 4. I consorzi stabili sono ammessi ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, ai commi 18 e 19 del Codice dei contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appaltoD.Lgs 50/2016.

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Samples: www.invalsi.it

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 4534, comma 1 e comma 21, lettere a), b), c), d), e), f) e gf) del Codice dei contratti contratti, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri Europei costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare. Ai predetti soggetti si applicano in analogia le disposizioni normative contenute agli artt. 47 36 e 48 37 del Codice dei contratti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena d’esclusione di concorrentitutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrentiordinario. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi stabili sono tenuti ad indicare, indicare in sede di offerta, offerta per quali consorziati il consorzio concorre; : a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in È vietata la partecipazione dei consorziati a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrentistabile. I consorzi di cui all’articolo 45all'art. 34, comma 21, lettere lettera b) e c) del Codice dei contratticontratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti ad indicare, indicare in sede di offerta, offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi pena d’esclusione, a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare, partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Consorzio sia il consorziato; Consorziato Ai sensi ed in caso analogia a quanto previsto dall’art. 38 comma 1, lett. m) - quater del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto di inosservanza partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di tale divieto si applica l'articolo 353 loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice penalecivile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara, dopo l’aggiudicazione della gara stessa, o dopo l’affidamento del contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla revoca dell’affidamento. Ai sensi dell’art. 37 del D. L. n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui all’articolo 45al decreto del ministero delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei Consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 34, comma 21, lettere d) ed elett. b) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici Contratti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, ai commi 18 e 19 del Codice dei contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appaltoesso concorrono.

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Samples: www.laziodisu.it

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'artall’art. 45, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) 34 del Codice dei contratti contratti, comprese le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 35, 36 e 48 37 del Codice dei contratti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 4534, comma 21, lettere lettera b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, indicare in sede di offerta, offerta per quali consorziati il consorzio concorre; . A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso . È vietata la partecipazione a più di inosservanza di tale divieto si applica l’artun consorzio stabile. 353 del codice penale. E' È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di concorrentiesclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario ordinario. Ai sensi di concorrentiquanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, ai commi 18 e 19 38 del Codice dei contratti, è vietata fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi modificazione alla composizione dei relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei e dei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di offertaquelli di cui all’art. L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto34, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenticomma 1, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appaltolett. b) che per esso concorrono.

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