SOLUZIONE. [1] I motivi di ricorso, concernenti la contestazione della giurisdizione del giudice italiano e l’applicazione la legislazione italiana, in ragione della loro connessione, sono stati trattati congiuntamente dalle Sezioni Unite della Cassazione, cui la Sezione II della Cassazione aveva rimesso il ricorso della Società francese, e non sono fondati. In primo luogo, non sussistono le condizioni per disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE. La giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit, C283/81; sentenza, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio italiano), ha chiarito che, al fine di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione, qualora non sia previsto alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto Europeo, al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, e la ▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ marzo 2017, in causa C-3/16, Aquino, par. 32). Gli organi giurisdizionali non sono, invece, tenuti a disporre il rinvio pregiudiziale qualora rilevino, come nella specie in ragione della giurisprudenza della CGUE di seguito richiamata, che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi sia già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Nel merito, viene in evidenza l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, alla quale sono seguiti i Regolamenti Bruxelles I (Reg. CE 22/12/2000, n. 44/2001) e Bruxelles Ibis (Reg. UE n. 12/12/2012 n. 1215). La Convenzione di Bruxelles del 1968, all’art. 2, salvo le eccezioni poi previste, pone la regola generale che “le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato”. All’art. 5, comma 1, nel prevedere un foro alternativo, sancisce, per quanto qui rileva, che “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
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SOLUZIONE. [1] I motivi Tanto la Cassazione quanto la Corte d’Appello muovono dalla constatazione che il negozio dal quale scaturiva la lite era rimasto inefficace in seguito al mancato avveramento della condicio iuris apposta dai contraenti e che, di ricorsoconseguenza, concernenti non vi era possibilità alcuna per discorrere dell’inadempimento delle obbligazioni, invero mai sorte, che lo stesso prevedeva in capo alle parti. Secondo il ragionamento sviluppato da entrambi i collegi, la contestazione controversia doveva essere piuttosto decisa verificando se alla società committente fosse o meno rimproverabile una violazione del dovere di comportamento secondo buona fede in pendenza della giurisdizione del giudice italiano e l’applicazione condizione contrattuale previsto dall’art. 1358 c.c.: a tale riguardo, evidenzia in particolare la legislazione italianaSuprema Corte come «chi si sia obbligato sotto la condizione sospensiva dell’ottenimento di determinate autorizzazioni o concessioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalità economiche che l’altra parte si propone, ha il dovere di compiere, per conservarne integre le ragioni, comportandosi secondo buona fede (art. 1358 c.c.), tutte le attività che da lui dipendono per l’avveramento di siffatta condizione, in ragione modo da non impedire che la P.A. provveda sul rilascio degli auspicati provvedimenti ampliativi»; per poi soggiungere che «in un contratto diretto alla progettazione e realizzazione di opere edili, è configurabile, in capo al committente, un dovere di cooperare all’adempimento dell’esecutore dei lavori, affinché quest’ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio, se del caso anche favorendo l’elaborazione di varianti progettuali resesi necessarie in corso d’opera, vieppiù ove (…) l’approvazione del progetto sia stata elevata dalle parti a condizione di efficacia dell’intero contratto». Il ragionamento sviluppato dalla Corte d’Appello e successivamente confermato dalla Cassazione peraltro esclude che alla società committente sia addebitabile una violazione del dovere di correttezza pendente condicione, facendo leva su due ordini di argomenti. Il primo rileva che, nelle ipotesi considerate, il giudizio circa l’inosservanza dell’art. 1358 c.c. presuppone l’accertamento del fatto che, avuto riguardo alla situazione esistente nel momento in cui si è verificato tale inadempimento, «la condizione avrebbe potuto avverarsi, essendo certo il legittimo rilascio delle autorizzazioni o concessioni amministrative con riguardo alla normativa applicabile» (a tale riguardo la sentenza richiama alcuni precedenti di legittimità: Cass., 2 giugno 1992, n. 6676; Cass., 22 marzo 2001, n. 4110; Cass., 18 marzo 2002, n. 3942; Cass., 3 luglio 2014, n. 16501): e nel caso di specie tale accertamento aveva avuto esito negativo, in quanto mancava la prova del fatto che la variante progettuale avrebbe certamente ottenuto l’approvazione del Comune competente. Da un secondo punto di vista la Suprema Corte motiva la propria decisione svolgendo alcune precisazioni in merito al contenuto e a limiti del dovere di cui si discute, in particolare affermando che «l’obbligo, previsto dall’art. 1358 c.c., di comportarsi, in pendenza della loro connessionecondizione, sono stati trattati congiuntamente dalle Sezioni Unite secondo buona fede (e cioè in modo da non influire sul libero corso della Cassazione, cui la Sezione II della Cassazione aveva rimesso condizione pendente e di non accrescere il ricorso della Società francese, e non sono fondati. In primo luogo, non sussistono le condizioni per disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE. La giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit, C283/81; sentenza, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio italiano), ha chiarito chemargine d’incertezza insito nell’evento condizionante, al fine di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi conservare integre le ragioni dell’altra parte) non può implicare per una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione, qualora non sia previsto alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione delle parti l’accettazione di un giudice nazionalesacrificio di suoi diritti o legittimi interessi, quest’ultimo ènel senso di veder mutare l’equilibrio economico delle prestazioni stabilito nel contratto condizionato (…). L’obbligo di comportarsi secondo buona fede, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte incombente sui contraenti ai sensi dell’artdegli artt. 2671337, terzo comma1358, TFUE quando 1375 e 1460 c.c., è chiamato rivolto, infatti, ad impedire (e non a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto Europeo, al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, e la ▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ marzo 2017, in causa C-3/16, Aquino, par. 32). Gli organi giurisdizionali non sono, invece, tenuti a disporre il rinvio pregiudiziale qualora rilevino, come nella specie in ragione della giurisprudenza della CGUE di seguito richiamata, che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi sia già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corteprovocare) agli stessi un minor vantaggio, ovvero un maggior aggravio economico». Coerentemente con queste premesse, quindi, gli ermellini giudicano legittimo il rifiuto della società committente di addivenire, tramite la sottoscrizione della variante progettuale preparata dall’architetto, ad una modifica del contenuto del contratto che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Nel merito, viene in evidenza l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, avrebbe comportato un ampliamento dell’attribuzione traslativa dovuta alla quale sono seguiti i Regolamenti Bruxelles I (Reg. CE 22/12/2000, n. 44/2001) e Bruxelles Ibis (Reg. UE n. 12/12/2012 n. 1215). La Convenzione di Bruxelles del 1968, all’art. 2, salvo le eccezioni poi previste, pone la regola generale che “le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato”. All’art. 5, comma 1, nel prevedere un foro alternativo, sancisce, per quanto qui rileva, che “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:controparte.
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SOLUZIONE. [1] I motivi Per quanto di ricorso, concernenti la contestazione della giurisdizione del giudice italiano e l’applicazione la legislazione italiana, in ragione della loro connessione, sono stati trattati congiuntamente dalle Sezioni Unite della Cassazione, cui la Sezione II della Cassazione aveva rimesso interesse con il primo motivo di ricorso della Società francese, e non sono fondati. In primo luogo, non sussistono le condizioni per disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE. La giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit, C283/81; sentenza, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio italiano), ha chiarito che, al fine di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione, qualora non sia previsto alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto Europeo, al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, e la ▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ marzo 2017lamentando la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 1401, 1402 e 1403 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la sua legittimazione attiva. Secondo il ricorrente il giudice d’appello aveva erroneamente valutato un fatto decisivo della controversia ossia che l’electio amici da parte dell’originario contraente era stata tempestivamente ed efficacemente notificata al promittente venditore in conformità a quanto sancito dall’art. 1402 c.c. Tale comunicazione, infatti, era stata ritualmente effettuata con l’atto di citazione e, in causa C-3/16quanto anteriore rispetto al termine che le parti si erano date, Aquino, parera sicuramente tempestiva ed oltretutto era stata anche depositata nel corso del giudizio di primo grado alla prima udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini di rito. 32). Gli organi giurisdizionali non sono, invece, tenuti a disporre A maggior riprova il rinvio pregiudiziale qualora rilevino, come nella specie in ragione della giurisprudenza della CGUE di seguito richiamata, ricorrente sostiene che la disposizione comunicazione dell’electio non richiede formule sacramentali e può essere comunicata anche da un nuncius e desunta dall’atto di citazione che il terzo abbia notificato all’altro contraente per l’esecuzione del diritto dell’Unione contratto, proprio com’è accaduto nel caso di cui trattasi sia già specie, dove la dichiarazione di nomina è stata oggetto d’interpretazione formalizzata dall’attore, quale terzo nominato, con l’atto di citazione nel quale si fa riferimento ad una scrittura sottoscritta ed è stata, in seguito, dimostrata in giudizio con il suo deposito in udienza. Tali circostanze, pertanto, dovevano condurre alla conseguenza dell’acquisizione da parte del terzo della legittimazione ad agire in giudizio per l’adempimento del contratto preliminare. La Suprema Corte, ovvero che in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Nel merito, viene in evidenza l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, alla quale sono seguiti i Regolamenti Bruxelles I (Reg. CE 22/12/2000, n. 44/2001) e Bruxelles Ibis (Reg. UE n. 12/12/2012 n. 1215). La Convenzione di Bruxelles del 1968, all’art. 2, salvo le eccezioni poi previste, pone la regola generale che “le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato”. All’art. 5, comma 1, nel prevedere un foro alternativo, sancisce, per quanto qui rileva, che “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:sentenza impugnata.
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SOLUZIONE. [1] I motivi La clausola di ricorsoscelta del foro competente in favore del Giudice francese, concernenti ed in favore della legge francese, era contenuta nelle condizioni generali di contratto non firmate, né la contestazione della giurisdizione clausola era stata espressamente richiamata nel suo contenuto nel testo del giudice italiano contratto firmato. Pertanto, la Corte ha chiarito che dalla mera indicazione – nell’indice – del capitolo recante condizioni generali di contratto, seppure congiunto materialmente al contratto, non può farsi discendere che la clausola di proroga abbia costituito oggetto di specifica pattuizione negoziale delle parti, manifestatasi “in modo chiaro e l’applicazione la legislazione italianapreciso”. La Cassazione si è, in ragione della loro connessionetal modo, sono stati trattati congiuntamente dalle Sezioni Unite della Cassazioneposta in linea sia con la propria giurisprudenza (si veda ad es. Cass., cui SU, 29 aprile 2022, n. 13594), sia con la Sezione II della Cassazione aveva rimesso il ricorso della Società francese, e non sono fondati. In primo luogo, non sussistono le condizioni per disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE. La giurisprudenza della Corte di giustizia Giustizia dell’Unione Europea, che anche recentemente ha chiarito che “allorchè una clausola attributiva di giurisdizione è stipulata nell’ambito di condizioni generali […[ una simile clausola è lecita qualora, nel testo stesso del contratto firmato dalle due parti, sia fatto un richiamo espresso a condizioni generali contenenti la clausola medesima” (sentenza del 6 ottobre 19828 marzo 2018, Cilfit, C283/81; sentenza, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio italiano), ha chiarito che, al fine di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione, qualora non sia previsto alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto Europeo, al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, e la ▇▇▇/▇▇ (▇, ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ & ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ /▇▇ marzo 2017▇). Si vuole, infatti, in causa C-3/16tal modo tutelare il contraente più debole evitando che clausole attributive di giurisdizione, Aquinoinserite nel contratto da una sola delle parti, par. 32passino inosservate (Corte di Giustizia, sentenza 16 marzo 1999, Castelletti, C-159/97). Gli organi giurisdizionali Quanto alla giurisdizione, la Corte ha individuato il Giudice italiano quale foro competente ex art. 7, 1° comma, lett. b) Reg. (UE) n. 1215/2012 trattandosi di contratto internazionale di appalto (prestazione di servizi) e non sonodi vendita (come sostenuto, invece, tenuti a disporre il rinvio pregiudiziale qualora rilevino, come nella specie in ragione della giurisprudenza della CGUE di seguito richiamata, che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi sia già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Nel merito, viene in evidenza l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, alla quale sono seguiti i Regolamenti Bruxelles I (Reg. CE 22/12/2000, n. 44/2001) e Bruxelles Ibis (Reg. UE n. 12/12/2012 n. 1215dalla società francese). La Convenzione A tale conclusione la Corte è giunta utilizzando i criteri posti dall’art. 3 CISG e ha rilevato che le parti avevano voluto dare luogo ad un contratto di Bruxelles del 1968, all’art. 2, salvo le eccezioni poi previste, pone la regola generale che “le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, appalto in quanto esso non si limitava a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato”. All’art. 5, comma 1, nel prevedere un foro alternativo, sancisce, per quanto qui rileva, che “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:stabilire solo una semplice fornitura.
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SOLUZIONE. [1] I motivi di ricorso, concernenti la contestazione della giurisdizione Con il primo motivo del giudice italiano e l’applicazione la legislazione italianaricorso principale l’Agenzia delle entrate denunciava, in ragione relazione all’art. 360 c.p.c., comm 1, n.4, la nullità per motivazione apparente della loro connessionesentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, sono stati trattati congiuntamente dalle Sezioni Unite art. 36 e art. 132 c.p.c., per non avere la Commissione tributaria regionale adeguatamente esposto le ragioni in fatto e in diritto della Cassazionedecisione. Con il secondo motivo, in via subordinata, l’Agenzia denunciava, in relazione all’art. 360 c.p.c., comm 1, n.3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 c.c. e 2697 c.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto non sussistente il possesso dei beni ereditari, a fronte invece di una pacifica circostanza per cui la Sezione II della Cassazione i chiamati all’eredità hanno il domicilio nello stesso immobile in cui lo aveva rimesso il ricorso della Società francesede cuius, e di conseguenza per aver ritenuto che i chiamati non sono fondatiavessero perso il diritto di rinunciare all’eredità ex art. 485 c.c. Il giudice di legittimità accoglie il primo motivo ritenendolo fondato, con assorbimento del secondo, argomentando come segue. In primo luogo, richiamando una sua precedente pronuncia, la Suprema corte ritiene che se il chiamato si trovi nel possesso di beni ereditari e non sussistono le condizioni per disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE. La giurisprudenza compie l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della Corte di giustizia (sentenza del 6 ottobre 1982successione o della notizia della devoluta eredità non può rinunciare all’eredità, Cilfit, C283/81; sentenza, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio italiano), ha chiarito che, al fine di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione, qualora non sia previsto alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’art. 267519 c.c., terzo commain maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, TFUE quando dovendo il chiamato, allo scadere dei termini stabiliti per l’inventario, essere considerato erede puro e semplice. In secondo luogo, la considerazione per cui “non è chiamato a pronunciarsi su dato sapere se gli eredi rinunciatari si trovano nel possesso dei beni ereditari” pare essere, per la Suprema corte, una questione d’interpretazione del diritto Europeo, al fine considerazione apodittica e priva di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme riferimenti alla situazione concreta (considerate le specifiche deduzioni portate dall’Ufficio in ordine all’accertata domiciliazione degli Stati membri, fra i giudici nazionalieredi nell’immobile in cui aveva il domicilio lo stesso de cuius) e, in quanto incaricati dell’applicazione tale, idonea a rendere la sentenza censurabile per vizio di motivazione apparente. Tutto ciò in conformità a due orientamenti giurisprudenziali precedenti (Cass. n. 9097/2017 e Cass. n. 13977/2019) secondo cui “ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento o indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del diritto dell’Unionesuo ragionamento” ovvero “quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche”. La Corte pertanto accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e la ▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ marzo 2017rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in causa C-3/16diversa composizione, Aquino, par. 32). Gli organi giurisdizionali non sono, invece, tenuti a disporre il rinvio pregiudiziale qualora rilevino, come nella specie in ragione della giurisprudenza della CGUE cui demanda di seguito richiamata, che la disposizione provvedere anche sulle spese del diritto dell’Unione giudizio di cui trattasi sia già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Nel merito, viene in evidenza l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, alla quale sono seguiti i Regolamenti Bruxelles I (Reg. CE 22/12/2000, n. 44/2001) e Bruxelles Ibis (Reg. UE n. 12/12/2012 n. 1215). La Convenzione di Bruxelles del 1968, all’art. 2, salvo le eccezioni poi previste, pone la regola generale che “le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato”. All’art. 5, comma 1, nel prevedere un foro alternativo, sancisce, per quanto qui rileva, che “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:legittimità.
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SOLUZIONE. [1] I motivi di ricorso, concernenti la contestazione della giurisdizione del giudice italiano e l’applicazione la legislazione italiana, in ragione della loro connessione, sono stati trattati congiuntamente dalle Sezioni Unite della Cassazione, cui la Sezione II della Cassazione aveva rimesso il ricorso della Società francese, e non sono fondati. In primo luogo, non sussistono le condizioni per disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE. La giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit, C283/81; sentenza, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio italiano), ha chiarito che, al fine di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione, qualora non sia previsto alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto Europeo, al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, e la ▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il Supremo ▇▇▇▇▇▇▇▇ ha respinto il motivo di ricorso sottoposto al suo sindacato sotto entrambi i profili considerati. Il primo era quello riguardante l’ammissibilità, nelle vicenda concretamente esaminata, della rimessione in termini da overruling, ossia motivata in relazione a un sopravvenuto revirement dell’interpretazione giurisprudenziale di legge che sia idoneo a pregiudicare la parte che abbia conformato il proprio agire all’orientamento ermeneutico precedentemente invalso. Sulla base di un excursus sulla pregressa elaborazione in materia, le Sezioni unite pervengono a identificare le condizioni congiuntamente, a quel fine, richieste: a) in un mutamento della giurisprudenza di legittimità relativo all’interpretazione di norme processuali; b) nella connotazione come obiettivamente imprevedibile di quella svolta; c) negli effetti preclusivi dell’intercorso overruling, quale, cioè, causa diretta di una situazione di inammissibilità, improcedibilità o decadenza connessa alla diversità delle forme o dei termini che avrebbero dovuto osservarsi sulla base dell’orientamento sopravvenuto. Di tali condizioni, però, soltanto la prima poteva dirsi integrata, stante l’indiscutibile natura, se non solo, certo anche processuale della disposizione di cui all’art. 829, 3° comma, c.p.c. Non, al contrario, la seconda, visto che, alla data della cit. Cass. n. 6148/2012, la Suprema Corte mai si era pronunciata sulla disciplina di diritto intertemporale di cui all’art. 27 d. lgs. n. 40/2006 e, dunque, mancava un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che potesse alimentare un ragionevole affidamento della parte. E non, soprattutto, la terza, visto che l’innovativo orientamento inaugurato da detta Cass. n. 6048/2012 (e poi definitivamente consacrato da Cass., Sez. un., 9 maggio 2016, n. 9284, 9285 e 9341) aveva portata ampliativa, e non restrittiva, dei poteri processuali spettanti alla parte, sì che la decadenza in cui la ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ marzo 2017era incorsa non era certo ad esso addebitabile, bensì all’interpretazione di legge dianzi recepita: ciò che esclude, nella fattispecie, l’ammissibilità della rimessione in termini da overruling anche a voler ammettere – ma la Corte, in causa C-3/16ogni caso, Aquinolo nega – che un affidamento meritevole di tutela della parte potrebbe essere generato, par. 32). Gli organi giurisdizionali non sonoin mancanza di un dictum del giudice di legittimità, invece, tenuti a disporre il rinvio pregiudiziale qualora rilevino, come nella specie in ragione da una compatta e incontrastata interpretazione della giurisprudenza di merito. [2] Il secondo profilo del motivo rimesso all’esame delle Sezioni unite atteneva all’applicabilità, nella specie, di una rimessione in termini “ordinaria”, ovverosia svincolata dai presupposti messi a punto dalla giurisprudenza per poter invocare il prospective overruling: ma neppure su questo versante esse hanno lasciato aperto un qualche margine alla discussione. A prescindere da quella che sarebbe stata, nell’occasione, la vistosa intempestività dell’iniziativa spiegata dalla parte al fine di vedersi restituita nei poteri processuali rimasti preclusi, essendosi la stessa attivata a distanza di quasi due anni dal momento in cui, con la pronuncia della CGUE S.C. n. 6148/2012, si sarebbe palesata l’astratta possibilità di seguito richiamatarecuperare quei poteri medesimi: ciò che alle Sezioni unite preme porre in risalto è che, se a concretare la nozione di «causa non imputabile» di cui al predetto art. 153, 2° comma, c.p.c. (ed al previgente art. 184-bis c.p.c.), dev’essere un fatto impeditivo che presenti il carattere dell’assolutezza, nel senso di porsi del tutto al di fuori della sfera di controllo della parte, questo, evidentemente, non può dirsi dell’errore di diritto che quella abbia commesso nell’uniformarsi a una lettura del testo di legge che la Cassazione sia poi venuta a smentire. Né, prosegue il supremo giudice, può opporsi alla presente considerazione il fatto che quella di cui, nella circostanza, si discuteva fosse norma di significato assolutamente univoco, sì da non potersi imputare a colpa della parte la scelta di conformare la propria condotta processuale a quel significato medesimo. L’interpretazione di un testo normativo, infatti, non è mai un dato acquisito a priori, bensì il precipitato di molteplici fattori e varianti, che sovente trascendono il mero elemento della littera legis, tanto da doversi imputare a responsabilità della parte, ovvero, il che è lo stesso, del suo difensore, la disposizione del diritto dell’Unione scelta di cui trattasi sia già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corteconfidare esclusivamente in quest’ultimo, ovvero trascurando ogni altra, anche soltanto astratta, possibilità alternativa: come, peraltro, dimostra la vicenda quivi in rassegna, dove la Cassazione si è discostata dalla lettera dell’art. 27, 4° comma, d. lgs. n. 40/2006 in nome di un’interpretazione costituzionalmente orientata che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Nel meritoha poi ricevuto l’avallo dello stesso giudice delle leggi (Corte cost., viene in evidenza l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, alla quale sono seguiti i Regolamenti Bruxelles I (Reg. CE 22/12/200030 gennaio 2018, n. 44/2001) e Bruxelles Ibis (Reg. UE n. 12/12/2012 n. 121513, Foro it., 2018, I, 707). La Convenzione di Bruxelles del 1968, all’art. 2, salvo le eccezioni poi previste, pone la regola generale che “le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato”. All’art. 5, comma 1, nel prevedere un foro alternativo, sancisce, per quanto qui rileva, che “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:.
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Sources: Obbligazioni E Contratti
SOLUZIONE. [1] I Entrambi i suddetti motivi di ricorso, concernenti la contestazione della giurisdizione del giudice italiano e l’applicazione la legislazione italiana, in ragione della loro connessione, sono stati trattati congiuntamente dalle Sezioni Unite della Cassazione, cui la Sezione II della Cassazione aveva rimesso il ricorso della Società francese, e non sono fondatiaccolti dalla Suprema Corte. In primo luogo, non sussistono le condizioni per disporre rinvio pregiudiziale alla CGUEi Giudici di legittimità hanno affermato che dall’atto di appello, nel suo complesso, ben si riconosce l’errore commesso dall’Agenzia delle Entrate nel richiamare l’art. La giurisprudenza della Corte di giustizia 184 L.fall., posto che il principio dedotto da parte appellante a fondamento dell’impugnazione (sentenza ovverosia il fatto che i creditori, malgrado l’omologa del 6 ottobre 1982concordato, Cilfit, C283/81; sentenza, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio italiano), ha chiarito che, al fine di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme conservano impregiudicati i diritti verso i coobbligati del diritto dell’Unione, qualora non debitore) è comunemente previsto sia previsto alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’artdall’art. 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto Europeo, al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, e la ▇▇▇▇▇ 184 L.fall. (▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ marzo 2017, in causa C-3/16, Aquino, parerroneamente invocata dall’Agenzia delle Entrate) sia dall’art. 32135 L.fall. (norma che l’Agenzia delle Entrate avrebbe invece dovuto invocare). Gli organi giurisdizionali non sonoConseguentemente, invecela Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto autonomamente procedere “all’esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio sostanziali, tenuti a disporre il rinvio pregiudiziale qualora rilevinoattinenti al rapporto, come nella specie in ragione della giurisprudenza della CGUE di seguito richiamatao processuali, attinenti all’azione e all’eccezione”. Per quanto attiene poi al secondo motivo d’impugnazione, la Cassazione ha parimenti accolto le ragioni addotte dall’Agenzia delle Entrate, ribadendo che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi sia già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Nel merito, viene in evidenza l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, alla quale sono seguiti i Regolamenti Bruxelles I 135 L.fall. (Reg. CE 22/12/2000, n. 44/2001) e Bruxelles Ibis (Reg. UE n. 12/12/2012 n. 1215). La Convenzione di Bruxelles del 1968, parimenti all’art. 2, salvo le eccezioni poi previste, pone la regola generale che “le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato”. All’art. 5, comma 1184 L.fall.), nel prevedere un foro alternativoche a seguito dell’omologa del concordato preventivo i creditori conservano i loro diritti nei confronti dei coobbligati del debitore, sanciscedei suoi fideiussori e degli obbligati in via di regresso, rappresenta una deroga alla disciplina comune prevista dagli artt. 1239 e 1301 c.c. Per effetto di tale deroga, che trova sua giustificazione nella natura pubblicistica del concordato e del relativo favor legislativo, i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso sono tenuti a rispondere dell’intero debito e a subire le conseguenze, per quanto qui rilevaloro negative, che “della falcidia concordataria o degli effetti modificativi favorevoli al debitore. Sulla base di detti principi la Corte di Cassazione ha accolto il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale.
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Sources: Esecuzione Forzata