Somministrazione cibi e bevande Clausole campione

Somministrazione cibi e bevande. Osteria 2 Pizzeria, pizzeria con ristorante, fast food, friggitoria, gastronomia, rosticceria, tavola calda 2 Pub birreria con rivendita di tabacchi, compresi valori bollati e postali 2 Pub birreria senza rivendita di tabacchi, valori bollati e postali 2 Ristorante, trattoria 2 Autogrill N.A. Albergo categoria 5 stelle o superiore N.A. Albergo categoria 4 stelle N.A. Albergo categoria 3 stelle N.A. Altri alberghi e/o pensioni N.A.
Somministrazione cibi e bevande. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande. Qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente tale servizio A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dal servizio di vigilanza, sorveglianza e di polizia municipale/locale/provinciale, con dotazione di cani e cavalli, anche esercitato con l’utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce e/o esplosivi, l’addestramento e l’allenamento ai sensi della vigente normativa, nonché l’eccesso colposo per legittima difesa. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà e uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili, dal servizio di accalappiacani. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Somministrazione cibi e bevande. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso distributori automatici, dalla gestione di mense aziendali, servizio ristorazione, . Qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dal servizio di vigilanza e sorveglianza. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Somministrazione cibi e bevande. L’assicurazione comprende i danni cagionati, durante il periodo di validità della garanzia, dai generi alimentari di produzione propria somministrati al consumatore finale nello stes- so esercizio, compresi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. La garanzia non è valida se l’Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività.
Somministrazione cibi e bevande. Il soggetto affidatario, qualora disponga delle strutture di somministrazione e se in possesso dei requisiti richiesti, e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, potrà gestire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar). Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al soggetto affidatario o a un suo collaboratore o ad organizzazioni terze, che sono tenute ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto oggetto della presente concessione. Sono a carico del soggetto affidatario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto servizio nonché quelli necessari per l'ottenimento del nulla osta igienico sanitario. L'ingresso e la permanenza delle persone nel parco inclusivo non comporta alcun obbligo di consumazione. L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è vincolata alla durata di affidamento della struttura.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).