Erogazione delle agevolazioni Clausole campione

Erogazione delle agevolazioni. Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità e nei termini di seguito riportati:
Erogazione delle agevolazioni. 1. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di filiera o, nel caso di richiesta di finanziamento, dopo la stipula del contratto di finanziamento. Le quote del contributo in conto capitale e/o del finanziamento sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo contributo in conto capitale, puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata.
Erogazione delle agevolazioni. 15.1 L’erogazione del Contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di Finanziamento di cui al paragrafo 13. Le quote del Contributo in conto capitale e del Finanziamento sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.
Erogazione delle agevolazioni. 1. Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia secondo le modalità, definite sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo, indicate nella determinazione di cui all’art. 9, commi 9 e 10, e per l’eventuale finanziamento agevolato nel contratto di cui all’art. 9, comma 12.
Erogazione delle agevolazioni. 14.1 L’erogazione del Contributo in conto capitale avviene per stato di avanzamento, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili
Erogazione delle agevolazioni. 1. A seguito della richiesta di erogazione delle agevolazioni da parte del Beneficiario, l’Agenzia – una volta effettuate le verifiche di cui al decreto ed alla successiva Direttiva Operativa – provvede ad erogare la quota delle agevolazioni (finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto), di volta in volta determinata, sul Conto Vincolato del Beneficiario, comunicando contestualmente alla Banca il nulla-osta a procedere.
Erogazione delle agevolazioni. L’erogazione degli aiuti previsti dalle presenti direttive è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive e di quanto disciplinato con la sottoscrizione del Contratto di Investimento.
Erogazione delle agevolazioni. L’erogazione del contributo a fondo perduto è effettuata mediante bonifico sul C/C intestato a ciascun singolo componente dell'ATS, da effettuarsi secondo le modalità indicate all'articolo 18 del Bando e nelle Linee guida per la rendicontazione di cui all’Allegato 11 e ss.mm.ii.
Erogazione delle agevolazioni. Le agevolazioni saranno erogate in 2 tranches con la seguente articolazione: - 40% dell’agevolazione concessa a presentazione di un primo SAL pari ad almeno il 40% del valore progettuale ritenuto ammissibile, corredato da idonea documentazione di spesa, ancorché non quietanzata, e da quant'altro eventualmente previsto dall'Atto di impegno di cui al successivo art. 8 e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva risultante dal DURC, per i soggetti caratterizzati da tale obbligo; - 60% a saldo dopo l’invio, entro e non oltre 30 giorni dalla formale chiusura delle attività progettuali: • della rendicontazione amministrativa dell’intero progetto; • della relazione conclusiva sull’avvenuto completamento dello stesso; • di quanto altro eventualmente previsto nell’Atto di Impegno di cui al successivo art. 8, nonché dalla “guida alla presentazione della rendicontazione” che sarà disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva risultante dal DURC, per i soggetti caratterizzati da tale obbligo.
Erogazione delle agevolazioni. Il finanziamento agevolato è erogato per stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati. Il contributo a fondo perduto è erogato sulla base di stati di avanzamento a fronte di titoli di spesa quietanzati, non inferiori al 20% dell’investimento ammesso. La prima erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire anche in anticipazione, nel limite del 30% del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Le erogazioni avvengono entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza.