Erogazione delle agevolazioni. Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità e nei termini di seguito riportati:
a) Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.
b) Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
c) Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
d) L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il residuo 10%, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dal successivo punto 12.
e) Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.
f) Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.
g) Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente punto, sulla base del relativo fabbisogno.
h) Gli schemi per le richieste di erogazione saranno resi disponibili dal Soggetto gestore entro il termine della fase istruttoria delle domande.
i) Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:
i. verificare, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;
ii. verificare la pertin...
Erogazione delle agevolazioni. 14.1 L’erogazione del Contributo in conto capitale avviene per stato di avanzamento, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili
14.2 I Soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del Soggetto proponente, possono richiedere al Ministero una quota, fino al 30% del Contributo in conto capitale, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. Il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, al massimo, 5 (cinque) Domande di erogazione, di cui l’ultima a saldo; tra una Domanda di erogazione e l’altra devono intercorrere almeno sei mesi”.
14.3 Ai fini di ciascuna erogazione a SAL, i Soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste dal Contratto di distretto sottoscritto. Gli originali dei documenti allegati alle Domande di Erogazione devono essere tenuti a disposizione dal Beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di ultimazione della Proposta definitiva.
14.4 Alla Domanda di Erogazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a. un analitico riepilogo delle spese sostenute, redatto secondo il modello che sarà pubblicato sul sito del Ministero corredato dalla copia conforme all’originale delle fatture di acquisto dei beni e servizi riportanti in modo indelebile sull’originale delle forniture stesse la dicitura “Spesa di €
b. copia della documentazione contabile e bancaria attestante la tracciabilità del pagamento (copia dei libri contabili, copia degli estratti conto, copia degli assegni/bonifici);
c. originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti il requisito di “nuovo di fabbrica” dei beni forniti;
d. originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relativamente ai pagamenti ricevuti;
e. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del Beneficiario mediante la quale, con riferimen...
Erogazione delle agevolazioni. 6.1. gestione della fase di accoglimento delle richieste di erogazione del contributo;
6.2. istruttoria delle richieste di erogazione, finalizzata alla verifica della completezza e correttezza della documentazione ricevuta e dell’ammissibilità delle spese esposte;
6.3. istruttoria finalizzata alla verifica della conformità dei contratti di servizio ai contenuti previsti dalla normativa di riferimento;
6.4. gestione delle eventuali controdeduzioni ricevute dalle imprese;
6.5. verifica della regolarità contributiva delle imprese, ivi compreso l’accertamento richiesto presso gli enti contributivi nei casi di erogazione in compensazione, in conformità alla normativa vigente;
6.6. redazione ed invio di eventuali comunicazioni di integrazione documentale, di decadenza ovvero di prese d’atto di rinunce;
6.7. redazione ed invio di eventuali comunicazioni di preavvisi di revoca e di revoca definitiva delle agevolazioni;
6.8. predisposizione delle note tecniche relative ad ogni singola richiesta di erogazione pervenuta;
6.9. predisposizione dei mandati di pagamento e relativa liquidazione degli importi spettanti alle imprese beneficiarie;
6.10. monitoraggio dei pagamenti effettuati e predisposizione dei relativi report sull’avanzamento finanziario dell’intervento.
Erogazione delle agevolazioni. 1. A seguito della richiesta di erogazione delle agevolazioni conto investimento da parte del Beneficiario, l’Agenzia - una volta effettuate le verifiche di cui al Decreto – provvede ad erogare sul Conto Vincolato del Beneficiario la quota di agevolazioni conto investimento di volta in volta determinata, comunicando contestualmente alla Banca il nulla-osta a procedere.
2. La comunicazione dell’Agenzia alla Banca di cui al comma 1 dovrà contenere l’importo delle fatture e delle quote di contributo a fondo perduto necessarie per effettuare i pagamenti, nonché l’indicazione dell’IBAN dei fornitori.
3. Anche a fronte di una mancata o ritardata erogazione delle agevolazioni per impedimenti di carattere amministrativo, l’Agenzia darà comunque comunicazione alla Banca, una volta effettuate le necessarie verifiche, del nulla-osta a procedere al pagamento dei fornitori dei beni di investimento ritenuti ammissibili, indicando importi e IBAN, a condizione che il Beneficiario assicuri la disponibilità sul Conto Vincolato delle somme all’uopo necessarie. Nel caso in cui gli impedimenti di carattere amministrativo vengano risolti, l’Agenzia, verificato l’effettivo pagamento delle fatture con risorse del beneficiario, procede ad erogare la relativa quota di agevolazione e ne dà comunicazione alla Banca indicando l’IBAN del Beneficiario su cui accreditare le somme relative alle fatture precedentemente pagate.
Erogazione delle agevolazioni. Il finanziamento agevolato è erogato per stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati. Il contributo a fondo perduto è erogato sulla base di stati di avanzamento a fronte di titoli di spesa quietanzati, non inferiori al 20% dell’investimento ammesso. La prima erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire anche in anticipazione, nel limite del 30% del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Le erogazioni avvengono entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
Erogazione delle agevolazioni. FI.L.S.E. procederà con le erogazioni richieste previa sottoscrizione del contratto di finanziamento e verifica della correttezza della documentazione presentata, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi compresa la regolarità contributiva. L’ASD beneficiaria potrà inviare a FI.L.S.E. formale richiesta di erogazione a saldo, secondo le modalità comunicate dalla stessa , ad ultimazione del piano di intervento, resa sotto forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 attestante che: -la documentazione di spesa relativa al piano di intervento: - è conforme agli originali; - è fiscalmente regolare e si riferisce a quanto facente parte del piano di intervento agevolato; - è stata regolarmente e/o integralmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati al soggetto beneficiario e che sulla stessa non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati; - è stata pagata nelle date e nelle modalità indicate nelle schermate di Bandi on Line; - non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al precedente Art. 5 dell’Avviso; - si riferiscono ad un piano di intervento correlato alle sedi liguri nelle quali viene svolta l’attività sportiva. e corredata dei seguenti documenti:
a) copia dei titoli di spesa facenti parte del piano di intervento realizzato;
b) relazione finale corredata da supporto fotografico del piano di intervento realizzato;
c) in caso di interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche, dichiarazione di conformità dell’impianto alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche. La richiesta di saldo, deve essere presentata entro 6 mesi dal termine ultimo concesso per il completamento del piano di intervento ammesso ad agevolazione. Nel caso in cui, in sede di saldo, l’importo delle fatture facenti parte del piano di intervento rendicontato sia inferiore o risulti ammissibile per un importo inferiore a quello concesso, FI.L.S.E. ridurrà l’importo concesso ed eventualmente erogato, mediante apposito atto di disimpegno o di revoca per quanto non rendicontato o non ritenuto ammissibile. In tale eventualità, in occasione della rendicontazione finale, il finanziamento sottoscritto e la quota di contributo a fondo perduto verranno ridotti del relativo importo.
Erogazione delle agevolazioni. 1. Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia secondo le modalità, definite sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo, indicate nella determinazione di cui all’art. 9, comma 8, e per l’eventuale finanziamento agevolato nel contratto di cui all’art. 9, comma 10.
Erogazione delle agevolazioni. Le agevolazioni saranno erogate in 2 tranches con la seguente articolazione: - 40% dell’agevolazione concessa a presentazione di un primo SAL pari ad almeno il 40% del valore progettuale ritenuto ammissibile, corredato da idonea documentazione di spesa, ancorché non quietanzata, e da quant'altro eventualmente previsto dall'Atto di impegno di cui al successivo art. 8 e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva risultante dal DURC, per i soggetti caratterizzati da tale obbligo; - 60% a saldo dopo l’invio, entro e non oltre 30 giorni dalla formale chiusura delle attività progettuali: • della rendicontazione amministrativa dell’intero progetto; • della relazione conclusiva sull’avvenuto completamento dello stesso; • di quanto altro eventualmente previsto nell’Atto di Impegno di cui al successivo art. 8, nonché dalla “guida alla presentazione della rendicontazione” che sarà disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva risultante dal DURC, per i soggetti caratterizzati da tale obbligo.
Erogazione delle agevolazioni. 1. A seguito della richiesta di erogazione delle agevolazioni da parte del Beneficiario, l’Agenzia – una volta effettuate le verifiche di cui al decreto ed alla successiva Direttiva Operativa – provvede ad erogare la quota delle agevolazioni (finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto), di volta in volta determinata, sul Conto Vincolato del Beneficiario, comunicando contestualmente alla Banca il nulla-osta a procedere.
2. La comunicazione dell’Agenzia alla Banca di cui al comma 1 dovrà contenere l’importo delle fatture e delle quote delle agevolazioni necessarie per effettuare i pagamenti, nonché l’indicazione dell’IBAN dei fornitori.
Erogazione delle agevolazioni. Il Comune provvederà alla erogazione dell’agevolazione secondo quanto indicato nell’art. 16 del Bando.