Sorveglianza mensile Clausole campione

Sorveglianza mensile. Verifica dei valori di pressione indicati dai manometri, posti sulle valvole delle bombole, mediante il confronto dei valori rilevati con quelli indicati sull’etichetta dei dati identificativi della bombola ovvero sul libretto di uso e manutenzione M Per impianti provvisti di dispositivi elettrici di bassa pressione, verificare assenza di segnalazioni di guasto o anomalia sulla centrale di rivelazione M Verificare che dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti ed opportunamente sigillati oppure sorvegliati mediante dispositivi a distanza M Verificare che il cartellino di manutenzione sia presente sull'impianto e sia correttamente compilato M Verificare che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata M Verificare che non siano presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili ecc. e che le componenti meccaniche siano accessibili M Verificare che l'impianto sia esente da danni alle strutture di supporto e tutti gli staffaggi risultino ben fissati M Controllo periodico semestrale (Ispezione) Verifica che le dimensioni del locale protetto non siano variate rispetto al progetto 6M Verifica che le porte e le finestre siano chiuse o che le stesse siano dotate di sistemi automatici di chiusura 6M Verificare che i sistemi di condizionamento possano essere disattivati al momento dell’attivazione del sistema di spegnimento in relazione ai requisiti di progetto 6M Verifica visivamente lo stato delle tubazioni, dei raccordi e verifica che non vi siano segni di corrosione 6M Verificare visivamente il fissaggio delle tubazioni e dei raccordi 6M Verifica del corretto funzionamento delle serrande e relativi dispositivi di chiusura 6M Verificare la conformità al progetto originale del numero e capacità delle bombole installate, nonché i valori di pressione, tipo e quantità dell’agente estinguente 6M Verificare il corretto staffaggio delle bombole alla rastrelliera e del collettore di mandata 6M Controllare la data di collaudo punzonata sulle bombole 6M Controllo del contenuto delle bombole 6M Per gli impianti provvisti di dispositivi elettrici di bassa pressione (manometri elettrici o pressostati di minima) verifica di assenza di segnalazioni di guasto o anomalia sulla centrale di rivelazione. 6M Controllo per i sistemi ad HFC > 300 kg del dispositivo automatico di rivelazione delle perdite (manometro elettrico e/o sistema di pesa...
Sorveglianza mensile. Verificare che l’estintore e il suo supporto siano integri M Verificare che l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello ai sensi della legislazione M Verificare che il cartello sia chiaramente visibile, l’estintore sia immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli M Verificare che l’estintore non sia stato manomesso; in particolare risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali M Verificare che le iscrizioni siano ben leggibili M Verificare che l’indicatore di pressione indichi un valore compreso all’interno del campo verde M Verificare che il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste M Verificare che l'estintore portatile non sia collocato a pavimento M Controllo periodico semestrale Verificare che l’estintore e il suo supporto siano integri 6M Verificare che l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello ai sensi della legislazione vigente 6M Verificare che il cartello sia chiaramente visibile 6M Verificare che l’estintore sia immediatamente utilizzabile 6M Verificare che l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli 6M Verificare che l’estintore non sia stato manomesso 6M Verificare che le iscrizioni siano ben leggibili 6M Verificare che l’indicatore di pressione indichi un valore compreso all’interno del campo verde 6M Verificare che il cartellino di manutenzione sia presente 6M Verificare che non sia stata superata la data per le attività previste 6M Verificare che l'estintore portatile non sia collocato a pavimento 6M Controllo della pressione interna con strumento indipendente 6M Controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario (se presente) 6M Verificare che l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni e incrinature tubi flessibili, ecc. sia esente da danni alle 6M Verificare che l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e di trasporto 6M Verificare che l'estintore sia esente da danni e ammaccature al serbatoio 6M Effettuare una pulizia 6M Compilazione del cartellino di manutenzione 6M ANT.AP.02-03 Estintori a biossido di carbonio (portatili e carrellati) Gli Estintori a biossido di carbonio sono costruiti da serbatoio di corpo unico senza saldature e possono essere realizzati in acciaio o alluminio. Al momento dell'azionamento, l'anidride carbonica contenuta nel corpo dell'estint...
Sorveglianza mensile. La Sorveglianza deve essere eseguita con cadenza mensile, e comunque non prima di 20 e non oltre 30 giorni dalla precedente, ad opera del personale dell’Appaltatore. La Sorveglianza consiste in una misura di prevenzione atta a controllare l’estintore nella posizione in cui è collocato tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti (rif. norma UNI 9994-1): a) che l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dal DPR n. 524 - 8 giugno 1982 (e successivi aggiornamenti), recante la dicitura “estintore”; b) che l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli; c) che l’estintore non sia stato manomesso, in particolare che non sia stato manomesso o rimosso il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali; d) che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili; e) che l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde; f) che l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, etc.; g) che l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, se carrellato, che abbia le ruote perfettamente funzionanti; h) che il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e sia correttamente compilato; i) che l’estintore portatile non sia collocato a pavimento. Tutte le anomalie riscontrate dovranno essere immediatamente eliminate.
Sorveglianza mensile. La Sorveglianza deve essere eseguita con cadenza mensile, e comunque non prima di 20 e non oltre 30 giorni dalla precedente, ad opera ad opera del personale dell’Appaltatore. La Sorveglianza consiste nella verifica delle apparecchiature quanto ad integrità, completezza dell’equipaggiamento e possibilità di accesso, nei periodi che intercorrono fra due manutenzioni periodiche. verifica delle condizioni di stato dell’attacco (assenza di segni di deterioramento, corrosione o perdite) e della cassetta e/o armadio di contenimento. verifica delle condizioni di stato delle colonne idranti (assenza di segni di deterioramento, corrosione o perdite) controllando che siano regolarmente chiuse e con i tappi delle bocche idranti serrati; verifica dell’integrità della dotazione. verifica dell’integrità della dotazione; verifica delle non presenza di segni di deterioramento, corrosione o perdite; verifica della corretta collocazione; verifica della accessibilità senza ostacoli, visibilità, presenza e leggibilità delle istruzioni d’uso; verifica del corretto avvolgimento della manichetta nel caso di idranti a muro; verifica dello stato degli sportelli e lastre di protezione; verifica della corretta chiusura e presenza del sigillo nel complesso.
Sorveglianza mensile. La Sorveglianza deve essere eseguita con cadenza mensile, e comunque non prima di 20 e non oltre 30 giorni dalla precedente, ad opera del personale dell’Appaltatore. La Sorveglianza consiste in una misura di prevenzione atta a controllare che l’impianto non presenti stati anomali, disfunzioni, allarmi o problematiche particolari tali da richiedere l’intervento di tecnici specializzati. Il controllo di sorveglianza deve essere effettuato nelle condizioni esistenti, durante l’ordinaria operatività dei sistemi, e consiste in: a) Procedura di controllo preliminare e controllo visivo del sistema; b) Procedura di controllo funzionale; c) Verifica stato ed indicazioni della centrale; d) Verifica delle condizioni e segnalazioni di allarme; e) Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto; f) Verifica materiali di consumo e parti di ricambio.
Sorveglianza mensile. La Sorveglianza deve essere eseguita con cadenza quotidiana/settimanale/mensile, e comunque non prima di 20 e non oltre 30 giorni dalla precedente, ad opera ad opera del personale interno al Building di Città della Scienza, sulla base delle indicazioni fornite dall’Appaltatore. La Sorveglianza consiste in una misura di prevenzione atta a controllare verificare che le porte siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo: a) verificare che il sistema di apertura della porta sia funzionante; b) verificare che non vi siano danni e che le guarnizioni siano integre; c) verificare che la porta chiuda regolarmente; d) verificare che ruotino liberamente e, in presenza di dispositivi di autochiusura, questi operino efficacemente; e) se munite di elettromagnete di chiusura automatico, questo operi in modo efficiente.
Sorveglianza mensile. Verificare che le porte siano nelle normali condizioni operative. M Verificare che siano facilmente accessibili e fruibili, in particolare se poste sulle vie di esodo. M Verificare che siano adeguatamente segnalate ove previsto; verificare che non presentino lacerazioni, fori, modifiche, corrosioni; verifica della presenza del cartellino di M Controllo periodico semestrale Verificare la presenza del marchio di conformità (targhetta) apposto dal produttore. 6M Verificare l'esistenza di ritegni impropri. 6M Verifica delle guarnizioni. 6M Verifica del fissaggio e giochi 6M Verificare l' integrità costruttiva. 6M Verifica della maneggevolezza dei dispositivi di apertura (sgancio e riaggancio): scrocco e serratura, dispositivi antipanico, dispositivi di emergenza. 6M Verificare la facilità di manovra. 6M Verifica verticalità degli assi cerniere (se applicabile). 6M Verifica integrità e scorrevolezza. 6M Verifica dei dispositivi di autochiusura: chiudiporta (aereo e/o molla a bobina), cerniere a molla, contrappeso 6M Verifica coordinatore della sequenza di chiusura 6M Verifica dispositivi di ritegno (fermo in apertura): elettromagnete (a parete o a pavimento), fusibile termico (se presente) 6M Compilazione del cartellino di manutenzione 6M ANT.AP 05-03 Protezioni REI Per Protezioni REI si intendono le protezioni per tutti gli elementi da proteggere, quali condutture, tubazioni, elementi metallici, componenti edili, ecc. e sono generalmente composte da una lamierino metallico con interposto uno strato di protezione realizzato a base di silicati. Eseguire un controllo degli ancoraggi; verificare la corretta sigillatura della zona circostante l'elemento da proteggere ed eventuale ripristinare 6M Eseguire un controllo degli ancoraggi delle protezioni e che le stesse ricoprano completamente la struttura da proteggere 6M Eseguire il ripristino degli ancoraggi e delle sovrapposizioni intorno all'elemento da proteggere 6M Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi ,ecc. 6M Verifica integrità degli intonaci RE 6M ANT.AP 05-04 Condotte REI Xxx Xxxxxxxx REI si intendono le condotte che hanno la funzione di aerare i filtri a prova di fumo e sono generalmente realizzate in lamiera zincata ancorata alla parete mediante tasselli metallici e vengono posizionate con partenza dal locale filtro per sfociare sopra il tetto dell’edificio Controllo dello stato delle condotte REI verificando l'assenza di ...

Related to Sorveglianza mensile

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Tredicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.

  • ASSISTENZA INFERMIERISTICA Qualora il paziente a seguito di malattia o infortunio necessita dell'assistenza domiciliare d’infermieri generici e/o specializzati a domicilio, la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed all’invio del personale tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 1.000,00.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

  • Caratteristiche della fornitura La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda, è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelle che potranno essere emanate durante il periodo contrattuale da parte delle competenti autorità, per la produzione, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura. La fornitura deve comprendere, pena esclusione, oltre ai diagnostici: 1. I calibratori, se previsti dalla metodologia analitica, in numero congruo alle esigenze derivanti dalle specifiche di calibrazione della metodologia analitica. 2. I campioni di controllo per il controllo interno di qualità, su due livelli, come riportato nelle specifiche tecniche del lotto da eseguirsi anche più volte al giorno 3. I consumabili e tutti gli altri materiali necessari al funzionamento del sistema, inclusa la carta e le cartucce e i toner per le stampanti, i ricambi per le manutenzioni periodiche, ecc. 4. quanto riportato nei punti 1,2,3 dovrà essere ricompreso nel costo del reagente ovvero offerto in sconto merce. 5. Iscrizione a VEQ, su indicazione dell’azienda partecipante e/o a scelta dell’utilizzatore. (se non disponibile – relazionare) 6. La strumentazione analitica nuova di fabbrica. 7. Il gruppo statico di continuità per ciascun analizzatore offerto 8. L’ interfacciamento della strumentazione con il sistema informatico del laboratorio, con le modalità descritte nel lotto e comprensivo dell’hardware necessario 9. Work Station aggiuntiva composta da: PC (o portatile, ove richiesto, con prestazioni simili), STAMPANTE LASER, STAMPANTE BAR CODE, LETTORE LASER BAR CODE .. 10. Tutto il materiale riguardante il punto 8, 9 e tutte le opere murarie, impiantistiche e microclimatiche eseguite dalla ditta aggiudicataria per l’adeguamento dei locali dovranno rimanere, al termine dell’appalto, di proprietà della Asl, fermo restando l’obbligo della manutenzione da parte della Ditta aggiudicataria fino a tale data.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.