ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Clausole campione

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. Al fine di consentire all'utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature installate nei quadri elettrici, anche in situazioni di pericolo, in ogni unità abitativa devono essere installate una o più lampade di emergenza fisse o estraibili, ricaricabili e con un'autonomia minima di 1 ora.
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. L'impianto per l'illuminazione di sicurezza dovrà garantire la completa illuminazione di tutte le vie di uscita, i luoghi di transito e di raccordo nel caso di interruzione dell'energia elettrica in modo da consentire un veloce e sicuro deflusso delle persone presenti negli ambienti o edifici interessati dalla disfunzione. Tutti i componenti dovranno rispondere ai seguenti requisiti: — Punto luce per l'illuminazione di sicurezza per pianerottoli e vani scale eseguito con conduttori di rame di adeguata sezione, posti a sfilamento entro tubi protettivi di materiale isolante già previsti per l'im- pianto di illuminazione generale e derivati da proprio interruttore automatico con sola protezione magneti- ca, da inserire nel quadro elettrico dei servizi comuni. — Apparecchio per l'illuminazione di sicurezza per posa a parete mediante slitta per attacco rapido in materiale plastico autoestinguente CEI 34-21/22 con circuito elettronico di controllo, batterie ermetiche al Pb, classe isolamento III, spia rete/ricarica, grado di protezione IP40, alimentazione ordinaria 220V, auto- nomia non inferiore a 120' con lampada fluorescente da 8, 18, 22W. — Apparecchi di illuminazione di sicurezza per edifici residenziali CEI 64-50 del tipo a incasso su sca- tola rettangolare, serie componibile, completi di placca con diffusore opalino, lampada fluorescente da 4W, batterie al NiCd 2x1,2V- 1,2Ah, autonomia 60'.
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. − E’ prevista l’Illuminazione: di sicurezza mediante l’installazione di nr.2 corpi illuminanti di emergenza ad incasso con placca di finitura come da serie civile prescelta.
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. L'impianto di illuminazione di sicurezza sarà realizzato con lampade autonome ottica a LED da 24W, verrà rispettato il grado di protezione su indicato. Sarà installato un numero di lampade a garantire l'illuminazione delle vie di esodo e l'identificazione degli ostacoli, consentendo un ragionevole sfollamento in caso di emergenza, è prevista l'illuminazione dell'area antipanico esterna. Le lampade garantiranno un funzionamento in emergenza di almeno 2 ore, interverranno automaticamente sia al mancare dell'illuminazione ordinaria che dell'alimentazione generale. Il livello illuminotecnico minimo (al piano di calpestio) sarà di 5 lux.
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve fornire, in caso di mancata erogazione della fornitura principale della energia elettrica e quindi di luce artificiale, una illuminazione sufficiente a permettere di evacuare in sicurezza i locali (intensità minima di illuminazione 5 lux). Dovranno pertanto essere illuminate le indicazioni delle porte e delle uscite di sicurezza, i segnali indicanti le vie di esodo, i corridoi e tutte quelle parti che è necessario percorrere per raggiungere un’uscita verso il luogo sicuro. E’ opportuno, per quanto possibile, che le lampade ed i segnali luminosi dell’impianto di sicurezza non siano posizionati in alto (la presenza di fumo ne potrebbe ridurre la visibilità in maniera drastica sin dai primi momenti). L’impianto deve essere alimentato da una adeguata fonte di energia quali batterie in tampone o batterie di accumulatori con dispositivo per la ricarica automatica (con autonomia variabile da 30 minuti a 3 ore, a secondo del tipo di attività e delle circostanze) oppure da idoneo gruppo elettrogeno; l’intervento dovrà comunque avvenire in automatico, in caso di mancanza della fornitura principale dell’energia elettrica, entro 5 secondi circa (se si tratta di gruppi elettrogeni il tempo può raggiungere i 15 secondi). In caso di impianto alimentato da gruppo elettrogeno o da batterie di accumulatori centralizzate sarà necessario posizionare tali apparati in locali idonei, non soggetti allo stesso rischio di incendio della attività protetta; in questo caso il relativo circuito elettrico deve essere indipendente da qualsiasi altro ed essere inoltre protetto dai danni causati dal fuoco, da urti, ecc.
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. L'illuminazione di sicurezza verrà realizzata con la fornitura in opera di corpi illuminanti di emergenza in versione “sempre accesi” (S.A.).
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. Il servizio ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione di sicurezza installati negli edifici scolastici ed assimilati oggetto del presente appalto. Gli impianti sono classificati secondo i seguenti tipi di alimentazione: - impianti alimentati con gruppi elettrogeni; - impianti alimentati con batterie stazionarie (soccorritori o UPS); - impianti con lampade autoalimentate. Gli impianti devono essere sempre in perfetta efficienza; le attività minimali oggetto della presente gestione tecnica possono essere così riassunte: - controllo del regolare funzionamento degli impianti da effettuarsi almeno una volta al mese come pure prima di qualsiasi manifestazione pubblica; - espletamento, durante i controlli di cui sopra, della pulizia e di quanto occorrente per la messa a punto di tutti i componenti degli impianti compresi cablaggi, connessioni, nonché della verifica dei circuiti e delle apparecchiature del quadro di partenza nonché dell’efficienza degli accumulatori e delle batterie stazionarie; tali interventi dovranno essere annotati in un apposito registro dei controlli da mantenere aggiornato, a cui allegare i report emessi dalla centrale di telecontrollo dell’impianto (ove presente), tale registro dovrà essere custodito dal Responsabile della struttura per essere messo a disposizione dei tecnici dell’Amministrazione preposti ai controlli; - immediata ricerca di guasti, in caso di deficienze od interruzioni del funzionamento, e pronta eliminazione degli stessi entro 24 ore dalla segnalazione del guasto. Resta inteso che l’Impresa è tenuta ad inviare immediatamente, entro un’ora dalla segnalazione anche telefonica del guasto eventualmente rilevato, il personale idoneo al pronto ripristino dell’impianto; - manutenzione programmata e prove di funzionamento (con cadenza mensile) dei gruppi elettrogeni con il controllo delle parti sia meccaniche che elettriche, in conformità ai manuali d’uso e manutenzione forniti dal costruttore; - sostituzione di tutti i componenti degli impianti di normale consumo, come lampade, tubi fluorescenti e relativi accessori, fusibili, corpi illuminanti guasti, accumulatori delle lampade autoalimentate e accumulatori dei gruppi di continuità, schermi di lampade diventati opachi, ecc...; - pulizia dei supporti di sostegno delle batterie ed eventuale sostituzione dei tratti usurati; - fornitura di acqua distillata ed acidi necessari per un regolare...
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. 1. Per il servizio di illuminazione di sicurezza si adotterà un sistema ad alimentazione centralizzata tipo CLS in grado di fornire alimentazione in 24 Vcc SELV, certificato XXX XX 00000 e soddisfacente le prescrizioni delle normative di settore CEI EN 50172, 50272-2 e 62304, con test automatici e monitoraggio di tutti gli apparecchi singolarmente senza aggiunta di ulteriori cavi oltre a quelli di alimentazione. 2. Gli apparecchi utilizzati per l’illuminazione di sicurezza devono integrare la tecnologia Power LED, I modi di funzionamento (permanente, non permanente, accensione tramite comando esterno e valore di dimmerazione) potranno essere programmati in modo indipendente per ogni singolo apparecchio, direttamente dalla centrale. 3. La disposizione e la potenza degli apparecchi soddisferanno i requisiti della norma UNI 1838 e del D.M. 26/08/1992. L’illuminazione di emergenza sarà garantita su tutte le vie di fuga con un valore di illuminamento medio mantenuto non inferiore a 5 lx a 1 m da pavimento. Le uscite di sicurezza saranno indicate mediante apposita segnaletica conforme al D.Lgs 493/96. 4. Il sistema entra in funzione automaticamente entro un intervallo di tempo inferiore a 0,5” in caso di mancanza della tensione di rete, avvertita e segnalata alle centrali mediante appositi dispositivi da montare a valle degli interruttori generali dei quadri elettrici di zona. 5. Le linee di alimentazione dorsali, sviluppate a partire dalle centrali del sistema, devono essere realizzate mediante cavo bipolare resistente al fuoco XXX00XX00 di sezione 2,5 mmq. 6. Per le derivazioni terminali all’interno dei comparti è ammesso l’utilizzo di cavi ordinari di sezione 1,5mm² . 7. Per ogni via di esodo e zona comune dovranno essere portate almeno due linee distinte dalla centrale del sistema in modo da avere una ridondanza funzionale in caso di guasto dell’una o dell’altra di queste. 8. Gli interruttori differenziali a protezione dei circuiti luce dei vari ambienti dovranno essere dotati di contatto di scattato relè da riportare agli ingressi disponibili sulla centrale del sistema in modo che, in caso di intervento, gli apparecchi del sistema di sicurezza siano programmati per accendersi nell’ambiente corrispondente. 9. La programmazione delle centrale dovrà prevedere che, in caso di intervento di un qualsiasi differenziale a protezione dei circuiti luce del compartimento, si accenda l’illuminazione di sicurezza all’interno del medesimo. 10. La programmazione delle cen...

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  • NORME DI SICUREZZA 4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione dei lavori presso la Committente, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto ai lavori. 4.2. L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente. 4.3. L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • Servizio di manutenzione Il Fornitore effettuerà il Servizio di Manutenzione, riparazione, modifiche tecniche e sostituzione di parti presso il Cliente, o presso un proprio Centro di Assistenza. Il Fornitore potrà, a suo giudizio, riparare una macchina con parti di manutenzione nuove o usate o sostituire una macchina con un'altra nuova o usata. Per macchina usata s’intende una macchina in regolari condizioni di funzionamento, che ha superato i test diagnostici del Fornitore e nella quale le parti guaste o eccessivamente usurate sono state sostituite con parti nuove o usate. Per parti usate s’intendono parti garantite, di prestazioni equivalenti alle nuove che sono state appropriatamente installate e provate in un Personal Computer. Qualora le operazioni di manutenzione comportino rimozione o sostituzione di parti o macchine, le parti o macchine sostituite verranno ritirate dal Fornitore che potrà liberamente disporne. Il Fornitore farà ogni ragionevole sforzo per completare le riparazioni entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento. Prima di sottoporre una macchina al Servizio di Manutenzione, il Cliente dovrà rimuovere tutti i programmi, dischi e minidischi, i dispositivi, i collegamenti, le modifiche, a meno che queste siano state effettuate dal Fornitore. Quando il Contratto di Manutenzione ha decorrenza oltre trenta giorni dopo la scadenza del periodo di Garanzia o si riferisce a parti hardware acquisite da Fornitori diversi, viene previsto un periodo di franchigia di tre mesi, durante i quali ogni parte di ricambio sostituita sarà fatturata a prezzo di listino. In ogni caso il Servizio di Manutenzione sarà prestato solo previa presentazione di copia dell'Accettazione della Richiesta di Manutenzione Personal Computer e di copia della fattura di manutenzione quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del canone relativo al periodo per il quale viene richiesta la prestazione. Il Servizio di Manutenzione viene assicurato solo durante le ore lavorative previste dal Contratto di lavoro applicato dal Fornitore.

  • Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

  • Piani di sicurezza Il piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo, costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del dell'art 90, comma 3 del D.Lgs n 81/2008; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs n 81/2008; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs n 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2, formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Ai sensi dell’art. 117, comma 7 del Codice dei Contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2 del D. Lgs 163/2006, sono nulli. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore. Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista. A pena di nullità del Contratto di Appalto, il Piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il Piano operativo di sicurezza del cantiere, saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso. Gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani non sono soggetti a ribasso d’asta.