Common use of Sorveglianza sanitaria Clause in Contracts

Sorveglianza sanitaria. Le Parti a livello aziendale verificheranno col Medico Competente quali misure di prevenzione siano state adottate al fine di tutelare la salute del personale addetto alle attività istituzionali quali le visite azien- dali, ai laboratori di analisi e genetici, alle attività di macellazione e/o di conservazione, ai centri meccanografici e ai centri stampa, cui per parti- colari rischi si applicano le misure di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 81/08. Il Medico Competente, in relazione alle attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/08, qualora ritenesse di sottoporre gli addetti a tali attività alla sorveglianza sanitaria, su richiesta motivata, potrà avvalersi dell’ausilio tecnico-sanitario degli Enti ed Istituti indicati nell’articolo 10 del D.Lgs. 81/08, con i quali il datore di lavoro attiverà i necessari rapporti eco- nomici, previa consultazione del RLS sulla congruità delle scelte e della proposta e recependone eventualmente le indicazioni utili. Il Medico Competente informerà l’ASL competente per territorio all’avvio della procedura. Qualora l’ASL intervenisse con osservazioni o proposte, il Medico Competente e le Parti si incontreranno con l’ASL per verificare le ragioni di tali rilievi. Il datore di lavoro individuerà gli enti e/o i soggetti competenti cui af- fidare le visite e le analisi da effettuare ai fini della sorveglianza sanitaria, informandone il RLS e le RSA/RSU. La valutazione dei rischi analizza almeno l’allegata tabella dei rischi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sorveglianza sanitaria. Le Parti a livello aziendale verificheranno col Medico Competente quali misure di prevenzione siano state adottate al fine di tutelare la salute salu- te del personale addetto alle attività istituzionali quali le visite azien- daliaziendali, ai laboratori di analisi e genetici, alle attività di macellazione e/o di conservazionecon- servazione, ai centri meccanografici e ai centri stampa, cui per parti- colari particola- ri rischi si applicano le misure di cui all’articolo 41 16 del D.Lgs. 81/08626/1994. Il Medico Competente, in relazione alle attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/08626/1994, qualora ritenesse di sottoporre gli addetti a tali attività alla sorveglianza sor- veglianza sanitaria, su richiesta motivata, potrà avvalersi dell’ausilio tecnicotec- nico-sanitario degli Enti ed Istituti indicati nell’articolo 10 24 del D.Lgs. 81/08626/1994, con i quali il datore di lavoro attiverà i necessari rapporti eco- nomici, previa consultazione del RLS sulla congruità delle scelte e della proposta e recependone eventualmente le indicazioni utili. Il Medico Competente informerà l’ASL competente per territorio all’avvio all’av- vio della procedura. Qualora l’ASL intervenisse con osservazioni o propostepro- poste, il Medico Competente e le Parti si incontreranno con l’ASL per verificare le ragioni di tali rilievi. Il datore di lavoro individuerà gli enti e/o i soggetti competenti cui af- fidare affi- dare le visite e le analisi da effettuare ai fini della sorveglianza sanitaria, informandone il RLS e le RSA/RSU. La valutazione dei rischi analizza almeno l’allegata tabella dei rischi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sorveglianza sanitaria. Le Parti a livello aziendale verificheranno col Medico Competente quali L’Università assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l’attività presso le strutture oggetto della convenzione. L’INAIL si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione siano state e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest’ultima, in base al fine di tutelare la salute del personale addetto alle attività istituzionali quali D.Lgs. 81/2008. Per le visite azien- dali, ai laboratori di analisi e genetici, alle attività di macellazione e/o cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di conservazionelavoro, ai centri meccanografici e ai centri stampa, cui per parti- colari rischi si applicano nonché le misure di cui all’articolo 41 altre figure previste espressamente dall’art. 2 del D.Lgs. 81/0881/2008, sono quelle dell’Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell’inizio delle attività stesse. Il Medico CompetenteAllo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in relazione alle attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/08riferimento alla valutazione dei rischi, qualora ritenesse di sottoporre gli addetti a tali attività alla sorveglianza sanitaria, su richiesta motivataalla formazione per i rischi specifici, potrà avvalersi dell’ausilio tecnico-sanitario degli Enti ed Istituti indicati nell’articolo 10 del D.Lgs. 81/08alla dotazione dei DPI, con i quali alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il datore di lavoro attiverà i necessari rapporti eco- nomici, previa consultazione del RLS sulla congruità delle scelte e della proposta e recependone eventualmente le indicazioni utili. Il Medico Competente informerà l’ASL competente per territorio all’avvio della procedura. Qualora l’ASL intervenisse con osservazioni o proposte, il Medico Competente e le Parti si incontreranno con l’ASL per verificare le ragioni di tali rilievi. Il datore di lavoro individuerà gli enti e/o i soggetti competenti cui af- fidare le visite e le analisi da effettuare ai fini della sorveglianza sanitaria, informandone il RLS e le RSA/RSU. La valutazione dei rischi analizza almeno l’allegata tabella dei rischipersonale coinvolto.

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Samples: Collaboration Agreement

Sorveglianza sanitaria. Le Parti a livello aziendale verificheranno col Medico Competente quali misure di prevenzione siano state adottate al fine di tutelare la salute del personale addetto alle attività istituzionali quali le visite azien- daliaziendali, ai laboratori di analisi e genetici, alle attività di macellazione e/o di conservazione, ai centri meccanografici e ai centri stampa, cui per parti- colari particolari rischi si applicano le misure di cui all’articolo 41 16 del D.Lgs. 81/08626/1994. Il Medico Competente, in relazione alle attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/08626/1994, qualora ritenesse di sottoporre gli addetti a tali attività alla sorveglianza sanitaria, su richiesta motivata, potrà avvalersi dell’ausilio tecnico-sanitario degli Enti ed Istituti indicati nell’articolo 10 24 del D.Lgs. 81/08626/1994, con i quali il datore di lavoro attiverà i necessari rapporti eco- nomicieconomici, previa consultazione del RLS sulla congruità delle scelte e della proposta e recependone eventualmente le indicazioni utili. Il Medico Competente informerà l’ASL competente per territorio all’avvio della procedura. Qualora l’ASL intervenisse con osservazioni o proposte, il Medico Competente e le Parti si incontreranno con l’ASL per verificare le ragioni di tali rilievi. Il datore di lavoro individuerà gli enti e/o i soggetti competenti cui af- fidare affidare le visite e le analisi da effettuare ai fini della sorveglianza sanitaria, informandone il RLS e le RSA/RSU. La valutazione dei rischi analizza almeno l’allegata tabella dei rischi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sorveglianza sanitaria. Le Parti Il personale adibito al servizio, prima del suo inserimento nelle attività lavorative previste nel presente capitolato, dovrà essere: - In possesso dei requisiti di idoneità specifica alla mansione di cui all’art. 41, comma 6, del D.Lgs n. 81/2008; - in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge anche in base alla particolare attività da svolgere. - sottoposto a livello aziendale verificheranno col sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente quali misure sulla base del documento di prevenzione siano state adottate valutazione dei rischi e in analogia a quanto previsto per i lavoratori ospedalieri esposti al fine di tutelare la salute del personale addetto alle attività istituzionali quali le visite azien- dalirischio biologico, ai laboratori di analisi e genetici, alle attività di macellazione e/o di conservazione, ai centri meccanografici e ai centri stampa, cui per parti- colari rischi si applicano le misure di cui all’articolo 41 sensi del D.Lgs. 81/08. Il Medico Competente81/2008 e ss.mm.ii.. In ogni momento lo ritenga necessario, in relazione alle attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/08, qualora ritenesse di sottoporre gli addetti a tali attività alla sorveglianza sanitaria, su richiesta motivatail Committente, potrà avvalersi dell’ausilio tecnico-sanitario disporre per l’accertamento dei requisiti di cui sopra. L’appaltatore dovrà presentare al Direttore di riferimento prima della presa in carico del servizio, la documentazione sanitaria degli Enti ed Istituti indicati nell’articolo 10 operatori di cui si avvale nelle attività lavorative. Tale presentazione dovrà essere effettuata anche prima dell’inserimento di nuovo personale. La verifica dei documenti sanitari relativi alle vaccinazioni, nonché ogni altra documentazione sanitaria relativa al personale , che si ritenga utile esaminare, verrà effettuata oltre a quanto sopra riportato periodicamente dalla committente tramite il responsabile del D.Lgsprogetto. 81/08Gli operatori vittime di infortunio sul lavoro causato da materiale biologico o altro, con i quali dopo aver ricevuto le prime cure e gli interventi ritenuti necessari in emergenza presso il datore di lavoro attiverà i necessari rapporti eco- nomiciPronto Soccorso, previa consultazione del RLS sulla congruità delle scelte e della proposta e recependone eventualmente le indicazioni utili. Il si dovranno rivolgere al Medico Competente informerà l’ASL competente della Medicina del Lavoro dell’Appaltatore per territorio all’avvio della procedura. Qualora l’ASL intervenisse con osservazioni o proposte, il Medico Competente e le Parti si incontreranno con l’ASL per verificare le ragioni di tali rilievi. Il datore di lavoro individuerà gli enti e/o i soggetti competenti cui af- fidare le visite e le analisi da effettuare ai fini della sorveglianza sanitaria, informandone il RLS e le RSA/RSU. La valutazione dei rischi analizza almeno l’allegata tabella dei rischiprocedure successive.

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Samples: Service Agreement

Sorveglianza sanitaria. Le Parti A seguito della individuazione e della Valutazione dei Rischi è necessario accertare che il Datore di Lavoro abbia attivato la Sorveglianza Sanitaria che deve riguardare ciascun lavoratore, anche con l’ausilio del Medico Competente, sia sulla base di specifiche esposizioni legate alle lavorazioni svolte sia, in altri casi, in funzione del tempo di esposizione al pericolo specifico. Restano obbligatori i controlli medici periodici previsti per le lavorazioni indicate nel DPR 303/56. La tabella delle lavorazioni di cui all’art.35 del DPR 303/56 è in appendice al presente piano. In fase esecutiva, prima dell’utilizzo dei prodotti contenenti le sostanze indicate dal DPR 303/56 (indicate sull’etichetta o sulle schede di sicurezza dei prodotti stessi), si procederà alle visite mediche secondo le periodicità previste. Vanno inoltre considerate le disposizioni contenute nel D.Lgs 277/91 relativo ai rischi fisici, chimici e biologici. Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla obbligatorietà della Vaccinazione Antitetanica. I costi della sicurezza, a livello aziendale verificheranno col Medico Competente quali carico delle imprese appaltatrici, sono stati valutati sulla base dei progetti delle opere da realizzare e delle misure di prevenzione siano state adottate al fine descritte nel P.S.C.. Nella valutazione si sono utilizzati i prezzi unitari usuali di tutelare la salute del personale addetto alle attività istituzionali quali le visite azien- dalimercato delle opere, ai laboratori di analisi delle attrezzature e genetici, alle attività di macellazione e/o di conservazione, ai centri meccanografici e ai centri stampa, cui dei macchinari per parti- colari rischi si applicano le l'attuazione delle necessarie misure di cui all’articolo 41 del D.Lgsprevenzione. 81/08. Il Medico Competente, in relazione alle attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/08, qualora ritenesse I costi che si devono sostenere per una adeguata sicurezza possono classificarsi come di sottoporre gli addetti a tali attività alla sorveglianza sanitaria, su richiesta motivata, potrà avvalersi dell’ausilio tecnico-sanitario degli Enti ed Istituti indicati nell’articolo 10 del D.Lgs. 81/08, con i quali il datore di lavoro attiverà i necessari rapporti eco- nomici, previa consultazione del RLS sulla congruità delle scelte e della proposta e recependone eventualmente le indicazioni utili. Il Medico Competente informerà l’ASL competente per territorio all’avvio della procedura. Qualora l’ASL intervenisse con osservazioni o proposte, il Medico Competente e le Parti si incontreranno con l’ASL per verificare le ragioni di tali rilievi. Il datore di lavoro individuerà gli enti e/o i soggetti competenti cui af- fidare le visite e le analisi da effettuare ai fini della sorveglianza sanitaria, informandone il RLS e le RSA/RSU. La valutazione dei rischi analizza almeno l’allegata tabella dei rischi.seguito:

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Samples: Determinazione a Contrarre