Common use of Sospensione dei lavori Clause in Contracts

Sospensione dei lavori. Il Sindaco ordina la sospensione dei lavori quando: - le opere, eseguite od in corso di esecuzione, non sono state oggetto di concessione od autorizzazione (art. 39); - le opere sono difformi dal progetto approvato e dalle prescrizioni della concessione od autorizzazione (artt. 39 e 40); - le opere non rispondono alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e/o del presente regolamento (art. 41). La sospensione dei lavori può essere inoltre ordinata quando: - il direttore dei lavori non ha assunto l’effettiva direzione degli stessi o l'ha abbandonata senza essere stato sostituito; - non è stata data comunicazione al Sindaco del cambiamento del direttore medesimo e dell'esecutore delle opere; - l'esecutore delle opere non ottempera alle prescrizioni concernenti l’impianto o la conduzione del cantiere. L'ordine di sospensione della concessione va notificato, a mezzo di Ufficiale giudiziario, al titolare della concessione od autorizzazione o, in mancanza di questa, al proprietario dell'immobile in cui si eseguono le opere contestate, nonché al direttore dei lavori ed all'esecutore delle opere. L'adempimento all'ordine di sospensione è assicurato dagli agenti e dai funzionari all'uopo preposti, che svolgono sul cantiere periodica sorveglianza. Se l'ordine di sospensione viene trasgredito, gli incaricati della vigilanza provvedono al piantonamento del cantiere a spese del contravventore. La sospensione dei lavori può essere assicurata anche mediante apposizione di sigilli e con ogni altro adeguato modo di controllo che il Sindaco ritenga, caso per caso, opportuno. Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, gli oneri relativi sono a carico solidale del committente, dell'esecutore delle opere, e del direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere eseguite od in esecuzione. Nei casi di cui al secondo comma le spese sono invece a carico dell'effettivo trasgressore. Le spese sono riscosse ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. La ripresa dei lavori viene autorizzata quando sono rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospensione, sempre che non siano nel frattempo scaduti i termini di validità della concessione od autorizzazione. La sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda, con riserva di adottare i provvedimenti necessari (modifica delle opere, demolizione, rimessa in pristino, senza pregiudizio delle successive sanzioni amministrative previste dalla L. 17.8.1942 n. 1150 e dall'art. 15 della L. 28.1.1977 n. 10 e dell'eventuale azione penale, nonché delle sanzioni di legge a carico dei responsabili (concessionario, direttore dei lavori ed esecutore delle opere) previste dall'art. 6 della L. 6.8.1967 n. 765. L'ordine di sospensione cassa di avere efficacia se entro trenta giorni dalla sua notifica il Sindaco non ha adottato i provvedimenti definitivi.

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Samples: Regolamento Edilizio

Sospensione dei lavori. Il Sindaco ordina 1. Si richiama la sospensione disciplina di cui agli articoli 16 e 17 del capitolato speciale di appalto. 2. Se successivamente alla consegna dei lavori quando: - insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le opereparti di lavoro eseguibili, eseguite od in corso di esecuzione, non sono state oggetto di concessione od autorizzazione (art. 39); - le opere sono difformi dal progetto approvato e dalle prescrizioni della concessione od autorizzazione (artt. 39 e 40); - le opere non rispondono alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e/o del presente regolamento (art. 41). La mentre si provvede alla sospensione dei lavori può essere inoltre ordinata quando: - il direttore parziale dei lavori non ha assunto l’effettiva direzione degli stessi o l'ha abbandonata senza essere stato sostituito; - non è stata data comunicazione al Sindaco del cambiamento del direttore medesimo e eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 3. Le contestazioni dell'esecutore delle opere; - l'esecutore delle opere non ottempera in merito alle prescrizioni concernenti l’impianto o la conduzione del cantiere. L'ordine sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione della concessione va notificatoe di ripresa dei lavori, a mezzo salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di Ufficiale giudiziarioripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, al titolare della concessione od autorizzazione o, in mancanza deve farne espressa riserva sul registro di questa, al proprietario dell'immobile in cui si eseguono le opere contestate, nonché al direttore contabilità. 4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. 5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori ed all'esecutore delle opere. L'adempimento all'ordine di sospensione è assicurato dagli agenti e dai funzionari all'uopo preposti, che svolgono sul cantiere periodica sorveglianza. Se l'ordine di sospensione viene trasgredito, gli incaricati della vigilanza provvedono al piantonamento del cantiere a spese del contravventore. La sospensione dei lavori può essere assicurata anche mediante apposizione di sigilli e con ogni altro adeguato modo di controllo che il Sindaco ritenga, caso disposte dalla stazione appaltante per caso, opportuno. Nei casi cause diverse da quelle di cui al primo all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del presente articoloDM n.49 del 07/03/2018. 6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, gli oneri relativi sono a carico solidale del committenteper qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, dell'esecutore delle opere, e del direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere eseguite od in esecuzione. Nei casi di cui al secondo comma le spese sono invece a carico dell'effettivo trasgressore. Le spese sono riscosse ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. La ripresa dei lavori viene autorizzata quando sono rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospensione, sempre che non siano ultimati nel frattempo scaduti i termini di validità della concessione od autorizzazione. La sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda, con riserva di adottare i provvedimenti necessari (modifica delle opere, demolizione, rimessa in pristino, senza pregiudizio delle successive sanzioni amministrative previste dalla L. 17.8.1942 n. 1150 termine contrattuale e dall'art. 15 della L. 28.1.1977 n. 10 e dell'eventuale azione penale, nonché delle sanzioni di legge a carico dei responsabili (concessionario, direttore dei lavori ed esecutore delle opere) previste dall'art. 6 della L. 6.8.1967 n. 765. L'ordine di sospensione cassa di avere efficacia se entro trenta giorni dalla sua notifica qualunque sia il Sindaco non ha adottato i provvedimenti definitivimaggior tempo impiegato.

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Samples: Contract for Works

Sospensione dei lavori. Il Sindaco ordina la 1. I lavori devono essere sospesi, su iniziativa del Direttore dei lavori24, con dichiarazione scritta in apposito verbale, per cause di forza maggiore che possano portare pregiudizio alla regolare esecuzione dei lavori; in tal caso l’Appaltatore ha diritto a un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa. Per cause di forza maggiore s’intendono tutti quegli eventi indipendenti dalla volontà delle Parti che impediscano totalmente o parzialmente i lavori. Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avverse condizioni atmosferiche, inondazioni, terremoti, frane, ritrovamenti archeologici, scioperi con esclusione di quelli a carattere aziendale. 2. Analogamente si procederà nel caso di sospensione dei lavori quando: - le opere, eseguite od in corso di esecuzione, derivante da altre cause non sono state oggetto di concessione od autorizzazione (art. 39); - le opere sono difformi dal progetto approvato e dalle prescrizioni della concessione od autorizzazione (artt. 39 e 40); - le opere non rispondono alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e/imputabili all’Appaltatore o del presente regolamento (art. 41). La sospensione dei lavori può essere inoltre ordinata quando: - il direttore dei lavori non ha assunto l’effettiva direzione degli stessi o l'ha abbandonata senza essere stato sostituito; - non è stata data comunicazione al Sindaco del cambiamento del direttore medesimo e dell'esecutore delle opere; - l'esecutore delle opere non ottempera alle prescrizioni concernenti l’impianto o la conduzione del cantiere. L'ordine di sospensione della concessione va notificato, a mezzo di Ufficiale giudiziario, al titolare della concessione od autorizzazione o, in mancanza di questa, al proprietario dell'immobile in cui si eseguono le opere contestate, nonché al direttore dei lavori ed all'esecutore delle opere. L'adempimento all'ordine di sospensione è assicurato dagli agenti e dai funzionari all'uopo preposti, che svolgono sul cantiere periodica sorveglianza. Se l'ordine di sospensione viene trasgredito, gli incaricati della vigilanza provvedono al piantonamento del cantiere a spese del contravventore. La sospensione dei lavori può essere assicurata anche mediante apposizione di sigilli e con ogni altro adeguato modo di controllo che il Sindaco ritenga, caso per caso, opportunoCommittente. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, ove la durata della sospensione o delle sospensioni, se più d’una, superi complessivamente il ….% del tempo contrattuale o complessivamente i mesi, entrambe le Parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto. L’Appaltatore in tal caso avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al primo comma del presente articolo, gli oneri relativi sono a carico solidale del committente, dell'esecutore delle opere, e del direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità quantum delle opere eseguite od eseguite. 4. Nel caso in esecuzione. Nei casi di cui al secondo comma le spese sono invece a carico dell'effettivo trasgressore. Le spese sono riscosse ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. La ripresa i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei lavori viene autorizzata quando sono rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospensione, sempre che non siano nel frattempo scaduti i termini di validità ultimazione, trascorso il ……% del tempo contrattuale o complessivamente mesi, avrà diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito della concessione od autorizzazionesospensione27. 5. La Qualora la sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione dell'ammendaper cause non imputabili all’Appaltatore si protragga oltre i 30 giorni consecutivi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento del compenso per i lavori eseguiti sino alla data di inizio della sospensione stessa, ancorché a quel momento non sia stato raggiunto l’ammontare minimo, stabilito dall’art. 10 del presente contratto, per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori28 . 6. Qualora la sospensione non sia totale, il Direttore dei lavori29, previo accordo con riserva l’Appaltatore, stabilisce un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori. 7. Cessate le cause di adottare i provvedimenti necessari (modifica delle operesospensione, demolizione, rimessa in pristino, senza pregiudizio delle successive sanzioni amministrative previste dalla L. 17.8.1942 n. 1150 e dall'art. 15 della L. 28.1.1977 n. 10 e dell'eventuale azione penale, nonché delle sanzioni il Direttore dei lavori30 redige il verbale di legge a carico ripresa dei responsabili (concessionario, direttore dei lavori ed esecutore delle opere) previste dall'art. 6 della L. 6.8.1967 n. 765. L'ordine lavori; sia il verbale di sospensione cassa sia quello di avere efficacia se entro trenta giorni dalla sua notifica il Sindaco non ha adottato i provvedimenti definitiviripresa devono essere firmati sia dal Direttore lavori sia dall’Appaltatore.

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Samples: Contract for Construction Works

Sospensione dei lavori. Il Sindaco ordina la 1. I lavori devono essere sospesi, su iniziativa del Direttore dei lavori24, con dichiarazione scritta in apposito verbale, per cause di forza maggiore che possano portare pregiudizio alla regolare esecuzione dei lavori; in tal caso l’Appaltatore ha diritto a un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa. Per cause di forza maggiore s’intendono tutti quegli eventi indipendenti dalla volontà delle Parti che impediscano totalmente o parzialmente i lavori. Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avverse condizioni atmosferiche, inondazioni, terremoti, frane, ritrovamenti archeologici, scioperi con esclusione di quelli a carattere aziendale. 2. Analogamente si procederà nel caso di sospensione dei lavori quando: - le opere, eseguite od in corso di esecuzione, derivante da altre cause non sono state oggetto di concessione od autorizzazione (art. 39); - le opere sono difformi dal progetto approvato e dalle prescrizioni della concessione od autorizzazione (artt. 39 e 40); - le opere non rispondono alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e/imputabili all’Appaltatore o del presente regolamento (art. 41). La sospensione dei lavori può essere inoltre ordinata quando: - il direttore dei lavori non ha assunto l’effettiva direzione degli stessi o l'ha abbandonata senza essere stato sostituito; - non è stata data comunicazione al Sindaco del cambiamento del direttore medesimo e dell'esecutore delle opere; - l'esecutore delle opere non ottempera alle prescrizioni concernenti l’impianto o la conduzione del cantiere. L'ordine di sospensione della concessione va notificato, a mezzo di Ufficiale giudiziario, al titolare della concessione od autorizzazione o, in mancanza di questa, al proprietario dell'immobile in cui si eseguono le opere contestate, nonché al direttore dei lavori ed all'esecutore delle opere. L'adempimento all'ordine di sospensione è assicurato dagli agenti e dai funzionari all'uopo preposti, che svolgono sul cantiere periodica sorveglianza. Se l'ordine di sospensione viene trasgredito, gli incaricati della vigilanza provvedono al piantonamento del cantiere a spese del contravventore. La sospensione dei lavori può essere assicurata anche mediante apposizione di sigilli e con ogni altro adeguato modo di controllo che il Sindaco ritenga, caso per caso, opportunoCommittente. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, ove la durata della sospensione o delle sospensioni, se più d’una, superi complessivamente il % del tempo contrattuale o complessivamente i mesi, entrambe le Parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto. L’Appaltatore in tal caso avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al primo comma del presente articolo, gli oneri relativi sono a carico solidale del committente, dell'esecutore delle opere, e del direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità quantum delle opere eseguite od eseguite. 4. Nel caso in esecuzione. Nei casi di cui al secondo comma le spese sono invece a carico dell'effettivo trasgressore. Le spese sono riscosse ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. La ripresa i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei lavori viene autorizzata quando sono rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospensione, sempre che non siano nel frattempo scaduti i termini di validità ultimazione, trascorso il ……% del tempo contrattuale o complessivamente mesi, avrà diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito della concessione od autorizzazionesospensione27. 5. La Qualora la sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione dell'ammendaper cause non imputabili all’Appaltatore si protragga oltre i 30 giorni consecutivi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento del compenso per i lavori eseguiti sino alla data di inizio della sospensione stessa, ancorché a quel momento non sia stato raggiunto l’ammontare minimo, stabilito dall’art. 10 del presente contratto, per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori28 . 6. Qualora la sospensione non sia totale, il Direttore dei lavori29, previo accordo con riserva l’Appaltatore, stabilisce un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori. 7. Cessate le cause di adottare i provvedimenti necessari (modifica delle operesospensione, demolizione, rimessa in pristino, senza pregiudizio delle successive sanzioni amministrative previste dalla L. 17.8.1942 n. 1150 e dall'art. 15 della L. 28.1.1977 n. 10 e dell'eventuale azione penale, nonché delle sanzioni il Direttore dei lavori30 redige il verbale di legge a carico ripresa dei responsabili (concessionario, direttore dei lavori ed esecutore delle opere) previste dall'art. 6 della L. 6.8.1967 n. 765. L'ordine lavori; sia il verbale di sospensione cassa sia quello di avere efficacia se entro trenta giorni dalla sua notifica il Sindaco non ha adottato i provvedimenti definitiviripresa devono essere firmati sia dal Direttore lavori sia dall’Appaltatore.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Lavori Privati

Sospensione dei lavori. Il Sindaco ordina Le sospensioni dei lavori sono regolate dalla normativa vigente (art. 107 del D.Lgs.50/2016) . E’ ammessa la sospensione dei lavori quando: - ordinata dal direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, forza maggiore o altre circostanze speciali (tra le opere, eseguite od quali la necessità di redigere una variante in corso d’opera nei casi indicati dall’art.25, comma 1, L.109/94 e successive modifiche). Fuori dai predetti casi il responsabile del procedimento può, per ragioni di esecuzionepubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti nell’art. 107comma 2 del D.Lgs. 50/2016. La penale giornaliera per il ritardo non sono state oggetto si applica nei soli casi in cui il ritardo stesso dipenda da condizioni di concessione od autorizzazione maltempo tempestivamente comunicate dall’Impresa. Tenuto conto dei limiti di impiego per le gru nell’edilizia stabiliti nella circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale n. 13 del 20/01/1982 (art. 3927) le condizioni di maltempo considerate ai fini della disapplicazione delle penali giornaliere per il ritardo sono definite come segue: 1. vento con raffiche a velocità massima 60 km/h e velocità media non inferiore a 30 km/h per una durata complessiva non inferiore a 4 ore durante gli orari lavorativi nei giorni feriali (dalle ore 08.00 alle ore 17.00, esclusi il sabato, domenica e feste nazionali); - ; 2. pioggia non inferiore a 10 mm. nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno feriale lavorativo. Sarà onere dell’Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo impeditive del normale svolgimento dei lavori, come sopra definite, nonché documentate mediante bollettini meteorologici ufficiali dell’Aeronautica Militare o di altri Istituti meteorologici territoriali legalmente riconosciuti. L'Appaltatore medesimo dovrà, per tutta la durata del ritardo stesso, rimborsare all’Amministrazione Committente le opere sono difformi spese di protratta assistenza nella misura che l’Amministrazione stessa stabilirà. L’ammontare della penale nonché le spese di protratta assistenza verranno detratte dal progetto approvato e dalle prescrizioni della concessione od autorizzazione (arttcredito dell’Impresa in sede di conto finale. 39 e 40); - le opere non rispondono alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e/Né la penale, né il risarcimento dovuto ai sensi del comma precedente soddisferanno l’ulteriore danno o del presente regolamento (art. 41)i pregiudizi economici che potranno derivare all’Amministrazione dalla mancata realizzazione secondo i tempi contrattualmente stabiliti. La sospensione dei lavori può dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere inoltre ordinata quando: - il direttore dei lavori non ha assunto l’effettiva direzione degli stessi o l'ha abbandonata senza essere stato sostituito; - non è stata data comunicazione al Sindaco del cambiamento del direttore medesimo e dell'esecutore delle opere; - l'esecutore delle opere non ottempera alle prescrizioni concernenti l’impianto o la conduzione del cantiere. L'ordine specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione della concessione va notificatoparziale, a mezzo di Ufficiale giudiziario, al titolare della concessione od autorizzazione o, in mancanza di questa, al proprietario dell'immobile in cui si eseguono le opere contestate, nonché al direttore dei lavori ed all'esecutore delle operesospese. L'adempimento all'ordine Durante il periodo di sospensione è assicurato dagli agenti i macchinari e dai funzionari all'uopo preposti, che svolgono sul cantiere periodica sorveglianza. Se l'ordine di sospensione viene trasgredito, gli incaricati della vigilanza provvedono al piantonamento del le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese del contravventoredell'Appaltatore. La sospensione dei lavori può essere assicurata anche mediante apposizione di sigilli e con ogni altro adeguato modo di controllo che il Sindaco ritengaQualora, caso per casocircostanze particolari, opportuno. Nei casi l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al primo comma Responsabile del presente articolo, gli oneri relativi sono procedimento per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a carico solidale del committente, dell'esecutore delle opere, e del direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere eseguite od in esecuzione. Nei casi richiesta di cui al secondo comma le spese sono invece a carico dell'effettivo trasgressore. Le spese sono riscosse ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. La ripresa dei lavori viene autorizzata quando sono rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospensione, sempre che non siano nel frattempo scaduti i termini di validità della concessione od autorizzazione. La sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda, con riserva di adottare i provvedimenti necessari (modifica delle opere, demolizione, rimessa in pristino, senza pregiudizio delle successive sanzioni amministrative previste dalla L. 17.8.1942 n. 1150 e dall'art. 15 della L. 28.1.1977 n. 10 e dell'eventuale azione penale, nonché delle sanzioni di legge a carico dei responsabili (concessionario, direttore dei lavori ed esecutore delle opere) previste dall'art. 6 della L. 6.8.1967 n. 765. L'ordine di sospensione cassa di avere efficacia se entro trenta giorni dalla sua notifica il Sindaco non ha adottato i provvedimenti definitiviindennizzo alcuno.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensione dei lavori. Il Sindaco ordina la 1. I lavori devono essere sospesi, su iniziativa del Direttore dei Lavori (24), con dichiarazione scritta in apposito verbale, per cause di forza maggiore che possano portare pregiudizio alla regolare esecuzione dei lavori; in tal caso l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa. Per cause di forza maggiore s’intendono tutti quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti che impediscano totalmente o parzialmente i lavori. Sono considerate cause di forza maggiore: - a titolo esemplificativo e non esaustivo avverse condizioni atmosferiche, inondazioni, terremoti, frane, ritrovamenti archeologici, scioperi con esclusione di quelli a carattere aziendale. 2. Analogamente si procederà nel caso di sospensione dei lavori quando: - le opere, eseguite od in corso di esecuzione, derivante da altre cause non sono state oggetto di concessione od autorizzazione imputabili all’Appaltatore o al Committente. 3. (art. 39); - le opere sono difformi dal progetto approvato e dalle prescrizioni della concessione od autorizzazione (artt. 39 e 40); - le opere non rispondono alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e/o del presente regolamento (art. 41). La sospensione dei lavori può essere inoltre ordinata quando: - il direttore dei lavori non ha assunto l’effettiva direzione degli stessi o l'ha abbandonata senza essere stato sostituito; - non è stata data comunicazione al Sindaco del cambiamento del direttore medesimo e dell'esecutore delle opere; - l'esecutore delle opere non ottempera alle prescrizioni concernenti l’impianto o la conduzione del cantiere. L'ordine di sospensione della concessione va notificato, a mezzo di Ufficiale giudiziario, al titolare della concessione od autorizzazione o, in mancanza di questa, al proprietario dell'immobile in cui si eseguono le opere contestate, nonché al direttore dei lavori ed all'esecutore delle opere. L'adempimento all'ordine di sospensione è assicurato dagli agenti e dai funzionari all'uopo preposti, che svolgono sul cantiere periodica sorveglianza. Se l'ordine di sospensione viene trasgredito, gli incaricati della vigilanza provvedono al piantonamento del cantiere a spese del contravventore. La sospensione dei lavori può essere assicurata anche mediante apposizione di sigilli e con ogni altro adeguato modo di controllo che il Sindaco ritenga, caso per caso, opportuno. 25) Nei casi di cui al primo comma 1 e 2, ove la durata della sospensione o delle sospensioni, se più d’una, superi complessivamente il ……% del presente articolotempo contrattuale o complessivamente i ………mesi, gli oneri relativi sono a carico solidale entrambe le parti potranno chiedere lo scioglimento del committente, dell'esecutore delle opere, e contratto. L’Appaltatore in tal caso avrà diritto alla corresponsione del direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato compenso proporzionato al Comune la non conformità quantum delle opere eseguite od eseguite, escluso ogni risarcimento del danno. 4. Nel caso in esecuzione. Nei casi di cui al secondo comma le spese sono invece a carico dell'effettivo trasgressore. Le spese sono riscosse ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. La ripresa i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei lavori viene autorizzata quando sono rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospensione, sempre che non siano nel frattempo scaduti i termini di validità ultimazione, trascorso il ……….……% (26) del tempo contrattuale o complessivamente …… mesi avrà diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito della concessione od autorizzazionesospensione (27). 5. La Qualora la sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione dell'ammendaper cause non imputabili all’Appaltatore si protragga oltre i 30 giorni consecutivi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento del compenso per i lavori eseguiti sino alla data di inizio della sospensione stessa, ancorché a quel momento non sia stato raggiunto l’ammontare minimo, stabilito dall’art. 10 del presente contratto, per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori (28). 6. Qualora la sospensione non sia totale, il Direttore dei Lavori (29), previo accordo con riserva l’Appaltatore, stabilisce un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori. 7. Cessate le cause di adottare i provvedimenti necessari sospensione, il Direttore dei Lavori (modifica delle opere, demolizione, rimessa in pristino, senza pregiudizio delle successive sanzioni amministrative previste dalla L. 17.8.1942 n. 1150 e dall'art. 15 della L. 28.1.1977 n. 10 e dell'eventuale azione penale, nonché delle sanzioni 30) redige il verbale di legge a carico ripresa dei responsabili (concessionario, direttore dei lavori ed esecutore delle opere) previste dall'art. 6 della L. 6.8.1967 n. 765. L'ordine lavori; sia il verbale di sospensione cassa che quello di avere efficacia se entro trenta giorni dalla sua notifica il Sindaco non ha adottato i provvedimenti definitiviripresa devono essere firmati sia dal Direttore Lavori sia dall’Appaltatore.

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Samples: Appalto Di Lavori Privati

Sospensione dei lavori. Il Sindaco ordina la 1. I lavori devono essere sospesi, su iniziativa del Direttore dei lavori24, con dichiarazione scritta in apposito verbale, per cause di forza maggiore che possano portare pregiudizio alla regolare esecuzione dei lavori; in tal caso l’Appaltatore ha diritto a un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa. Per cause di forza maggiore s’intendono tutti quegli eventi indipendenti dalla volontà delle Parti che impediscano totalmente o parzialmente i lavori. Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avverse condizioni atmosferiche, inondazioni, terremoti, frane, ritrovamenti archeologici, scioperi con esclusione di quelli a carattere aziendale. 2. Analogamente si procederà nel caso di sospensione dei lavori quando: - le opere, eseguite od in corso di esecuzione, derivante da altre cause non sono state oggetto di concessione od autorizzazione (art. 39); - le opere sono difformi dal progetto approvato e dalle prescrizioni della concessione od autorizzazione (artt. 39 e 40); - le opere non rispondono alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e/imputabili all’Appaltatore o del presente regolamento (art. 41). La sospensione dei lavori può essere inoltre ordinata quando: - il direttore dei lavori non ha assunto l’effettiva direzione degli stessi o l'ha abbandonata senza essere stato sostituito; - non è stata data comunicazione al Sindaco del cambiamento del direttore medesimo e dell'esecutore delle opere; - l'esecutore delle opere non ottempera alle prescrizioni concernenti l’impianto o la conduzione del cantiere. L'ordine di sospensione della concessione va notificato, a mezzo di Ufficiale giudiziario, al titolare della concessione od autorizzazione o, in mancanza di questa, al proprietario dell'immobile in cui si eseguono le opere contestate, nonché al direttore dei lavori ed all'esecutore delle opere. L'adempimento all'ordine di sospensione è assicurato dagli agenti e dai funzionari all'uopo preposti, che svolgono sul cantiere periodica sorveglianza. Se l'ordine di sospensione viene trasgredito, gli incaricati della vigilanza provvedono al piantonamento del cantiere a spese del contravventore. La sospensione dei lavori può essere assicurata anche mediante apposizione di sigilli e con ogni altro adeguato modo di controllo che il Sindaco ritenga, caso per caso, opportunoCommittente. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, ove la durata della sospensione o delle sospensioni, se più d’una, superi complessivamente il % del tempo contrattuale o complessivamente i mesi, entrambe le Parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto. L’Appaltatore in tal caso avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al primo comma del presente articolo, gli oneri relativi sono a carico solidale del committente, dell'esecutore delle opere, e del direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità quantum delle opere eseguite od eseguite, escluso ogni risarcimento del danno25. 4. Nel caso in esecuzione. Nei casi di cui al secondo comma le spese sono invece a carico dell'effettivo trasgressore. Le spese sono riscosse ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. La ripresa i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei lavori viene autorizzata quando sono rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospensione, sempre che non siano nel frattempo scaduti i termini di validità ultimazione, trascorso il ……%26 del tempo contrattuale o complessivamente mesi, avrà diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito della concessione od autorizzazionesospensione27. 5. La Qualora la sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione dell'ammendaper cause non imputabili all’Appaltatore si protragga oltre i 30 giorni consecutivi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento del compenso per i lavori eseguiti sino alla data di inizio della sospensione stessa, ancorché a quel momento non sia stato raggiunto l’ammontare minimo, stabilito dall’art. 10 del presente contratto, per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori28 . 6. Qualora la sospensione non sia totale, il Direttore dei lavori29, previo accordo con riserva l’Appaltatore, stabilisce un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori. 7. Cessate le cause di adottare i provvedimenti necessari (modifica delle operesospensione, demolizione, rimessa in pristino, senza pregiudizio delle successive sanzioni amministrative previste dalla L. 17.8.1942 n. 1150 e dall'art. 15 della L. 28.1.1977 n. 10 e dell'eventuale azione penale, nonché delle sanzioni il Direttore dei lavori30 redige il verbale di legge a carico ripresa dei responsabili (concessionario, direttore dei lavori ed esecutore delle opere) previste dall'art. 6 della L. 6.8.1967 n. 765. L'ordine lavori; sia il verbale di sospensione cassa sia quello di avere efficacia se entro trenta giorni dalla sua notifica il Sindaco non ha adottato i provvedimenti definitiviripresa devono essere firmati sia dal Direttore lavori sia dall’Appaltatore.

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