Common use of Sospensione dell’esecuzione del contratto Clause in Contracts

Sospensione dell’esecuzione del contratto. A norma dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto con buon esito, il direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’esecuzione, dello stato di avanzamento d’esecuzione e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l’esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove, successivamente all’avio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione o del documento che comunque attesta l’avvio dell’esecuzione stessa. L'ultimazione delle prestazioni è comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al direttore dell’esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell’esecuzione del contratto, si rimanda al predetto art. 107 del D.lgs. 50/2016.

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Sospensione dell’esecuzione del contratto. A norma dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto con buon esito, il direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’esecuzione, dello stato di avanzamento d’esecuzione e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l’esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove, successivamente all’avio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione o del documento che comunque attesta l’avvio dell’esecuzione stessa. L'ultimazione delle prestazioni è comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al direttore dell’esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell’esecuzione del contratto, si rimanda al predetto art. 107 del D.lgs. 50/2016.

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Sospensione dell’esecuzione del contratto. A norma dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto con buon esitoPer motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla Stazione Appaltante, il direttore dell’esecuzione può disporre sospendere l’esecuzione delle prestazioni per tutta la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il durata della causa ostativa compilando un apposito verbale di sospensionesospensione recante, con tra le altre cose, l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’esecuzione, dello stato di avanzamento d’esecuzione e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l’esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dei lavori. La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante almeno 24 ore prima della data della fissata per la sua redazionedecorrenza. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva previstaprevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove, successivamente all’avio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla contrattuale Per la disciplina della sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione o del documento che comunque attesta l’avvio dell’esecuzione stessa. L'ultimazione delle prestazioni è comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al direttore dell’esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell’esecuzione del contratto, si rimanda al predetto artapplica l’art. 107 del D.lgsD.Lgs. 50/201618 aprile 2016, n. 50.

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Sospensione dell’esecuzione del contratto. A norma dell’artL’impresa concessionaria non può sospendere/interrompere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale. L'eventualesospensione/interruzione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Comune di Palau procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale. Le interruzioni/sospensioni del servizio per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta. In ottemperanza all'art 107 del D.lgsD.Lgs. 50/2016, quando in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e imprevedibili che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto con buon esitocontratto, il direttore dell’esecuzione dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’esecuzione, dello stato di avanzamento d’esecuzione e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l’esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione puòverrà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale. La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora In tal caso qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva previstaprevista per l'esecuzione del servizio stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è sarà dovuto all'esecutore negli altri casi. Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove, successivamente all’avio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione o del documento che comunque attesta l’avvio dell’esecuzione stessa. L'ultimazione delle prestazioni è comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al direttore dell’esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell’esecuzione del contratto, si rimanda al predetto art. 107 del D.lgs. 50/2016.

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Sospensione dell’esecuzione del contratto. A norma dell’art. 107 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto con buon esito, il direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’esecuzione, dello stato di avanzamento d’esecuzione e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l’esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; . Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove, successivamente all’avio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione o del documento che comunque attesta l’avvio dell’esecuzione stessa. L'ultimazione delle prestazioni è comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al direttore dell’esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell’esecuzione del contratto, si rimanda al predetto art. 107 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Capitolato Tecnico Prestazionale

Sospensione dell’esecuzione del contratto. A norma dell’art. 107 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto con buon esito, il direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’esecuzione, dello stato di avanzamento d’esecuzione e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l’esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove, successivamente all’avio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione o del documento che comunque attesta l’avvio dell’esecuzione stessa. L'ultimazione delle prestazioni è comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al direttore dell’esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell’esecuzione del contratto, si rimanda al predetto art. 107 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Capitolato Tecnico Prestazionale

Sospensione dell’esecuzione del contratto. A norma dell’artQualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l’ufficio di Direzione dell'esecuzione ne ordina la sospensione. 107 del D.lgs. 50/2016In particolare, quando è ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali e imprevedibili che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c) D.p.r.n. 207/2010, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscono contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160 del D.p.r .n. 207/2010, in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto con buon esitoquanto compatibili. Fermo restando quanto sopra, il direttore dell’esecuzione può disporre responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contrattocontratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.p.r.n.207/2010, compilandoin quanto compatibili. L’ufficio di Direzione dell'esecuzione, se possibile con l'intervento dell'esecutoredel gestore, compila il verbale di sospensione, con l'indicazione delle sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’esecuzionedelle prestazioni oggetto del contratto, dello stato le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di avanzamento d’esecuzione e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l’esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dal gestore. Il verbale è inoltrato inviato al responsabile del procedimento RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione puòI verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni da redigere a cura dell’ufficio di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate Direzione dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la sono firmati dal gestore ed inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa dell'esecuzione e indica viene indicato il nuovo termine contrattuale. Ove, successivamente all’avio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o ultimo di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione o del documento che comunque attesta l’avvio dell’esecuzione stessa. L'ultimazione delle prestazioni è comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al direttore dell’esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell’esecuzione esecuzione del contratto, si rimanda al predetto art. 107 del D.lgs. 50/2016calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

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