Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti. 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. 3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Samples: Contract for Public Works
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti107 D. Lgs. 50/2016.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora Se l’appaltatore ritenga ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatoredei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora se l’appaltatore intenda intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora Se i periodi di sospensione superino superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato Capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Samples: Contract for Works
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono impedissero la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavorilavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2d’opera. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3l’interruzione. Qualora l’appaltatore ritenga essere ritenesse cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatoreripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e compenso, né indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Samples: Contract for the Assignment of Works
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori lavori, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzionel’interruzione.
3. Qualora l’appaltatore ritenga Se l’appaltatore, ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento procedimento, a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori lavori, perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora se l’appaltatore intenda intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora Se i periodi di sospensione superino sospensione, superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto Capitolato Speciale d’Appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi stessi, si applicano applicano, le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Samples: Contract for Works
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d)dall’art. 106, del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3l’interruzione. Qualora Se l’appaltatore ritenga essere ritiene siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante ne abbia disposto la ripresa ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché affinché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora se l’appaltatore intenda intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora Se i periodi di sospensione superino superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori lavori, previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nel rispetto di quanto indicato nell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, nei casi previsti dal DM 7 marzo 2018, n. 49 a cui si rimanda, nonché nei casi di avverse condizioni climatologiche di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132o di altre modificazioni contrattuali, comma qualora ammissibili, ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e d)comma 2 e diverse da quelle di cui e comma 4, del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto indicato nell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. In relazione alla particolarità dell’appalto dei contrattilavori in oggetto (si veda il precedente Art. 5, comma 3., a cui si rimanda) le sospensioni dei lavori funzionali allo svolgimento delle attività scolastiche da svolgere nell’edificio oggetto di appalto sono sempre ammesse e non producono gli effetti previsti dal presente articolo.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzionel’interruzione.
3. Qualora Se l’appaltatore ritenga ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento RUP a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori D.L. perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora se l’appaltatore intenda intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora Se i periodi di sospensione superino superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, complessivi l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori eventualmente previste dal capitolato Capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
6. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del RUP per cause di pubblico interesse o per particolare necessità, nel rispetto di quanto indicato nell’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto.
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Samples: Contract for Public Works
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132106, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzionel’interruzione.
3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Samples: Construction Contract
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore Direttore dei lavori Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali speciali, anche indicate nel Capitolato speciale di appalto, che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità lavori stessi. Tali sospensioni dei lavori sono da considerarsi legittime e non possono dare luogo a richieste di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contrattimaggiori oneri da parte dell’appaltatore.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora Se l’appaltatore ritenga ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile Responsabile del procedimento Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatoredell’appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda intendesse far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora Se i periodi di sospensione superino superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei 6 (sei) mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto Capitolato Speciale d’Appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Samples: Contract for Construction Works
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), 106 del Codice dei contrattiD.Lgs 50/2016.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma dei commi 3 e 4.
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Samples: Contract
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È Ai sensi dell’art.107 del Codice è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a106 del D.Lgs.50/2016 (modifiche ai contratti durante il loro periodo di efficacia), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora Se l’appaltatore ritenga ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora se l’appaltatore intenda intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora Se i periodi di sospensione superino superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Samples: Contract for Works
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione a modiche di varianti in corso d’opera contratti durante il periodo di efficacia nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), 106 del Codice dei contrattiCodice.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora Se l’appaltatore ritenga ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora se l’appaltatore intenda intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora Se i periodi di sospensione superino superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Samples: Contract for Maintenance Works
Sospensioni e riprese dei lavori. 1Qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. È ammessa I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori su ordine lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del direttore cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La ripresa dei lavori nei casi viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall’Appaltatore ed inviato alla S.A.. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indicherà il nuovo termine contrattuale. Per quanto non espressamente indicato si richiamano gli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale d’Appalto. Sospensioniordinatedalla DL
1. In caso di forza maggiore, o di condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, compresa lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. La Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori permane per il tempo necessario lavori;
b) l’adeguata motivazione a far cessare le cura della DL;
c) l’eventuale imputazione delle cause che ne hanno comportato la interruzionead una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Qualora Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore ritenga non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatoredifferito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della Il verbale di ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sospensionecomunicazione all’appaltatore.
46. Qualora i periodi Se la sospensione, o le sospensioni se più di sospensione superino una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei prevista, o comunque superano 6 mesi complessivicomplessivamente, l’appaltatore l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione Stazione appaltante si oppone può opporsi allo scioglimentoscioglimento del contratto ma, l’appaltatore ha diritto alla in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. In ogni altro casoLe disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori. Sospensioniordinatedal RUP
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore alcun compenso e indennizzoalla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
52. Alle sospensioni dei Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori previste ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi RUP si applicano le disposizioni procedurali in materia di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
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Samples: Contract for Works
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. ) È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), 106 del Codice dei contratti.
2. ) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l’appaltatore ritenga ) Se l’Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatoredell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda se l’Appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora ) Se i periodi di sospensione superino superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. ) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Samples: Contract for Public Works
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132107 5 D. Lgs. 50/2016 o in base alle disposizioni del Governo centrale, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contrattidella Regione Friuli-Venezia Giulia o altre istituzioni pubbliche relative all’emergenza epidemiologica denominata COVID -19.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora Se l’appaltatore ritenga ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatoredei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora se l’appaltatore intenda intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora Se i periodi di sospensione superino superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato Capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Samples: Contract for Works
Sospensioni e riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), 106 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora Se l’appaltatore ritenga ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora se l’appaltatore intenda intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora Se i periodi di sospensione superino superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni Sono fatte salve le altre ipotesi di sospensione, previste dall'articolo 107 del Codice dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4contratti pubblici.
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Samples: Contratto Di Appalto Per Lavori
Sospensioni e riprese dei lavori. 1È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. È ammessa la sospensione dei lavori lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità. Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo i seguenti criteri:
a) le spese generali infruttifere, detratte dal prezzo globale nella misura intera, sono determinate nella misura pari al 6,5%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, computati sulla percentuale dell’utile di impresa del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori nei casi durante le visite periodiche al cantiere in vigenza del periodo di forza maggioresospensione;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, o sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere danno solo se documentate e strettamente connesse alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Samples: Contract for Carpentry Works