Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione. 3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 4. II verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Project Execution Agreement
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il Qualora
2. Il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause a una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle opere riserve, si procede a norma dell’articolo 39.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui esecuzione rimane interrotta motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e il conseguente nuovo termine contrattuale dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
28. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. II Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da redigere a cura del direttore indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1Ai sensi dell’art. In 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione ordinata è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, e inviato al Rup ai sensi dell’art. 107 del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. II verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavoriCodice, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall’esecutore, reca l’indicazione del nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimentotenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e la stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore stesso può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 3 o di cui al successivo art. 17, specifica l'esecutore può chiedere il nuovo termine contrattualerisarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
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Samples: Capitolato Di Appalto
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti Per quanto concerne i casi in cui ricorrano singoli contratti d’appalto, qualora circostanze speciali che impediscono speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e altre simili circostanze impediscano, in via temporanea temporanea, che i lavori gli interventi procedano utilmente e a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore Direttore dei lavori può disporre ne ordina la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.sospensione degli stessi;
2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare Qualora l’Esecutore ritenga cessate le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che il Committente, nella persona del Direttore dei Lavori abbia proceduto ad ordinare la ripresa dei lavori, il primo può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a fornire le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché venga disposta la ripresa dei lavori. II verbale La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori, qualora l’Esecutore intenda far valere l’illegittimità maggiore durata della sospensione;
3. Fuori dei casi previsti nel precedente comma 1, il Direttore dei lavori può, in caso di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata del contratto. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'Esecutore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti;
4. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai commi 1 e 3, primo periodo, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo;
5. In ogni caso la durata della sospensione per cause diverse da redigere a cura del quelle indicate ai precedenti commi, non è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori;
6. Della sospensione dei lavori è sempre redatto apposito verbale, redatto dal direttore dei lavori, e controfirmato dall’Esecutore che può iscrivervi le riserve o le domande che ritiene opportune, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e quindi trasmesso al Responsabile del Procedimento;
7. Le disposizioni del presente punto si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali;
8. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale;
9. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione; 10.Non appena venute a cessare cessate le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa il direttore dei lavoriche, oltre ad a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni effettivi di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore;
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Samples: Accordo Quadro
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dell’esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore dall'appaltatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appaltodell’esecuzione dell’appalto.
4. II verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscono impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arted’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione direzione dei lavori, nonché ai sensidell’art. 107 comma 1 del Codicedeicontratti, d’ufficioosusegnalazione dell’appaltatore, può ordinarelasospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause a una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanzesopravvenute.
3. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle opere riserve, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui esecuzione rimane interrotta motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e il conseguente nuovo termine contrattuale dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
26. La sospensione ordinata dal direttore Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla data della sua redazione.
37. La sospensione permane Si applicano le disposizioni di cui al DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 e l’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. II verbale di ripresa oggetto parti determinate dei lavori, da redigere a cura del direttore indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può disporre ordinare la sospensione dell'esecuzione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 149 del contrattoD.Lgs 18 aprile 2016, compilando, con l'intervento dell'esecutore o n. 50; per le sospensioni di un suo legale rappresentante, il cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione, con sospensione deve contenere:
a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensionese del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
23. La Il verbale di sospensione ordinata è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazionesuo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, da parte di quest'ultimo, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione dei lavorio rifiuta di sottoscriverlo, controfirmato dall'appalatore e tramesso al Responsabile unico oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appaltoRegolamento generale.
4. II In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
6. Se la sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art.14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore medesimo la rifusione dei lavorimaggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattualeiscrivendoli nella documentazione contabile.
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Samples: Construction Contract
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui Qualora ricorrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, d’arte e che non siano erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il direttore dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può disporre ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’Appaltatore ;; per le sospensioni di un suo legale rappresentante, il verbale cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Appaltatore. Il Verbale di sospensione, con l'indicazione delle sospensione deve contenere:
a) le ragioni che hanno determinato l'interruzione l’interruzione dei lavori, nonché ;
b) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle interrotta;le cautele adottate affinché alla ripresa delle suindicate opere le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della ;
c) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2d) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. La Il Verbale di sospensione ordinata è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il Verbale si dà per riconosciuto e accettato dal Committente. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il Verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori comunica la ripresa dell’esecuzione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, procede alla redazione del verbale di sospensione dei lavoriripresa dell'esecuzione del contratto, controfirmato dall'appalatore che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel deve riportare il nuovo termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3contrattuale indicato dal RUP. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. II verbale di determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, da redigere qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, le disposizioni precedenti si applicano anche a cura del direttore sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale pari ad un numero di ripresa giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il direttore rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.
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Samples: Accordo Operativo
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arted’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può disporre ordinare la sospensione dell'esecuzione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore, ai sensi dell’articolo 107, comma 1 del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o nuovo codice; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di un suo legale rappresentante, il procedere alla redazione di una variante in corso d’opera; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle opere riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui esecuzione rimane interrotta motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e il conseguente nuovo termine contrattuale dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
28. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. II Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da redigere a cura del direttore indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, termini contrattuali è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale pari ad un numero di ripresa giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il direttore rapporto tra l’ammontare dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il nuovo termine contrattualeprogramma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 22.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dell’esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. II verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dell’esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore dall'appaltatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. II verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.
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Samples: Construction Contract
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione direzione dei lavori, nonché d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore. Il verbale di sospensione deve contenere: - i'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; - l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; - l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore; deve pervenire al RUP entro il quinto giorno lavorativo dalla sua redazione e delle cautele adottate affinché deve essere restituito controfirmato dallo stesso o da suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Qualora l'appaltatore non intervenga alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, firma del verbale di sospensione dei lavorio rifiuti di sottoscriverlo, controfirmato dall'appalatore oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e tramesso i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo RUP,. qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare Non appena cessate le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. II Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale d i ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattualenei relativi verbali.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal direttore Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Ove successivamente alla consegna dei lavori è efficace mediante l'elaborazioneinsorgano, da parte per cause imprevedibili o di quest'ultimoforza maggiore, del verbale di sospensione circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, controfirmato dall'appalatore l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e tramesso al Responsabile unico del procedimento di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. II verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da redigere a cura quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del direttore codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, non appena venute a cessare le cause indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, è firmato dall'esecutore secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di ripresa il direttore dei lavorisospensione parziale, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattualele opere sospese.
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Samples: Project Agreement
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione direzione dei lavori, nonché d'ufficio o su segnalazione dell'operatore economico, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'operatore economico; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 107, del D.Lgs 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'operatore economico. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) i'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'operatore economico; deve pervenire al RUP entro il quinto giorno lavorativo dalla sua redazione e delle cautele adottate affinché deve essere restituito controfirmato dallo stesso o da suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Qualora l'operatore economico non intervenga alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, firma del verbale di sospensione dei lavorio rifiuti di sottoscriverlo, controfirmato dall'appalatore oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del DPR 207/2010 e tramesso s.m.i.. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo RUP,. qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare Non appena cessate le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. II Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'operatore economico e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale d i ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattualenei relativi verbali.
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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano caso di cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arted’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può disporre ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di un suo legale rappresentante, il procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi consentiti dalla vigente normativa; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. Il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché sospensione deve contenere:
a. l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b. l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c. l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al Committente entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e delle cautele adottate affinché deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Committente non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato. Qualora l’appaltatore non intervenga alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, firma del verbale di sospensione dei lavorio rifiuti di sottoscriverlo, controfirmato dall'appalatore oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo disposizioni di legge. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal Committente o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e tramesso i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Committente Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo Committente, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare Non appena cessate le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. II Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al Committente; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da redigere a cura del direttore indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arted’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori può disporre redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Allo stesso modo si procede a sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o dei lavori ogni qualvolta si ponga ultimata una fase dei lavori in una determinata area d’intervento e sia necessaria la predisposizione e l’inizio dei lavori di un suo legale rappresentante, il una successiva fase in una ulteriore area.
2. Il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della DL;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensionese del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
23. La Il verbale di sospensione ordinata è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazionesuo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, da parte di quest'ultimo, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione dei lavorio rifiuta di sottoscriverlo, controfirmato dall'appalatore e tramesso al Responsabile unico oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appaltoRegolamento generale.
4. II In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di ripresa dei lavorisospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato sospensione anteriore al Responsabile del procedimento. Nel verbale quinto giorno precedente la data di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattualetrasmissione.
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal direttore Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Ove successivamente alla consegna dei lavori è efficace mediante l'elaborazioneinsorgano, da parte per cause imprevedibili o di quest'ultimoforza maggiore, del verbale di sospensione circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, controfirmato dall'appalatore l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e tramesso al Responsabile unico del procedimento di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. II verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da redigere a cura quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del direttore codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimentoavvenuta. Nel verbale di ripresa il direttore La Direzione dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattualeLavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
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Samples: Construction Contract
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. II verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto