Common use of Sospensioni Clause in Contracts

Sospensioni. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. In sede esclusiva la Direzione Lavori potrà imporre eventuali modifiche al programma quanto si manifestassero particolari esigenze della Stazione Appaltante. Si precisa che potranno essere ordinate sospensioni anche reiterate con l'obbligo di eseguire determinati interventi a scadenze prefissate in relazione alle necessità di contenere al minimo di disagi pubblici. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili, di forza maggiore, condizioni climatologiche, ragioni di pubblico interesse o necessità, o altre simili circostanze speciali, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori,l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. La durata della sospensione che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data (art. 159 D.P.R. 207/10). I verbali di sospensione e ripresa dei lavori sono firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore ed inviati all'Amministrazione (art. 158 D.P.R. 207/10). Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

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Sospensioni. Le sospensioni parziali In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dell’appalto, il DEC o, nei casi previsti dal Codice, il RUP potrà ordinarne la sospensione, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento dell’appalto e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o totali attrezzature esistenti sul luogo delle lavorazioniprestazioni al momento della sospensione. Il RUP può altresì disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, già contemplate nel programma operativo tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, xxxxxx per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per il contratto applicativo, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabilitiindica il nuovo termine contrattuale. In sede esclusiva la Direzione Lavori potrà imporre eventuali modifiche al programma quanto si manifestassero particolari esigenze della Stazione Appaltante. Si precisa che potranno essere ordinate sospensioni anche reiterate con l'obbligo di eseguire determinati interventi a scadenze prefissate in relazione alle necessità di contenere al minimo di disagi pubblici. Nell'eventualità che, Ove successivamente alla consegna dei lavori dell’appalto insorgano, per cause imprevedibili, imprevedibili o di forza maggiore, condizioni climatologichecircostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, ragioni di pubblico interesse o necessità, o altre simili circostanze speciali, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori,l'Impresa appaltatrice l'esecutore è tenuta tenuto a proseguire i lavori eventualmente le parti di appalto eseguibili, mentre si provvede alla sospensionesospensione parziale delle parti non eseguibili, anche parziale, dei lavori non eseguibili dandone atto in conseguenza apposito verbale. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. La durata della sospensione che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data (art. 159 D.P.R. 207/10). I decadenza nei verbali di sospensione e ripresa di ripresa. L’iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere: • formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano; • precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei lavori sono firmati dal Direttore dei lavori criteri di calcolo, del conteggio e dall'Appaltatore ed inviati all'Amministrazione (artdella somma di cui si richiede il pagamento. 158 D.P.R. 207/10)Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese107 del D.lgs. n. 50/20016 e al DM n. 49/2018.

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Sospensioni. Le sospensioni parziali Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Responsabile del Procedimento o totali un suo delegato ne ordinano la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle lavorazionimedesime. È ammessa la sospensione della prestazione, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa nei casi di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. In sede esclusiva la Direzione Lavori potrà imporre eventuali modifiche al programma quanto si manifestassero particolari esigenze della Stazione Appaltante. Si precisa che potranno essere ordinate sospensioni anche reiterate con l'obbligo di eseguire determinati interventi a scadenze prefissate in relazione alle necessità di contenere al minimo di disagi pubblici. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibiliavverse condizioni climatiche, di forza maggiore, condizioni climatologicheo di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, ragioni malgrado i loro interventi di pubblico interesse prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o necessitàcontrollare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l’esecuzione del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore le seguenti: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti e aventi tutti carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del Contratto. Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso Xxxxxxxxxxx, che non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo nei confronti della Committente. Non saranno considerati cause di forza maggiore, e quindi saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore; ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di materiali e/o lavori; ritardi di consegna dei Subappaltatori; scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei Subappaltatori; scioperi limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la micro-conflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria. Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento dalla Parte colpita all’altra Parte, con l’indicazione della durata dell’evento. Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o altre simili circostanze specialise ne prevedesse la persistenza per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, impedimenti che non consentano le Parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento delle attività o per la risoluzione del Contratto. Nel caso di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori,l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari persistenza dell’evento per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programmaoltre 30 (trenta) giorni, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro Committente avrà il termine diritto di scadenza contrattuale, risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Resta sin d’ora stabilito che l’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per ridurre gli effetti dannosi derivanti alla Committente a causa dell’evento/i di forza maggiore. In ogni caso la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesimaavrà luogo secondo le modalità e i termini di cui all’art. La durata della sospensione che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data (art. 159 308 del D.P.R. 207/10). I verbali di sospensione e ripresa dei lavori sono firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore ed inviati all'Amministrazione (art. 158 D.P.R. 207/10). Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese207/2010.

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Sospensioni. Le sospensioni parziali In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dell’appalto,il DEC o, nei casi previsti dal Codice, il RUP potrà ordinarne la sospensione, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento dell’appalto e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o totali attrezzature esistenti sul luogo delle lavorazioniprestazioni al momento della sospensione. Il RUP può altresì disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, già contemplate nel programma operativo tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, xxxxxx per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per il contratto applicativo, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabilitiindica il nuovo termine contrattuale. In sede esclusiva la Direzione Lavori potrà imporre eventuali modifiche al programma quanto si manifestassero particolari esigenze della Stazione Appaltante. Si precisa che potranno essere ordinate sospensioni anche reiterate con l'obbligo di eseguire determinati interventi a scadenze prefissate in relazione alle necessità di contenere al minimo di disagi pubblici. Nell'eventualità che, Ove successivamente alla consegna dei lavori dell’appalto insorgano, per cause imprevedibili, imprevedibili o di forza maggiore, condizioni climatologichecircostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, ragioni di pubblico interesse o necessità, o altre simili circostanze speciali, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori,l'Impresa appaltatrice l'esecutore è tenuta tenuto a proseguire i lavori eventualmente le parti di appalto eseguibili, mentre si provvede alla sospensionesospensione parziale delle parti non eseguibili, anche parziale, dei lavori non eseguibili dandone atto in conseguenza apposito verbale. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. La durata della sospensione che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data (art. 159 D.P.R. 207/10). I decadenza nei verbali di sospensione e ripresa di ripresa. L’iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere: • formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano; • precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei lavori sono firmati dal Direttore dei lavori criteri di calcolo, del conteggio e dall'Appaltatore ed inviati all'Amministrazione (artdella somma di cui si richiede il pagamento. 158 D.P.R. 207/10)Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese107 del D.lgs. n. 50/20016 e al DM n. 49/2018.

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Sospensioni. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. In sede esclusiva la Direzione Lavori potrà imporre eventuali modifiche al programma quanto si manifestassero particolari esigenze della Stazione Appaltante. Si precisa che potranno essere ordinate sospensioni anche reiterate con l'obbligo di eseguire determinati interventi a scadenze prefissate in relazione alle necessità di contenere al minimo di disagi pubblici. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, Qualora per cause imprevedibilinon dipendenti dal Concessionario, quali il mutamento degli assetti amministrativi che coinvolgano l’Amministrazione pubblica Concedente o l’adozione di misure attuative straordinarie dettate dalla situazione creatasi post Covid o circostanze simili imprevedibili e comunque cause di forza maggioremaggiore impediscano, condizioni climatologichein via temporanea, la prosecuzione dell’erogazione e dello sviluppo dei servizi oggetto della Concessione, il Project Leader potrà ordinare la sospensione degli stessi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse o necessità, o altre simili circostanze speciali, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori,l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla ne determinarono la sospensione, anche parzialein accordo con il RUP che darà atto della sussistenza dei presupposti della sospensione del servizio con provvedimento motivato. I motivi e le condizioni che determinano la sospensione dei servizi devono essere riportati su un verbale redatto dal Project Leader, sottoscritto dal Concessionario e che è inoltrato al Responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla data della sua compilazione. La sospensione delle attività implica un aggiornamento del cronoprogramma delle stesse allegato al progetto esecutivo. Non appena cessate le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmenteservizi oggetto della presente Convenzione, il termine contrattuale Project Leader dispone l’immediata ripresa degli stessi procedendo alla redazione di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa un verbale di ripresa che dovrà essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, inoltrato al Responsabile del procedimento entro il termine di scadenza contrattualedieci giorni. Ricevuto il verbale di ripresa delle attività, il RUP trasmette la sospensione temporanea non determinerà prolungamento revisione del cronoprogramma all’Amministrazione Concedente per essere allegata alla presente Convenzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al comma precedente, che risulti tale da determinare l’alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, sarà attivato ad istanza della scadenza contrattuale medesima. La durata Parte che vi abbia interesse, il procedimento per la revisione del Piano Economico Finanziario allo scopo di ripristinare gli indicatori di equilibrio Economico Finanziario della sospensione Concessione nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti dagli eventi che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data (art. 159 D.P.R. 207/10). I verbali di sospensione e ripresa dei lavori sono firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore ed inviati all'Amministrazione (art. 158 D.P.R. 207/10). Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospesehanno dato luogo alla revisione.

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Samples: Convenzione Per La Concessione Di Servizi Ai Sensi Degli Artt. 179, Comma 3, 180, Comma 8 E 183, Comma 15 Del d.lgs. N. 50/2016 Per La Creazione Di Un Sistema Di Gestione E Relativa Erogazione Di Servizi Di Project Management in Merito Al Progetto Di Rigenerazione Culturale E Sociale Del Borgo Della Cunziria