Stipula dei contratti attuativi Clausole campione

Stipula dei contratti attuativi. 1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore di sottoscrivere uno o più contratti attuativi, nei limiti dell’importo massimo previsto dal presente Accordo Quadro, pari ad 205.000,00. L’Appaltatore sarà obbligato a sottoscrivere il contratto attuativo richiesto alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro e da tutti i relativi Allegati. 2. Ogni singolo contratto di tipo B (Servizio di “Distruzione” di imbarcazioni meglio descritto all’art. 14.3 del capitolato tecnico), laddove non diversamente concordato tra le parti, è posto in essere per un corrispettivo minimo di € 20.000,00, eccetto che per i casi di urgenza, di cui all’art. 22 del Capitolato Tecnico, per i quali è previsto un aumento delle tariffe contrattuali; 3. Qualora la Stazione Appaltante determini di stipulare un contratto attuativo, saranno consegnati all’Appaltatore copia del contratto attuativo redatto secondo gli schemi 9 e 9 bis allegati al presente Accordo Quadro e la lista delle imbarcazioni da trasportare e/o demolire, riportante le dimensioni, il materiale e la posizione di ogni natante, con i nominativi dei funzionari a cui rivolgersi per eventuali sopralluoghi in via autonoma. 4. Prima della stipula di ciascun contratto attuativo, l’Appaltatore potrà essere invitato dalla Stazione Appaltante a fare un sopralluogo in contraddittorio con il referente dalla stessa individuato. Le attività di verifica del sopralluogo dovranno concludersi entro i termini di stipula del relativo contratto attuativo. 5. Per il servizio di tipo A (Servizio di “Messa a secco e trasporto” di imbarcazioni meglio descritto all’art. 14.2 del capitolato tecnico), il contratto sarà inviato all’Appaltatore almeno 2 giorni naturali e consecutivi prima della data disposta per la firma del contratto stesso. 6. Per il servizio di tipo B (Servizio di “Distruzione” di imbarcazioni meglio descritto all’art. 14.3 del capitolato tecnico), il contratto sarà inviato all’Appaltatore almeno 10 giorni naturali e consecutivi prima della data disposta per la firma del contratto stesso, salvo che, entro tale data, venga comunicata la volontà di ricorrere al subappalto con contestuale trasmissione dello schema di contratto. In tale caso la stipula del contratto avviene ad esito dei controlli spettanti alla Stazione Appaltante. 7. L’Appaltatore è obbligato a sottoscrivere il contratto richiesto alle condizioni tecniche ed economiche pr...
Stipula dei contratti attuativi. 9 Art. 7 - Organi di governo dell’Accordo Quadro, del Contratto Attuativo e modalità di raccordo tecnico-operativo 12 Art. 8 - Obblighi dell’Appaltatore 12
Stipula dei contratti attuativi. Per poter emettere ordinativi di fornitura, ciascuna Azienda Sanitaria deve sottoscrivere con il Fornitore un Contratto Attuativo utilizzando lo schema allegato alla documentazione di gara. A seguito della stipula dei Contratti Attuativi, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Aziende Sanitarie la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro. In nessun caso, comunque, saranno ammesse richieste concernenti forniture che comportino modifiche sostanziali all’oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi. I Contratti Attuativi, tramite i quali le Aziende Sanitarie potranno emettere i singoli ordini di fornitura ed i fornitori potranno eseguire le prestazioni contrattuali, hanno scadenza coincidente con quella dell’Accordo Quadro.

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  • Recesso dal contratto Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta. L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.

  • Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.

  • Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Revoca Fino al momento di conclusione della polizza, il Contraente può revocare la proposta a mezzo P.E.C. (xxx@xxx.xxxxxxx.xx) o tramite raccomandata A/R all’indirizzo Allianz Global Life dac, c/o Allianz S.p.A. - Ufficio Vita, Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la proposta da revocare. Recesso Relativamente alla polizza collettiva, al Contraente e alla Società è concessa facoltà di recesso in ogni momento, tramite invio Raccomandata A.R. con preavviso di 90 giorni. Con riferimento alla singola copertura assicurativa, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla relativa data di conclusione tramite P.E.C. (xxx@xxx.xxxxxxx.xx) oraccomandata A/R all’indirizzo Allianz Global Life dac, c/o Allianz S.p.A. - Ufficio Vita, Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste,con indicazione degli elementi identificativi del contratto e gli estremi del conto corrente bancario sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio. Risoluzione La singola copertura si risolve, con effetto dalla relativa data di decorrenza, in caso di: mancato pagamento del relativo premio entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza; inesistenza o nullità del contratto di finanziamento; mancata erogazione del finanziamento entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza; falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa. La copertura assicurativa si estingue, infine, in caso di recesso dal finanziamento da parte dell’Assicurato nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di finanziamento. Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☑ NO L'Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate. Il presIemntperdeoscau:mAelnlitaonczonGtileonbeainl fLoirfmeadzaiocni aggiuntive e complementari rispBerttookaerq:uBerlloekceorn:tCenlautses nCeol ndoscuultminegntoS.irn.lf.ormativo precontrattuale per i prodPortoti dasositctuora:tiLviifveitaPdriovetersci dtiaoi pnropdeorttliad’icnevessstiiomneentdo easlsqicuurianttivoi (dDeIPllVaitpa)e, pnesriaoiunteare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Data di realizzazione: 01/01/2019 Il presente DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che la conseguente stipulazione dello stesso avverrà successivamente alle necessarie verifiche, all’aggiudicazione e ai termini dilatori previsti dalla vigente normativa. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto Marche Multiservizi procederà alle verifiche previste all’art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 50/2016: richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs 50/2016. Marche Multiservizi potrà invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dall’aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 D. Lgs 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice sarà acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, con sistema AVCPass. La società aggiudicataria si impegna a svolgere l’appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del contratto (esecuzione del contratto in via d’urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016. Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (termine di stipulazione del contratto) viene elevato a novanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Marche Multiservizi si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Sulle modalità di pagamento, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal cit. art. 103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato X.Xxx. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare polizza assicurativa, se previsto dal C.S.A. La mancata costituzione della garanzia, nonché della polizza assicurativa di cui sopra, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Marche Multiservizi.

  • Opzioni contrattuali Pagamento di somme periodiche In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento di somme periodiche di ammontare variabile. Opzione da capitale in rendita vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia. Opzione da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia certa per i primi 5 anni. Opzione da capitale in rendita certa per 10 anni e poi vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia certa per i primi 10 anni. Opzione da capitale in rendita reversibile La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia reversibile in misura totale o parziale. Opzione da capitale in rendita vitalizia “controassicurata” La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vi- talizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l’importo del ca- pitale liquidabile in caso di vita dell’Assicurato a scadenza ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l’importo della rata di rendita iniziale. Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito annuo pari allo 0,00% annuo (la rivalutazione annua delle prestazioni non può di conseguenza risultare mai negativa). Le partecipazioni agli utili eccedenti la predetta misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

  • Assetti contrattuali La complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il c.c.n.l. che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro. Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività e l'incremento del relativo salario, si condivide di avviare un progetto di riforma dei modelli contrattuali attraverso una sperimentazione per l'arco di vigenza del presente c.c.n.l. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

  • STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 1. La sottoscrizione del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati/presentati con l’istanza di partecipazione. L’Amministrazione procede ad idonei controlli, ha altresì facoltà di espletare ulteriori verifiche prima della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compresi gli eventuali rinnovi, nonché di chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità e di assenza di cumulo disposte al precedente art. 3. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o il venir meno dei requisiti per l’attribuzione dell’assegno si produrrà la decadenza dai benefici connessi al provvedimento rettorale emanato o il contratto sarà dichiarato risolto di diritto. 2. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i termini comunicati dall’amministrazione universitaria, decade dal diritto all’assegno di ricerca; in tal caso, l’amministrazione è in facoltà di attribuire l’assegno ad altro candidato, secondo l’ordine decrescente della graduatoria. 3. Il contratto di diritto privato, sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato, regola l’attività di collaborazione alla ricerca e dovrà contenere, oltre all’indicazione del nominativo del responsabile scientifico, tra l’altro: - il titolo della ricerca, il titolo del programma di ricerca, il settore concorsuale e il settore scientifico di afferenza; - la descrizione dell’attività di ricerca da svolgere o del progetto presentato; - la durata del contratto e l’eventuale facoltà del rinnovo; - l’importo complessivo dell’assegno di ricerca e la modalità di erogazione; - le modalità di controllo e di valutazione dell’attività svolta. 4. Eventuali differimenti della data di inizio sono consentiti esclusivamente per documentati motivi di salute, gravidanza, puerperio e per eventuali ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte di cittadini extracomunitari. In tali ipotesi, l’amministrazione, sentito il referente scientifico, definirà il termine di inizio attività. 5. Per tutta la durata del contratto di conferimento dell’assegno di ricerca trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 3 del presente bando. 6. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale presso soggetti esterni all’Ateneo, previa autorizzazione del docente referente, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l’attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta nonché pregiudizio ad altre attività di ricerca della struttura e all’Ateneo. 7. Il titolare di assegno di ricerca può altresì svolgere presso l’Ateneo di Catania incarichi di insegnamento ai sensi del Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/2010, nonché un’attività didattica a) integrativa e di supporto; b) di tutorato; nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti, e sempre a condizione che vengano accertati la compatibilità con l’attività di ricerca svolta dall’assegnista e che non insorgano conflitti di interessi. 8. L’assegnista inizia a svolgere l’attività di collaborazione alla ricerca, di norma, dalla data di sottoscrizione del contratto. 9. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università di Catania. 10. La decadenza dall’assegno di ricerca è disposta con provvedimento del Rettore.

  • CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.