Registrazione dei contratti Clausole campione

Registrazione dei contratti. Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. Non c’è obbligo di registrazione solo per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla sua decorrenza, se anteriore. Per i fabbricati ad uso abitativo, l’imposta di registro è dovuta nella misura percentuale pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per il numero delle annualità. Per i contratti che durano più anni si può scegliere di:  pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo). In questo caso si ha diritto a una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.  versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro. Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del con- tratto. Fermo quanto sopra per quanto riguarda la responsabilità delle parti nei confronti del fisco, l’art. 13 della legge 431/98, nel testo vigente, fa carico specifico al locatore, per le locazioni abitative quali sono quelle qui trattate, di provvedere a sua cura alla registrazione del contratto entro il termine perentorio di trenta giorni come già sopra indicato, dandone poi documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche per così ottemperare agli obblighi connessi alla tenuta dell’anagrafe condominiale Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata ten- sione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In so- stanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%. Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%. Pe...
Registrazione dei contratti di locazione ALLEGATI Note sul DM 16/01/2017 Accordi territoriali altri Comuni
Registrazione dei contratti. 1. Il Segretario Generale provvede, mediante il Servizio preposto alla stipulazione dei contratti, alla registrazione, nei termini di legge, dei contratti sottoscritti in forma pubblico amministrativa e alla trasmissione di copia del contratto e della relativa registrazione alla Direzione proponente e all’appaltatore.
Registrazione dei contratti. Il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997 sopracitato prevede all'articolo 4, che il soggetto che chiede la registrazione degli atti deve presentare all'ufficio competente, oltre all'attestazione del pagamento effettuato, anche un apposito modello (allegato n. 6 al citato decreto), che assolve alla duplice funzione di distinta degli atti presentati per la registrazione nonché di ricevuta di deposito necessaria per il ritiro degli atti stessi dopo la registrazione. Anche per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto devono essere, quindi, osservate le stesse modalità. Per quanto attiene i contratti di locazione di durata pluriennale, per i quali al momento della registrazione è stata versata l'imposta relativa soltanto alla prima annualità, si dovrà provvedere a eseguire i versamenti per le annualità successive, entro venti giorni dalla scadenza di ciascuna di esse, senza ulteriori adempimenti a carico del contribuente. Si rammenta che per il versamento del tributo dovuto per le annualità successive alla prima, ai fini della determinazione della base imponibile, si deve tener conto anche degli aggiornamenti e degli adeguamenti del canone intervenuti a norma della Legge 27 luglio 1978, n. 392 come stabilito dall' articolo 35, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Per completezza di argomento si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che, secondo il disposto dello stesso articolo 35, integrato dall'articolo 21, comma 18, lettera c), della più volte citata Legge n. 449 del 1997 gli aggiornamenti e gli adeguamenti del canone sopra indicati, non hanno effetto per i contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale per i quali, al momento della registrazione, sia stata versata l'imposta commisurata all'intera durata del contratto.
Registrazione dei contratti. Le Associazioni contraenti dovranno provvedere alla consegna dei contratti presso la sede dell’Organismo Pagatore competente - AGEA o AVEPA - nonché al caricamento dei dati informatici relativi, entro e non oltre il 9.6.2004. Le Associazioni contraenti dovranno consegnare i contratti di tipo C2, corredati dalla stampa di riepilogo dell’inserimento degli impegni di coltivazione dei produttori riferiti a ciascun contratto, accompagnati da una lettera di trasmissione, in duplice copia, su carta intestata dell’Associazione. Inoltre, è indispensabile, ai fini della registrazione e validazione, che ai contratti presentati dalle associazioni sia allegata una delibera dell’Assemblea dei Soci, o del Consiglio se espressamente previsto dallo Statuto, con la quale si stabiliscono i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo da rispettare in fase di commercializzazione. Si precisa che gli impegni di coltivazione ed i singoli modelli T1 afferenti ai contratti di cui sopra, dovranno essere conservati e catalogati da parte delle associazioni stesse, unitamente alla documentazione probatoria richiesta. Gli impegni di coltivazione e i mod. T1 in originale, nonché copia autenticata delle visure, mappe catastali, titoli di possesso e della restante documentazione probatoria, dovranno essere conservati, nel fascicolo aziendale, unicamente presso le sedi delle Associazioni riconosciute, e non presso le sedi delle Associazioni ad esse aderenti. Resta a carico delle Ditte Trasformatrici la presentazione degli eventuali contratti individuali (C1), anch’essi da consegnare accompagnati da lettera di trasmissione in duplice copia, su carta intestata della ditta. Si precisa che essendo a cura dell’organismo pagatore AGEA ovvero dell’organismo pagatore AVEPA il caricamento dei dati relativi ai contratti C1 nel sistema informatico, a differenza di quanto avverrà per i C2, questi dovranno essere presentati completi dei rispettivi mod. T1, nonchè di tutta la documentazione (visure e mappe catastali, titoli di possesso e restante documentazione probatoria, in originale). Si coglie l'occasione per precisare che i produttori che risulteranno non regolarmente associati ad Associazioni riconosciute, non potranno sottoscrivere impegni di coltivazione con alcuna Associazione, ma dovranno esclusivamente stipulare contratti di coltivazione individuali con la ditta trasformatrice; in tal caso perderanno il diritto a percepire la parte variabile del premio e ad accedere ai meccanismi di flessibi...
Registrazione dei contratti. Tutti i contratti stipulati con intervento dell’ufficiale rogante sono assoggettati a registrazione. Le scritture private sono registrate in caso d’uso, salva diversa prescrizione di legge o indicazione del Dirigente del settore interessato. Le scritture private, una volta sottoscritte dalle parti, sono protocollate, presso il protocollo generale dell’ente, al fine di attribuire data certa e di consentire una archiviazione per numerazione progressiva, secondo il rispettivo numero di protocollo.
Registrazione dei contratti di locazione Cartografie Elenco viario Tabelle dei valori Contratti tipo Certificazione di congruità Ripartizione Oneri e Accessori Modello 8 Bis Raccomandata cedolare secca

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

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  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.