STRATEGIA E OBIETTIVI Clausole campione

STRATEGIA E OBIETTIVI. Il progetto "BEING ORGANIC in EU" mira a contribuire a un sistema alimentare sostenibile a sostegno del Green Deal europeo e, in particolare, dell'obiettivo della strategia Farm to Fork di passare a sistemi alimentari equi, sani, resilienti al clima e rispettosi dell'ambiente, dalla produzione primaria al consumo, in particolare l'obiettivo di almeno il 25% della superficie agricola dell'UE in agricoltura biologica entro il 2030. La proposta BEING intende svolgere un ruolo nella transizione verso una produzione e un consumo alimentare sostenibili e ha definito obiettivi SMART tenendo conto anche dell'esperienza acquisita con le analisi precedenti. Per ogni obiettivo, il progetto propone indicatori specifici che saranno utilizzati per monitorare gli effetti e l'impatto del programma, per ogni anno di attuazione del progetto. Gli obiettivi di BEING ORGANIC in EU sono: Sebbene il logo biologico dell'UE sia il più riconosciuto tra i loghi di qualità europei, c'è ancora spazio per aumentare ulteriormente il suo livello di riconoscimento. Al fine di migliorare la visibilità e la riconoscibilità delle aziende sui mercati dei Paesi selezionati (Italia e Germania) e di tutti i Paesi europei, l'obiettivo del progetto è quello di migliorare gli indicatori relativi a: 1.1) livello di conoscenza del logo biologico dell'UE 1.2) livello di conoscenza dei metodi di agricoltura biologica europei e dei loro benefici Come evidenziato nel "Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica", la promozione del consumo di alimenti biologici incentiverà gli agricoltori a passare alla produzione biologica, che a sua volta aumenterà e diversificherà l'offerta per soddisfare la maggiore domanda dei consumatori; oltre ad aumentare il consumo, è fondamentale rafforzare la lotta contro le pratiche fraudolente e migliorare la tracciabilità. L'impatto atteso dell'iniziativa è quello di aumentare la consapevolezza del sistema di qualità dell'Unione e di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti registrati nell'ambito di un sistema di qualità dell'Unione, per aumentarne la visibilità e la quota di mercato. L'obiettivo è aumentare le vendite di prodotti biologici nell'UE in termini di vendite generali, consumo pro capite e quota di consumo di prodotti biologici sul consumo totale di bevande alimentari.
STRATEGIA E OBIETTIVI. In data 30 Aprile 2019, sono state recepite le linee guida di cui al più ampio piano strategico della controllante Crédit Agricole, confermando e rafforzando i grandi assi di trasformazione e sviluppo, in esso contenuti, tra cui (i) Progetto Cliente, (ii) Progetto Persone, (iii) Responsabilità Sociale e (iv) Trasformazione Industriale.
STRATEGIA E OBIETTIVI. In data 30 Aprile 2019, sono state recepite le linee guida di cui al più ampio piano strategico della controllante Crédit Agricole, confermando e rafforzando i grandi assi di trasformazione e sviluppo, in esso contenuti, tra cui (i) Progetto Cliente, (ii) Progetto Persone, (iii) Responsabilità Sociale e (iv) Trasformazione Industriale. Al riguardo, l’Emittente segnala che (a) l’Aumento di Capitale è funzionale – oltre che a garantire il mantenimento da parte dell’Emittente di adeguati coefficienti patrimoniali ad esito dell’acquisizione, perfezionatasi nel xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx 0000, xx Xxxxxx e degli effetti prudenziali che tale operazione ha comportato (per maggiori informazioni si rinvia alla Parte C, Sezione III, Paragrafo 3.4 del Prospetto Informativo) – a garantire la raccolta, da parte della Banca, delle risorse finanziarie necessarie per dare attuazione alle suddette linee guida; e (b) non ritiene di aver bisogno di ulteriori risorse rispetto a quelle generate dall’attività operativa e a quelle rivenienti dall’Aumento di Capitale.

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  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.