Strumenti 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente accordo, convengono sulla necessità di attuare una significativa riorganizzazione del servizio sanitario attraverso le seguenti scelte: a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete integrata di servizi finalizzati all'erogazione delle cure primarie al fine di garantire la continuità dell'assistenza, la individuazione e la intercettazione della domanda di salute con la presa in carico dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica. Ciò consentirà al territorio, di soddisfare, nella misura massima possibile, la domanda di salute a partire dal primo intervento perseguendo anche l'obiettivo di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;
Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.
DOCUMENTI DI GARA La documentazione di gara comprende: ⮚ Lettera di Invito; ⮚ Allegato 1) - DGUE “Documento di gara unico europeo” ⮚ Allegato 2/a) - Dichiarazione Operatore Singolo ⮚ Allegato 2/b) – Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, Geie ⮚ Allegato 2/c) –Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete ⮚ Allegato 3) - Dichiarazione Impresa Ausiliaria ⮚ Allegato 4) - Dichiarazioni Integrative ⮚ Allegato 5) - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012 ⮚ Allegato 6) - “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 ⮚ Allegato 7) - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 La documentazione di gara è disponibile sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia. Sul sito internet della Provincia di Mantova, xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Procedure negoziate”, unitamente alla lettera di Xxxxxx, sono pubblicati tutti gli elaborati progettuali in formato .zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
Trasmissione di atti e documenti 1. Gli ordinativi informatici firmati digitalmente sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico con modalità telematica. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve portare immediatamente a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: • il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; • l'elenco dei residui xxxxxx e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: • le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; • le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
Titoli C.1 Tipo e classe dei titoli, codici di identificazione dei titoli I Titoli (Certificati a Xxxx Xxxxxxxx) sono derivati cartolarizzati definiti come "certificati a leva" di classe B in conformità con gli attuali regola- menti ed istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. Questi Xxxxxx replicano, con un effetto leva fisso, l’andamento del sottostante. Forma dei Titoli I Titoli non sono rappresentati da certificati e sono emessi in forma dema- terializzata mediante scritture contabili ai sensi del Testo Unico della Fi- nanza e sono accentrati e registrati presso Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx (il "Depositario Cen- trale") in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dal Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione emanato da Banca d’Italia e dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ("CONSOB") il 22 febbraio 2008. Con riferimento ai Certificati Italiani non Rappresentati da Certificati, non saranno emessi titoli fisici, ovvero titoli globali temporanei o permanenti o definitivi. Codici identificativi dei Titoli ISIN: DE000VN9AS86 WKN: VN9AS8 Valor: 33533165 C.2 Valuta dell’emissione La valuta dei Titoli è EUR (la "Valuta di Regolamento").
Obblighi di riservatezza 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. 3. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Scatti di anzianità A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.