SUBAPPALTO DEL CONTRATTO Clausole campione

SUBAPPALTO DEL CONTRATTO. L’eventuale subappalto dovrà essere dichiarato nell’offerta di partecipazione e sarà autorizzato dall’Amministrazione comunale in relazione alla percentuale autorizzabile tenendo conto della tipologia ed organizzazione del servizio, ovvero in relazione a quanto previsto dall’art. 105 comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016.
SUBAPPALTO DEL CONTRATTO. 1. In aggiunta a quanto indicato nel disciplinare di gara, si precisa che ai fini del presente contratto la prestazione principale è costituita dall’espletamento delle attività inerenti al servizio di Tesoreria. 2. Il Tesoriere, qualora ne sia richiesta l’attivazione, potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti all’articolo n. 105 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. Il Tesoriere è comunque responsabile, nei confronti del Comune, delle attività subappaltate di cui al comma due e della qualità dei servizi resi dal subappaltatore, anche sotto il profilo del trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679. 4. Il Comune resterà completamente estraneo ai rapporti tra il Tesoriere e il subappaltatore. Qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dal Tesoriere per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi. 5. Per quanto riguarda il pagamento ai subappaltatori si fa riferimento all’articolo 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016,.
SUBAPPALTO DEL CONTRATTO. È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
SUBAPPALTO DEL CONTRATTO. 1. Si precisa che ai fini del presente contratto la prestazione principale è costituita dall’espletamento delle attività inerenti il servizio di Tesoreria comunale per la quale non è ammesso il subappalto. 2. Limitatamente alle prestazioni accessorie di cui al presente contratto, il Tesoriere, qualora ne sia richiesta l’attivazione, potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti all’articolo 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 3. Il Tesoriere è comunque responsabile, nei confronti del Comune di Torino, delle attività subappaltate e della qualità dei servizi resi dal subappaltatore, anche sotto i profili del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 4. Il Comune di Torino resterà completamente estraneo ai rapporti tra il Tesoriere e il subappaltatore. Qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dal Tesoriere per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi. 5. Il Comune di Torino dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 118, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, di non provvedere al pagamento diretto ai subappaltatori, con obbligo per il Tesoriere di ottemperare alle relative e conseguenti prescrizioni.

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  • Contenuto del contratto Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: • prezzo del servizio • durata del contratto • modalità di utilizzo dei dati di lettura • modalità e tempistiche di pagamento • conseguenze del mancato pagamento • eventuali garanzie richieste • modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso • modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita

  • SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

  • Oggetto del contratto Sono oggetto del presente Contratto esclusivamente le concessioni di prestiti rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione disciplinati dalla Legge 180 erogati dal Contraente a favore di pensionati. Sono invece esclusi dalla presente garanzia le concessioni di prestiti per i quali la Legge 180 esclude la cedibilità della pensione o del trattamento o dell'assegno. Con il presente Contratto Assicurazione Temporanea Caso Morte a premio unico e capitale decrescente con ammortamento alla francese per la copertura della cessione del quinto della pensione (denominato Life Protection per la cessione del quinto della pensione), la Società riconosce al Beneficiari designati la corresponsione della Prestazione Assicurata, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolute. Pertanto la Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della relativa copertura assicurativa inserita nella polizza collettiva, questa si considererà estinta ed il Premio acquisito dall'Assicuratore. La presente copertura assicurativa ha valore in relazione ad eventi futuri ed incerti successivi alla data di decorrenza del contratto assicurativo e, pertanto, non opera qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a patologie già diagnosticate e/o sottoposte a cure in epoca antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo e delle quali l’Assicurato abbia sottaciuto l’esistenza in occasione della compilazione della modulistica relativa alla valutazione del suo stato di salute in fase assuntiva. Resta ferma la facoltà della Società di far valere le esclusioni (nelle forme e nei limiti previsti all’Art. 6 delle presenti Condizioni contrattuali) o di far ricorso ad azioni di regresso nei confronti degli eredi per il recupero delle somme pagate.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti. 2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto. a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate; b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato; c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara. d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti. e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996; g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore; h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento; i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto; j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori; k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge; l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori; 4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore. 5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri. 6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

  • Importo del contratto Il valore del presente contratto, sulla base del ribasso unico percentuale proposto del , %, ammonta a Euro , ( / ) da intendersi al netto di IVA e spese così distinto: - FASE A “Valutazione Aziendale” – per l’importo massimo di euro - EVENTUALE FASE B “Supporto, assistenza e consulenza nel confronto con le parti coinvolte, finalizzata alla chiusura delle operazioni” – per l’importo massimo di euro , ; Saranno riconosciute spese per un importo massimo del 15% dell’importo contrattuale (con riferimento a ciascuna fase) previa autorizzazione scritta da parte di FER e con successiva rendicontazione finale. Ai sensi dell'art.26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Con gli importi contrattuali determinati in base all’offerta dell’IMPRESA si intendono compensate e retribuite senza eccezione alcuna le soluzioni migliorative e/o addizionali proposte dal concorrente in sede di presentazione della offerta. È comunque riservata a FER, in sede di svolgimento dei lavori, la possibilità di introdurre varianti in aumento o in diminuzione entro il limite di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale e l’esecutore è tenuto alla esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stipulato senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva né potendo accampare diritti e pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessari nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di prestazioni analoghe (consulenza / supporto / assistenza economica-finanziaria) alle quelle oggetto della presente procedura, FER si riserva facoltà di utilizzare le risorse economiche liberate con lo sconto proposto dall’operatore per predetti servizi (fermo restando l’importo massimo previsto a base di gara). L’esecutore non potrà eseguire varianti alle prestazioni previste nel contratto senza ordine o benestare scritto di FER, pertanto nessun compenso sarà riconosciuto all’esecutore in caso di esecuzione di prestazioni non autorizzate.

  • Rinnovo del contratto Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto dell’eventuale rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 2, a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella 2.

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.