Subappalto del servizio Clausole campione

Subappalto del servizio. L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere oggetto di subappalto (anche parziale) a pena di nullità. Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l’intera disciplina agli articoli 105 e 106 del D. Lgs. 50/2016.
Subappalto del servizio. Ai sensi dell’art. 118 comma 1 del D. Lgs. 163/06, l’Appaltatore è obbligato ad eseguire in proprio il servizio di fornitura, l’affidamento in sub appalto è sottoposto alle condizioni e ai limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Subappalto del servizio. E’ vietata la cessione integrale del servizio a pena di nullità del contratto. Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e s. m. i.. I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare. L’autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.105. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell’appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.
Subappalto del servizio. 1) E’ consentito il subappalto del servizio, previa autorizzazione dell'ente appaltante, ai sensi della vigente normativa. 2) Resta inteso che le imprese che andranno a svolgere il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione, di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e finanziaria in relazione alla percentuale subappaltata, previsti dal disciplinare di gara, pena la mancata autorizzazione da parte dell'ente appaltante. 3) L'impresa subappaltatrice dovrà comprovare all’ente appaltante il possesso dei suindicati requisiti prima dell'inizio dell'espletamento del servizio. 4) L’impresa subappaltatrice dovrà altresì rispettare, per la parte del servizio svolta, tutti gli obblighi previsti nel presente contratto, nel capitolato speciale e relativi allegati, a carico del soggetto appaltatore. 5) Resta altresì inteso che soggetto appaltatore resta la sola responsabile e garante del rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell'ente appaltante con il presente contratto. Tutto ciò premesso: 1) soggetto appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso l’ente appaltante, almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 2) l’impresa subappaltatrice ha l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria; 6) L’Ente appaltante non provvederà al pagamento diretto dell’Impresa subappaltatrice. Il soggetto appaltatore, nel rispetto delle norme vigenti, dovrà comprovare l’avvenuto pagamento all’Impresa subappaltatrice del corrispettivo dovuto in base al contratto e la regolarità contributiva. 7) Il soggetto appaltatore può dare in locazione, comodato o usufrutto, secondo le norme vigenti, impianti ed automezzi necessari per l’esercizio di tutti o di parte dei servizi sub appaltati. 8) L’Ente appaltante potrà effettuare controlli in ogni momento sull’operato dell’Impresa subappaltatrice, al fine di verificare che il servizio da essa erogato rispetti le caratteristiche quantitative e qualitative stabilite contrattualmente tra Ente appaltante e soggetto appaltatore. A tal fine l’Impresa subappaltatrice dovrà agevolare l’Ente appaltante nelle operazioni di controllo. 9) In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra specificati...
Subappalto del servizio. 1. L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di quanto indicato in sede di offerta.
Subappalto del servizio. Obbligo comunicazione sub-contratti
Subappalto del servizio. 11 Art. 14- Adempimenti relativi alla legge antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari 11
Subappalto del servizio. L’Amministrazione Comunale non ammette, per alcuna ragione, il subappalto o la cessione del contratto di appalto del servizio, anche in parte, senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto.
Subappalto del servizio. Accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della ditta appaltatrice, salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale.
Subappalto del servizio. L’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato è direttamente affidata alla Ditta appaltatrice. Qualora l’impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell’appalto, alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto al momento della presentazione dell’offerta apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti del servizio che intende subappaltare. E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere all’Ente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dei servizi concessi in subappalto, il relativo contratto contenente anche le modalità di pagamento. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per l’impresa aggiudicataria di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte del servizio in subappalto. L’eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta, rimanendo essa l’unica ed esclusiva responsabile verso l’Ente della buona riuscita del servizio.