INIZIO DELL'ESECUZIONE Clausole campione

INIZIO DELL'ESECUZIONE. 1. L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso, salvo quanto previsto all’art. 2 comma 2. 2. Nel caso di inizio dell’esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.
INIZIO DELL'ESECUZIONE a) L'esecuzione del rapporto contrattuale, ovvero della prestazione dei servizi, ha inizio con l’emissione degli ordinativi da parte della U.O. SIT e Reti Informative.
INIZIO DELL'ESECUZIONE. L'esecuzione del servizio avrà inizio su ordine del Direttore dell’esecuzione, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa; competono in tal caso all’impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.
INIZIO DELL'ESECUZIONE. 1. L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data del relativo ordine, impartito dalla stazione appaltante dopo la stipulazione del contratto. 2. Su disposizione del Referente dell’Ufficio, l’avvio all’esecuzione del contratto potrà aver luogo anche nelle more della stipulazione, previi in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all’art 12. 3. Della consegna del servizio sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Referente dell’Ufficio e dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore.
INIZIO DELL'ESECUZIONE. 1. L'esecuzione del contratto ha inizio, previa stipulazione dello stesso. 2. In caso di necessità, su disposizione del Responsabile del procedimento, il direttore dell’esecuzione può dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti antimafia previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all’art. 10. Competono in tal caso all’aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.
INIZIO DELL'ESECUZIONE. 1. L’esecuzione del contratto ha inizio il sette gennaio 2015 secondo le modalità indicate nel presente capitolato, anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell’Art. 11, comma 9 del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii. in tema di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, per ragione di pubblico interesse, previa verifica del possesso dei requisiti di legge di cui all’Art. 38 del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii. nei confronti della ditta Aggiudicataria.
INIZIO DELL'ESECUZIONE. L'esecuzione del contratto avrà inizio, previa sottoscrizione dello stesso, e salvo quanto previsto al precedente art. 3, dalla data indicata al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dalla data successiva di sottoscrizione del contratto.
INIZIO DELL'ESECUZIONE. 1 L'esecuzione del contratto ha inizio, previa sottoscrizione dello stesso, salvo quanto previsto al precedente art. 3, comma 2, dalla data indicata al comma 1 del medesimo articolo. 2 La consegna del servizio avverrà con le modalità previste dall’art. 302 e seguenti del DPR 207/2010 e s.m.i..
INIZIO DELL'ESECUZIONE. 1. L’esecuzione del contratto avrà inizio presumibilmente dal 01.09.2022, secondo le modalità indicate nel presente capitolato, anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. in tema di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, per ragione di pubblico interesse, previa verifica del possesso dei requisiti di legge di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. nei confronti della ditta aggiudicataria.
INIZIO DELL'ESECUZIONE. 1. L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del Responsabile del Servizio Tecnico, anche nelle more della formale stipulazione del medesimo, previ in ogni caso gli accertamenti antimafia previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all’art. 11; competono in tal caso all’impresa pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite. 2. L’impresa potrà organizzare la fornitura nel modo che riterrà più opportuno in relazione ai termini stabiliti per il completamento degli obblighi contrattuali.