SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) 1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. 1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali: a. ; 2. A tale fine, la Società dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. 3. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Società, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. 4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla Società la quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. 5. La Società si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006. 7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia revocherà l’autorizzazione al subappalto. 8. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia sospenderà il successivo pagamento a favore della Società. 9. La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. 10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 11. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
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Samples: Insurance Contract, Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. (da inserire solo 12.1 [nel caso in cui non sia stato dichiarato si voglia Introdurre l’intera disposizione] Si applica l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Si applicano i commi. ….. dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. [Inserire solo i commi ritenuti necessari, almeno il subappalto in sede di Offerta)
1comma 4 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016]. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
1. La Societàammesso subappalto Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida non intende affidare in subappaltosubappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
12.2 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, in misura pari e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al XXX% dell’importo massimo complessivo Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali: a. rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI;
2. A tale fine12.3 Il Contraente dovrà trasmettere, la Società dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Società, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla Società la quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
5. La Società si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia revocherà l’autorizzazione al subappalto.
8. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia favore del Contraente da parte dell’ASI, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia sospenderà entro il successivo pagamento a favore della Societàpredetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.
9. La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
11. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
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SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società e alla Cassa di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.. (da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
12. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% XX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali: a. ;
23. A tale fineLa Società, la Società prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del subappaltatore, dovrà trasmettere ad Equitalia a AdER la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 105 del D. lgsD.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 50/2016 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
34. AdER rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
5. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Società, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia AdER per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
46. I Fatto salvo quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, i corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla Società la quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge Legge n. 136/2010.
57. La Società si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia AdER da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
68. I subappaltatori dovranno mantenere La Società dovrà dimostrare, per tutta la durata del Contratto il possesso Contratto, l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di tutti i requisiti esclusione di cui all’art. 38 80 del D. lgsD.lgs. n. 163/200650/2016.
79. In caso ricorrano motivi di perdita dei requisiti esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, Equitalia AdER revocherà l’autorizzazione al subappalto.
810. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, obbliga a trasmettere alla Società Contraente ad AdER, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia AdER sospenderà il successivo pagamento a favore della Società.
911. La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappaltosubappalto qualora, qualora durante l’esecuzione dello stesso stesso, vengano accertati da Equitalia AdER inadempimenti del subappaltatore; in tal caso la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia AdER né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
1012. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D. lgsD.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..50/2016.
1113. In caso di inadempimento da parte della Società e della Cassa agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia AdER potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
1. La SocietàIl Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali: a. a ;
2. A tale fine, la Società il Fornitore dovrà trasmettere ad Equitalia alla Società Contraente la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Societàdel Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia della Società Contraente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla Società la dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
5. La Società Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia la Società Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia la Società Contraente revocherà l’autorizzazione al subappalto.
8. La Società Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla singola Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia la Società Contraente sospenderà il successivo pagamento a favore della Societàdel Fornitore.
9. La Società Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia dalla Società Contraente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso la Società il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia della Società Contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
11. In caso di inadempimento da parte della Società del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia la Società Contraente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
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Samples: Contract for the Assignment of Notification Services
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società e alla Cassa di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.. (da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
12. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% XX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali: a. a ;
23. A tale fineLa Società, la Società prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del subappaltatore, dovrà trasmettere ad Equitalia a AdER la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 105 del D. lgsD.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 50/2016 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
34. AdER rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
5. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Società, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia AdER per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
46. I Fatto salvo quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, i corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla Società la quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge Legge n. 136/2010.
57. La Società si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia AdER da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
68. I subappaltatori dovranno mantenere La Società dovrà dimostrare, per tutta la durata del Contratto il possesso Contratto, l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di tutti i requisiti esclusione di cui all’art. 38 80 del D. lgsD.lgs. n. 163/200650/2016.
79. In caso ricorrano motivi di perdita dei requisiti esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, Equitalia AdER revocherà l’autorizzazione al subappalto.
810. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, obbliga a trasmettere alla Società Contraente ad AdER, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia AdER sospenderà il successivo pagamento a favore della Società.
911. La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappaltosubappalto qualora, qualora durante l’esecuzione dello stesso stesso, vengano accertati da Equitalia AdER inadempimenti del subappaltatore; in tal caso la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia AdER né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
1012. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D. lgsD.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..50/2016.
1113. In caso di inadempimento da parte della Società e della Cassa agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia AdER potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. ) Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
1. La SocietàIl Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali: a. a ;
2. A tale fine, la Società il Fornitore dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Societàdel Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente a quest’ultimo dalla Società la Stazione appaltante, il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli sarà obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
5. La Società Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia revocherà l’autorizzazione al subappalto.
8. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia sospenderà il successivo pagamento a favore della Società.
9. La Società Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso la Società il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
109. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
1110. In caso di inadempimento da parte della Società del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
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