IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del C.C. le seguenti fattispecie: • ritardo nell’inizio della fornitura, secondo quanto disposto nel presente Capitolato, art.3; • grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie nello stoccaggio e nel trasporto delle derrate alimentari; • forniture dei derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dal presente Capitolato relativamente alle condizioni igienico-sanitarie ed alle caratteristiche merceologiche; • un episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare, dipendente dagli alimenti forniti; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione non motivata della fornitura; • applicazione di tre penali per una stessa violazione tra quelle previste dall’art.11; • ulteriori inadempienze della Ditta appaltatrice dopo l’applicazione di sei penalità complessive. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata. L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell’Amministrazione Comunale, di azioni di risarcimento per i danni subiti.
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ad esempio per le seguenti fattispecie: - cessione del contratto. - inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto. - impiego di personale non dipendente dall’aggiudicatario. - inadempienze che comportino disfunzioni particolarmente gravi al servizio - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi - reiterata fraudolenta indicazione in fattura di un numero di pasti eccedente la quantità effettivamente erogata - interruzione non motivata né giustificata del servizio - applicazione di n° 3 penali per una stessa violazione nell’arco del periodo di vigenza contrattuale - ulteriore penalità applicata all’aggiudicatario dopo la comminazione di n° 6 penalità complessive - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto, delle condizioni igieniche e delle caratteristiche merceologiche - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’Impresa - reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti il piano di autocontrollo ai soggetti incaricati dei controlli di conformità - gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà comunale - mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti di cui al DPR 62/2013 ed del codice speciale di comportamento del Comune di Lavagna Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto previa diffida con la quale venga imposto all'appaltatore un termine per l'adempimento non inferiore a giorni 15 dalla sua ricezione; decorso inutilmente detto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto. La risoluzione del contratto non pregiudica la possibilità per l’Amministrazione Comunale di attivare le opportune azioni di risarcimento per i danni subiti. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà comunque risolto di diritto nei seguenti casi: · mancata assunzione del servizio dalla data stabilita, previa costituzione in mora; · sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a tre giorni scolastici; · quando l’appaltatore si trovi in stato di insolvenza; · episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della li...
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante, nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, previa notificazione scritta all’O.E.A., avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’O.E.A. e fatta salva l’applicazione delle penali prescritte. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, anche motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento le seguenti ipotesi:
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. In caso di inadempimento dell’Aggiudicatario anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r da Arpa Piemonte per porre fine all’inadempimento, la medesima Arpa ha facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento del danno;
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Le Parti convengono espressamente che il presente Contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui al comma 3, art. 2, e al comma 4, art. 5. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola.
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Costituiscono ipotesi di risoluzione del contratto quanto genericamente previsto dall’art. 1553 del Codice Civile per i casi di inadempimenti delle obbligazioni contrattuali, ferme restando le cause di risoluzione previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento:
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto del punto XIII della parte generale del presente capitolato, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. L’intero contratto di appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile:
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto in via generale dall’art. 1453 del Codice Civile in tema di risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile – “Clausola risolutiva espressa”, i seguenti casi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente: - constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede d’offerta; - apertura di una procedura fallimentare o assimilata a carico della ditta appaltatrice;; - messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della ditta appaltatrice; - sopravvenuta condanna per reati relativi alla condotta professionale di prestatore di servizi nell’ambito dell’oggetto dell’appalto; - interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore; - gravi danni prodotti a locali, impianti e/o attrezzature di proprietà dell’Amministrazione comunale; - recidiva nelle inadempienze gravi di cui al precedente art. 22; - reiterate violazioni degli altri obblighi contrattuali. In tutte le ipotesi sopra indicate, il contratto si risolverà di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione dell’Amministrazione comunale in forma di lettera raccomandata o pec. In tal caso la ditta appaltatrice incorrerà nella perdita della cauzione, che resterà incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento di danno ulteriore.
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni della Legge sulle opere pubbliche. I conseguenti danni saranno accertati tramite procedura stabilita, restando peraltro ferme le disposizioni ivi previste per quanto riguarda la negligenza dell’Appaltatore. Per motivi che sopravvengono alla conclusione del contratto si possono avere le seguenti tipologie di risoluzione: • la risoluzione di diritto, nei casi cioè previsti dalla legge; • la risoluzione per inadempimento di una delle parti; • la risoluzione per impossibilità sopravvenuta; • la risoluzione per eccessiva onerosità. La risoluzione di diritto si può invocare: - in caso il contratto contenga una "clausola risolutiva espressa", cioè quando i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (art. 1456 c.c.); - in caso sia previsto un termine essenziale per adempiere e questo scada senza che la prestazione sia stata adempiuta (art. 1457 c.c.); - in caso la parte non inadempiente richieda l'adempimento mediante diffida ad adempiere (art. 1454c.c.). Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.). La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più eseguire la propria prestazione. Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto (art. 1454 c.c.). In questo caso il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto. L'eccezione di inadempimento è la facoltà concessa a ciascuno dei contraenti di rifiutarsi di adempiere l'obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la...