IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara; b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario; c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contratto; e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore; f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;...
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del C.C. le seguenti fattispecie: • ritardo nell’inizio della fornitura, secondo quanto disposto nel presente Capitolato, art.3; • grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie nello stoccaggio e nel trasporto delle derrate alimentari; • forniture dei derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dal presente Capitolato relativamente alle condizioni igienico-sanitarie ed alle caratteristiche merceologiche; • un episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare, dipendente dagli alimenti forniti; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione non motivata della fornitura; • applicazione di tre penali per una stessa violazione tra quelle previste dall’art.11; • ulteriori inadempienze della Ditta appaltatrice dopo l’applicazione di sei penalità complessive. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata. L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell’Amministrazione Comunale, di azioni di risarcimento per i danni subiti.
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto del punto XIII della parte generale del presente capitolato, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale o messa in liquidazione a carico dell’I.A.; b) cessione di attività dell’I.A.; c) impiego di personale non dipendente dell’I.A. per le attività non subappaltabili; d) inosservanza grave delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di cottura e) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igienico-sanitarie ed alle caratteristiche merceologiche; f) casi di intossicazione alimentare; g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; h) interruzione non motivata del servizio; i) subappalto totale o parziale del servizio, tranne i casi autorizzati dall’A.C. (vedasi apposito articolo sul subappalto); l) applicazione di sanzioni pecuniarie il cui importo, rapportato all’anno solare, che corrisponda complessivamente al 10 % dell’importo annuo contrattuale; Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’A.C., in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora l’A.C. intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’I.A. a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto.
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Nel caso d’inadempienze gravi, ovvero ripetute, l’ Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all’Impresa aggiudicataria, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessionea terzi in danno dell’Impresa aggiudicataria e salva l’applicazione delle penali prescritte. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi d’inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) Apertura di una procedura fallimentare dell’Impresa aggiudicataria b) Messa in liquidazione o cessione del contratto; c) Impiego di personale non dipendente dell'Impresa aggiudicataria; d) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; e) Inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro produzione pasti affidato all’Impresa aggiudicataria; f) Utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche; g) Casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’Impresa aggiudicataria; h) Interruzione non motivata del servizio; i) Assenza non giustificata superiore a tre giorni dell’incaricato addetto ai rapporti con l’ Amministrazione Comunale; j) Subappalto del servizio, tranne che per i servizi accessori indicati nel presente Capitolato; k) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; l) Inadempienze reiterate dell’Impresa aggiudicataria dopo la comminazione di n. 5 penalità nel corso del medesimo anno che l’ Amministrazione Comunale giudicherà non più sanzionabili tramite penali; m) Destinazione dei locali affidati all’Impresa aggiudicataria ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; n) Reiterato mancato impiego del numero d’unità lavorative giornaliere dichiarate in sede d’offerta; o) Reiterato mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale previsto in sede d’offerta; p) Reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti al Piano d’autocontrollo, ai tecnici incaricati dei controlli di conformità; q) Reiterata mancata esibizione del foglio presenze giornaliero ai tecnici incaricati dei controlli di conformità; r) Difformità ne...
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. In caso di inadempimento dell’Aggiudicatario anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r da Arpa Piemonte per porre fine all’inadempimento, la medesima Arpa ha facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento del danno; 2. In ogni caso, si conviene che Arpa Piemonte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi: a) Xxxxxxx fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara; b) Nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo dell’importo contrattuale; c) Nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami; d) Qualora il fornitore non provvedesse all’integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. 3. In tutti i xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto di Arpa Piemonte al risarcimento dell’ulteriore danno.
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l’A.C. avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all’I.A. in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno dell’I.A. e salva l’applicazione delle penali prescritte. In ognuna delle ipotesi sopra previste l’A.C. non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’I.A.; b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività dell’I.A.; c) abbandono della concessione, salvo che per causa di forza maggiore; d) motivi di pubblico interesse; e) impiego di personale non dipendente dall’I.A.; f) mancata fornitura o installazione delle attrezzature e/o degli arredi offerti in sede di gara; g) mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere indispensabili per il corretto svolgimento del servizio; h) mancato rispetto del monte ore lavorativo giornaliero richiesto dal Capitolato ed eventualmente incrementato dall’I.A. nell’offerta di gara; i) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dalle specifiche Tecniche relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; j) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia dell’I.A.; k) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e all’igiene dei luoghi di lavoro e al personale dipendente, e mancata applicazione dei contratti collettivi; l) interruzione non motivata del servizio; m) subconcessione totale o parziale del servizio; n) cessione del contratto a terzi; o) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; p) ulteriore inadempienze dell’I.A. dopo la comminazione di n. 5 penalità per gravi inadempienze nel corso del medesimo anno scolastico; q) mancata esibizione delle documentazioni inerenti l’HACCP e delle autorizzazioni sanitarie per il trasporto dei cibi ai tecnici incaricati dei controlli; r) ogni altra fattispecie prevista dal presente Capitolato come causa di risoluzione contrattua...
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. In materia di risoluzione del contratto, si rinvia, altresì, integralmente, al Capitolato, allegato al presente atto in modo da costituirne parte integrante e sostanziale, visionato e firmato dalle Parti per integrale accettazione.
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni della Legge sulle opere pubbliche. I conseguenti danni saranno accertati tramite procedura stabilita, restando peraltro ferme le disposizioni ivi previste per quanto riguarda la negligenza dell’Appaltatore. Per motivi che sopravvengono alla conclusione del contratto si possono avere le seguenti tipologie di risoluzione: • la risoluzione di diritto, nei casi cioè previsti dalla legge; • la risoluzione per inadempimento di una delle parti; • la risoluzione per impossibilità sopravvenuta; • la risoluzione per eccessiva onerosità. La risoluzione di diritto si può invocare: - in caso il contratto contenga una "clausola risolutiva espressa", cioè quando i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (art. 1456 c.c.); - in caso sia previsto un termine essenziale per adempiere e questo scada senza che la prestazione sia stata adempiuta (art. 1457 c.c.); - in caso la parte non inadempiente richieda l'adempimento mediante diffida ad adempiere (art. 1454c.c.). Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.). La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più eseguire la propria prestazione. Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto (art. 1454 c.c.). In questo caso il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto. L'eccezione di inadempimento è la facoltà concessa a ciascuno dei contraenti di rifiutarsi di adempiere l'obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la...
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’ente proprietario ha la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di corrispettivo verso l’appaltatore, qualora ricorrano i seguenti gravi motivi: 1. interruzione dei servizi di cui all’art. 2 del presente atto senza giusta causa; 2. cessione in subappalto totale o parziale dei servizi affidati; 3. omessa adozione delle cautele necessarie ai fini della prevenzione dei rischi e degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, art. 18 del presente atto; 4. omessa stipula del contratto di assicurazione di cui all’art. 19; In caso di risoluzione del rapporto l’ente proprietario si rivarrà sulla somma fidejussoria depositata e si riserva di adire le vie competenti per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dall’affidatario. Quest’ultimo, in ogni caso, deve corrispondere all’ente proprietario un importo pari alle spese sostenute per l’espletamento di un successivo procedimento di assegnazione del servizio. Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto, all’ex affidatario subentrerà il 2° in graduatoria e così di seguito.
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