Substrati di coltivazione Clausole campione

Substrati di coltivazione. Con substrati di coltivazione si intendono i materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un’ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Per substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto. In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, l’Impresa dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati delle analisi realizzate a proprie spese secondo i metodi ufficiali richiamati al precedente art. 13 da sottoporre all’approvazione della D.L. I substrati, una volta pronti per l’impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all’interno della loro massa. I substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopracitate sulla confezione, potranno contenere anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre all’approvazione della D.L. L’Impresa dovrà determinare e sottoporre sempre all’approvazione della D.L. la densità apparente e la capacità di campo dei substrati destinati alle opere pensili a verde.
Substrati di coltivazione. Con substrati di coltivazione si intendono materiali minerali e/o vegetali utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Si intendono per substrati organici di coltivazione i seguenti: - Terricciato di letame, composto da terra e letame, con rapporto quantitativo come specificato in percentuale sul volume totale; - Terriccio di castagno; - Terra d'erica o di brughiera; - Terriccio di foglie di faggio; - Terriccio di bosco, composto da residui di specie vegetali anche diverse dalle precedenti; - Sfagno; - Torba di tipo, pH e provenienza note; - Altri substrati analoghi ai precedenti indicati nella legge 748 del 19/10/84. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto. In mancanza di suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, l'Impresa dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie spese, secondo i metodi normalizzati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S. - per i parametri seguenti da sottoporre alla Direzione dei Lavori: - Torbe e sfagni; - pH; - Azoto totale; - Fosforo totale; - Potassio totale. Per gli altri substrati non confezionati e non ricadenti nelle tipologie previste dalle vigenti norme di legge, per i quali non siano disponibili i dati sopra indicati dovranno essere fornite anche le seguenti caratteristiche: - Sostanza organica (solo per i substrati che ne sembrano apparentemente sprovvisti) - Azoto nitrico - Azoto ammoniacale - Densità apparente riferita ad un tenore di umidità specificato - Conducibilità ECe I substrati non confezionati possono essere costituiti anche da altri componenti, se chiaramente specificati, in proporzioni note, da sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori: sabbia lavata, perlite, polistirolo espanso, corteccia di specie note e di impiego consueto per la preparazione dei substrati, pomice o pozzolana, argilla espansa, vermiculite, ecc. Le analisi sopra indicate sono quelle più ricorrenti, ma secondo specifiche necessità sarà possibile richiederne anche altre, appositamente predisposte, a giudizio della Direzione dei Lavori. I substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa. I concimi minerali, organici e misti da impieg...
Substrati di coltivazione. Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto. In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni o nel caso di substrati non confezionati, l'Impresa dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi, secondo i metodi normalizzati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo (S.I.S.S.), per i parametri indicati dal Responsabile Tecnico. I substrati, una volta pronti per l’impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all’interno della loro massa. I substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati.
Substrati di coltivazione. Per substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto. La provenienza e qualità dovrà essere nota, documentata e certificata (per certificata, va intesa l’assenza di sostanze inquinanti, di virus, batteriosi ecc.). In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, l’Appaltatore dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie spese, secondo i metodi normalizzati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo – S.I.S.S. per i parametri indicati dal DEC. I substrati, una volta pronti per l’impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all’interno della loro massa. I substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati. I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza. Il DEC si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato. Per ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno. Per correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del terreno. In accordo con il DEC si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione, non provengano da organismi geneticamente modificati e siano forniti negli involucri originali secondo la normativa vigente. Si richiede l’utilizzo di ammendanti organici. Un prodotto viene considerato idoneo se il contenuto ...
Substrati di coltivazione. I substrati devono essere imballati e le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto. I substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa. I substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere anche altri componenti, in proporzione note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre all'approvazione dal Responsabile del Servizio. Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di richiedere campionatura preventiva dei substrati. Le forniture in economia saranno ordinate con comunicazione scritta e contabilizzati con gli appositi articoli dell'ELENCO PREZZI UNITARI ASSOVERDE 2010 - 2012 .
Substrati di coltivazione. Con substrati di coltivazione si intendono materiali minerali e/o vegetali utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Si intendono per substrati organici di coltivazione i seguenti: - Terricciato di letame, composto da terra e letame, con rapporto quantitativo come specificato in percentuale sul volume totale; - Terriccio di castagno; - Terra d'erica o di brughiera; - Terriccio di foglie di faggio; - Terriccio di bosco, composto da residui di specie vegetali anche diverse dalle precedenti; - Sfagno; - Torba (di tipo, pH e provenienza note); - Altri substrati analoghi ai precedenti indicati nella legge 748 del 19/10/84. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto. I substrati non confezionati possono essere costituiti anche da altri componenti, se chiaramente specificati, in proporzioni note, da sottoporre all'approvazione dell’Amministrazione, quali: sabbia lavata, perlite, polistirolo espanso, corteccia di specie note e di impiego consueto per la preparazione dei substrati, pomice o pozzolana, argilla espansa, vermiculite, ecc. I substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).