Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 4, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precede.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 4, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro la- voro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo pri- mo contratto. In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precede.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 4, entro un periodo di 10 dieci giorni per contratti di durata non superiore superiori ai 6 sei mesi e 20 ovvero venti giorni lavorativi dalla data di scadenza, scadenza per contratti superiori a 6 sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a terminetermine successive, intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il Il periodo cumulativo di dei contratti a termine non può superare comunque i termini di trentasei mesi, salvo quanto previsto dai precedenti punti 21.1 e 21.2. Possono non esserci intervalli temporali tra successioni di contratti a termine quando sono effettuati per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro e/o in caso di lavoratori assunti per le attività stagionali di cui al comma 22.1 che precedeall’art. 21.12 del presente CCNL.
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Samples: CCNL Fism 2021 2023, CCNL Fism 2021 2023
Successione dei contratti. 1. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 423.4.1, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 venti giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, mesi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
2. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, termine - intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, continuità - il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precede.
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Samples: CCNL Agidae 2006/2009, CCNL Scuola 2006/2009
Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 4, entro un periodo di 10 dieci giorni per contratti di durata non superiore superiori ai 6 sei mesi e 20 ovvero venti giorni lavorativi dalla data di scadenza, scadenza per contratti superiori a 6 sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a terminetermine successive, intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il Il periodo cumulativo di dei contratti a termine non può superare comunque comun- que i termini di cui al comma 22.1 che precedetrentasei mesi, salvo quanto previsto dai precedenti punti 21.1 e 21.2. Possono non esserci intervalli temporali tra successioni di contratti a termine quando sono effettuati per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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Successione dei contratti. 1. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 421.4., entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 venti giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, mesi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
2. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, termine - intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, continuità - il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
3. In tutti gli altri casi Ai sensi dell’art. 21 c. 2 della L. 133/2008, il periodo cumulativo complessivo di contratti 36 mesi a termine non può superare comunque i termini tempo determinato, oltre il quale il rapporto di cui al lavoro si trasforma a tempo indeterminato (art. 1 comma 22.1 che precede40bis L. 247/2007) si computa sull’ultimo quinquennio.
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Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 420.4, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 trenta giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, mesi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, termine - intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, continuità - il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precede.
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Samples: c.c.n.l. Aninsei 2006 2009
Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 4, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precede.
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Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente prece- dente punto 4, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi intenden- dosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precedepre- cede.
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Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 423.4.1, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 venti giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, mesi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, termine - intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, continuità - il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precede.
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Samples: CCNL Scuola