Common use of Successione dei contratti Clause in Contracts

Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 4, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precede.

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Samples: www.sgtmultiservizi.it, www.unistrada.it, www.cislscuolaromagna.it

Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 4, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro la- voro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo pri- mo contratto. In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precede.

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Samples: www.cislscuolapiemonte.it, Accordo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Collaborazione Coordinata E Continuativa Di Docenza Nelle Istituzioni Scolastiche Paritarie

Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 4, entro un periodo di 10 dieci giorni per contratti di durata non superiore superiori ai 6 sei mesi e 20 ovvero venti giorni lavorativi dalla data di scadenza, scadenza per contratti superiori a 6 sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a terminetermine successive, intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il Il periodo cumulativo di dei contratti a termine non può superare comunque i termini di trentasei mesi, salvo quanto previsto dai precedenti punti 21.1 e 21.2. Possono non esserci intervalli temporali tra successioni di contratti a termine quando sono effettuati per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro e/o in caso di lavoratori assunti per le attività stagionali di cui al comma 22.1 che precedeall’art. 21.12 del presente CCNL.

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Samples: Accordo Sindacale Aziendale in Materia Di Previdenza Complementare Per Tutto Il Personale Dipendente Delle Scuole E Servizi Educativi, uilscuola.it

Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 4, entro un periodo di 10 dieci giorni per contratti di durata non superiore superiori ai 6 sei mesi e 20 ovvero venti giorni lavorativi dalla data di scadenza, scadenza per contratti superiori a 6 sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a terminetermine successive, intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il Il periodo cumulativo di dei contratti a termine non può superare comunque comun- que i termini di cui al comma 22.1 che precedetrentasei mesi, salvo quanto previsto dai precedenti punti 21.1 e 21.2. Possono non esserci intervalli temporali tra successioni di contratti a termine quando sono effettuati per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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Samples: www.cislscuolaemiliaromagna.it

Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 420.4, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 trenta giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, mesi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, termine - intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, continuità - il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precede.

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Samples: www.cislscuola.it

Successione dei contratti. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 4, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle 15 effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precede.

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Samples: brescia.cislscuolalombardia.it