Tentativo di conciliazione. Il dipendente e le Associazioni possono promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall’art. 410 del cod. proc. civile. La commissione è composta da due membri, uno per ciascuna delle parti. A tal fine l'Organizzazione sindacale cui è stato conferito mandato da parte del lavoratore e l'AIAS nomineranno, entro trenta giorni dalla sottoscrizione di questo contratto, un rappresentante ciascuno per costituire la commissione di conciliazione sindacale con competenza territoriale provinciale, che avrà sede presso l'Organizzazione sindacale o presso altra sede che sarà congiuntamente indicata nel predetto termine. La richiesta deve essere comunicata dal richiedente all'altra parte ed all'organizzazione sindacale. La Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi entro dieci giorni e tenta la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti possono essere assistiti da persona o da associazione di sua fiducia. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 31.3.1998 n.80 ed ai fini dell’art. 412 bis del cod. proc. civ.. Se il tentativo di conciliazione non riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti presenti e dai componenti della Commissione, con l’indicazione sommaria delle ragioni del mancato accordo. Il processo verbale è redatto in quattro originali, due dei quali vengono immediatamente consegnati a ciascuna delle parti. Se il tentativo di conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione i quali certificano l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il deposito del processo verbale si effettua con le modalità indicate nell’ultimo comma dell’art. 411 del cod. proc. civ..
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Tentativo di conciliazione. Il dipendente La lavoratrice/lavoratore e le Associazioni possono promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall’artdall’Art. 410 del cod. proc. civile. La commissione è composta da due membri, uno per ciascuna delle parti. A tal fine l'Organizzazione sindacale cui è stato conferito mandato da parte del lavoratore e l'AIAS nomineranno, entro trenta giorni dalla sottoscrizione di questo contratto, un rappresentante ciascuno per costituire la commissione di conciliazione sindacale con competenza territoriale provinciale, che avrà sede presso l'Organizzazione sindacale o presso altra sede che sarà congiuntamente indicata nel predetto termine. La richiesta deve essere comunicata dal richiedente all'altra parte ed all'organizzazione sindacale. La Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi entro dieci giorni e tenta la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti possono essere assistiti da persona o da associazione di sua fiducia. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai sensi dell’artdell’Art. 37 del D.L.vo 31.3.1998 n.80 ed ai fini dell’artdell’Art. 412 bis del cod. proc. civ.. Se il tentativo di conciliazione non riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti presenti e dai componenti della Commissione, con l’indicazione sommaria delle ragioni del mancato accordo. Il processo verbale è redatto in quattro originali, due dei quali vengono immediatamente consegnati a ciascuna delle parti. Se il tentativo di conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione i quali certificano l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il deposito del processo verbale si effettua con le modalità indicate nell’ultimo comma dell’artdell’Art. 411 del cod. proc. civ..
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Tentativo di conciliazione. Il dipendente La lavoratrice/lavoratore e le Associazioni possono promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall’art. 410 del cod. proc. civile. La commissione è composta da due membri, uno per ciascuna delle parti. A tal fine l'Organizzazione sindacale cui è stato conferito mandato da parte del lavoratore e l'AIAS nomineranno, entro trenta giorni dalla sottoscrizione di questo contratto, un rappresentante ciascuno per costituire la commissione di conciliazione sindacale con competenza territoriale provinciale, che avrà sede presso l'Organizzazione sindacale o presso altra sede che sarà congiuntamente indicata nel predetto termine. La richiesta deve essere comunicata dal richiedente all'altra parte ed all'organizzazione sindacale. La Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi entro dieci giorni e tenta la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti possono essere assistiti da persona o da associazione di sua fiducia. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 31.3.1998 n.80 n. 80 ed ai fini dell’art. 412 bis del cod. proc. civ.. Se il tentativo di conciliazione non riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti presenti e dai componenti della Commissione, con l’indicazione sommaria delle ragioni del mancato accordo. Il processo verbale è redatto in quattro originali, due dei quali vengono immediatamente consegnati a ciascuna delle parti. Se il tentativo di conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione i quali certificano l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il deposito del processo verbale si effettua con le modalità indicate nell’ultimo comma dell’art. 411 del cod. proc. civ..
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Tentativo di conciliazione. Il dipendente 1. Qualora si renda necessario procedere a un tentativo di conciliazione l’ufficio contenzioso seguirà le procedure di cui al Tit. IV del Dlgs n.165/2001 e le Associazioni possono promuoverenorme per le controversie in materia di lavoro del cpc artt. 409 e ss. La Giunta comunale conferirà il mandato al Responsabile dell’Ufficio legale per la propria rappresentanza in seno al Collegio di Conciliazione.
2. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta il Comune non può comunque dar luogo a responsabilità amministrativa, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, così come previsto dalla legge n. 165/2001.
3. Fallito il tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall’art. 410 del cod. proc. civile. La commissione è composta da due membrio comunque decorso il termine per il suo completamento, uno per ciascuna delle parti. A tal il Responsabile dell’Ufficio legale ha facoltà, sentita la Giunta al fine l'Organizzazione sindacale cui è stato conferito mandato da parte del di concordare la linea difensiva, di verificare nuovamente con il lavoratore e l'AIAS nominerannointeressato la possibilità, entro trenta giorni dalla sottoscrizione in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, di questo contrattodeferire la decisione ad un arbitro unico, un rappresentante ciascuno per costituire la commissione scelto di conciliazione sindacale con competenza territoriale provinciale, che avrà sede presso l'Organizzazione sindacale o presso altra sede che sarà congiuntamente indicata nel predetto termine. La richiesta deve essere comunicata dal richiedente all'altra parte ed all'organizzazione sindacale. La Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi entro dieci giorni e tenta la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti possono essere assistiti da persona o da associazione di sua fiducia. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato comune accordo ai sensi dell’art. 37 2 del D.L.vo 31.3.1998 n.80 ed Ccn-quadro 23/01/01, ovvero richiedendone la designazione alla segreteria della camera arbitrale stabile, ai fini sensi e per gli effetti del predetto Ccn-quadro.
4. Qualora non vi sia la possibilità di adire all’arbitro unico il Responsabile dell’ufficio procederà ai sensi dell’art. 412 bis e seguenti del codc.p.c.
5. proc. civ.. Se In relazione alla complessità del caso il tentativo Responsabile dell’ufficio può proporre all’Amministrazione di conciliazione non riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti presenti e dai componenti affidare l’incarico per il prosieguo della Commissione, con l’indicazione sommaria delle ragioni del mancato accordovertenza in sede giudiziale a un professionista esterno. Il processo verbale Responsabile dell’Ufficio legale, in tal caso, è redatto in quattro originali, due dei quali vengono immediatamente consegnati delegato a ciascuna delle parti. Se mantenere i rapporti tra il tentativo di conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti professionista e dai componenti della Commissione i quali certificano l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il deposito del processo verbale si effettua con le modalità indicate nell’ultimo comma dell’art. 411 del cod. proc. civ..l’ente interessato.
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Samples: Regolamento Disciplinare