AMBITO E DEFINIZIONI Clausole campione

AMBITO E DEFINIZIONI. Il presente disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura in oggetto con riferimento alle modalità di presentazione delle Domanda di partecipazione, ai principali adempimenti relativi alla fase di presentazione dell’Offerta e alle modalità di svolgimento della procedura. La disciplina ivi contenuta sarà integrata con la Lettera di invito che disciplinerà nel dettaglio le modalità di presentazione delle Offerte. Nel presente Disciplinare sarà usata la terminologia di seguito specificata:
AMBITO E DEFINIZIONI a) Definizioni e ambito generale
AMBITO E DEFINIZIONI. 1.1. Porsche Sales & Marketplace GmbH (precedentemente Smart Mobility GmbH), ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (di seguito Porsche Sales & Marketplace, PSM o Noi) gestisce tramite il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ (i) il Portale My Porsche (di seguito Portale My Porsche) e (ii) diverse funzionalità del marketplace online (di seguito Marketplace) per la (i) vendita dei veicoli Porsche, componenti, dispositivi e altri prodotti legati al veicolo o indipendenti da esso (di seguito Prodotti) e (ii) prestazione di servizi legati al veicolo o indipendenti da esso (di seguito Servizi). 1.2. Possono essere Utenti del Portale My Porsche e del Marketplace, come di seguito definiti, (i) Clienti e (ii) Venditori. 1.3. Può essere Cliente un (i) consumatore ai sensi dell'art. ▇▇ ▇▇▇. ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ del 19 dicembre 2008 (ii) un imprenditore, una persona giuridica ai sensi del diritto pubblico o un portafoglio collettivo (Sondervermögen) ai sensi del diritto pubblico, che acquista Prodotti e/o Servizi. 1.4. Può essere Venditore (i) Porsche Sales & Marketplace o (ii) un venditore terzo (ivi compresi altri soggetti giuridici di Porsche) (di seguito Venditore Terzo), i quali forniscono ai Clienti i propri negozi Marketplace, con cui forniscono e vendono Prodotti e/o Servizi. 1.5. I presenti T&C di applicano a: (i) l’utilizzo del Portale My Porsche e del Marketplace ai sensi del par. 2 da parte del Cliente, e (ii) le vendite attraverso lo Store Porsche Connect ai sensi del par. 3. I presenti T&C si applicano anche ad ogni operazione futura con il Cliente. Si esclude l’applicazione dei termini e condizioni in contrasto, divergenti o integrative del Cliente, anche nel caso in cui Porsche Sales & Marketplace non vi abbia fatto espressamente opposizione.
AMBITO E DEFINIZIONI. 3 ART. 2 (STAZIONE APPALTANTE) 4
AMBITO E DEFINIZIONI. 1. La presente Convenzione si applica a tutte le branche di attività economica. 2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione può, dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione banche specifiche di attività economica, come la navigazione marittima o la pesca, qualora l’applicazione della Convenzione a queste branche susciti problemi speciali di natura sostanziale. 3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovrà, nel suo primo rapporto sull’applicazione della convenzione da presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le branche di attività che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, descrivendo le misure adottate per assicurare una protezione sufficiente dei lavoratori nelle branche escluse, ed esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una più ampia applicazione. 1. La presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori nelle branche di attività economica coperte. 2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione può, dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione alcune limitate categorie di lavoratori qualora l’applicazione della Convenzione a queste categorie susciti problemi speciali di natura sostanziale. 3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovrà, nel suo primo rapporto sull’applicazione della Convenzione da presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le categorie limitate di lavoratori che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, e esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una più ampia applicazione. 1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell’Ufficio ILO di Roma. Articolo 3 Ai fini della presente Convenzione: a) l’espressione «branche di attività economica» copre tutte le branche nelle quali i lavoratori sono impiegati, ivi compreso la funzione pubblica; b) il termine «lavoratori» significa tutte le persone impiegate, ivi compreso gli impiegati pubblici; c) l’espressione «luogo di lavoro» significa ogni posto nel quale i lavoratori si devo...
AMBITO E DEFINIZIONI. 1) Ambito di applicazione della norma 2) Le Parti del Contratto 3) Situazione di crisi 4) La nozione di immobili da costruire 5) Applicabilità della disciplina
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