Termine della garanzia Clausole campione

Termine della garanzia. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o per cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
Termine della garanzia. Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.
Termine della garanzia. In assenza di quanto di seguito previsto, l'assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla data di cessazione del contratto. ⚫ Deeming clause L'assicurazione si intende operante anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta dopo la scadenza della polizza che siano conseguenti e/o collegate a Circostanze di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza e che siano state denunciate durante il periodo di validità della polizza. ⚫ Postuma per cessazione dell'attività In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione o dalla radiazione dall'Albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato - o i suoi eredi in caso di decesso dell'Assicurato - ha il diritto di chiedere alla Società che l'assicurazione sia operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza (retroattività compresa) e comunque prima della cessazione dell'attività. Entro 30 (trenta) giorni dalla data documentata di cessazione dell'attività, dovrà essere perfezionata apposita appendice di proroga del periodo di ultrattività decennale, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 3 volte l'importo dell'ultimo premio annuo. Il massimale indicato in polizza rappresenta la somma massima che la Società pagherà, a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di proroga della copertura di cui alla presente clausola. ⚫ Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017) In caso di cessazione del contratto non derivante da recesso per sinistro, è facoltà dell'Assicurato di chiedere alla Società che l'assicurazione sia operante per le richieste di risarcimento a lui pervenute e denunciate alla Società fino a 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione del rapporto assicurativo, purchè dette richieste di risarcimento si riferiscano a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza (retroattività compresa). Il massimale indicato in polizza rappresenta la somma massima che la Società pagherà, a prescindere dal numero delle richi...
Termine della garanzia. In assenza di quanto di seguito previsto, l'assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla data di cessazione del contratto. NOTA BENE: Fanno eccezione le garanzie aggiuntive RCP-A "Direttore sanitario" e RCP-B "Direttore di struttura Il massimale indicato in polizza rappresenta la somma massima che la Società pagherà, a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di ultrattività della copertura di cui alla presente clausola. La garanzia opera in eccedenza ai massimali garantiti da eventuale polizza per il medesimo rischio sottoscritta dall'Assicurato con altra Compagnia successivamente alla cessazione del presente contratto e fino a concorrenza del massimale della presente garanzia per l'intero periodo dell'ultrattività.
Termine della garanzia. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro 1 anno dalla cessazione dell'efficacia della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto anno il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
Termine della garanzia. L’assicurazione non ha più effetto dalla data di scadenza della polizza, sono pertanto escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa. Nel caso in cui la presente polizza ne sostituisca altra, senza soluzione di continuità, con la medesima Società e per lo stesso rischio, l’Assicurato rinuncia ad ogni diritto nascente dalla polizza sostituita.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).