Termini di licenza Clausole campione

Termini di licenza. Il presente Contratto di Licenza e la licenza del Licenziatario per il Software sono perpetui, a meno che il Licenziatario non abbia acquistato una licenza in abbonamento o a termine (nel qual caso il termine della licenza sarà quello stabilito nell'Ordine di Prodotti, specificato all'Allegato 1 o all'Allegato 2 o concordato altrimenti per iscritto tra il Licenziatario e il Concessore di licenza) e sono soggetti a scioglimento anticipato ai sensi della presente Sezione 5. Qualora il Licenziatario abbia acquistato una licenza in abbonamento o a termine, essa avrà automaticamente termine alla scadenza dell'abbonamento o del termine in questione. Il Concessore di licenza può immediatamente risolvere il presente Contratto di Licenza e la licenza del Licenziatario inerente il Software fornendo al Licenziatario una comunicazione scritta in tal senso qualora (i) il Licenziatario violi qualsiasi termine o condizione del presente Contratto di Licenza e non vi ponga rimedio entro dieci (10) giorni dalla data della diffida ad adempiere inviatagli dal Concessore di licenza o (ii) il Licenziatario venga liquidato o sottoposto ad amministrazione controllata, presenti istanza di fallimento o altra analoga procedura concorsuale. La risoluzione avverrà senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto o rimedio spettante al Licenziante. In caso di scioglimento a qualsiasi titolo, il Licenziatario non avrà il diritto di conservare, accedere né utilizzare il Software né alcuna delle copie dello stesso per alcuno scopo e dovrà distruggere e cancellare tutte le copie dello stesso che siano in suo possesso o sotto il suo controllo, inviando al Licenziante una dichiarazione scritta in cui certifica che tutte le copie del Software sono state distrutte o cancellate. Lo scioglimento non comporterà per il Licenziatario alcun diritto al rimborso dei costi già pagati. I diritti e gli obblighi delle parti di cui alle Sezioni 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e alle altre sezioni che, per loro natura, hanno un carattere di persistenza, saranno validi anche dopo lo scioglimento o la scadenza del presente Contratto di Licenza.
Termini di licenza. 1. Tramite il presente contratto iMaio assegna al Cliente un diritto non esclusivo all'utilizzo del servizio fornito. Il cliente non è per tanto autorizzato a:
Termini di licenza. Con la corresponsione dell’intera somma dovuta a titolo di corrispettivo per l’erogazione dei servizi, Fonderia Mestieri assegna al Cliente un diritto non esclusivo all’utilizzo delle opere descritte. Il Cliente è autorizzata a: - fruire delle opere sino alla scadenza dei termini previsti; - creare una copia privata delle opere per uso cautelativo e strettamente personale; - permettere la fruizione delle opere a terze parti, nei limiti di quanto il normale utilizzo permetta (senza perciò dare accesso agli eventuali sorgenti). Il Cliente non è autorizzata a: - utilizzare le opere per l’erogazione diretta di servizi a pagamento a favore di terze parti, salvo che non espressamente previsto nel preventivo; - modificare le opere in alcuna parte (se non espressamente indicato in aree definite dagli accordi, destinate agli aggiornamenti); - accedere agli eventuali sorgenti con qualsiasi scopo (ivi compreso quello di appropriarsene o riutilizzarli); - trasmettere o fornire accesso agli eventuali sorgenti a terze parti; - assegnare in sub licenza, affittare, vendere, locare, distribuire o trasferire in altra maniera le opere o parte di esse; - compiere, personalmente o a mezzo terzi, procedure ed operazioni di decompilazione, reverse engeneering ed altre assimilabili sui codici sorgenti e gli script elaborati da Fonderia Mestieri; - sopprimere i segni distintivi e le dizioni di paternità intellettuale dell’opera eventualmente inserite da Fonderia Mestieri nel materiale fornito. Eventuali opere di terze parti utilizzate mantengono la propria licenza. 10. License Terms With the payment of the entire sum due as consideration for the provision of services, Fonderia Mestieri assigns the Customer a non-exclusive right to use the works described. The Customer is authorized to: - use the works until the deadline expires; - create a private copy of the works for precautionary and strictly personal use; - allow the use of the works to third parties, within the limits of what normal use allows (without therefore giving access to any sources). The Customer is not authorized to: - use the works for the direct provision of paid services to third parties, unless otherwise expressly provided for in the estimate; - modify the works in any part (unless expressly indicated in areas defined by the agreements, intended for updates); - access any sources for any purpose (including that of appropriating or reusing them); - transmit or provide access to any sources to third parties; - sub...
Termini di licenza. Tramite questo contratto il Fornitore assegna al Cliente un diritto non esclusivo all'utilizzo del software fornito. Il Cliente è autorizzato a: a) permettere la fruizione del software agli utenti facenti parte della propria azienda, nei limiti delle utenze attivate ed acquistate. E' Fatto divieto al cliente : a) di modificare il software in alcuna parte, nessuna esclusa; b) trasmettere o fornire accesso al software a terze parti; c) assegnare in sub licenza, distribuire o trasferire in altra maniera il software o parte di esso.
Termini di licenza. 13.1 Tramite questo contratto il Fornitore assegna al Cliente un diritto non esclusivo all'utilizzo delle opere descritte all’articolo “Descrizione generale dei servizi/prodotti”.
Termini di licenza. Articolo 14 – Garanzia e Responsabilità
Termini di licenza. Tramite questo contratto il Freelance assegna al Cliente un diritto non esclusivo all'utilizzo delle opere descritte al punto 2 del medesimo contratto. - fruire delle opere sino alla scadenza dei termini previsti; - creare una propria copia delle opere a scopo cautelativo; - permettere la fruizione delle opere a terze parti nei limiti di quanto la normale fruizione permette(senza perciò dare accesso agli eventuali sorgenti, o altro). - utilizzare le opere per l'erogazione diretta di servizi a pagamento a favore di terze parti, salvo che non espressamente previsto in questo contratto o nella eventuale “nota di lavoro”; - modificare le opere in alcuna parte, nessuna esclusa; - accedere agli eventuali sorgenti con qualsiasi scopo (ivi compreso quello di appropriarsene, copiarli, riutilizzarli, ecc.); - trasmettere o fornire accesso agli eventuali sorgenti a terze parti; - assegnare in sub licenza, affittare, vendere, locare, distribuire o trasferire in altra maniera le opere o parte di esse.
Termini di licenza. Con questo contratto il Freelance assegna al cliente il diritto non esclusivo all’utilizzo delle opere descritte nel punto 2. - utilizzare le opere fino alla scadenza dei termini previsti; - creare una copia delle opere a scopo cautelativo; - consentire l’utilizzo delle opere a terze parti entro i limiti della normale fruizione; - sfruttare le opere per erogare direttamente servizi a pagamento verso terzi, salvo espressamente previsto nel contratto; - apportare modifiche alle opere in alcuna parte; - accedere agli eventuali sorgenti con qualsiasi scopo o fornire l’accesso a terze parti; - vendere, affittare, locare, assegnare in sub licenza, distribuire o trasferire in altra maniera le opere o parte di essa a terzi.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.