TERMINI DI PRESCRIZIONE. Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, se non esercitati, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
TERMINI DI PRESCRIZIONE. Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, se non esercitati, assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l’evento il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
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TERMINI DI PRESCRIZIONE. Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, se non esercitati, si prescrivono in due 2 anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera Con Rivalutazione Annua Del Capitale
TERMINI DI PRESCRIZIONE. Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, se non esercitati, assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l’evento il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria.
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