ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione non è operante per:
1. le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione dell’Assicurazione. In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie;
2. la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
3. le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici;
4. le prestazioni aventi finalità prettamente estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva dovuti a conseguenze dirette di infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a termini di polizza);
5. gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale;
6. gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo;
7. gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad ubriachezza, anche nel suo stato iniziale di ebbrezza, ad abuso di psicofarmaci, all’uso di stupefacenti o allucinogeni, nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti e all’uso di alcool e sostanze psicotrope;
8. gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
9. gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato;
10. le conseguenze dirette ed indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di polizza;
11. le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici;
12. l’aborto non terapeutico e le eventuali conseguenze;
13. le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale;
14. le infezioni da HIV;
15. tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto assicurativo.
ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione non è operante per:
ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione non comprende le spese sostenute per:
1 le conseguenze di: - infortuni occorsi, - malattie diagnosticate e/o che abbiano resi necessari cure mediche e esami clinici(strumentali o di laboratorio), prima dell’effetto dell’assicurazione;
2 le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni congenite preesistenti alla decorrenza della garanzia nei confronti del singolo Assicurato;
3 infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza; 4 sieropositività da virus H.I.V.;
ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione non è operante per:
1. Le visite, gli accertamenti e le terapie legate alla castrazione e sterilizzazione
2. Gli infortuni derivanti dalla pratica di azioni illegali (quali ad esempio lotte clandestine) o dalla pratica delle caccia
3. Le prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché le cure a carattere sperimentale
ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE. Premesso che la validità della copertura prescinde dalle condizioni fisiche degli Assicurati, l'assicurazione non è operante per: - le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto; - la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici; - le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici (salvo non siano esplicitamente previsti in polizza) - le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l'operatività del contratto); - gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale; - i ricoveri causati dalla necessità dell'Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza; - si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento; - gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo; - il trattamento delle malattie conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; - gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l'alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno; - gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall'Assicurato; - le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti; - le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; - le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale. 18.3LIMITI DI ETÀ L'assicurazione può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento del 75° anno di età Assicurato, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza successiva al compimento di tale età da parte dell'Assicurato.
ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione non è operante per i Ricoveri avvenuti anteriormente all’effetto della Polizza; anche la corresponsione della diaria per la convalescenza e le prestazioni di assistenza non sono operanti se il Ricovero è avvenuto anteriormente all’effetto della Polizza. La polizza non sarà operante nel caso di Isolamento domiciliare per le garanzie ai punti 21 “Indennità giornaliera per ricovero in caso di positività Covid-19 (Coronavirus)” e 22 “Diaria forfettaria post ricovero a seguito di terapia intensiva per Covid-19 (Coronavirus)”.
ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE. Premesso che la validità della copertura prescinde dalle condizioni fisiche degli Assicurati, l'assicurazione non è operante per: - le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipu- lazione del contratto. - la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici; - le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici (salvo non siano esplicitamente previsti in polizza) - le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l'operatività del contratto); - i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio; - gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale; - i ricoveri causati dalla necessità dell'Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. - Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non con- sentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. - gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo; - il trattamento delle malattie conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; - gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, auto- mobilistici, il free-climbing, il rafting e l'alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno; - gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall'Assicurato; - le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti; - le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; - le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale
ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE. Dalla copertura sono esclusi i casi di invalidità che si verifichino dopo il settantesimo anno di età dell'Assicurato e quelli derivanti da: malattie contratte o ferite riportate per cause di guerra; uso di mezzi aerei di locomozione, salvo i viaggi effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, a condizione che gli apparecchi ed i piloti siano muniti delle autorizzazioni regolamentari. Dalla copertura di invalidità sono esclusi gli Assicurati ai quali, alla data di decorrenza del contratto, lo stato di invalidità sia già stato riconosciuto dall'INPS, ovvero quei casi in cui a tale data sia già stata avviata la procedura per la richiesta di detto riconoscimento.
ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione non è operante per: 1.le conseguenze dirette di infortuni nonché le malattie, le malformazioni o i difetti fisici e gli stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione del contratto; 2.le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto. 0.xx cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione non è operante per:
1. le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto. In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie;
2. la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
3. le protesi dentarie, la cura delle parodontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici, salvo quanto previsto all’art. 4.2 “Cure dentarie da infortunio”;
4. le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto);
5. i ricoveri ed i day hospital durante i quali vengono effettuate cure (incluse terapie fisiche o somministrazioni di medicinali) o accertamenti diagnostici che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime ambulatoriale, salvo quanto previsto all’art. 3.4 “Day-hospital” lettera