Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 Qualora il certificato di collaudo è sia sostituito da quello dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 500.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del dal Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi
2. Per lavori di importo sino € 200.000 appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo è sostituito da quello dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori . Per appalti di importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 è facoltà dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
23. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 180 giorni dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente ritiene approvato anche se ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i successivi due mesivizi dell’opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Per lavori L'Appaltatore provvederà, a proprie cura e spese, alla custodia ed alla manutenzione di importo sino € 200.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzionetutte le opere fino alla loro consegna al Committente.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 Qualora il certificato di collaudo è sia sostituito da quello dal certificato di regolare esecuzione.
2, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 Qualora il certificato di collaudo è sia sostituito da quello dal certificato di regolare esecuzione.
2, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 Qualora il certificato di collaudo è sia sostituito da quello dal certificato di regolare esecuzioneesecuzione (solo per appalti fino a 500.000 EURO, con direzione lavori interna all’Ente appaltante ed in assenza di riserve), questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il 0.Xx certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 Qualora il certificato di collaudo è sia sostituito da quello dal certificato di regolare esecuzione.
2, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Durante 2.Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale Capitolato Speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Samples: Construction Contract
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. L’Ente Appaltante ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti fino a 1.000.000 di EURO nel rispetto dell’art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 Qualora il certificato di collaudo è sia sostituito da quello dal certificato di regolare esecuzione., questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. (70)
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 Qualora il certificato di collaudo è sia sostituito da quello dal certificato di regolare esecuzione, questo è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può è facoltà dell’Amministrazione effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. Si applicano, in quanto compatibili gli artt. 229 comma 3, 234 commi 2,3,4 e 235 del D.P.R. 207/2010.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 Qualora il certificato di collaudo è sia sostituito da quello dal certificato di regolare esecuzione., questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. (73)
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 Qualora il certificato di collaudo è sia sostituito da quello dal certificato di regolare esecuzione., questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. (41)
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il Per il presente appalto, il certificato di collaudo collaudo-regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio pe- rentorio di sei 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei accertata di tutti i lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume as- sume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende s’intende tacitamente approvato approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte controllo o di col- laudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettualidalla D.L., nel capitolato speciale presente Capitolato o nel contrattocontrat- to.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 Qualora il certificato di collaudo è sia sostituito da quello dal certificato di regolare esecuzione., questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. (72)
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo collaudo, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n° 50/2016, è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 Qualora il certificato di collaudo è sia sostituito da quello dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 500.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei seiI mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 Qualora il certificato di collaudo è sia sostituito da quello dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.
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