Tipi di fornitura Clausole campione

Tipi di fornitura. In ottemperanza con quanto previsto dall’art.2 del TICSI (Allegato A alla Delibera ARERA 665/2017/R/ idr) nonché dalla Deliberazione n° 4 del Consiglio d’Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano del 30/10/2018, con riferimento all’utenza domestica sono previste le seguenti sotto-tipologie d’uso: • Uso domestico residente: fornitura destinata a servire una singola unità immobiliare ad uso abitativo e residenza anagrafica dell’intestatario del contratto; • Uso domestico non residente: fornitura destinata a servire una singola unità immobiliare ad uso abitativo senza residenza anagrafica dell’intestatario del contratto;
Tipi di fornitura. Le forniture si distinguono in: - Forniture per uso pubblico; - Forniture per uso privato. Questa ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali: a) Uso domestico – sono le forniture di acqua potabile utilizzata per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi effettuati per le unità abitativa/e; b) Uso non domestico – sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, commerciale o del settore terziario; c) Uso zootecnico – sono le forniture per uso idropotabile destinate ad attività di allevamento di animali dichiarate con idonea documentazione; d) Uso antincendio – rientra in tale tipologia l’attingimento d’acqua potabile dalla presa all’uopo predisposta per essere utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi. Non è consentito prelevare da queste prese per usi diversi, se non preventivamente autorizzati dal Gestore; e) Altri usi: - comunità non aventi scopo di lucro; - uso cantieri; - spettacoli viaggianti; - tutti gli altri usi non compresi nelle categorie precedenti. Gli impianti interni alle attività devono essere, di norma, separati in base all’uso. Qualora ciò non sia possibile, l’attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuato sulla base dell’uso prevalente. A tale scopo l’utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d’uso. Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d’acqua potabile. Ad ogni tipologia d’utenza sopra individuata saranno applicate le articolazioni tariffarie stabilite dalla Agenzia d’Ambito.
Tipi di fornitura. Le forni ture si distinguono in: • Forni ture per uso pubblico • Forni ture per uso privato Ques ta ul tima tipologia si suddi vide nelle seguenti ca tegorie contra ttuali: a) Uso domestico – sono le forni ture di a cqua potabile utilizza ta per l ’alimentazi one, per i servi zi igienici e per gli altri impieghi effettua ti per le unità abi ta ti va/e; b) Uso non domestico – sono le forni ture per uso idropota bile nei locali des tinati ad atti vi tà industriale, agri cola , arti gianale, commerciale o del settore terzia rio; c) Uso zootecnico – sono le forni ture per uso idropota bile des xxxx te ad atti vi tà di allevamento di animali dichiara te con idonea documentazione; d) Uso antincendio – rientra in tale tipologia l ’attingimento d’a cqua potabile dalla presa all’uopo predispos ta per essere utilizza ta es clusi vamente per lo spegnimento di incendi . Non è consentito preleva re da ques te prese per usi di versi, se non preventi vamente autori zza ti da Prealpi Servi zi e) Altri usi:
Tipi di fornitura. 1) Le forniture si distinguono in: a) forniture per uso pubblico, se destinate al soddisfacimento di necessità idriche della popolazione negli spazi pubblici e per le esigenze connesse all’erogazione di servizi pubblici essenziali, quali: - gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse; - le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo gratuito immobili od impianti di proprietà della pubblica Amministrazione; - società partecipate dalla Pubblica Amministrazione che gestiscono a titolo gratuito immobili od impianti della Pubblica Amministrazione; - gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra. b) forniture per uso privato, suddivise nelle seguenti categorie: - uso domestico – forniture di acqua potabile utilizzata per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi effettuati nelle unità abitative; - uso non domestico – forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, commerciale e del settore terziario; - uso allevamenti – forniture per uso idropotabile destinate ad attività di allevamento di animali, dichiarate con idonea documentazione; - uso antincendio – forniture di acqua potabile attraverso una presa allo scopo predisposta, per lo spegnimento di incendi. - Altri usi: - comunità non aventi scopo di lucro - uso cantieri - spettacoli viaggianti, ecc.. e tutti gli altri usi non compresi nelle categorie precedenti 2) Gli impianti interni alle attività devono essere, di norma, separati in base all’uso. 3) Qualora ciò non sia possibile, l’attribuzione alla giusta categoria tariffaria sarà effettuato sulla base dell’uso prevalente. A tale scopo l’Utente dovrà dichiarare quale sia la prevalenza d’uso. Nel caso prevalga l’uso domestico, i vari scaglioni previsti dalla relativa tariffa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse, dunque, le unità immobiliari non adibite ad abitazione) distinte fra residenti e non residenti. In tal caso le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di utenza. 4) Ove tecnicamente possibile, il Gestore potrà imporre punti di consegna diversificati in base all’uso. Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta i...

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  • Condizioni di fornitura L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni e i servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica. L’Aggiudicatario si impegna, con oneri compresi nel importo aggiudicato, a: • fornire l’accesso ai dati clinici a tutti i professionisti coinvolti, indicati dalle Amministrazioni contraenti, ad esempio i radiologi, chirurghi, nel rispetto dell’ambito di competenza, secondo il principio di minimizzazione previsto dalla normativa sulla privacy e dal GDPR; • adottare tutte le misure di sicurezza per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, inclusa l’adozione di protocolli di crittografia; • adottare adeguate misure di protezione dei dati con tecniche ed organizzazione sia nella fase di progettazione che di esecuzione del trattamento stesso (privacy by design); • consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto; Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania • provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici); • garantire l’applicazione di tutte le misure di sicurezza relative al trattamento dei dati sanitari come previsto dalla Normativa vigente in materia (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e suo allegato B, Autorizzazione n. 8/2012 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici - 13 dicembre 2012 e Linee guida in tema di referti on-line - 25 giugno 2009); • garantire, in seguito all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, la piena integrazione e/o interoperabilità con lo stesso mediante sistemi di identificazione del paziente (es. spid), consentendo l’accesso in qualsiasi momento ai dati archiviati, in ottemperanza alle normative e alle norme tecniche nazionali e regionali e con oneri a carico dell’Aggiudicatari; • favorire, in prossimità della scadenza del contratto e comunque pur continuando a garantire le prestazioni connesse ai singoli Appalti Specifici, l’inserimento dell’eventuale nuovo aggiudicatario di una procedura di affidamento per il medesimo servizio/fornitura. L’inserimento dovrà avvenire a mezzo della presentazione, della condivisione e del trasferimento di ogni informazione, supporto o riferimento utile all’esecuzione del contratto per il subentrante, nel pieno rispetto degli standard previsti nel presente capitolato. Con specifico riferimento alle misure necessarie al trasferimento del servizio di conservazione sostitutiva legale, esso dovrà avvenire nel rispetto dello standard SinCRO (norma UNI 11386:2010 - Supporto all’Interoperabilità nella conservazione e nel recupero degli Oggetti digitali). Inoltre, l’Aggiudicatario e l’Amministrazione contraente dovranno monitorare tutte le condizioni pattuite al fine di perfezionare di comune accordo le modalità del passaggio di consegne al nuovo soggetto. Tali attività sono comunque da intendersi ricomprese nell’importo aggiudicato; • effettuare la migrazione dei referti e delle immagini in formato DICOM pre-esistenti presso le singole Amministrazioni contraenti, qualora richiesto, secondo le condizioni che saranno specificate nei singoli Appalti Specifici. Per quanto concerne la parte hardware della presente fornitura, la consegna si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pieno ed autonomo utilizzo”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo del sistema e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • DURATA DELLA FORNITURA L’Accordo Quadro avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi Principali di fornitura. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti di Adesione avranno una durata massima pari a 5 (cinque) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà, di rescindere la Convenzione.

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati