CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
0 1 5 0 1 5
Xxx. Xxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx
Xxx. Xxxxx
OPPR_015
SOMMARIO
Art. 1 - Oggetto dell'appalto 9
Art. 2 - Ammontare dell'appalto e aggiudicazione 9
Art. 3 - Consistenza del Capitolato Speciale d’Appalto - Forma e principali dimensioni delle opere 9
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO – ESECUZIONE DEI LAVORI – CONTABILITÀ E PAGAMENTI – DISPOSIZIONI DIVERSE
– DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA – ALTRE DISPOSIZIONI 11
DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 11
Art. 4 - Disposizioni generali 11
Art. 5- Diminuzione dei lavori 11
Art.6 - Documenti che fanno parte del contratto d'appalto 12
Art. 7 - Garanzie e coperture assicurative 12
Art. 8 - Domicilio dell'Appaltatore 13
Art. 9 - Rappresentante dell'Appaltatore 13
Art. 10 - Direttore Tecnico di cantiere 14
Art. 11 - Obblighi generali dell'Appaltatore 14
Art. 12 - Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore 15
Art. 13- Direzione dei lavori 18
Art. 14 - Cartello di cantiere 19
Art. 15 - Criterio di valutazione delle opere 19
Art. 16 – Modifica del contratto durante la sua efficacia 19
Art. 17 - Consegna e ordine da mantenersi nell'andamento dei lavori 19
Art. 18 - Tempo utile per l'ultimazione, penalità in caso di xxxxxxx e sospensione lavori 20
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma 21
Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 22
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 22
Art. 22 - Recesso dal contratto 22
Art. 23 - Conduzione dei lavori da parte dell'Appaltatore 22
Art. 24 - Esecuzione di categorie di lavoro non previste 23
Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed assicurazione e provvidenze a favore degli operai addetti ai lavori 23
Art. 26 - Prescrizioni sulla mano d'opera 24
Art.28 - Responsabilità in materia di subappalto 25
Art. 29 - Pagamento dei subappaltatori 25
Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 25
Art. 31 - Xxxxx e danni per causa di forza maggiore 25
Art. 32 - Ultimazione dei lavori 26
Art. 33 - Obblighi manutentori delle opere eseguite 26
Art. 36 - Lavori in economia 27
Art. 37 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 27
Art. 38 – Modalità di pagamento 27
Art. 39 - Dichiarazione relativa ai prezzi 28
Art .40 - Revisione dei prezzi 28
Art. 41 - Formazione di nuovi prezzi 28
Art. 42 - Perizie di variante e suppletive 29
Art. 43 - Conto finale e rata di saldo 29
Art. 44 – Certificato di regolare esecuzione 30
Art. 45 - Risarcimento dei danni e rimborso spese 30
Art. 46 – Risoluzione del contratto 30
Art. 47 - Definizione delle controversie 31
Art. 48 - Responsabilità dell'Appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita
.................................................................................................................................................... 31
Art. 49 - Indicazioni generali sui criteri di accettazione dei materiali e sulle modalità di posa in opera 31
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA 32
Art. 50 – Disposizioni sulla sicurezza e regolarità nel cantiere 32
Art. 51 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore 32
Art. 52 - Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi 34
Art. 53 - Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere 34
Art. 54 - Obblighi dei lavoratori dipendenti 34
Art. 55 - Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze 34
Art. 56 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza 35
Art. 57 - Presa d’atto delle condizioni d’appalto 35
Art. 58 - Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori 35
Art. 58 bis - Servizio di reperibilità e pronto intervento 36
NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI 38
Art. 59 Norme generali per la valutazione e misurazione dei lavori 38
Art. 60 Criteri di misurazione dei lavori 39
Aggottamenti o deviazioni provvisorie 41
Piano di posa dei rilevati, rilevati, rinterri e ricarico delle scarpate, rampe di servizio
................................................................................................................................................ 41
Oneri di conferimento a discarica 41
Opere in massi maturali - scogliere 43
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 44
Art.61 Materiali in generale 44
Art. 63 Requisiti specifici dei materiali dei loro componenti e criteri di accettazione 45
Ghiaia, ghiaietto, pietrischi, sabbia per opere murarie 50
Pietrischi, graniglie, sabbie, additivi per pavimentazioni 52
Terre per la formazione dei rilevati e per gli strati della sovrastruttura 54
Detrito di cava e tout-venant di cava o di frantoio 54
Aggregati fini per trattamenti superficiali e conglomerati bituminosi 54
Opere di sistemazione a verde 55
Bitumi ed emulsioni bituminose 64
Segnaletica stradale verticale 64
Segnaletica stradale orizzontale 65
Geotessile in polipropilene per fondazione di piste di servizio 65
Accettazione dei geosintetici 66
Prodotti per opere di impermeabilizzazione - Membrane a base di elastomeri e di elastomeri 66
Tubazioni in ghisa sferoidale 70
Tubazioni in cemento armato 84
Pozzetti di ispezione ed allaccio in cls 84
Dispositivi di chiusura e coronamento 87
Tubazioni in cemento armato vibrato 87
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO E CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 90
Art. 64 Manutenzione e Preparazione aree intervento 90
Art. 65 Demolizioni e rimozioni 90
Variazioni delle linee di scavo 95
Materiale scavato e discariche 96
Armature di sostegno degli scavi e strutture esistenti 96
Interferenze con altri servizi 97
Art. 69 Formazione di rinterri e rilevati 98
Caratteristiche dei materiali 98
Prove di accettazione e controllo 98
Formazione di coltre di terreno vegetale e ricarico e profilatura scarpate 99
Art. 70 Opere in massi naturali 99
Prove di accettazione e controllo 100
Art. 71 Geosintentici e Geotessili 100
Art. 72 Opere provvisionali 101
Art. 73 Opere da carpentiere - Casseforme 102
Caratteristiche dei materiali 102
Pulizia e trattamento 103
Predisposizione di fori, tracce e cavità 103
Disarmo 103
Art. 74 Opere in conglomerato cementizio 103
Additivi 105
Fluidificanti 105
Acceleranti di presa 106
Ritardanti di presa 106
Aeranti 106
Impermeabilizzanti 107
Impianto di betonaggio 107
Confezionamento del calcestruzzo 108
Trasporto del calcestruzzo 108
Getto del calcestruzzo 108
Temperatura di getto 109
Esecuzione del getto 109
Vibratura dei getti 109
Giunti di costruzione nei getti 110
Giunti di dilatazione 110
Protezione del getto 110
Vibrazione del conglomerato 111
Riprese di getto 111
Tolleranze 112
Stagionatura - protezione del calcestruzzo - disarmo 112
Controllo di accettazione 113
Norme di riferimento 115
Art. 75 Acciaio per c.a. 116
Regole specifiche 116
Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura 117
Copriferro e interferro 117
Art. 76 Giunto bentonitico 117
Art. 77 Giunto in PVC tipo Water Stop 117
Art. 78 Opere in acciaio 117
Art. 79 Movimentazione dei tubi e loro accessori - Carico, trasporto e scarico
118
Generalità 118
Carico e scarico 118
Trasporto 119
Deposito ed accatastamento 119
Accatastamento dei tubi in cantiere 119
Deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori 120
Lo sfilamento dei tubi 120
Art. 80 Posa in opera dei tubi e loro accessori 120
1. Formazione del letto di posa 120
Generalità 120
Posa su suoli naturali 120
Posa su sottofondo 121
Posa su drenaggio 121
2. Modalità di posa 121
Generalità 121
Modalità di posa dei tubi in materiali rigidi 122
Modalità di posa dei tubi in materie plastiche 123
Segnalazione delle condotte 124
Giunzioni 124
Art. 81 Pozzetti 125
Art. 82 Dispositivi di chiusura 125
Classificazione 126
Materiali 126
Prescrizioni generali 126
Fabbricazione, qualità e prove 126
Caratteristiche costruttive 127
Generalità 127
Dimensione di passaggio 127
Profondità d'incastro 127
Sedi 127
Protezione degli spigoli 127
Cestelli 127
Stato della superficie 128
Sbloccaggio e rimozione dei coperchi 128
Marcatura 128
Posa in opera 128
Art. 83 Idroseminagione 128
Art. 84 Norma di rinvio 129
CAPO IV ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO 130
ALLEGATO A - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE 131
Capo I - Oggetto ed ammontare dell'appalto, designazione, forma e principali dimensioni delle opere
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per l’esecuzione delle “Casse di espansione di Figline, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxx - I Stralcio”. Codice intervento n. 09IR002/G4.
Art. 2 - Ammontare dell'appalto e aggiudicazione
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a € 294.088,57 (diconsi Euro duecentonovantaquattromilaottantotto/57) comprensivo di costi per l’attuazione dei piani di sicurezza per € 32.303,05 (diconsi Euro trentaduemilatrecentotre/05) non soggetti a ribasso, ed è definito come segue.
I lavori sono solo a misura così suddivisi
A) OPERE FLUVIALI DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (OG 8)
A.1) Lavori a misura | € 209.321,64 |
B) LAVORI IDRAULICI ANALOGHI ALLA CATEGORIA SOA OG6 B.1) Lavori a misura | € 84.766,93 |
C) Quota relativa alla sicurezza, non soggetta a ribasso, già inclusa negli importi A e B | € 32.303,05 |
A)+B) Importo totale dell’appalto comprensivo costi sicurezza | € 294.088,57 |
D) Importo dell’appalto soggetto a ribasso | € 261.785,52 |
Nell’allegato A al presente Capitolato si riportano, ai sensi del comma 7 dell ’art. 43 del DPR 207/2010, gli importi di ciascuno dei gruppi di categorie di lavorazioni a misura ritenute omogenee.
L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs . n. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il contratto di appalto dei lavori è da stipularsi a misura , ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016)
Art. 3 - Consistenza del Capitolato Speciale d’Appalto - Forma e principali dimensioni delle opere
Fa parte integrante e sostanziale del presente Capitolato il seguente elaborato:
- Gruppi di lavorazioni omogenee (Allegato A).
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai documenti e dagli elaborati grafici di progetto esecutivo. (Cfr. Capo IV)
Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che peraltro sono rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o dal Capitolato Speciale d’Appalto.
In tale eventualità, compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del Procedimento, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell’appalto.
Capo II - Disposizioni generali e particolari riguardanti l'appalto – esecuzione dei lavori – contabilità e pagamenti – disposizioni diverse – disposizioni particolari riguardanti la sicurezza – altre disposizioni
DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
Art. 4 - Disposizioni generali
Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla D.L..
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla loro realizzabilità, all’accessibilità alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza ad assumere l’appalto e sull’offerta presentata.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto s’intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.
Con l’accettazione del presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza in ogni particolare di norme legislative, decreti ministeriali, regolamenti, norme di accettazione di materiali, ecc., che vengono citate nel presente Capitolato e di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi.
L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori, dovrà attenersi agli ordini di servizio, alle istruzioni e alle prescrizioni della Direzione Lavori. Detti lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio con addebito della maggiore spesa rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di iscrivere negli atti contabili le proprie contestazioni e riserve in merito all'ordine impartitogli (art. 191, comma 1, del
D.P.R. 207/2010).
Le approvazioni da parte della D.L., la sua presenza continua o discontinua nel cantiere, le prescrizioni che essa darà durante l'esecuzione dei lavori, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensioni strutturali, i controlli e le verifiche di regolare esecuzione, non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua completa ed esclusiva responsabilità quale costruttore delle opere sia nei particolari che nell'insieme, dalla consegna dei lavori fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.
All'Appaltatore viene conferita la responsabilità totale e finale del lavoro in ogni sua parte.
Art. 5- Diminuzione dei lavori
È facoltà della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto dell'importo di contratto.
In tal caso l’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso, nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
Art.6 - Documenti che fanno parte del contratto d'appalto
Sono allegati al contratto di appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale:
a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto, comprensivo dell’elaborato di cui all’art. 3;
b) la lista delle categorie di lavorazioni e forniture sottoscritta dall’aggiudicatario in sede di gara.
Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, per quanto non vengano ad esso allegati:
- i piani di sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza) previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo (vedi Capo IV del presente Capitolato);
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, si farà riferimento a tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del contratto, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato e nel Capitolato Generale, sopra menzionato.
Art. 7 - Garanzie e coperture assicurative
Garanzia definitiva
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% dell’importo degli stessi. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione appaltante, che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata con le modalità previste dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, ed è integrata in caso di aumento degli stessi importi.
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile
Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d’urgenza, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004
n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a quello previsto nella lettera d’invito e nell’art. 5 del contratto.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000, così come previsto dal comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, anche ai sensi del comma 10 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 8 - Domicilio dell'Appaltatore
L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate via PEC (art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000).
Art. 9 - Rappresentante dell'Appaltatore
L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale D.M. 145/2000, farsi rappresentare per mandato. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente. La persona designata deve essere fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, nell’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 5, del D.M. 145/2000 e su semplice richiesta verbale del Direttore Xxxxxx, il Direttore di Cantiere, gli assistenti e gli operai.
L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 10 - Direttore Tecnico di cantiere
L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.
L'Appaltatore dovrà affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto all'albo professionale, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 105, comma 17, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, il Direttore tecnico di cantiere dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008.
Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, l'Appaltatore dovrà provvedere, con le modalità sopra indicate, alla sostituzione del personale preposto alla direzione del cantiere. In difetto, il Direttore Xxxxxx potrà ordinare la sospensione del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori.
Inoltre per l'effettiva condotta dei lavori dovrà essere presente nel cantiere una persona con titoli e capacità adeguati, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Stazione appaltante.
Ciò a prescindere dalla rappresentanza legale dell'Appaltatore che, peraltro, potrà essere conferita ad una delle persone sopraddette.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui all’art. 8, o delle persone di cui all’art. 9 e al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui all’art. 9 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Obblighi generali dell'Appaltatore
L’Appaltatore ha l’obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L'Appaltatore è tenuto contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè:
1) X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924, n.827, per le parti ancora in vigore;
2) D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
3) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 approvato con X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
4) Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
5) le linee guida emanate dall’ANAC;
6) la normativa vigente in fatto di sicurezza; D.Lgs. 81/2008;
7) legge 19 marzo 1990, n. 55, per le parti ancora in vigore;
8) Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
9) le vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di Opere e Lavori Pubblici;
10) tutte le norme e disposizioni tecniche richiamate negli elaborati del progetto esecutivo.
Le norme sopra elencate integrano quanto non disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato Speciale e l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscerle integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Art. 12 - Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore
Oltre agli oneri generali di cui ai vari articoli del presente Capitolato Speciale e a quelli previsti dal
D.M. 19 aprile 2000 n. 145 o dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, in particolare, sia gli oneri previsti dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 che i seguenti oneri e obblighi:
1. La redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 89, comma 1, lett. H e s.m.i..
2. L’acquisizione ed il pagamento dei relativi oneri di permessi, autorizzazioni, nulla osta, deroghe ed ogni altro atto comunque denominato direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, ivi compresi le concessioni di attingimento, l’autorizzazione allo scarico delle acque, le concessioni demaniali, l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera, l’autorizzazione alla modifica e regolazione della circolazione stradale, le autorizzazioni per trasporti eccezionali, le deroghe al Piano acustico comunale.
3. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per l’approvvigionamento o per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori ovunque occorrano, anche per i lavori in economia o d'assistenza, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
4. La redazione degli elaborati esecutivi e dei calcoli statici delle casseforme per calcestruzzi e di tutte le ulteriori strutture provvisorie effettuati da professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo, sviluppandone i dettagli costruttivi e i metodi esecutivi, attenendosi alle Norme di Leggi vigenti e di altre disposizioni modificative ed integrative che potessero intervenire prima e durante l'esecuzione dei lavori. Detti progetti, qualora richiesto, dovranno essere sottoposti all'approvazione degli Enti competenti.
5. Per le opere in calcestruzzo armato e in acciaio l'Appaltatore dovrà verificare la distinta, la posizione, la forma e la quantità dei materiali metallici prima del loro ordinativo. In conseguenza di detta verifica, nessun compenso è dovuto all’Appaltatore per il materiale non utilizzabile per la realizzazione delle opere, seppur indicato negli elaborati di progetto.
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6. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
7. La fornitura di tutti i certificati di idoneità e regolarità sia tecnica che di rispetto delle norme vigenti dei mezzi ed attrezzature utilizzate.
8. La tenuta presso i locali del cantiere adibiti ad uffici del libro/giornale dei lavori e dell'elenco giornaliero dei dipendenti presenti in cantiere.
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9. La realizzazione, la custodia notturna e diurna, la gestione, la manutenzione e la pulizia del cantiere, delle opere di cantierizzazione, delle opere provvisionali, la messa in sicurezza delle stesse opere e dei mezzi ai sensi di legge, nonché di tutto quanto fornito o affidato dall'Amministrazione appaltante e la messa a disposizione del personale e mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo. Quanto sopra per tutto il periodo intercorrente fra la consegna dei lavori e l’emissione del certificato di regolare esecuzione, compresi gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.
10. E’ obbligo dell’appaltatore provvedere all’idonea protezione dei materiali da impiegare e delle opere realizzate a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché alla rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto del presente obbligo.
11. Apporre sui tratti di strada interessati dai lavori, sulle eventuali deviazioni provvisorie, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele e nell’ambito di tutto il cantiere, la segnaletica orizzontale e verticale di cantiere, fanali e dispositivi di illuminazione notturna, eventuale installazione di impianto semaforico per la regolamentazione del traffico, gli sbarramenti e le protezioni. Il tutto rispondente ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs n. 285/92) e relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e successive modifiche e integrazioni, nonché la sostituzione della segnaletica se danneggiata o deteriorata, l’accensione, lo spegnimento ed il controllo dei dispositivi di illuminazione notturna, le spese per gli occorrenti guardiani e ripari che potessero occorrere e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori.
12. Assicurare il transito lungo la strada e i passaggi pubblici e privati che venissero interessati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisionali quali ponti di servizio, passerelle, etc. e con le necessarie segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.
13. La pulizia della viabilità da fango, detriti e sostanze oleose eventualmente rilasciati dagli automezzi di cantieri o di approvvigionamento dei materiali.
14. Lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente, di tutti i reflui e fanghi domestici e/o industriali prodotti nel cantiere, tra i quali, a titolo indicativo e non esaustivo, quelli relativi ai bagni chimici, ai lavaruote, all’impianto di trattamento delle acque meteoriche dilavanti, ai fanghi bentonitici, ecc..
15. Lo sgombero del cantiere prima dell’emissione del conto finale, compresi recinzioni, pavimentazioni, impianti, allacci, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di accertamento della regolare esecuzione, da sgomberare subito dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
16. Il ripristino della viabilità pubblica, privata e di cantiere utilizzata, nonché delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere sia per i cantieri e i loro accessi.
17. Nel rispetto nelle norme vigenti in materia, la raccolta e il conferimento ad impianto autorizzato di recupero o discarica autorizzata dei materiali di risulta delle lavorazioni e dello smantellamento del cantiere (sfridi dei ferri di armatura, legno da costruzione, materiali elettrici, imballaggi, minuteria di cantieri, vegetazione derivante da attività di tagli e sfalcio, olii esausti, idrocarburi, recinzioni, pavimentazioni, pali in legno delle recinzioni, locali di cantiere, serbatoi, disoleatori, e quant’altro), compresi gli oneri per verifiche, anche analitiche, per l’attribuzione dei codici CER o quant’altro previsto dalla normativa vigente, il carico, trasporto, scarico, gli oneri di discarica e la trasmissione dei formulari alla D.L. entro i successivi 30 giorni.
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18. La posa e conservazione di capisaldi, l’esecuzione di rilievi, tracciamenti e misurazioni, nonché la restituzione grafica degli stessi, relativi alle operazioni di consegna, esecuzione, verifica, contabilità e verifica di regolare esecuzione dei lavori e la fornitura degli strumenti occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori; l’appaltatore dovrà tenere a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli.
19. La fornitura di modelli, campioni e certificazioni di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto; la mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della direzione lavori di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovrà essere puntualmente segnalato alla direzione lavori, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature.
20. La conservazione in idonei locali dei campioni, provini e prelievi fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione dei lavori e dall'Appaltatore.
21. Le ulteriori prove ed analisi, rispetto agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatori, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto. Tali prove ed analisi aggiuntive, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali, dei componenti o delle opere eseguite, sono disposte dalla Direzione lavori.
22. La pesatura dei materiali e degli autocarri, quando richiesto dalla Direzione Lavori, e i relativi costi.
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23. La fornitura a piè d’opera dei materiali necessari alla realizzazione delle opere e di tutti i materiali di consumo, gli oneri per gli sfridi, rotture, danneggiamenti, ecc., la fornitura di tutti gli attrezzi, mezzi d’opera e opere provvisionali necessari per l’esecuzione dei lavori.
24. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
25. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento necessari all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza e nel limite di tempo in cui l’appaltatore esegue i lavori disciplinati dal presente capitolato.
26. L’Impresa è tenuta a contattare i diversi Enti e/o privati gestori di impianti che potrebbero essere interessati dai lavori al fine di reperire eventuali informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate negli elaborati di progetto e adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari. Nel caso i suddetti Enti ritenessero di imporre determinate prescrizioni riguardo l’esecuzione dei lavori, l’Impresa dovrà attenervisi.
Inoltre, con spese ed oneri totalmente a suo carico l'appaltatore è tenuto, sulla scorta degli elaborati progettuali, integrati da quelli che egli stesso dovrà reperire a suo carico dagli Enti gestori degli impianti, alla ricerca delle tubazioni sotterranee mediante opportuni sondaggi. Le indicazioni contenute in merito nel progetto non esimono l'impresa dal compiere in proprio la ricerca, né consentono alla medesima di pretendere ulteriori compensi nel caso di indicazioni non conformi al reale stato di fatto. Sono a carico dell'impresa e sono già compensate nel prezzo del lavoro le operazioni di ricerca, scavalcamento, intersezione, attraversamento di tubazioni e linee da eseguirsi secondo le indicazioni dei rispettivi enti gestori.
Resta inteso che ogni riparazione conseguente ai danni causati a detti impianti o manufatti durante lo svolgimento dei lavori sarà a totale ed esclusivo carico dell’Impresa Appaltatrice.
27. Assicurare in ogni fase d'avanzamento dei lavori, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, la piena funzionalità dei fossi, delle canalizzazioni e dei corsi d'acqua che venissero interessati o comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali; a tale scopo si conviene che restano a totale carico dell'Impresa tutti gli indennizzi e tutti gli oneri che, a qualsiasi titolo, potessero essere richiesti o derivare dal
collocamento in asciutta di canali irrigui o da allagamenti dovuti ad interruzione di fossi colatori entrambi conseguenti all'esecuzione dei lavori formanti oggetto dell'appalto.
28. Il servizio di reperibilità e pronto intervento di cui all’art. 58bis del presente Capitolato.
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29. Le spese per fornire tutta l’assistenza richiesta dal Direttore dei lavori durante le operazioni di verifica di regolare esecuzione, sia per quanto riguarda la manodopera che i mezzi e i materiali necessari, nonché l’apprestamento dei carichi di prova sia statica che dinamica.
30. Quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate nell’esecuzione di verifiche, prove, prelievi e verifiche di regolare esecuzione.
31. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali fondazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
32. Il rilevo “As-Built” delle opere realizzate eseguito con le modalità indicate dalla Direzione dei lavori, da consegnare alla D.L. prima di ogni emissione dello stato di avanzamento dei lavori e dello stato finale.
33. La consegna prima dell’emissione di ciascun Stato di avanzamento dei lavori delle certificazioni, attestazioni, certificati di prova e quant’altro previsto dalle norme tecniche sull’accettazione dei prodotti da costruzione relative alle opere completate od alle loro parti.
È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile civilmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia la Stazione appaltante sia il personale preposto per conto della stessa alla Direzione Lavori ed assistenza.
Infine, l'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere anche se le modalità ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori.
Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati, l’Appaltatore deve tener conto nell’offerta economica, per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
Art. 13- Direzione dei lavori
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti con funzione di direttore operativo e di ispettore di cantiere.
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, consegnato a mano o inviato via PEC. In tale ultimo caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall’Appaltatore una volta acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.
L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Art. 14 - Cartello di cantiere
Nei cantieri dovranno essere installati, a cura e spese dell’Appaltatore, e mantenuti durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, appositi cartelli delle dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 cm di altezza conformi, per colore, disegno e dati in essi contenuti, all’eventuale modello predisposto dalla Stazione appaltante.
I cartelli andranno collocati in siti ben visibili, concordati con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori stessi.
Tanti i cartelli quanto il sistema di sostegno degli stessi dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. I cartelli dovranno recare impresse a colori indelebili le diciture di cui allo schema fornito dalla Stazione appaltante, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo agli stessi dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio anche le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.
I cartelli dovranno rimanere esposti fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 15 - Criterio di valutazione delle opere
Le opere la cui costruzione è oggetto del presente Capitolato si intendono appaltate a misura.
Art. 16 – Modifica del contratto durante la sua efficacia
La Stazione appaltante ha la facoltà di apportare al contratto durante il suo periodo di efficacia le modifiche eventualmente necessarie, nelle ipotesi individuate dall’art. 106, commi 1, lettere a), b),
d) ed e), e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e con le ulteriori modalità previste dal medesimo art. 106.
ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 17 - Consegna e ordine da mantenersi nell'andamento dei lavori
1. La consegna dei lavori avverrà entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto. La Direzione Lavori, con invito scritto trasmesso via PEC, indicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per la consegna dei lavori, effettuata secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori stessa, nel rispetto delle modalità indicate nel presente articolo.
2. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine stabilito per la consegna di cui al comma 1, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.
3. La Direzione Lavori ha facoltà di effettuare la consegna in una sola volta per tutta l'opera appaltata, oppure, in relazione alla natura dei lavori da eseguire, in più volte con successivi verbali di consegna parziale. In caso di urgenza l’Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma relativamente alle aree e agli immobili disponibili, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina relativa alle sospensioni dei lavori di cui all’art. 18 del Capitolato e all’art.107 del D.Lgs. n. 50/2016
5. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza anche prima del perfezionamento del contratto d'appalto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni.
6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante, l’Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’Appaltatore ha diritto al rimborso previsto dal successivo comma 9. Ove l'istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal successivo comma 10.
7. La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 6, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
8. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’Appaltatore per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Stazione appaltante, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto contrattuale:
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a ll’importo netto contrattuale;
10. Ove l'istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
11. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 9 e 10, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’Appaltatore.
12. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 9, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 10 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 18 - Tempo utile per l'ultimazione, penalità in caso di xxxxxxx e sospensione lavori
1. Il tempo utile convenuto per dare l'opera completa in ogni sua parte e pronta al buon funzionamento è quello stabilito dall’art. 8 del contratto. In ogni caso, per il ritardo di detta ultimazione verrà applicata una penale dell’ uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di limitare o anche di sospendere i lavori.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l’hanno determinata, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale (art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016)
4. È pure riservata alla Stazione appaltante la concessione di proroghe ai termini di esecuzione e la totale o parziale disapplicazione della penale, previa domanda motivata e per cause non imputabili all’Appaltatore
5. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni attuative; per la totale o parziale disapplicazione
della penale si applicheranno quelle contenute nel successivo comma 6; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori.
La Stazione appaltante non corrisponderà alcun indennizzo all'Appaltatore qualora le lavorazioni dovessero essere sospese per cause non imputabili alla Stazione Appaltante stessa.
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà predisporre il programma esecutivo dei lavori nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori ai fini della liquidazione dei certificati di pagamento.
La Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione potranno formulare le proprie osservazioni ricevute le quali I’Appaltatore, nell'ulteriore termine di 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quello già presentato, secondo le direttive che avrà ricevuto. Queste direttive non autorizzano l'Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.
In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, alla sicurezza degli operatori ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.
L'accettazione del programma da parte della Direzione dei Lavori non riduce la facoltà che la stessa si riserva di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.
2. L’Appaltatore è tenuto a modificare o aggiornare il programma esecutivo dei lavori su richiesta della Direzione Lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e per assicurare l’accentramento dei mezzi d’opera e degli operai in determinati periodi, e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sulle opere oggetto dell’appalto, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché verifiche di regolare esecuzione parziali o specifiche;
e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
g) il ritardo nell’inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell’Appaltatore di richiedere il subappalto di lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessità di attendere l’esito del processo autorizzatorio di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo dell’Appaltatore, rispetto ai termini di ultimazione dei lavori, che determini l’applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del programma esecutivo dei lavori per propria grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante.
Art. 22 - Recesso dal contratto
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante.
Art. 23 - Conduzione dei lavori da parte dell'Appaltatore
L'Appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto del D.Lgs. 276/2003, D.Lgs. 235/2003, L. 248/2006, in particolare:
1) entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d’urgenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovrà essere consegnato il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) per le valutazioni e le integrazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
Per la conduzione dei lavori l’Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quanto contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo secondo i disposti del D.Lgs. 81/2008, art. 100, adempiendo in particolare alle norme previste dagli artt. 94, 95, 96, 97, 100, 102, 104,
108, 109, 110, 114, 115 dello stesso X.Xxx.
Verranno altresì tenute riunioni periodiche predisposte dal D.L. e dal Coordinatore per l'esecuzione per controllare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto del piano dettagliato nonché per concordare eventuali modifiche e/o particolari al Piano stesso; a tali riunioni dovranno essere presenti i rappresentanti ed i tecnici dell'Appaltatore.
Art. 24 - Esecuzione di categorie di lavoro non previste
Le opere e/o forniture in più o in meno, ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori e già preventivamente autorizzate dalla Stazione appaltante, riguardanti modifiche e varianti di qualsiasi natura ai lavori di cui all'oggetto dell'appalto, verranno compensate a misura o a corpo sulla base dei prezzi indicati nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture o, ove mancanti, con i nuovi prezzi che saranno concordati di volta in volta, ai sensi dell’art. 41 del presente Capitolato, previa sottoscrizione del relativo atto di sottomissione. Le opere aggiuntive devono essere oggetto di perizia suppletiva ai sensi della normativa vigente (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e relative disposizioni attuative) e del successivo art. 42 del presente Capitolato.
L'Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non esplicitamente ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori. Nel caso in cui la Direzione Lavori ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, di procedere mediante prestazioni in economia all'esecuzione di tali nuove categorie di lavoro, l'Appaltatore sarà in obbligo di fornire la mano d'opera, i mezzi d'opera e i materiali necessari, nell'intesa che tali prestazioni verranno contabilizzate con le modalità previste dall’art. 36 del presente Capitolato.
Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed assicurazione e provvidenze a favore degli operai addetti ai lavori
1. L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti, sono obbligati ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 38/2007 e degli articoli 30, comma 4, e 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L’Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, inoltre, sono tenuti al rispetto degli obblighi assicurativi e contributivi in favore dei lavoratori.
La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016).
3. In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opererà, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni contabilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante può procedere all’escussione della garanzia definitiva.
4. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi del successivo art. 29 del presente Capitolato e dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (art.30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016).
L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo sono, altresì, obbligati alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.
Art. 26 - Prescrizioni sulla mano d'opera
1. All'Appaltatore, al subappaltatore e ai cottimisti è fatto obbligo di rispettare quanto disposto dalla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'art. 36 della suddetta legge.
2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo si obbligano altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo anche se non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse indipendentemente dall'Appaltatore stesso, dagli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, o da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al precedente comma e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
3. All’Appaltatore è fatto altresì obbligo di rispettare quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare quanto previsto dall’art. 26, comma 8, concernente l’obbligo di dotare il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, anche la relativa autorizzazione. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Art. 27 - Subappalto
Gli eventuali subappalti o affidamenti a cottimo saranno disciplinati ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. La quota massima subappaltabile dei lavori è stabilita nella misura del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.
In particolare, il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori che intende subappaltare o affidare a cottimo; l’omissione nell’offerta dell’indicazione dei lavori che l’Appaltatore intende affidare in subappalto o a cottimo esclude la possibilità di ricorrere a tali procedure per tutta la durata di validità dell’appalto.
Il subappalto o l’affidamento a cottimo deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell’Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di subappalto, nell’esecuzione dello stesso devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dall’art. 105 del X.X.xx. n. 50/2016. Il contratto di subappalto deve evidenziare separatamente i
costi relativi alla sicurezza, che non sono soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidatario corrisponde alle imprese subappaltatrici anche i costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso.
Art.28 - Responsabilità in materia di subappalto
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 29 - Pagamento dei subappaltatori
1. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto delle prestazioni eseguite al subappaltatore o al cottimista nei seguenti casi:
.a quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, così come definita dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003:
.b in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;
.c su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti previa comunicazione da parte dell’Appaltatore della parte di prestazioni eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.
Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.
3. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.
Art. 31 - Xxxxx e danni per causa di forza maggiore
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore
I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall’Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
Art. 32 - Ultimazione dei lavori
Quando l'Appaltatore ritenga di avere ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità ai progetti e alle disposizioni impartitegli in corso di lavoro, ne farà denuncia scritta alla Direzione Lavori, la quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito verbale e rilascia, il certificato di ultimazione dei lavori (art. 199, comma 1, D.P.R. 207/2010).
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare lavorazioni di piccola entità per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto col certificato di ultimazione dei lavori e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. (art. 199, comma 2, D.P.R. 207/2010)
Ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione appaltante si riserva di chiedere la consegna anticipata di porzioni delle opere realizzate, al fine del loro utilizzo, anche prima della completa conclusione dei lavori.
Art. 33 - Obblighi manutentori delle opere eseguite
L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e di espletamento delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione fino all’emissione del relativo certificato di regolare esecuzione (eventualmente: del relativo certificato di collaudo provvisorio).
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entità, che si rendessero necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, saranno a totale carico dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori.
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori.
Per cause stagionali o per altre cause, potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna anticipata dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio.
CONTABILITÀ E PAGAMENTI
Art. 34 - Lavori a misura
1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. La contabilizzazione dei costi della sicurezza verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi unitari predisposto dalla Stazione appaltante.
Art. 35 - Lavori a corpo
Nel presente appalto non sono previsti lavori a corpo.
Art. 36 - Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia, di cui all’art. 24 del presente capitolato e all’art. 179 del
D.P.R. n. 207/2010, sarà eseguita nel modo seguente:
- in relazione ai materiali, le prestazioni verranno contabilizzate secondo i prezzi indicati nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture, ovvero, se mancanti, secondo i prezzi da definirsi ai sensi del’art. 41 del presente capitolato;
- per la mano d’opera, trasporti e noli, le prestazioni sono liquidate secondo il Prezzario dei lavori pubblici della Toscana vigente al momento dell’esecuzione dei lavori e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su spese generali e utili.
Art. 37 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
E’ escluso il parziale pagamento dei materiali introdotti in cantiere prima della relativa messa in opera.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.M. 145/2000.
Art. 38 – Modalità di pagamento
1. I pagamenti saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:
• anticipazione pari al 20% del valore previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità specificate dall’art. 15-bis del contratto;
• rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori;
• rata di saldo, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi del successivo art. 43 e dell’art. 22 del contratto.
2. Potrà emettersi il primo S.A.L. al raggiungimento dell’importo di lavori eseguiti (al netto del ribasso) indicato dall’art. 16, comma 1, del contratto, i successivi al raggiungimento di almeno un ulteriore, identico importo.
3. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, non può superare i trenta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194 del
D.P.R. 207/2010.
4. Le modalità di fatturazione, i termini di pagamento degli importi dovuti in base al certificato di cui al comma 3 e le ulteriori disposizioni relative ai pagamenti sono disciplinate dall’art. 16 del contratto.
5. Gli interessi connessi alla ritardata emissione dei certificati di pagamento, al ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo sono disciplinati dall’art. 17 del contratto.
6. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo e dall’art. 17 del contratto è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
7. La liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'Appaltatore e la liquidazione finale sono subordinate, ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 all'acquisizione da parte della Stazione appaltante delle dichiarazioni dell'INPS e dell'INAIL attestanti il regolare versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile attestante il regolare versamento dei contributi contrattuali (DURC).
8. Inoltre, a garanzia degli obblighi di legge e contrattuali in materia di tutela dei lavoratori, sarà operata, sull’importo di ogni stato di avanzamento lavori, la ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016. Se l'Appaltatore, il subappaltatore o i cottimisti trascurano qualcuno dei relativi adempimenti, vi provvede la Stazione appaltante:
- mediante l’intervento sostitutivo di cui agli articoli 25 del presente Capitolato e 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- o, in ogni caso, tramite l’intervento sostitutivo a carico del fondo formato con detta ritenuta e, eventualmente, anche avvalendosi della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 25 del presente Capitolato e dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, del subappaltatore o degli altri soggetti obbligati.
Sono esenti da tali ritenute le anticipazioni di denaro fatte dall'Appaltatore ed i relativi interessi.
Art. 39 - Dichiarazione relativa ai prezzi
L’Appaltatore, prima della presentazione dell’offerta, deve recarsi sui luoghi dove dovrà essere eseguito il progetto, rendendosi così conto pienamente dei lavori da eseguire.
In conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, devono intendersi, senza restrizione alcuna, come remunerativi di ogni spesa generale e particolare.
Art .40 - Revisione dei prezzi
Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
Art. 41 - Formazione di nuovi prezzi
La valutazione di lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori verrà effettuata con l'applicazione dei prezzi della lista delle categorie di lavorazioni e forniture allegata al contratto.
Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi, l'Appaltatore deve segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori, prima dell'inizio delle opere stesse, che ritiene necessario ricorrere alla formazione di nuovi prezzi e presentare una richiesta scritta corredata dalle analisi e dai dati necessari per la determinazione dei prezzi stessi.
Non saranno prese in considerazione dalla Direzione Lavori richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad opere già in corso o concluse e a materiali o forniture già ordinati dall'Appaltatore.
I nuovi prezzi vengono formati:
a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana vigente al momento dell’offerta, qualora applicabili in relazione alla tipologia dei lavori;
b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, i nuovi prezzi sono ricavati totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle voci elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana alla data di formulazione dell’offerta, o, in difetto dai prezzi correnti di mercato, attraverso un contradditorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta. Essi inoltre sono approvati dal RUP.
In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla Stazione appaltante, che la D.L. contabilizzerà secondo i prezzi che ritenga equi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
D.P.R. 207/2010, i xxxxxx s’intendono definitivamente accettati.
Art. 42 - Perizie di variante e suppletive
La Stazione appaltante si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione le varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, sempre nei limiti stabiliti dall’art.106, commi 1, lettera c), 7 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più.
Le variazioni dei lavori, ai sensi del citato comma 12 dell’art. 106, possono essere ordinate dalla Stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati ai sensi dell’art. 41 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Per contro, è fatto tassativo divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla Direzione Lavori.
La Stazione appaltante avrà diritto a far demolire, a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che questo avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.
In caso di variante il Direttore Lavori redigerà apposita perizia secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia. Relativamente al maggior importo dei lavori, verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
Art. 43 - Conto finale e rata di saldo
Il conto finale dei lavori, di cui all’art. 200 del D.P.R. 207/2010, verrà redatto, entro 60 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato, dal Direttore dei lavori, che lo trasmetterà al Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del procedimento sottoporrà il conto finale all’Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni. Se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato (art. 201, comma 3, del D.P.R. 207/2010).
Sulla base dello stato finale dei lavori si farà luogo al pagamento della rata di saldo, quale che sia il suo ammontare, previa cauzione o garanzia fideiussoria, con le modalità ed entro il termine stabilito dall’art. 22 del contratto. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (art. 102, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016).
Art. 44 – Certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera necessari per le operazioni di verifica.
Qualora, durante le operazioni di verifica della regolare esecuzione, venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Direttore dei Lavori riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
Nell’ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 227 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei Lavori determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’Appaltatore.
Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità indicate dal titolo X del D.P.R. 207/2010, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele previste dalle leggi in vigore e sotto le riserve dell’art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto (art. 235 del D.P.R. 207/2010).
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 45 - Risarcimento dei danni e rimborso spese
Per il risarcimento di danni, per il rimborso di spese e tasse, per il pagamento di penali e di quanto altro fosse dovuto dall'Appaltatore alla Stazione appaltante, la stessa potrà rivalersi sui crediti e sui depositi propri dell'appalto.
In tale caso, però, i depositi dovranno essere immediatamente reintegrati. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore (art. 103, comma 1, penultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).
Art. 46 – Risoluzione del contratto
Si procede alla risoluzione, fermo quanto previsto dall’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso d'inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti in modo che, a giudizio esclusivo del Direttore dei lavori, ne risultino compromessi sia il buon esito dell’opera che l’ultimazione nel termine contrattuale, fatti salvi gli obblighi procedurali stabiliti dall'art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs.
n. 50/2016, la Stazione appaltante delibera la risoluzione del contratto.
L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso, né avanzare riserve anche se l'ammontare delle opere non eseguite fosse superiore al quinto dell’importo contrattuale. In questi casi l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile,
anche del danno che provenisse alla Stazione appaltante per la maggior spesa sostenuta per affidare i lavori ad altro Appaltatore.
Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto le ulteriori ipotesi disciplinate dall’art. 19 del contratto.
In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore è inoltre obbligato a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel tempo a tal fine assegnato dalla Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stessa provvederà d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
A seguito della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 47 - Definizione delle controversie
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.
Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilità, il Responsabile del procedimento dovrà valutare l’ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo la relazione riservata del Direttore dei lavori.
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si procede secondo quanto previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora la procedura di accordo xxxxxxx non abbia esito positivo, e negli altri casi in cui si verifichino controversie, queste saranno devolute in xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx.
Art. 48 - Responsabilità dell'Appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita
L'approvazione del certificato di regolare esecuzione non libera del tutto l'Appaltatore restando ferme ed impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dal Codice Civile.
Rimane a carico dell'Appaltatore la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera non riconosciuti e non riconoscibili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione e, anche se riconoscibili, taciuti per malafede dell'Appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo.
L’Appaltatore resterà garante per la perfetta realizzazione delle opere eseguite ed apparecchiature fornite per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero nel suddetto periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di calcolo, ecc.
In esito a tale garanzia l’Appaltatore provvederà alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture, ecc., senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera, ed in modo da assicurare i requisiti richiesti per le varie categorie di lavoro cui le apparecchiature sono destinate.
Non sono compresi gli oneri dovuti a materiali di consumo.
Art. 49 - Indicazioni generali sui criteri di accettazione dei materiali e sulle modalità di posa in opera
Circa i criteri di accettazione dei materiali, i requisiti qualitativi e prestazionali e il modo di eseguire ogni categoria di lavoro si rimanda a quanto definito nelle norme tecniche riportate negli artt. 59 e
seguenti del presente Capitolato, nelle relazioni tecniche del progetto esecutivo.
Di ogni materiale da porre in opera dovrà essere tempestivamente presentata al Direttore Lavori una campionatura al cui esame sarà subordinata l'accettazione. All’arrivo del materiale in cantiere, la Direzione dei Lavori procederà alla verifica delle caratteristiche del materiale attraverso certificazioni e bolle di accompagnamento. Qualora lo ritenga necessario, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la Direzione dei lavori potrà ordinare il prelievo di campioni da inviare a laboratori autorizzati per le opportune analisi.
Per quanto non espressamente indicato o richiamato l’Appaltatore dovrà rispettare le norme UNI e le norme UNI EN che recepiscono le disposizioni di carattere europeo.
Dovranno inoltre essere rispettate in proposito, anche se non espressamente richiamate, tutte le norme tecniche nazionali e regionali vigenti al momento dell'appalto restando inteso che, in caso di difficoltà interpretative o difformità tra norme che regolano il medesimo argomento, sarà esclusivo compito della Direzione Lavori indicare i criteri da seguire.
Nel caso in cui le voci di lista menzionino il nome di un prodotto specifico o della ditta produttrice, tali indicazioni si intenderanno esemplificative delle caratteristiche richieste per quel prodotto e non dovranno essere intese come discriminatorie nei confronti di altri prodotti presenti sul mercato che abbiano caratteristiche tecniche equivalenti e che l’Appaltatore è libero di proporre.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA
Art. 50 – Disposizioni sulla sicurezza e regolarità nel cantiere
1. Il Direttore dei lavori, anche per il tramite del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 51 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore
L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato e nel piano di sicurezza e coordinamento.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d’urgenza, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
b) un Piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
In particolare l'Appaltatore provvede a:
1) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, al Coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
2) consegnare copia del Piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;
4) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla stipula del contratto disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel Piano di sicurezza ovvero proporre al Coordinatore per l'esecuzione modifiche al Piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano. Il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
5) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa o servizi di ristoro alternativi, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18, comma 1, lett.b), D.Lgs. n. 81/2008);
7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008);
8) assicurare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
9) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
10) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
11) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
12) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al Piano di sicurezza;
13) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
14) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
15) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di sicurezza e coordinamento;
16) informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai lavoratori autonomi;
17) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.
L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Art. 52 - Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi
Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:
1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di cantiere;
2) attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008);
4) collaborare e cooperare tra loro e con l'Appaltatore;
5) informare l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative.
Art. 53 - Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere
Il Direttore Tecnico di cantiere deve:
1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;
4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Art. 54 - Obblighi dei lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:
1) i regolamenti in vigore in cantiere;
2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.
Art. 55 - Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze
In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore per l’esecuzione deve presentare al Committente ovvero al responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.
Il Committente o il responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Xxxxxx, accertato il caso,
provvederà all'applicazione del provvedimento adeguato. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Art. 56 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il Coordinatore per l'esecuzione, in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, deve comunicare per iscritto al Committente ovvero al responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al Committente ovvero al responsabile dei lavori, la data di ripresa dei lavori.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 57 - Presa d’atto delle condizioni d’appalto
L'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento, nonché dei relativi costi.
L'Appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati, a meno che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le norme di sicurezza e le migliori condizioni dei lavori.
La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive previste nel presente Capitolato dovranno essere conformi alle norme elencate nell’art. 11 del presente Capitolato.
Art. 58 - Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori
Nei limiti fissati dal Cronoprogramma e dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori, in genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei lavori, l'Appaltatore dovrà tener conto delle priorità tecnico-scientifiche stabilite dalla D.L. o dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.
Art. 58 bis - Servizio di reperibilità e pronto intervento
In occasione delle dichiarazioni di allerta meteorologica riguardanti l’area in cui sono eseguiti i lavori, l’Appaltatore dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24 del proprio personale per eventuali attività di pronto intervento. La D.L., a suo insindacabile giudizio, comunicherà l’inizio e fine della reperibilità e del pronto intervento. L’appaltatore si impegna a garantire la disponibilità dei mezzi e del personale necessari, a reperire il materiale e ad eseguire i lavori richiesti con la massima cura e prontezza. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione. Resta comunque fermo il suo diritto ad avanzare per iscritto le osservazioni ritenute opportune in merito all'ordine. I compensi per i lavori ordinati ed eseguiti saranno a carico della Stazione appaltante e contabilizzati secondo le condizioni di contratto.
Nella circostanza in cui l’inadempienza nell’esecuzione immediata dei lavori richiesti sia causa di danni a persone o beni, sia in fase di costruzione che completati nonché pre-esistenti, danni che sarebbero stati evitati se l’Appaltatore avesse eseguito gli ordini impartiti, questi se ne assume la responsabilità nei confronti della Stazione appaltante e di terzi.
Capo III NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI E CRITERI DI ACCETTAZIONE – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO E CRITERI DI ACCETTAZIONE
NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI
Art. 59 Norme generali per la valutazione e misurazione dei lavori
I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto; tali prezzi devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.
La lista delle categorie di lavorazioni e forniture costituisce la descrizione ovvero i limiti di fornitura corrispondenti ai prezzi indicati. I prezzi unitari offerti dall’Appaltatore compensano ogni opera, materia, mano d’opera, mezzo, attrezzatura, consumo, carico, trasporto, scarico, calo, perdita, spreco, sfrido, prova e spesa principali o accessori, provvisionali o effettivi che direttamente o indirettamente concorrano al compimento del lavoro. Tutte le opera saranno eseguite dall’Appaltatore applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera, idonee attrezzature e materiali di ottima qualità in modo che i manufatti, le somministrazioni e prestazioni risultino complete e finite a regola d'arte in relazione alle tavole progettuali ed alle migliori spiegazioni che la Direzione dei Lavori vorrà esplicitare.
Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto l’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e le costruzioni in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare i lavori appaltati rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinati.
La valutazione dei lavori a misura, di quelli a corpo e di quelli in economia è effettuata secondo quanto previsto rispettivamente dall’art. 34, 35 e 36 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Tali lavori sono desumibili, oltre che dagli elaborati stessi, anche dalla lista delle categorie di lavorazioni e forniture.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o prescritte dalla Direzione dei Lavori sarà in facoltà insindacabile della Direzione dei Lavori ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Impresa.
Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori con la funzionalità e la stabilità delle opere, queste potranno essere accertate e pagate in base alle quantità effettivamente eseguite. Le misure saranno prese in contraddittorio, a mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa.
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di verifica di regolare esecuzione.
L'Appaltatore è tenuto ad avvisare tempestivamente la Direzione dei Lavori, affinché vengano effettuate le misurazioni in tutti quei casi per cui, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
Art. 60 Criteri di misurazione dei lavori
Gli specifici criteri di valutazione e misurazione di ciacuna lavorazione e/o fornitura sono riportati in ciascun articolo del CSA qualora non riportati d’appresso.
Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di muratura di qualsiasi genere, ivi comprese quelle in pietrame e malta e quelle in calcestruzzo semplice ed armato, verranno compensate in base al loro effettivo volume; il relativo prezzo comprende, oltre al trasporto a rifiuto anche il maggior magistero per le demolizioni entro terra, fino alla profondità indicata dalla D.L. I materiali di risulta dalle demolizioni resteranno di proprietà dell'Impresa.
Le demolizioni dei fabbricati verranno compensate in base al loro volume vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna al livello di gronda del tetto. La demolizione comprenderà, oltre i pavimenti del piano terreno, anche le fondazioni di qualsiasi genere, fino alla profondità indicata dalla D.L..
Per i materiali di risulta vale quanto prescritto al precedente capoverso.
Le operazioni di rimozione, spostamento e ricostruzione di recinzioni esistenti, siano esse in filo di ferro spinato o in rete metallica e comunque sostenute, verranno compensate con unico prezzo, globalmente, a metro lineare di recinzione rimossa ed effettivamente ricostruita.
Nessun compenso spetterà all'Impresa per la sola rimozione delle recinzioni esistenti essendo detto lavoro già previsto tra gli oneri dello scotico.
Movimenti terra
I movimenti di materie per costruzione, ampliamento, sistemazione di canali e scoline, per alloggiamento di opere d'arte, per riconformazione di sponde e banchine di canali e/o di arginature, per aperture e tombamenti di trincee, per costruzione e demolizione di sedi stradali o di corpi arginali e di rilevati in genere, per la realizzazione ed il reintegro di scogliere, saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate e pagati al metro cubo con i relativi prezzi in elenco.
I rilievi di consegna, eseguiti in contraddittorio tra l'Amministrazione Appaltante e l'Impresa prima dell'inizio di ciascun tipo di lavoro, verranno trascritti in appositi libretti di campagna e controfirmati rispettivamente dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa.
Le sezioni di progetto dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra due sezioni dovrà essere tale da evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Appaltatore.
Scavi
Gli scavi saranno:
a) di scotico, asportazione di uno strato superficiale del terreno vegetale, per una profondità fino a 30 cm, eseguito con mezzi meccanici; l'operazione viene eseguita per rimuovere la bassa vegetazione spontanea e per preparare il terreno alle successive lavorazioni (scavi, formazione di tappeti erbosi, sottofondi per opere di pavimentazione, ecc). Escluso il taglio degli alberi con diametro del tronco maggiore di 15 cm e l’asportazione delle relative ceppaie;
b) di sbancamento, formazione di un piano praticato al di sopra di quello orizzontale, passante per il punto piu depresso del terreno, che sia aperto da almeno un lato e qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza l'ausilio di mezzi di sollevamento;
c) a sezione larga obbligata: realizzato al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno o dello sbancamento o dello splateamento, sempre che il fondo dello scavo non sia accessibile ai mezzi di trasporto e comporti il sollevamento verticale per l'eliminazione dei materiali scavati;
d) a sezione ristretta obbligata, tutti gli scavi incassati per fondazioni continue, fondazioni isolate,
trincee e simili, sempre che il fondo dello scavo non sia accessibile ai mezzi di trasporto e comporti il sollevamento vertcale per l'eliminazione dei materiali scavati; realizzato al di sotto del piano orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno. Si precisa che all'interno del prezzario, lo scavo a sezione ristretta obbligata e ulteriormente suddiviso in puntuale e continua; la sezione puntuale si riferisce a plinti e buche, la sezione continua a scavi la cui larghezza massima non superi comunque il 1,50 m;
Dalle indagini, dai saggi effettuati e dalle evidenze visibili in loco le inclinazioni di progetto delle scarpate sono da considerarsi sufficienti ed idonee alla realizzazione delle lavorazioni, ad eccezione dei terreni dove il progetto prevede espressamente delle sbadacchiature.
Pertanto gli scavi saranno generalmente realizzati con inclinazione tale da assicurare la stabilità delle scarpate e comunque tale inclinazione dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della D.L. in rapporto alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo stesso.
Non saranno contabilizzati maggiori volumi per inclinazioni delle scarpate e dimensioni del fondo scavo rispettivamente inferiori e superiori a quelle di progetto qualora non preventivamente autorizzati dalla DL.
Gli scavi, ad esclusione dello scotico da valutarsi a mq, realizzati secondo le indicazioni di progetto e preventivamente autorizzati dalla DL, saranno valutati a metro cubo in funzione dell’effettivo volume di scavo eseguito, valutato con il metodo delle sezioni ragguagliate, senza nessun maggiore compenso in funzione della profondità di scavo o per presenza di trovanti e relitti di murature o quant’altro come d’appresso specificato.
Ovvero oltre agli obblighi particolari emergenti dalle voci di elenco e a quanto predetto, sono compensate tutte le spese ed oneri:
- per taglio e scavo con qualsiasi mezzo delle materie, sia asciutte che bagnate, in presenza d'acqua e di qualsiasi consistenza;
- per movimentazione di trovanti di qualsiasi dimensione;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o interrato, a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere, per sistemazione delle materie per deposito provvisorio e successiva ripresa e reimpiego a sistemazione definitiva, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
- per regolarizzazione delle scarpate o pareti, per spianamenti del fondo, per formazione di gradoni, per successivo reinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere e sopra le fognature ed i drenaggi, secondo le sagome definite di progetto;
- per gli eventuali aggottamenti e quant’altro necessario per la loro esecuzione;
- per opere antifrana, sbadacchiature, opere provvisionali, etc di qualsiasi natura fino a 1,5 m di altezza;
- per opere di puntellamento di opere esistenti o di progetto contermini alle aree di scavo;
- per lo scavo in presenza di acqua di qualsiasi importanza e natura (scavo subacqueo);
- per materie di qualsiasi natura, genere e consistenza;
- per la presenza di trovanti di qualsiasi dimensione;
- per l’esecuzione di scavi per piccoli cantieri per la presenza di sottoservizi o quant’altro;
- per la riprofilatura delle scarpate eseguite con xxxxx xxxxxx;
- per il livellamento del fondo;
- per la realizzazione di piste di accesso al fondo scavo;
- per la realizzazione del cassonetto anche in alveo ed in presenza d’acqua;
- per il carico, movimentazione e scarico delle terre di risulta degli scavi all’interno della zona di cantiere e/o depositi del medesimo appalto secondo le indicazioni della DL;
- per il carico, movimentazione, trasporto, scarico, oneri di conferimento a discarica di trovanti di qualsiasi natura e consistenza;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
Aggottamenti o deviazioni provvisorie
Per gli aggottamenti del fondo degli scavi e per tutte le altre lavorazioni provvisionali necessarie per la deviazione delle acque interferenti con la realizzazione delle opere di progetto in genere, non verrà riconosciuto alcun compenso in quanto gli oneri per gli aggottamenti e deviazioni provvisorie sono già compensati nelle voci di prezzo delle lavorazioni in elenco.
Piano di posa dei rilevati, rilevati, rinterri e ricarico delle scarpate, rampe di servizio
I lavori da eseguire per la preparazione del piano di posa dei rilevati sono computati in base alla superficie lavorata. Nel prezzo è compreso anche il maggior volume di rilevato o di fondazione stradale corrispondente all'abbassamento del piano di posa per effetto del compattamento.
La formazione di rilevati in genere, i rinterri di opera d'arte, di canali preesistenti, di riconformazione delle sponde e delle banchine di canali e di arginature realizzate con terra di recupero degli scavi sono compensate con il relativo prezzo in elenco che comprende tutti gli oneri relativi alla realizzazione del rimbanco o rinterro incluso il paleggio, le eventuali opere antifrana, l’espurgo del fondo e lo scotico preliminare delle sponde dei canali da rinterrare, la formazione del cassonetto per le arginature, la messa in opera del materiale asciutto per strati dello spessore massimo di 30 cm, la idonea compattazione degli stessi nonché la profilatura e battolatura e quant'altro per dare il rilevato e/o il rinterro e/o la scarpata finito a regola d'arte secondo le modalità e caratteristiche previste nello specifico paragrafo del presente Capitolato, comprese le prove di accettazione e controllo.
I rilevati, i rinterri ed i ricarichi delle scarpate eseguiti saranno misurati a compattazione ed assestamento avvenuti e computati con il metodo delle sezioni ragguagliate.
Il prezzo comprende il paleggio del materiale, la posa per strati dello spessore di 30 cm, la compattazione con i macchinari idonei e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte secondo le modalità e caratteristiche previste nello specifico paragrafo del presente Capitolato, comprese le eventuali prove di accettazione e controllo richieste ad insindacadabile giudizio da parte della D.L..
Trasporti
Il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dall’area di scavo fino a destinazione (a rifiuto in discarica autorizzata o in altro loco secondo le indicazioni della DL) verranno computati in base al volume effettivo di scavo in banco calcolato con il metodo delle sezioni ragguagliate, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del carico e per il solo viaggio d’andata.
Il prezzo del trasporto è comprensivo del prelievo, del carico, del trasporto (a discarica fino a 20 km) e dello scarico. Il prezzo include inoltre gli oneri per il transito sulla viabilità pubblica e privata.
Oneri di conferimento a discarica
Gli oneri di conferimento a discarica verranno calcolati applicando ai volumi di scavo, demolizione o quant’altro i seguenti pesi di volume;
C.a.: 2500 kg/mc
Cls: 2400 kg/mc
Terre e rocce da scavo: 1900 kg/mc PEAD: 1000kg/mc
Asfalto: 2000 kg/mc
Per il legno proveniente da tagli di vegetazione ed a macchiatico negativo e l’acciaio di qualsiasi provenienza e consistenza la movimentazione, trasporto e l’eventuale onere di conferimento a discarica è compensato dalla cessione del bene all’Appaltatore.
Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo del loro effettivo utilizzo; il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera non saranno corrisposti.
Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.
Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, contabilizzate per ore, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.
Risorse Umane
Il prezzo unitario comprende ogni spesa per fornire gli attrezzi e gli utensili del mestiere, nonché le quote per oneri di ogni genere, fiscali, previdenziali e assicurativi, posti per legge a carico del datore di lavoro, nonché per spese generali, beneficio dell'Impresa, ecc..
Per la somministrazione di mano d’opera il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, contabilizzate per ore, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.
Casseforme
Le casseforme, piane, cilindriche o con elementi preformati, sia in legname sia metalliche per l'esecuzione dei getti in conglomerati cementizi saranno contabilizzate a mq e misurate in base allo sviluppo della superficie a contatto col conglomerato. Detto prezzo comprenderà ogni onere per la preparazione delle superfici delle casserature, le legature, lo sfrido, chiodature, banchine, ganasce, controventamenti, giunzioni, ecc., i puntelli e le armature di sostegno per tutte le strutture verticali inclinate e a sbalzo e per le strutture orizzontali per qualunque altezza e luce, il successivo disarmo e la rimozione delle armature stesse e delle casserature, i fori per l’alloggiamento dei ferri di ripresa, oltre alla mano d'opera, dei mezzi d'opera e ai materiali per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
Conglomerati cementizi
I conglomerati cementizi in generale sia di fondazione sia in elevazione, semplici o armati, saranno compensati secondo il loro volume, computati con metodi geometrici in base a misure sul vivo, esclusi quindi gli eventuali intonaci e dedotti i vani, nonché i materiali di differente natura in esse compenetrati e che devono essere pagati con altri prezzi di tariffa. In ogni caso, non si dedurranno i volumi del ferro di armatura e dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore od uguale a mc. 0,20 ciascuno, intendendosi con ciò compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto.
Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, (qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita), il getto con l'eventuale uso di pompa e la vibratura, le eventuali riprese di getto eseguite come descritto nel successivo articolo 73 “Opere in conglomerato cementizio”, le chiusure dei fori lasciati dai distanziatori delle casseforme da eseguirsi con malta cementizia.
Saranno anche compensate le eventuali armature di sostegno per qualunque altezza.
Acciaio
Le barre in acciaio ad aderenza migliorata, per armatura e di opere di cemento armato di qualsiasi tipo, nonché la rete elettrosaldata, opportunamente sagomate e collocate in opera secondo le
quantità del progetto esecutivo delle strutture in cemento armato, saranno valutate secondo il peso effettivo.
Il peso effettivo del ferro tondo di armatura o delle reti els. del calcestruzzo saranno determinati mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con metodi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso teorico dato dalle tabelle ufficiali U.N.I..
Col prezzo fissato, il tondino o la rete els. saranno forniti e dati in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla D.L., curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.
Tubazioni
La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, misurata lungo l’asse della successione continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tener conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Il prezzo è comprensivo degli oneri derivanti dalla sigillatura dei giunti, dalla fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali, dall’esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti e della fornitura e posa in opera di sostegni di qualsiasi dimensione e lunghezza.
Per tutte indistintamente le tubazioni si intendono compresi nei prezzi di elenco tutti gli oneri di trasporto, di sfilamento ed allineamento lungo lo scavo, il calo, la giunzione tra le barre, le eventuali riprese del rivestimento, l’innesto di qualsiasi pezzo speciale e collegamento ad eventuali manufatti.
Opere in massi maturali - scogliere
Nel prezzo sono comprese la movimentazione, la fornitura a pie d’opera, la sistemazione degli scarichi esistenti con prolungamento delle tubazioni esistenti, scavo in acqua, etc.
I massi naturali da impiegare per la formazione delle opere previste in progetto verranno valutati a volume in opera per i blocchi informi utilizzati come fondazioni, difese d’alveo e a protezione di opere d’arte, utilizzando il metodo delle sezioni ragguagliate.
Tagli vegetazione
Il taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva sarà contabilizzato a metro quadro, in base alle misure geometriche effettive. Nel prezzo sono compresi: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Il taglio di piante di alto fusto sarà contabilizzato a unità, in base agli effettivi esemplari abbattuti misurando il diametro dell’albero ad un’altezza indicativa di 1 m da terra. Nel prezzo sono compresi: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Geotessili
I geotessili saranno contabilizzati a metro quadrato di superficie, in base alle misure geometriche effettive determinate con il metodo delle sezioni ragguagliate.
Seminagione
La seminagione sarà contabilizzata a metro quadrato di superficie, in base alle misure geometriche effettive determinate con il metodo delle sezioni ragguagliate.
Altri lavori
Le misure di tutti gli altri lavori saranno eseguite con metodi geometrici, secondo le unità di misura in base alle quali sono registrate le singole voci nell’elaborato “Elenco prezzi” oppure a numero, a peso o a corpo.
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art.61 Materiali in generale
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci riportate negli elaborati progettuali.
I materiali, i manufatti e le forniture in genere da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e dovranno rispondere alle specificazioni tecniche dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, EN, ISO, CEI, ecc.) con la notazione che, ove il richiamo del presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà ritenersi in prima istanza riferita alla norma sostituita o, secondariamente, dovrà ritenersi prorogata (salvo diversa specifica).
Si precisa che in ogni caso si applicano le prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.(D.M. n. 145 del 19/04/2000).
Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico europeo come definiti dalla Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei Paesi della Comunità Europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali allegati alla citata direttiva.
L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali conservino, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Le provviste non accettate dalla Direzione dei lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. Lo stesso resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.
Art. 62 Marcatura CE
I prodotti da costruzione per i quali, alla data del Contratto, sono state emanate norme armonizzate obbligatorie ai sensi della direttiva 89/106/CEE e D.M. Infr. 14.1.2008 (NTC2008), dovranno essere conformi alle norme e riportare la marcatura CE.
Tale marcatura (art. 3, D.P.R. D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246) sarà indice di:
• conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate (i cui estremi sono riportati nella GUCE e nella GURI);
• conformità, nel caso non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione a beneficiare della presunzione di conformità;
• conformità al “Benestare tecnico europeo” di cui all’art. 5 del citato D.P.R.
L’attestato di conformità CE rilasciato da parte di un organismo riconosciuto o la dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante o da un suo mandatario in rapporto alle procedure previste dall’art. 7 del D.P.R. n. 246/93, dovrà contenere gli elementi informativi particolarmente elencati all’art. 10 dello stesso decreto.
I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere inoltre i requisiti fissati qui di seguito e negli articoli successivi; dovranno pertanto essere forniti di una idonea certificazione d'origine, che attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste nel presente Capitolato.
Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non verrà ritenuto idoneo all'impiego ed immediatamente allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell’Appaltatore.
In caso di difformità con quanto fissato nel presente articolo, varrà quanto prescritto dalla Norma
specifica.
Art. 63 Requisiti specifici dei materiali dei loro componenti e criteri di accettazione Acqua
L’acqua dovrà essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all'uso cui l'acqua medesima è destinata e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge num. 1086/1971. Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi alla UNI EN 1008:2003.
Leganti idraulici
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26.05.1965, n°595 e nel D.M. 03.06.1968 cosi come modificato dal D.M. 20.11.1984 ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e l’Appaltatore sarà responsabile sia della qualità sia della buona conservazione del cemento. I cementi, se in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, asciutti e senza correnti d’aria ed i sacchi dovranno essere conservati sopra tavolati di legno sollevati dal suolo e ricoperti con cartonfeltri bitumati cilindrati e fogli di polietilene. La fornitura del cemento dovrà essere effettuata con l’osservanza delle condizioni e modalità di cui all’art.3 della legge 26.05.1965, n° 595. Qualora il cemento venga trasportato sfuso dovranno essere impiegati appositi ed idonei mezzi di trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli impasti ed i contenitori per il trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il cemento dall’umidità e dovrà essere evitata la miscelazione tra i tipi e le classi di cemento. Per i cementi forniti in sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del produttore, il peso e la qualità del prodotto, la quantità d’acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi dovranno essere apposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di scarico; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni del citato art.3 della legge 26.05.1965, n°595. L’introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori e dal registro dei getti. Le qualità dei cementi forniti sfusi potrà essere accertata mediante prelievo di campioni come stabilito all’art.4 della legge 26.05.1965, n°595. I sacchi dovranno essere mantenuti integri fino all’impiego e verranno rifiutati qualora presentassero manomissioni. Il cemento che all’atto dell’impiego risultasse alterato sarà rifiutato e dovrà essere allontanato subito dal cantiere. Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartellini, il Direttore dei lavori potrà far eseguire su cemento approvvigionato, ed a spese dell’Appaltatore, le prove prescritte.
Le calci idrauliche si dividono in:
a) calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile spegnimento;
b) calce idraulica;
c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: b) e c) sono prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;
d) calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata;
e) calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea idratata.
L’uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:
CALCI IDRAULICHE | Perdita al fuoco | Contenuto in MgO | Contenuto in carbonati | Rapporto di costituzion e | Contenut o in Mno | Residuo insolubile |
Calce idraulica naturale in zolle | 10% | 5% | 10% | |||
Calce idraulica naturale o artificiale in polvere | 5% | 10% |
CALCI IDRAULICHE | Perdita al fuoco | Contenuto in MgO | Contenuto in carbonati | Rapporto di costituzion e | Contenut o in Mno | Residuo insolubile |
Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere | 5% | 10% | ||||
Calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere | 5% | 10% | 1,5% | |||
Calce idraulica artificiale siderurgica in polvere | 5% | 5% | 5% | 2,5% | ||
Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici:
CALCI IDRAULICHE IN POLVERE | Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3 tolleranza del 10% | Prova di stabilità del volume | |
Resistenza a trazione dopo 28 giorni di stagionatura | Resistenza a compressione dopo 28 giorni di stagionatura | ||
Calce idraulica naturale o artificiale in polvere | 5 Kg/cmq | 10 Kg/cmq | Sì |
Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale | 10 Kg/cmq | 100 Kg/cmq | Sì |
Calce idraulica artificiale pozzolanica | 10 Kg/cmq | 100 Kg/cmq | Sì |
Calce idraulica artificiale siderurgica | 10 Kg/cmq | 100 Kg/cmq | Sì |
È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in autoclave. Tutte le calci idrauliche in polvere devono:
1) lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul setaccio da 4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%;
2) iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell’impasto e averla già compiuta dalle 8 alle 48 ore del medesimo;
3) essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura. Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa devono essere i seguenti:
- inizio presa: non prima di un’ora;
- termine presa: non dopo 48 ore.
I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione, qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla Legge 26 maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 31 agosto 1972, e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto riguarda composizione, specificazione e criteri di conformità per i cementi comuni, si farà riferimento a quanto previsto dal D.M. 19 settembre 1993 che recepisce le norme unificate europee con le norme UNI ENV 197/1, nonché ai successivi aggiornamenti della norma UNI EN 197-1: 2001 “Cemento – Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni” ed UNI EN 197-2: 2001 “Cemento – Valutazione della conformità”.
Ai sensi della legge 26 maggio 1965 n. 595, e successive modifiche, i cementi si dividono in:
A. - Cementi:
a) Cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente da silicati di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;
b) Cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;
c) Cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare
il processo di idratazione.
B. - Cemento alluminoso:
Prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio.
C. - Cementi per sbarramenti di ritenuta:
Cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale e la cui costruzione è soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.
D. - Agglomeranti cementizi.
Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati cementizi:
1) a presa lenta;
2) a presa rapida.
Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2 %; i cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10 % sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).
In base all’art. 5 del R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939 il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in vigore all’inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento può essere assoggettato a prove supplementari.
Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità.
L’art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati deve essere non inferiore a 300 kg per m3 di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento alluminoso la dosatura minima può essere di 250 kg per m3.
In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la massima compattezza.
Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.
I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo procedure di cui al regolamento C.N.R. – I.C.I.T.E. del “Servizio di controllo e certificazione dei cementi”, allegato al decreto 9 marzo 1988 n. 126 (rapporto n. 720314/265 del 14 marzo 1972).
I cementi indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale, secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel successivo art. 10, debbono avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica, con tolleranza del 5 %:
CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA | Resistenza a flessione: | Resistenza a compressione |
Dopo Dopo 3 Dopo 7 Dopo Dopo Dopo 3 Dopo 7 Dopo Dopo 90 24 ore giorni giorni 28 24 ore giorni giorni 28 giorni kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 giorni kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 giorni kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 Normale - - 40 60 - - 175 325 - |
- | 40 | 60 | 70 | - | 175 | 325 | 425 | - |
40 | 60 | - | 80 | 175 | 325 | - | 525 | - |
175 | 60 | - | 80 | 175 | 325 | - | 525 | - |
Ad alta resistenza Ad alta resistenza e rapido indurimento CEMENTO ALLUMINOSO
CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA
-
-
-
-
-
-
-
225
350
I cementi devono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:
CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA E CEMENTI PER SBARRAMENTI DI TENUTA | Perd i-ta al fuoc o | Resid uo insolu -bile | Cont enut o di SO3 | cont e- nuto di Mg O | Risultato positivo del saggio di pozzolanicit à | conten uto di zolfo da solfuri | Conte- nuto di Al2O3 | |
Portland | Normale | < 5 | < 3 | < 3,5 | < 4 | --- | --- | --- |
Ad alta resistenza | <5 | < 3 | < 4 | < 4 | --- | --- | --- | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | < 5 | < 3 | < 4 | < 4 | --- | --- | --- | |
Pozzolanico | Normale | < 7 | < 16 | < 3,5 | < 3 * | Sì | --- | --- |
Ad alta resistenza | < 7 | < 16 | < 4 | < 3 * | Sì | --- | --- | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | < 7 | < 16 | < 4 | < 3 * | Sì | --- | --- | |
D’altoforno | Normale | < 5 | < 3 | < 3,5 | < 7** | --- | < 2 | --- |
Ad alta resistenza | < 5 | < 3 | < 4 | < 7** | --- | < 2 | --- | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | < 5 | < 3 | < 4 | < 7** | --- | < 2 | --- | |
CEMENTO ALLUMINOSO | Normale | < 5 | < 3 | < 3 | < 3 | --- | < 2 | < 35 |
Ad alta resistenza | < 5 | < 3 | < 3 | < 3 | --- | < 2 | < 35 | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | < 5 | < 3 | < 3 | < 3 | --- | < 2 | < 35 | |
AGGLOMERATO CEMENTIZIO | --- | --- | < 3,5 | < 4 | --- | --- | --- |
[*] Solubile in HCl
[**] È ammesso per il cemento d’alto forno anche un contenuto di MgO superiore al 7 %, purché detto cemento risponda alla prova di indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma 2). Il clinker di cemento portland impiegato deve naturalmente corrispondere come composizione a quella definita per il cemento Portland.
I cementi d’altoforno contenenti più del 7 % di MgO non debbono dare alla prova di espansione in autoclave una dilatazione superiore a 0,50 %.
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti:
INIZIO PRESA | TERMINE PRESA | |
CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA | non prima di 30 minuti | non dopo 12 ore |
CEMENTO ALLUMINOSO | non prima di 30 minuti | non dopo 10 ore |
CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA | non prima di 45 minuti | non dopo 12 ore |
AGGLOMERATI CEMENTIZI A LENTA PRESA | non prima di 45 minuti | non dopo 12 ore |
AGGLOMERATI CEMENTIZI A RAPIDA PRESA | Almeno un minuto | al più 30 minuti |
Cementi Portland compositi (CEM II/A-S; CEM II/A-D; CEM II/A-P; CEM II/A-Q; CEM II/A-V; CEM II/A-W; CEM II/A-T; CEM II/A-L; CEM II/B-L; CEM II/A-M)
Cemento d’altoforno (CEM III/A; CEM III/B; CEM III/C)
Cemento d’altoforno
Il D.M. del 13 settembre 1993 fissa la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi di cui alla norma UNI-ENV 197/1 e quelli indicati nelle norme italiane previgenti.
ENV 197/1 | Norme italiane (art. 2, legge n. 595/1965 e d.m. attuativi) |
Cemento Portland (CEM I) Cemento Portland |
Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B)
Cemento d’altoforno [*] Cemento pozzolanico [*]
Cemento Portland composito (CEM II/B-S) Cemento pozzolanico (CEM IV/A;CEM IV/B)
Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B-P; CEM II/B-Q)
Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/B-V; CEM II/B-W) Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM II/B-T)
Cemento Portland composito (CEM II/B-M)
Cemento pozzolanico
Cemento d’altoforno [*] Cemento pozzolanico [*] Cemento Portland [*]
[*] In funzione della composizione del cemento.
Tali cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a compressione a 28 giorni di cui all’art. 1 del D.M. 3 giugno 1968.
I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti in una delle seguenti modalità:
- in sacchi sigillati;
- in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione;
- alla rinfusa.
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere di peso conforme alle normative vigenti in materia di movimentazione manuali di carichi, con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della Ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:
- la qualità del legante;
- lo stabilimento produttore;
- la quantità d’acqua per la malta normale;
- le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.
I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l’imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce.
Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo l’estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall’umidità.
Pozzolane.
Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal
X.X. 00 novembre 1939, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni.
Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica che impastati intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche sott’acqua e che presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si considerano materiali a comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine vulcanica, rispondono alle condizioni della precedente definizione.
Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole energia. Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti resistenze con la tolleranza del 10%.
Resistenza a trazione (su malta normale) dopo 28 gg.: | Resistenza a pressione (su malta normale) dopo 28 gg.: | Composizione della malta normale | |
POZZOLANE ENERGICHE | 5 Kg/cm2 | 25 Kg/cm2 | - tre parti in peso del materiale da provare - una parte in peso di calce normale Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve lasciare penetrare più di mm 7 l’ago di Vicat del |
peso di kg 1 lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30. | |||
POZZOLANE DI DEBOLE ENERGIA | 3 Kg/cm2 | 12 Kg/cm2 | - tre parti in peso di pozzolana - una parte in peso di calce normale Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve lasciare penetrare più di mm 10 l’ago di Vicat del peso di kg 1 lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30. |
La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze eterogenee. La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico non deve superare mm 5.
Ghiaia, ghiaietto, pietrischi, sabbia per opere murarie
Inerti ed aggregati - In base al D.M. 9 gennaio 1996, Allegato I, gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei.
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo riempimento dei vuoti interstiziali.
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.
Sabbia – In base al R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.
Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.
Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
- di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;
- di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;
- di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.
L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell’allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti di accettazione dei cementi.
In base a tale decreto, la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d’origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella seguente:
Designazione della tela | Luce netta (in mm.) | Residuo cumulativo (percentuale in peso) |
2,00 UNI 2331 | 2,00 | 0 |
1,70 UNI 2331 | 1,70 | 5 +- 5 |
1,00 UNI 2331 | 1,00 | 33 +-5 |
0,50 UNI 2331 | 0,50 | 67 +-5 |
0,15 UNI 2331 | 0,15 | 88 +- 5 |
0,08 UNI 2331 | 0,08 | 98 +- 2 |
Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100 g.
L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.
La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovrà avere le qualità stabilite dal D.M.
27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.
Ghiaia e pietrisco - Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.
In base al R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.
Il pietrisco deve essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive.
Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;
di 4 cm se si tratta di volti di getto;
di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.
Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quando l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di resistenza accertata.
Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le stesse qualità prescritte dalle norme per i conglomerati cementizi di cui alla Legge 5 novembre 1971 n. 1086 nonché a quelle per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione contenute nel
X.X. 00 novembre 1939 n. 2232 ed infine alle norme emanate successivamente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Per l'accettazione e l'impiego dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali valgono le norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche, fascicolo 4, anno 1953 che s'intendono come qui trascritte ed accettate dall'Appaltatore.
Quando non sia possibile ottenere la formazione di pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.
Di norma gli elementi di ghiaia o di pietrisco per massicciata, se a macadam ordinario dovranno avere le dimensioni comprese fra cm 2 e cm 5; se per macadam da cilindrare all'acqua, le dimensioni dovranno essere da cm 4 a cm 7 in genere per il pietrisco e da cm 5 a cm 7 per la
ghiaia.
L'impiego del materiale arido proveniente dagli scavi di sbancamento o di fondazione e del materiale arido sabbioso-ghiaioso di torrente o di frantoio per la formazione, sistemazione o risanamento del piano viabile o del piano di posa del sottofondo o della massicciata di pietrisco sarà predisposto in corso d'opera, non appena riscontrati i requisiti di idoneità dalla Direzione dei Lavori.
Le dimensioni delle materie e dei materiali suddetti, nonché le relative composizioni granulometriche saranno altresì fissate, unitamente alle modalità di esecuzione delle relative opere a giudizio insindacabile della D.L. senza che l'Impresa, qualunque siano le dimensioni predisposte e le reciproche proporzioni dei vari elementi, possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente capitolato.
Pietrischi, graniglie, sabbie, additivi per pavimentazioni
Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per 1’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del CNR (Fascicolo n. 4 - Edizione 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori. In particolare, il materiale lapideo per la confezione del pietrisco dovrà avere un coefficiente di qualità (Deval) non inferiore a 10 (dieci), mentre il materiale lapideo per la confezione delle graniglie dovrà avere un coefficiente di frantumazione non superiore a 120 (centoventi).
A frantumazione avvenuta, rispetto ai xxxxxxxx UNI 2334, essi debbono essere:
- per il pietrisco, passanti a quello di 71 mm e trattenuti da quello di 25 mm;
- per il pietrischetto, passanti a quello di 25 e trattenuti da quello da 14 mm;
- per la graniglia normale, ottenuta anche la frantumazione di ghiaia, passanti al crivello da 10 mm e trattenuti da quello di 5 mm;
- per la graniglia minuta passanti a 5 mm e trattenuti da 3 mm.
Di norma, si utilizzano le seguenti pezzature:
- pietrisco 40/71, ovvero 40/60 se ordinato, per costruzione di massicciate;
- pietrisco 25/40 (od eccezionalmente 15/30, granulometria non unificata) per costituzione di ricarichi di massicciate e per materiale di costipamento delle massicciate (mezzanello);
- pietrischetto 15/25 per ricarichi di massicciate e conglomerati bituminosi;
- pietrischetto 10/15 per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e per pietrischetti bitumati;
- graniglia normale 5/10 per trattamenti superficiali tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;
- graniglia minuta 3/5 di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione Lavori; per trattamenti superficiali tale pezzatura di graniglia sarà invece usata per i conglomerati bituminosi ove richiesto. Dovrà comunque provenire da rocce durissime ed essere assolutamente esente da polvere. In luogo della graniglia, e con le stesse pezzature, ovvero del pietrischetto 10/15, ove non vi siano rocce idonee di elevata durezza, potranno usarsi ghiaino (3/5 e 5/10) ovvero ghiaietto 40/45. Solo per i conglomerati bituminosi di tipo chiuso si useranno aggregati fini costituiti da sabbie e additivi; le sabbie saranno passanti quasi interamente al setaccio 2 UNI 2334 e trattenute da quello 0,075 UNI 2332 con tolleranza di una percentuale massima del 10 % di rimanente sullo staccio 2 e non più del 5 % di passante allo staccio 0,075 UNI 2332 con una tolleranza di 15 % di materiale rimanente sopra tale staccio, ma passante allo staccio 0.18 UNI 2332, mentre almeno il 50 % del materiale deve avere dimensioni inferiori a 0,05 mm.
Nelle forniture di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5 % di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o siano non oltre il 10 % inferiore al limite minimo della pezzatura fissata. In tutti gli aggregati grossi, gli elementi dovranno avere spigoli vivi e presentare una certa uniformità di dimensioni nei vari sensi, non dovranno essere cioè di forma allungata o appiattita (lamellare): per quelli provenienti da frantumazione di ciottoli e ghiaia dovrà ottenersi che non si abbia più una faccia arrotondata. Per ciascuna pezzatura l’indice dei vuoti non deve superare il valore di 0,8.
Pietre naturali
I massi da impiegare nella costruzione di scogliere dovranno essere inalterabili, tenaci, privi di fratture e piani di scistosità, e la loro massa volumica P dovrà essere ≥ 2,4 g/cm3 (2400 kgf/m3), e
la massa volumica reale p dovrà essere maggiore o uguale a 2,6 g/cm3 ed il grado di compattezza C = P/p sarà maggiore o uguale 0,90. La roccia, costituente i massi non dovrà risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del R.D. 16 novembre 1939 n. 2232, relative all'accettazione delle pietre naturali da costruzione.
I massi per scogliera devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità, durabilità, essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento, e risultare inoltre inalterabili all’acqua e al gelo; il peso specifico deve essere di norma non inferiore a 2.400 kg/mc.
Il pietrame dovrà inoltre essere esente da screpolature, peli, cavità, parti alterate ed altri difetti che possano compromettere il buon esito dei lavori. Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all’abrasione e alla gelività, che la Direzione dei lavori riterrà di disporre, saranno effettuate a carico dell’Impresa, seguendo le norme in vigore per l’accettazione delle pietre naturali da costruzione. In particolare devono essere rispettati i seguenti limiti:
- resistenza alla compressione: maggiore di 800 kg/cm2;
- coefficiente di usura: minore di 1,5 mm;
- coefficiente di imbibizione: minore del 4%;
- resistenza chimica (ASTMC - 88 - 5 cicli solfato di sodio): perdita 10%;
- gelività: non gelivo
Le superfici a vista delle lastre (spessore molto minore delle altre due dimensioni con facce inferiori e superiori piane) e dei massi informi (tre dimensioni comparabili) dovranno avere colore bruno e aspetto naturale, escludendo per le stesse superfici a vista il taglio a sega e segni di perforazione per l’impiego di esplosivi.
Per le lastre la superficie a vista dovrà presentare un perimetro sufficientemente irregolare per realizzare rivestimenti delle scarpate e degli argini del tipo opus incertum o mosaico grezzo.
I massi estratti dalle cave devono essere selezionati, in relazione alle norme del presente capitolato, scartando quelli che presentano lesioni o, comunque, si presentino non idonei.
La Direzione dei lavori, secondo le esigenze, ha facoltà di dare la precedenza al carico di massi di determinata categoria; come pure può ordinare la estrazione ed il trasporto in opera di massi di una determinata categoria, anche se in cava fossero già pronti massi di altre dimensioni che, in conseguenza, dovranno rimanere in sosta.
L’Impresa, pertanto, è obbligata a corrispondere prontamente e senza pretendere indennizzo alcuno, ad ogni richiesta di manovre e di modalità esecutive più onerose. L’Impresa deve sollecitamente allontanare dal cantiere e dalla zona del lavoro quei massi che la Direzione dei lavori non ritenga idonei ad un utile impiego.
L’Appaltatore dovrà attestare, mediante idonei certificati a data non anteriore ad un anno, le caratteristiche del materiale. Tali certificati potranno altresì valere come attestazioni temporanee sostitutive nelle more dell’esecuzione delle prove di durata sui campioni prelevati.
Il controllo consisterà nella individuazione da parte dall’Ufficio di Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, di almeno cinque massi che dovranno essere singolarmente pesati.
La partita non verrà accettata se il peso di un solo masso verificato risulterà inferiore al peso minimo previsto in progetto.
Inoltre la D.L. potrà procedere al prelievo di campioni da inviare ad un laboratorio ufficiale per l'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale da porre in opera.
Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno effettuate seguendo quanto riportato al Capo II delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al X.X. 00 novembre 1939, n. 2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si farà riferimento al Capo III della stessa normativa.
Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la quantità sotto controllo, verrà scartato con totale onere a carico dell’Appaltatore.
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, inclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere
assoggettate.
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Il materiale impiegato non deve risultare gelivo.
Dovranno corrispondere alle norme di cui al X.X. xxx 00/00/0000 n. 2232 e s.m.i.. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità
Terre per la formazione dei rilevati e per gli strati della sovrastruttura
Le terre debbono identificarsi mediante la loro granulometria, i limiti di Atterberg che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale la frazione fine di una terra (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 ASTM 0,4 UNI 2332) passa dallo stato solido allo stato plastico (limite di plasticità WP) e dallo stato plastico allo stato liquido (limite di liquidità WL) nonché dall’indice di plasticità (IP, pari alla differenza tra i due limiti anzidetti). Tali limiti si determinano con le modalità di prova descritte nelle norme CNR-UNI 10014. Ai fini della classificazione e dell’impiego nei rilevati o negli strati di sottofondo, si farà riferimento alla classifica AASHTO adottata dalle norme CNR UNI 10006.
Per quanto riguarda l’impiego negli strati della sovrastruttura si farà riferimento, salvo più specifiche prescrizioni della Direzione Lavori, alle seguenti caratteristiche:
- strati di fondazione in miscela granulometrica: ghiaia (o pietrisco), sabbia, argilla; la miscela dovrà essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere passante almeno per il 50 % al setaccio da 10 mm, dal 25 % al 50 % al setaccio n. 4 ASTM, dal 20 % al 40 % al setaccio n. 10 ASTM, dal 10 % al 25 % al setaccio n. 40 ASTM, dal 3 % al 10 % al setaccio n. 200 ASTM. L’indice di plasticità dovrà essere nullo, il limite di liquidità non deve superare 25 e la xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 000 ASTM non dovrà superare i due terzi della xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 00. Inoltre, l’aggregato grosso deve essere costituito da elementi non friabili, aventi un coefficiente Deval non inferiore a 8. Se si tratta di ghiaia le cui dimensioni non consentono di ricavare materiale poliedrico di dimensioni sufficienti per eseguire la prova Deval, si eseguirà la determinazione del coefficiente di frantumazione che non dovrà essere maggiore di 180.
- strati di base in miscela granulometrica: ghiaia (pietrisco), sabbia argilla, la miscela dovrà essere completamente passante al setaccio da 25 mm, essere passante per almeno il 65 % al setaccio da 10 mm, dal 55 % al 85 % al setaccio n. 4 ASTM, dal 40 % al 50 % al setaccio n. 10, dal 25 % al 45
% al setaccio n. 40 ASTM, dal 10 % al 25 % al setaccio n. 200 ASTM. L’indice di plasticità dovrà essere inferiore a 4, il limite di liquidità non deve superare 35 e la xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 000 ASTM non dovrà superare i due terzi della xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 00 ASTM. Inoltre l’aggregato grosso deve essere costituito da elementi non friabili, aventi un coefficiente Deval non inferiore a 10. Se si tratta di ghiaia le cui dimensioni non consentono di ricavare materiale poliedrico di dimensioni sufficienti per eseguire la prova Deval, si eseguirà la determinazione del coefficiente di frantumazione che non dovrà essere maggiore di 160.
Le caratteristiche meccaniche delle miscele dovranno essere controllate con la prova CBR (Norme CNR UNI 10009). Il materiale costipato alla densità massima AASHTO modificata e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione, dovrà possedere un indice CBR maggiore di 30 per gli strati di fondazione e maggiore di 60 per gli strati di base: dopo l’immersione in acqua, non si dovranno avere rigonfiamenti in volume superiori allo 0,5 %. Per tutte le prove si farà comunque riferimento alle vigenti norme CNR; i controlli saranno eseguiti su richiesta della Direzione Lavori.
Detrito di cava e tout-venant di cava o di frantoio
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell’acqua (non plastico) ed avere un potere portante CBR (rapporto portante californiano) di almeno 30 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per materiali teneri (tufi, arenarie), in quanto la loro granulometria si modifica ed adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti; di norma la dimensione massima degli aggregati non dovrà essere superiore ai 71 mm. Per gli strati di base si farà uso di materiali lapidei duri tali da assicurare un CBR saturo di almeno 60: la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare 25 mm.
Aggregati fini per trattamenti superficiali e conglomerati bituminosi
Le rocce dalla cui frantumazione devono provenire tali aggregati devono essere compatte, uniformi
per struttura e per composizione, sane e prive di elementi decomposti od alterati da azioni atmosferiche, preferibilmente idrofobe e particolarmente dure, con assoluta preferenza alle rocce di origine ignea; nelle regioni ove queste manchino, sono accettabili i calcari solo se molto compatti, qualora siano sottoposti a prova di frantumazione.
Il coefficiente dovrà essere inferiore a 120 se il materiale sarà usato per le strade sottoposte a traffico intenso, inferiore a 140 per strade con traffico leggero.
Il coefficiente di qualità determinato con la prova normale Deval non potrà essere inferiore a 12. La resistenza all’usura sarà, di norma, al minimo pari a 0,6.
I pietrischetti o graniglie ed i ghiaioni da usare per trattamenti superficiali e conglomerati non dovranno, di norma, presentare un’idrofilia superiore a quella dei pietrischi; inoltre, non dovranno perdere alla prova di decantazione in acqua più dell’1 % del proprio peso. In essi dovrà riscontrarsi una buona adesione del legante ai singoli elementi anche in presenza di acqua.
Una prova preliminare indicativa è da effettuarsi su pietrisco avvolto ad un quantitativo di bitume pari a 70 kg/m3, mediante lo sbattimento del pietrischetto bitumato in sufficiente quantità d’acqua contenuta in adatto recipiente: la prova deve consentire di apprezzare una notevole stabilità del rivestimento bituminoso.
Per i trattamenti di irruvidimento si impiegano pietrischetti e graniglie della qualità migliore e più resistente e assolutamente non idrofili, pressoché poliedrici e con spigoli vivi taglienti. Le graniglie saranno ottenute con appositi granulatori e saranno opportunamente vagliate in modo da essere anche spogliate dei materiali polverulenti provenienti dalle frantumazioni.
Gli aggregati fini per i conglomerati bituminosi dovranno essere costituiti da sabbie naturali e di frantumazione, dure, vive e lavate aspre al tatto, povere di miche, praticamente esenti da terriccio, argilla od altre materie estranee. La perdita in peso alla prova di decantazione in acqua dovrà non superare il 2 %.
Opere di sistemazione a verde
La terra da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato e la formazione delle banchine laterali, dovrà essere terreno agrario, vegetale, proveniente da scotico fino alla profondità massima di m. 0,30. Dovrà essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea. Dovrà risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.
Concimi:
i concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale, avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica.
Semi:
per il seme l'impresa è libera di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia; dovrà però dichiarare il valore effettivo o titolo della semenza, oppure separatamente il grado di purezza ed il valore germinativo di essa.
Laterizi
I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al D.M. 14 Novembre 2008 e dovranno essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771, recare la marcatura CE in accordo con le disposizioni del suddetto Decreto.
I mattoni pieni o semipieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante, e presentare, sia all'asciutto che dopo la prolungata immersione nell'acqua, una resistenza caratteristica alla compressione non inferiore a kg 50 per cm2 (UNI 5632-65).
I mattoni pieni o semipieni di paramento dovranno essere di forma regolare, dovranno avere la superficie completamente integra e di colorazione uniforme per l'intera partita. Le liste in laterizio per rivestimenti murari (UNI 5632), a colorazione naturale o colorate con componenti inorganici, possono avere nel retro tipi di riquadri in grado di migliorare l'aderenza con le malte o possono anche essere foggiate con incastro a coda di rondine. Per tutti i laterizi è prescritto un comportamento non gelivo, una resistenza cioè ad almeno 20 cieli alternati di gelo e disgelo
eseguiti tra i + 50 e -20 °C. Saranno da escludersi la presenza di noduli bianchi di carbonato di calcio come pure di noduli di ossido di ferro.
I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno kg 16 per cm2 di superficie totale premuta (UNI 5631-65; 2105-07).
120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di kg 1 cadente dall'altezza di cm 20.
Sotto un carico di mm 50 d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole dovranno risultare impermeabili (UNI 0000-00-00-00).
Le tegole piane infine non dovranno presentare difetto alcuno nel nasello.
Materiali ferrosi
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto prescritto (UNI 2623- 29). Fusione, laminazione trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 30 maggio 1974 (allegati nn. 1, 3, 4) ed alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti.
1. Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.
2. Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a fresco e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alte- razioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la temperatura; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare.
3. Acciaio piegato a freddo – Per l’acciaio piegato a freddo dovrà essere fatto riferimento oltre al
D.M. 14 Gennaio 2008 ai contenuti delle Norme CNR 10022/84 “Profilati in acciaio formati a freddo. Istruzioni per l’impiego nelle costruzioni” ed alle Norme UNI EN 10219-1:1999 e UNI EN 10263:2003.
Acciaio per c.a.
Gli acciai per conglomerati armati normali dovranno rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.14-01-2008, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova, le condizioni di prova e il sistema per l’attestazione di conformità per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE).
L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione.
L’acciaio da cemento armato ordinario comprende:
• barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 50 mm), rotoli tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm);
• prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri ≤ 16mm per il tipo B450C;
• reti elettrosaldate (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C;
• tralicci elettrosaldati (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C.
PROPRIETÀ MECCANICHE
Le proprietà meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008).
Tab. 1 – Proprietà meccaniche secondo il D.M. 14/01/2008
Proprietà fy (N/mm2) ft (N/mm2)
ft/fy
Agt (%) fy/fy,nom
Valore caratteristico
≥ 450 α
≥ 540 α
≥ 1,13 β
≤ 1,35 β
≥ 7,0 β
≤ 1,25 β
α valore caratteristico con p = 0,95
valore caratteristico con p = 0,90
PROVA DI PIEGA E RADDRIZZAMENTO
In accordo con quanto specificato nel D.M. 14/01/2008, è richiesto il rispetto dei limiti seguenti.
Tab.2 – Diametri del mandrino ammessi per la prova di piega e raddrizzamento
Diametro nominale (d) mm
Ø < 12
12 ≤ Ø ≤ 16
16 < Ø ≤ 25
25 < Ø ≤ 50
Diametro massimo del mandrino
4d 5d 8 d
10 d
RESISTENZA A FATICA IN CAMPO ELASTICO
La proprietà di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630.
Il valore della tensione σmax sarà 270 N/mm2 (0,6 fy,nom). L’intervallo delle tensioni, 2σ deve essere pari a 150 N/mm2 per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm2 per le reti elettrosaldate. Il campione deve sopportare un numero di cicli pari a 2 x 106.
RESISTENZA A CARICO CICLICO IN CAMPO PLASTICO
La proprietà di resistenza al carico ciclico deve essere determinata sottoponendo il campione a tre cicli completi di isteresi simmetrica con una frequenza da 1 a 3 Hz e con lunghezza libera entro gli afferraggi e con deformazione massima di trazione e compressione seguente:
Tab. 3 – Prova carico ciclico in relazione al diametro
Diametro nominale (mm)
d ≤ 16
16 < 25
25 ≤ d
Lunghezza libera
5 d
10 d
15 d
Deformazione (%)
± 4
± 2,5
± 1,5
La prova è superata se non avviene la rottura totale o parziale del campione causata da
fessurazioni sulla sezione trasversale visibili ad occhio nudo.
DIAMETRI E SEZIONI EQUIVALENTI
Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devono essere in accordo con il D.M. 14/01/2008.
Tab. 4 – Diametri nominali e tolleranze
Da 6 a ≤ 8
Da > 8 a ≤ 50
Diametro nominale (mm)
± 4,5
± 6
Tolleranza in % sulla sezione
ADERENZA E GEOMETRIA SUPERFICIALE
I prodotti devono avere una superficie nervata in accordo con il D.M. 14/01/2008. L’indice di aderenza Ir deve essere misurato in accordo a quanto riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M. 14/01/2008. I prodotti devono aver superato le prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (Legge 1086).
CONTROLLI SULL’ACCIAIO
In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.2.1 e controllati con le modalità riportate nei punti 11.2.2.10 e 11.2.3.5 del citato decreto.
Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.
Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri che le lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste dal D.M. 14/01/2008.
Inoltre può essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva :
• certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204;
• certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001;
• certificato Sistema Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XXX XX XXX 00000;
• dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato di collaudo tipo 3.1);
• polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli elementi pre-saldati, pre-sagomati o pre-assemblati in aggiunta agli “Attestati di Qualificazione” dovranno essere consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine.
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato; in particolare dovrà provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio con quella riportata sui certificati consegnati. La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua il leggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere rifiutate.
CONTROLLO DI ACCETTAZIONE
Il Direttore dei Lavori è obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in cantiere, in conformità con le indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.2.10.4.
Il campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale.
All’interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si dovrà procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle forniture presenti in cantiere.
Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.
Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verrà effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio campionate, identificate mediante sigle o etichettature indelebili, dovrà essere accompagnata da una richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori.
La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovrà inoltre contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, muro di sostegno, fondazioni, strutture in elevazione ecc…).
Il controllo del materiale, eseguito in conformità alle prescrizioni del punto 11.2.2.3 di cui al precedente Decreto, riguarderà le proprietà meccaniche di resistenza e di allungamento.
Tab. 6 – Valori limite per prove acciaio
Caratteristica | Valore Limite | Note |
fy minimo | 425 N/mm2 | (450 – 25) N/mm2 |
fy massimo | 572 N/mm2 | [450x(1.25+0.02)] N/mm2 |
Agt minimo | ≥ 5.0% | Per acciai laminati a caldo |
Rottura/snervamento | 1.11 < ft/fy < 1.37 | Per acciai laminati a caldo |
Piegamento/raddrizzamento | assenza di cricche | Per tutti |
Qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore caratteristico crei una controversia, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato.
Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino.
Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto consegnato deve essere considerato conforme.
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.
Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.
Qualora all’interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione dovrà essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm.
Il controllo di accettazione riguarderà la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno un nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di snervamento e dell’allungamento; inoltre, dovrà essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo.
I controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un Centro di trasformazione o luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli descritti in precedenza. In quest’ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione attestante l’esecuzione delle prove di cui sopra.
Resta nella discrezionalità del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni (es. indice di aderenza, saldabilità).
Acciaio zincato
Profilati, lamiere e tubi in acciaio, di qualsiasi sezione, spessore o diametro, tanto in elementi
singoli quanto assemblati in strutture composte, dovranno essere zincati per immersione in zinco fuso, nel rispetto delle prescrizioni della norma UNI EN ISO 14713-2:2010 Rivestimenti di zinco - Linee guida e raccomandazioni per la protezione contro la corrosione di strutture di acciaio e di materiali ferrosi - Parte 2: Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo e UNI EN ISO 1461:2009 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova .
Lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi al metro quadrato, presente complessivamente su ciascuna faccia della lamiera, se non diversamente specificato, non dovrà essere inferiore a:
- 190 g/mq per zincatura normale
- 300 g/mq per zincatura pesante. Definizione
Per zincatura a caldo si intende la formazione di un rivestimento di zinco e/o lega zinco ferro su prodotti di ferro, acciaio o ghisa tramite immersione, dopo opportuno trattamento, in zinco fuso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto riguarda le prescrizioni concernenti il trattamento di zincatura a caldo si dovrà fare riferimento e dovrà essere conforme alle norme UNI EN ISO 1461:2009 e UNI EN ISO 14713:2010.
GENERALITÀ
I rivestimenti applicati tramite zincatura per immersione a caldo sono destinati a proteggere i prodotti di ferro e acciaio contro la corrosione. La lunghezza del periodo di protezione contro la corrosione da parte di tali rivestimenti è all'incirca proporzionale allo spessore del rivestimento. Nel caso di condizioni estremamente aggressive e/o una durata in servizio eccezionalmente lunga, possono essere richiesti rivestimenti con spessori maggiori di quelli specificati successivamente.
Le specificazioni per questi rivestimenti più spessi devono essere soggette ad un accordo tra lo zincatore e il committente, circa i mezzi per l’attuazione (per esempio, granigliatura, composizione chimica dell'acciaio, etc).
Lo spessore minimo della zincatura è indicato nel prospetto seguente:
Tab. 7 – Spessori minimi zincatura UNI EN ISO 1461:2009
Con “spessore locale del rivestimento” viene indicato il valore medio dello spessore del rivestimento ottenuto dal numero specificato di misurazioni entro un'area di riferimento per una prova magnetica o il singolo valore per una prova gravimetrica.
Con “spessore medio del rivestimento” viene indicato il valore medio dello spessore locale su un grande articolo o su tutti gli articoli nel campione per il controllo.
SPECIFICHE DEL BAGNO DI ZINCATURA
Il bagno di zincatura per immersione a caldo deve innanzitutto contenere zinco fuso. Il totale delle impurezze (che non siano ferro e stagno) nello zinco fuso, non deve essere maggiore dell’1,5% in massa, le impurezze citate sono quelle definite nella ISO 752 oppure nella EN 1179 o EN13283.
METODI PER IL CONTROLLO DELLO SPESSORE
Per determinare lo spessore della zincatura esistono metodi non distruttivi e distruttivi. Il metodo non distruttivo più generalmente utilizzato per determinare lo spessore è il metodo magnetico (vedasi EN ISO 2178). In ogni caso, si possono utilizzare altri metodi (per esempio ISO 2808, metodo elettromagnetico).
I metodi distruttivi sono: il metodo gravimetrico (vedasi EN ISO 1460), il metodo coulombometrico (vedasi EN ISO 2177) e il metodo microscopico della sezione trasversale (vedasi EN ISO 1464).
I metodi distruttivi forniscono la massa di rivestimento per area unitaria espressa in grammi al metro quadrato. Questa può essere convertita in spessore locale [micrometri (µm)] dividendola per la massa volumica nominale del rivestimento (7,2 g/cm2). Le masse di rivestimento approssimate corrispondenti agli spessori forniti nel prospetto di Tabella 7 sono indicate nella Tabella 8.
Tab. 8 – Masse minime di rivestimento
Con “massa locale del rivestimento” viene indicato il valore della massa del rivestimento ottenuto tramite una singola prova gravimetrica.
Con “massa media del rivestimento” viene indicato il valore medio delle masse del rivestimento determinato sia utilizzando un campione per il controllo selezionato in conformità con quanto indicato nel paragrafo “Campionamento” utilizzando le prove in conformità con la EN ISO 1460 o per conversione dello spessore medio del rivestimento.
CAMPIONAMENTO
Da ogni singolo ordine o singolo carico consegnato selezionato per la prova, deve essere prelevato a caso un campione di controllo per la prova dello spessore. Il numero minimo di articoli da ciascun lotto di ispezione che forma il campione per il controllo deve essere conforme al prospetto di Tabella 9.
Tab. 9 – Campioni per il controllo
Su ogni articolo devono essere scelte delle “aree di riferimento”; con “area di riferimento” viene indicata l’area entro la quale si deve eseguire uno specifico numero di singole misurazioni.
Il numero e la posizione delle aree di riferimento, e la loro dimensione per le prove magnetiche o gravimetriche, devono essere scelti tenendo conto della forma e delle dimensioni dell'(degli) articolo(i), allo scopo di ottenere un risultato che sia il più rappresentativo possibile dello spessore medio del rivestimento, o della massa per unità di area, come più opportuno. Su un articolo lungo, scelto come campione di controllo, le aree di riferimento devono essere scelte approssimativamente a 100 mm da ciascun lato e all'incirca al centro e devono comprendere l'intera sezione trasversale dell'articolo.
Il numero di aree di riferimento, dipendente dalle dimensioni dei singoli articoli nel campione di controllo, deve essere il seguente:
a) Per articoli con area superficiale significativa maggiore di 2 m2 ("grandi articoli"): si devono prendere in considerazione almeno tre aree di riferimento per ogni articolo nel campione di controllo. Su ogni articolo (preso separatamente) nel campione di controllo lo spessore medio del rivestimento, entro le aree di riferimento, deve essere uguale o maggiore dei valori di spessore medio forniti nella Tabella I.
b) Per articoli con area superficiale significativa maggiore di 10 000 mm2 e fino a 2 m2 (compresi): su ciascun articolo del campione di controllo, ci deve essere almeno un'area di riferimento.
c) Per gli articoli con area superficiale significativa da 1000 mm2 a 10000 mm2 (compresi): su ciascun articolo del campione di controllo, ci deve essere almeno un'area di riferimento.
d) Per gli articoli con area superficiale significativa minore di 1000 mm2: deve essere raggruppato un numero di articoli sufficiente per formare un'area di riferimento singola di almeno 1 000 mm2. Il numero di aree di riferimento deve essere quello riportato nell'ultima colonna del prospetto di Tab. 9 . Inoltre, il numero complessivo di articoli sottoposti a prova è uguale al numero di articoli richiesti per fornire un'area di riferimento moltiplicato per il numero appropriato preso dall'ultima colonna nel prospetto di Tab. 9, relativa alle dimensioni del lotto (o il numero complessivo di articoli zincati, se questo è minore).
In alternativa, si devono utilizzare i procedimenti di campionamento indicati dalla ISO 2859.
Nei casi b), c) e d), lo spessore di ciascuna area di riferimento deve essere uguale
o maggiore dei valori dello "spessore locale del rivestimento" forniti nel prospetto di Tabella I. Lo spessore medio su tutte le aree di riferimento nel campione deve essere uguale o maggiore dei valori dello spessore medio del rivestimento forniti nel prospetto di Tabella I.
Quando lo spessore del rivestimento di zinco è determinato tramite il metodo magnetico, in conformità con la EN ISO 2178, le aree di riferimento devono avere le caratteristiche ed essere rappresentative di quelle che sarebbero state scelte per il metodo gravimetrico.
Quando si devono prendere più di cinque articoli per comporre un'area di riferimento di almeno 1000 mm2, si deve prendere una singola misurazione magnetica per ogni articolo, nel caso esista un’area di superficie significativa adatta: in caso contrario, si deve utilizzare la prova gravimetrica.
All'interno di ciascuna area di riferimento, che dovrebbe essere di almeno 1 000 mm2, si devono
prendere un minimo di cinque letture per la prova magnetica sulle aree rivestite. Se qualcuna delle singole letture è minore dei valori forniti nel prospetto di Tab. 7, ciò è irrilevante, poiché si richiede che solo il valore medio per l'intera area di riferimento sia uguale o maggiore dello spessore locale fornito nel prospetto. Lo spessore medio del rivestimento per tutte le aree di riferimento deve essere calcolato in modo simile, sia per le prove magnetiche sia per le prove gravimetriche (EN ISO 1460). Le misurazioni dello spessore non devono essere prese su superfici tagliate o aree che siano a meno di 10 mm dai bordi, superfici tagliate a fiamma o spigoli.
Le prove devono essere effettuate alla presenza della Direzione Lavori con attrezzature e personale qualificato messi a disposizione a cura e onere dell’appaltatore. Le aree interessate da prova verranno definite in accordo con la Direzione Lavori.
Dalle prove effettuate dovrà essere steso apposito verbale a firma di laboratorio prove ufficiale che sarà fornito alla Direzione Lavori.
CRITERI DI ACCETTAZIONE
I campioni sottoposti a prova, in conformità con quanto indicato nel paragrafo “Metodi per il controllo dello spessore” per il numero appropriato di aree di riferimento, devono avere uno spessore del rivestimento non minore dei valori forniti nel prospetto di Tab. 7.
Eccetto nei casi di controversia, si devono utilizzare le prove non distruttive, a meno che il committente non accetti specificamente che gli articoli possano essere tagliati per determinare le perdite in massa del rivestimento. Se gli articoli comprendono un numero di spessori di acciaio differenti, ciascun gruppo di spessori deve essere trattato come un articolo separato e si devono applicare i relativi valori nel prospetto di Tab. 7. Se lo spessore del rivestimento in un campione di controllo non è conforme a questi requisiti, un numero doppio di articoli (o tutti gli articoli rimasti, se il numero è minore), deve essere prelevato dal lotto e sottoposto a prova. Se questo campione più grande passa, l'intero lotto di ispezione deve essere accettato. Se il campione più grande non passa il controllo, gli articoli che non sono conformi ai requisiti devono essere scartati, oppure il committente può concedere l'autorizzazione a ripetere la zincatura.
RIPARAZIONE
Le aree complessive non rivestite da sottoporre a riparazione da parte dello zincatore non devono essere maggiori dello 0,5% dell'area superficiale totale di un componente. Ciascuna area non rivestita da riparare non deve essere maggiore di 10 cm2. Se le aree non rivestite sono più grandi, l'articolo contenente tali aree deve essere nuovamente zincato, se non diversamente concordato tra committente e zincatore.
La riparazione deve avvenire mediante spruzzatura termica di zinco (es. ISO 2063) o mediante una vernice ricca di zinco, tenendo conto dei limiti pratici di tali sistemi. È inoltre ammesso l'uso di una lega di zinco in barrette. Il committente o l'utilizzatore finale devono essere messi al corrente dallo zincatore circa il metodo di riparazione.
Legnami
I legnami di qualunque specie essi siano, dovranno soddisfare, sia per le opere definitive che per quelle provvisorie, a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono stati destinati.
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi; nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.
Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e rettificati in superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.
I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale dell'elemento.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
I legnami, in genere, dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle Norme UNI in vigore.
I legnami da carpenteria dovranno presentare carico di rottura a compressione normalmente alle fibre non inferiore a 30 MPa e carico di rottura a trazione parallelamente alle fibre non inferiore a 70 MPa.
Bitumi ed emulsioni bituminose
I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 12591 - Bitumi e leganti bituminosi. Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali.
La designazione dei bitumi sarà effettuata sulla base delle classi di penetrazione a 25 °C Per gli usi stradali il campo di applicazione sarà definito dal 20/30 per l’asfalto colato, dal 35/50 e dal 50/70, per i conglomerati chiusi, dal 70/100 per i trattamenti a penetrazione ed i pietrischetti bitumati e dal 160/220 per i trattamenti a semipenetrazione. Potranno venire impiegati anche bitumi modificati o bitumi sfusi rispondenti alle norme UNI EN 14023 e EN 13924.
Le dispersioni di bitumi di petrolio in acqua ottenute con l’impiego di emulsivi (oleato di sodio ed altri saponi di acidi grassi, resinati, colle animali o vegetali) ed eventuali stabilizzanti (idrati di carbonio, colle, sostanze alluminose) per aumentare la stabilita nel tempo e al gelo, dovranno avere capacita di legare il materiale lapideo al contatto del quale si rompono e rispondere alle “Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” di cui al Fasc. n. 3/1958 CNR diffuso con Circolare del Ministero dei LL.PP. 2 aprile 1959, n. 84272.
Le norme non si applicano alle emulsioni a reazione acida ed a quelle preparate con bitumi liquidi. La classificazione è fatta con riferimento al contenuto di bitume puro e alla velocità di rottura delle stesse.
Segnaletica stradale verticale
Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, alle dimensioni nonché alle misure prescritte dal Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada (approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni). I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di acciaio di spessore non inferiore a 10/10 di mm ovvero in lamiera di alluminio semicrudo puro di spessore non inferiore a 25/10 o 30/10 di mm, secondo prescrizione e saranno rinforzati sul perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola; sul retro saranno dotati di attacchi speciali per l’ancoraggio dei sostegni.
I segnali, sia di acciaio che di alluminio, dovranno essere idoneamente trattati contro la corrosione e verniciati; in particolare il retro e la scatolatura dei cartelli saranno rifiniti in colore grigio neutro opaco.
I segnali dovranno riportare, sul retro, il nome del fabbricante, quello dell’Ente proprietario della strada e l’anno di fabbricazione.
Qualora infine i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui questi devono essere perfettamente accostati mediante angolari, in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloni zincati. La lamiera di ferro dovrà essere prima decapata e quindi fosfatizzata mediante procedimento di bonderizzazione per ottenere sulle superfici della lamiera uno strato di cristalli salini protettivi e ancoranti per la successiva verniciatura.
I sostegni saranno in ferro del tipo tubolare o ad arco nelle misure idonee al segnale; potranno essere forniti o messi in opera, a richiesta della D.L., sia sostegni trattati previa fosfatizzazione del grezzo con una mano di antiruggine e due mani di vernice a smalto colore grigio, sia sostegni
trattati con idonea zincatura a caldo.
Segnaletica stradale orizzontale
Le vernici rifrangenti per segnaletica orizzontale dovranno essere del tipo con perline di vetro premiscelate ed avere pigmento costitutivo di biossido di titanio per il colore bianco e giallo cromo per quello giallo. Le perline di vetro contenute nella vernice dovranno essere incolori e dovranno avere un diametro compreso tra 66 ÷ 200 micron; la quantità in massa dovrà essere non inferiore al 33%.
Le vernici rifrangenti dovranno possedere le proprietà adesive nei riguardi di tutti i tipi di pavimentazione; dovranno altresì possedere ottima resistenza all’usura del traffico, alle soluzioni saline ed agenti atmosferici in generale. In particolare le proprietà rifrangenti non dovranno subire decadimenti fino al completo consumo.
Le qualità delle vernici dovranno comunque essere comprovate con referenze e certificazioni di laboratorio. Si richiama la norma: UNI EN 1436 - Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada.
Geotessili non tessuti
Il geotessile sarà composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene di prima qualità (escluso fibre riciclate), in filamenti continui, coesionate mediante agugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti termici, o aggiunta di componenti chimici. Il geotessile dovrà essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici, imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi, resistente ai raggi UV e dovrà avere ottima stabilità dimensionale.
Il geotessile dovrà svolgere principalmente le funzioni di separazione di materiali, filtro e protezione. Il geotessile dovrà essere resistente ai raggi UV possedere le seguenti proprietà minime:
Tab. 10 Caratteristiche tessuti non tessuti
Proprietà | Massa areica 400g/mq (ISO 9864) | Massa 200g/mq 9864) | areica (ISO | Certificato richiesto |
Resistenza a [kN/m] | trazione | 29 (tolleranza 2.9) | 14 (tolleranza 1.9) | Prova di laboratorio secondo ISO 10319 |
Resistenza a punzonamento statico [N] | 4850 (tolleranza 435) | 2350 235) | (tolleranza | Prova di laboratorio secondo ISO 12236 |
Resistenza punzonamento [mm] | a statico | 7 (tolleranza 1.5) | 14 (tolleranza 2.1) | Prova di laboratorio secondo ISO 13433 |
Permeabilità normale al piano [l/mq/sec] | 58 | 90 | Prova di laboratorio secondo ISO 11058 | |
Apertura dei pori O90 [mm] | 100 ±20 | 75 ±20 | Prova di laboratorio secondo ISO 12956 |
Geotessile in polipropilene per fondazione di piste di servizio
Il geotessile è realizzato in fibre di polipropilene. La resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine dovrà essere non inferiore a 16 kN/m nella direzione longitudinale e trasversale (tolleranza -2kN/m), con un allungamento a rottura del 15-16% (tolleranza +3%) (UNI EN ISO 10319). La resistenza al punzonamento (CBR) dovrà essere maggiore di 2,3 kN (tolleranza -0,5 kN) (UNI EN ISO 12236).
Per le modalità di accettazione si rimanda al successivo punto “Accettazione dei geosintetici”.
Geocompositi bentonitici
Il geocomposito bentonitico sarà costituito da due geotessili tessuti in PP, che racchiudono uno strato di bentonite calcica ad elevata prestazione, entrambi dovranno essere rivestiti con uno strato ruvido ad elevato indice d’attrito, aventi una massa areica di circa 450 g/m2 ciascuno. La bentonite
calcica in polvere sarà distribuita in ragione di 10.000 g/m2 su un geotessile intermedio molto poroso di 60 g/m2, avente funzione di trattenere in maniera uniforme lo strato di bentonite. Tutti gli strati devono essere saldamente uniti mediante linee di cuciture parallele. La tensione nominale di rottura dovrà essere non inferiore a 20 kN/m nella direzione longitudinale, ed a 30 kN/m nella direzione trasversale, cui dovrà corrispondere una deformazione non superiore al 25% in entrambe le direzioni. La resistenza al punzonamento CBR dovrà essere ≥ 3.000 N, e lo spessore in condizione asciutta dovrà essere ≥ 10,0 mm. Il coefficiente di permeabilità Kv con il materiale sottoposto a 35 kPa di sovraccarico e gradiente idraulico i=150 dovrà essere ≤ 7 x 10-11 m/s (ASTM D 5887).
Per le modalità di accettazione si rimanda al successivo punto “Accettazione dei geosintetici”.
Accettazione dei geosintetici
Ogni rotolo di geosintetico fornito in cantiere dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la norma EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito, nonché marcatura CE in conformità alla normativa europea.
L’Appaltatore, prima della posa in opera dei geosintetici, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati rilasciati dal costruttore che attestino i quantitativi acquistati, il lotto di produzione e la rispondenza del materiale ai requisiti indicati negli elaborati progettuali. In mancanza di certificati sul materiale rilasciati da istituti indipendenti ed in vigore al momento della fornitura, l’Appaltatore dovrà far eseguire da un laboratorio accreditato per geosintetici, con le stesse modalità, le prove su campioni prelevati in cantiere dietro indicazione ed in presenza della Direzione Lavori per la prima fornitura di materiale fino a 5.000 m2. Oltre questa quantità, e per ogni fornitura successiva di geosintetico, per lotti singoli fino a 5.000 m2, l’Appaltatore dovrà presentare un ulteriore certificato di prova. Il prelievo e l’onere delle prove saranno a carico dell’Appaltatore, che dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari ed il personale idoneo ad effettuare tali operazioni. Se i risultati delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrà scartato. Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con l’Appaltatore; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere collaudata.
L’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle su campioni prelevati in corso d’opera, da inviare ad un laboratorio individuato dalla Direzione Lavori. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendo gli stessi di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. Il prelievo e l’onere delle prove saranno a carico dell’impresa appaltante, che dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari ed il personale idoneo ad effettuare tali operazioni.
In caso di non rispondenza ai requisiti minimi riportati nel presente Capitolato, l’Appaltatore è obbligato a suo totale carico ed onere al ritiro immediato del materiale dal cantiere e, se si rendesse necessario, alla demolizione delle opere costruite.
Prodotti per opere di impermeabilizzazione - Membrane a base di elastomeri e di elastomeri
Tipologie
I tipi di membrane base di elastomeri e di plastomeri sono:
- membrane in materiale elastomerico senza armatura (si definisce materiale elastomerico un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);
- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura (si definisce materiale elastomerico un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego, ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate);
- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura;
- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità,
reticolato o non, polipropilene);
- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura;
- membrane polimeriche accoppiate (membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi casi, quando la parte accoppiata all’elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore).
Classi di utilizzo
Le classi di utilizzo delle membrane base di elastomeri e di plastomeri sono le seguenti:
- classe A: membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio bacini, dighe, sbarramenti, ecc.);
- classe B: membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio canali, acquedotti, ecc.);
- classe C: membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc);
- classe D: membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce;
- classe E: membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.);
- classe F: membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
Nell’utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche caratteristiche comuni a più classi.
Accettazione
Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri devono rispettare le caratteristiche previste dalle varie parti della norma UNI 8898, anche se attualmente ritirata senza sostituzione.
Normativa di riferimento
Si rinvia alla normatva generale di cui al paragrafo 1, punto 3 della premessa.
UNI EN 13707: 2013 Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristche.
UNI EN 1297:2005 Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di bitume, plastca e gomma per l impermeabilizzazione di coperture - Metodo di invecchiamento artficiale tramite esposizione combinata di lunga durata alle radiazioni UV, alla temperatura elevata e all'acqua.
UNI 11333-1:2009 Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli addetti - Parte 1: Processo e responsabilita
UNI 11333-2:2010 Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli addetti - Parte 2: Prova di abilitazione alla posa di membrane bituminose
UNI 11333-3:2010 Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli addetti - Parte 3: Prova di abilitazione alla posa di membrane sintetche di PVC o TPO
Tubazioni in genere
Generalità
Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" del capitolo "Qualità dei Materiali e dei Componenti" esse devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche.
Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano
anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.) del capitolo "Tubazioni" tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.
La verifica e la posa in opera delle tubazioni sarà conforme al Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985. A tale scopo l'Impresa, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero accesso, nella propria azienda, agli incaricati dell'Amministrazione appaltante perché questi possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.
Prima di ordinare i materiali l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, eventuali illustrazioni e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo disegni e campioni.
All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:
- marchio del produttore;
- sigla del materiale;
- data di fabbricazione;
- diametro interno o nominale;
- pressione di esercizio;
- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);
- normativa di riferimento Segnalazione delle condotte:
Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito nastro di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.
Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.
Ordinazione
L'Appaltatore effettuerà l'ordinazione delle tubazioni entro il termine che potrà stabilire la Direzione dei Lavori e che sarà comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale.
L'Appaltatore invierà alla Direzione dei Lavori, che ne darà subito comunicazione alla Stazione Appaltante, copia dell'ordinazione e della relativa conferma da parte della Ditta fornitrice, all'atto rispettivamente della trasmissione e del ricevimento.
L'ordinazione dovrà contenere la clausola seguente o equipollente.
"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione, libero accesso nella sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dalla Stazione Appaltante appaltatrice dei lavori ad eseguire i controlli e le verifiche che esse richiedessero, a cura e spese dell'Appaltatore, sulla corrispondenza della fornitura alle prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati.
Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche interne delle tubazioni poste in opera".
L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sarà in ogni caso accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformità della fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione dell'avvenuto collaudo e l'indicazione dei valori ottenuti nelle singole prove.
I risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuate in stabilimento a controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia l'Appaltatore e sia la Direzione dei Lavori od altro rappresentante della Stazione Appaltante e le quali comunque si svolgeranno sotto la piena ed esclusiva responsabilità della Ditta fornitrice, saranno valutati con
riferimento al valore della pressione nominale di fornitura PN.
L'Appaltatore richiederà alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare verrà consegnato alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalità di posa in opera della tubazione.
Accettazione delle tubazioni - Marcatura
L'accettazione delle tubazioni è regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, del D.M. 6 aprile 2004, n. 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” nonché delle istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n.27291 e, per i tubi in cemento armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti per le strutture in cemento armato, in quanto applicabili.
Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella I, per tubi di adduzione in pressione (acquedotti) e II, per le fognature.
Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente l'anno di fabbricazione; le singole paratie della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.
La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare sulle tubazioni fornite in cantiere - oltre che presso la fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterrà necessario, secondo le prescrizioni di questo capitolato e le disposizioni della Direzione dei Lavori.
Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI EN 10311, UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI EN 13160-1.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Rivestimento interno
Il rivestimento interno delle tubazioni non deve contenere alcun elemento solubile in acqua né alcun prodotto che possa dare sapore od odore all'acqua dopo un opportuno lavaggio della condotta.
Per le condotte di acqua potabile il rivestimento interno non deve contenere elementi tossici.
Tipi di giunti
Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi particolari (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti:
- Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo la norma UNI EN 1092-1.
- Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1.
- Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI EN 1092-1.
- Giunto Victaulic, automatico (che è di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per condotte provvisorie e per tracciati accidentali).
- Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Xxxxxxx), costituito da un manicotto (botticella) e da due flange in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di gomma a sezione circolare, da impiegare per la giunzione di tubi con
Apparecchiature idrauliche
Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle vigenti norme UNI.
Su richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà esibire, entro 15 gg dalla data della consegna (o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta
costruttrice, i loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei, potrà fare sottoporre a prove di fatica nello stabilimento di produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a carico dell'Appaltatore.
L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti.
Tubazioni in ghisa sferoidale
Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2008 e conformi alla norma EN 545.
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: 420 MPa
allungamento minimo a rottura: 10% durezza Brinell: ≤ 230 HB
La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri.
Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545.
I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma.
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma.
Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo “European Cooperation for accreditation (EAC)
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78).
Le tubazioni dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo “European Cooperation for accreditation (EAC).Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC con certificato in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo “European Cooperation for accreditation (EAC)”.
Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da uno strato aderente di polietilene applicato in conformità alle norme EN 545 ed EN 14628 e per il quale dovrà essere esibito il certificato di conformità alle suddette norme in originale o in copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo “European Cooperation for Accreditation (EAC)”. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno bicchiere) il rivestimento sarà costituito da uno strato di vernice epossidica allo zinco applicata per proiezione.
La classe di Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere almeno pari a: DN 60 – 300 40 bar
DN 350-600 30 bar
Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti:
DN 60 ÷ 300 5°
DN 350 ÷ 600 4°
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545, paragrafo 6.5.2, prospetto 14.
Sono previste anche tubazioni in ghisa sferoidale con rivestimento interno in resina termoplastica prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e potranno essere posate con oppure senza manicotto di protezione.
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: carico unitario di rottura a trazione: 420 MPa
allungamento minimo a rottura: 10% durezza Brinell: ≤ 230 HB
La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri.
La classe di Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere almeno pari a: DN 00-000-000 25 bar
Da DN 150 a 300 40 bar
Da DN 350 a 600 30 bar
Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti:
DN/OD 00-000-000-000 6°
DN 150 ÷ 300 4°
DN 350 ÷ 600 3°
Per i DN 00-000-000-000 (OD 90 – 110 – 125-160) I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000 compatibile con i tubi in PVC conformi alla EN 1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene conformi alla EN 12201-2003. La giunzione dei tubi avverrà a mezzo di anello di gomma.
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM, conforme alla norma EN 681-1, e rinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma.
Le tubazioni dovranno inoltre essere rivestite internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron.
Per i DN da 150 a 600 I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma.
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma.
Per antisfilamento:
Il trasferimento degli sforzi assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto mediante inserti metallici annegati nella guarnizione di cui sopra, che aderiranno sulla estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà messa in pressione.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78).
Le tubazioni dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma
Tutte le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron.
MANICOTTO DI PROTEZIONE
Il manicotto in polietilene è una pellicola tubolare di polietilene a bassa densità, infilato e fissato al momento della posa sul tubo di ghisa da proteggere. Esso interviene come complemento del rivestimento di base dei tubi (zinco più vernice) nei casi di terreni altamente corrosivi o dove esistano correnti vaganti.
Il manicotto in polietilene si presenta sotto forma di una pellicola tubolare in Pebd (polietilene a bassa densità), infilato sull’elemento da proteggere e fissato su questo a mezzo :
- di nastro adesivo plastificato, ad ogni estremità,
- di legature intermedie.
La tecnica del manicottaggio consiste nell’utilizzare un manicotto per la canna (messo in opera fuori scavo) e un manicotto per il giunto (messo in opera nello scavo, dopo l’accoppiamento dei tubi). La compartimentazione così ottenuta rinforza l’efficacia della protezione.
Prima del manicottaggio, i tubi e i raccordi devono essere il più asciutti e puliti possibile. Evitare in particolare la presenza di terra tra il tubo e il manicotto.
Il letto di posa, così come il terreno naturale o il materiale di rinterro a contatto con il tubo, devono essere composti di elementi granulari in modo da non danneggiare il manicotto in polietilene durante la posa o durante l’esercizio (carico della terra, peso della condotta piena, carichi mobili).
Il manicotto in polietilene deve essere applicato a perfetta regola d’arte sulla condotta (importanza della piega e delle legature).
Il rivestimento realizzato dal manicotto della canna e dal manicotto del giunto deve assicurare la continuità totale della protezione.
La piega deve essere sempre realizzata sulla generatrice superiore del tubo al fine di limitare i possibili rischi di danneggiamento del manicotto durante il rinterro.
Non utilizzare manicotti strappati ed evitare di danneggiarli al momento del rinterro. I piccoli strappi possono essere riparati con nastro adesivo. Strappi più grandi possono essere riparati utilizzando pezzi di manicotto
supplementare. Questi dovranno essere di lunghezza sufficiente a coprire tutta la zona danneggiata e dovranno essere applicati con la stessa procedura dei manicotti del giunto.
Immagazzinare i manicotti in polietilene al riparo della luce e del calore. Preparazione dei manicotti:
Tagliare i manicotti della canna e del giunto secondo le dimensioni. Manicottaggio della canna:
Prima della discesa nello scavo, sollevare il tubo al centro e infilare dall’estremità liscia del tubo il manicotto piegato a fisarmonica.
Col tubo appoggiato su due ceppi di legno, stendere il manicotto su tutta la lunghezza del tubo e fissarlo con cura sulla canna realizzando la piega sulla generatrice superiore del tubo stesso. Il manicotto non deve formare delle tasche.
Fissare la piega con nastro adesivo.
Fissare sulla canna le estremità del manicotto utilizzando nastro adesivo su tutta la circonferenza del tubo, a cavallo fra la canna e il manicotto, in maniera da ottenere un rivestimento stagno.
Aggiungere una legatura intermedia (filo d’acciaio plastificato) ogni 1.5 metri. Infilare il manicotto del giunto.
Calare il tubo nello scavo.
Eseguire la giunzione dei tubi. La piega deve sempre restare sulla generatrice superiore. Manicottaggio del giunto:
Sfilare il manicotto sulla giunzione. Si avrà avuto cura di preparare una nicchia sufficientemente larga al fine di permettere agevolmente l’applicazione del manicotto (passaggio del nastro adesivo e delle legature).
Piegare il manicotto sistemandolo il meglio possibile da una parte e dall’altra del giunto, ricoprendo il manicotto della canna dalle due parti del giunto (la piega deve sempre essere realizzata sulla generatrice superiore del tubo).
Fermare il manicotto con una legatura il più vicino possibile alla controflangia (per il giunto EXPRESS) o al fronte del bicchiere (per il giunto RAPIDO).
Xxxxxxx le estremità sul manicotto della canna, a monte e a valle del giunto, utilizzando nastro adesivo disposto su tutta la circonferenza, al fine di formare un rivestimento stagno.
L'assemblaggio successivo dei manicotti della canna e dei manicotti del giunto deve formare una protezione continua.
Raccordi in ghisa sferoidale.
I raccordi in ghisa sferoidale dovranno essere prodotti in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000.
Per i DN 00-000-000 (OD 90 – 110 – 125) I raccordi dovranno avere le estremità a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000 compatibile con i tubi in PVC conformi alla EN 1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene conformi alla EN 12201-2003. La giunzione dei raccordi avverrà a mezzo di anello di gomma e/o flangia con foratura conforme alla norma EN 1092-2.
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM, conforme alla norma EN 681-1, e rinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma.
Il rivestimento esterno ed interno dei raccordi sarà costituito da uno strato di polvere epossidica alimentare di colore blu 250 micron di spessore (conforme alla norma EN 14901-2006).
Per i DN da 150 a dn 600 I raccordi dovranno avere le estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anelli in gomma e/o a flangia con foratura conforme alla norma EN 1092-2.
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo meccanico con controflangia e bulloni, il cui serraggio assicura la tenuta di una guarnizione in elastomero, conforme alle norme EN 681-1 all’interno di un bicchiere.
Il rivestimento esterno e interno dei raccordi DN 60 - 600 mm sarà costituito da uno strato di vernice epossidica applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78).
SARACINESCHE in ghisa sferoidale a cuneo gommato
Corpo, coperchio e cuneo dovranno essere realizzati in ghisa sferoidale GS400-15, oppure in GS500-7 conformemente alla norma XXXXX0000:2009 Il corpo a passaggio integrale dovrà essere privo di cavità. Sul corpo valvola dovranno essere riportati direttamente per fusione le indicazioni di DN, PN, e tipo di ghisa sferoidale. La valvola dovrà essere identificata attraverso la conformità alla norma UNIEN19:2002. Pertanto anche le indicazioni supplementari andranno indicate su apposita etichetta.
A passaggio totale e rettilineo: Nessun restringimento del passaggio nominale e a valvola aperta il cuneo non dovrà ostruire, neanche parzialmente, il passaggio;
Il xxxxx xxxx interamente rivestito con gomma sintetica vulcanizzata atossica (EPDM, Perbunan, Nitrile o equivalente) atta a fornire le massime garanzie di durata e di resistenza all’invecchiamento e all’abrasione. Il xxxxx xxxx dotato, nella sua parte inferiore, di un orifizio di scarico dell’acqua, atto ad evitare rischi da gelo e inopportuni ristagni. Per non avere interruzioni del rivestimento il collegamento cuneo-asta di manovra dovrà essere realizzato mediante dado indipendente. Anche l’interno del foro di scarico e passaggio dovrà essere completamente rivestito col medesimo processo di vulcanizzazione.
L’albero di manovra dovrà essere realizzato in acciaio inossidabile (13% di cromo) a norma UNI EN 10088-1:2005 ottenuto per forgiatura a freddo. La madrevite sarà in idoneo materiale antifrizione, in grado di evitare qualsiasi pericolo di grippaggio nel contatto con l’acciaio della vite. E’ da preferire la filettatura ottenuta con rollatura piuttosto che con asportazione di materiale.
Il collegamento corpo-coperchio sarà preferibilmente del tipo anticorrosione senza bulloneria. In alternativa potrà essere utilizzato il collegamento mediante viti in acciaio inossidabile di qualità non inferiore a X5CrNiMo1713 a norma UNI EN 10088-1:2005, oppure mediante viti d’acciaio del tipo a scomparsa in idonei alloggiamenti all’interno del coperchio e interamente ricoperti di materiale plastico inerte.
Guarnizione di tenuta fra corpo e coperchio atossica e idonea per uso potabile
Tenuta fra coperchio e albero mediante due o più guarnizioni toroidali (O-Ring), atossiche, idonee per uso potabile; ulteriore guarnizione di gomma sintetica, atossica, idonea per uso potabile, alloggiata al di sotto del collegamento meccanico fra coperchio ed albero che consenta una tenuta ausiliaria mediante l’azione di compressione provocata dal cuneo completamente aperto. Dovrà pertanto essere consentita la rapida sostituzione degli organi di tenuta sotto pressione senza interrompere l’utilizzo della condotta in conformità alla norma ISO 7259:1988.
Verniciatura interna ed esterna con trattamenti epossidici a caldo, conforme al trasporto di acqua potabile secondo DM174:2004, del tipo a spessore minimo a 250 micron.
Lo spessore e la stabilità chimica del rivestimento dovranno superare le seguenti verifiche:
> Test di uniformità e porosità (holiday test): Controllo con spazzola elettrica. Questo test permette il rilevamento delle porosità (pin-holes o holidays) presenti nei rivestimenti dielettrici (di tipo isolante) su substrati conduttivi, tramite lo scintillografo. La norma prevede che la presenza dei micro fori è tollerabile solo in prossimità degli spigoli e dei fori della valvola.
> Test dello spessore: Controllo con spessimetro. Lo spessore minimo di 250 micron deve essere rilevato in diversi punti della valvola anche e soprattutto nelle parti più critiche (ad esempio nelle zone di attacco tra le flange e il corpo, nei punti interni alla valvola).
> Test di reticolazione: Controllo con applicazione di reagente chimico. La verniciatura non può venire dilavata o erosa.
> Test di resistenza agli urti. Il test è realizzato lasciando cadere una biglia di acciaio rettificata (diametro 25 mm) da 1 metro di altezza. La vernice si schiaccia ma non si deve fratturare.
La funzionalità e i requisiti prestazionali dovranno essere conformi alle norme UNI EN1074-1:2001 e UNI EN1074-2:2004. La conformità a questa normativa garantisce che le valvole siano rispondenti ai requisiti generali e di attitudine all’impiego (prestazioni) previsti dalla norma stessa. In particolare:
> regolamentazione dei valori minimi di funzionalità:
» velocità massima del flusso
» coppia massima e minima di xxxxxxx
» durata minima (numero cicli di manovra)
» resistenza a flessione
» temperatura massima dell’acqua
> collaudi specifici in fabbrica
Collaudo in stabilimento: La saracinesca dovrà essere sottoposta dal produttore a prova di tenuta dell’involucro a 1,5 x PN (bar) e prova di tenuta del cuneo a 1,1 x PN (bar) su ambedue i lati in conformità alla norma UNI EN 12266-1e2:2004 (in alternativa secondo norma ISO 5208:2008)
Ad insindacabile giudizio del committente, alcuni pezzi verranno periodicamente sottoposti a delle verifiche attestanti la rispondenza del materiale fornito dal punto di vista qualitativo-funzionale, con quanto previsto dalle norme citate e dalle presenti specifiche.
La foratura delle flange dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1092-2:1999 (oppure ISO 7005- 2:1988)
Lo scartamento a corpo ovale dovrà essere conforme alla norma UNI EN 558:2008 (oppure ISO 5752:1982).
La fornitura dovrà essere accompagnata da:
> Certificazione di prodotto (rilasciato da organismo di parte terza accreditato secondo norme UNI CEI 45000)
> Certificati relativi ad alimentarietà e potabilità (DM174/04, KTW, WRC, ACS o equivalenti) per le parti applicabili (verniciatura, parti in gomma, albero di manovra ecc.)
> Certificato del produttore per la conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008
> Certificato del produttore per la conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 La saracinesca sarà fornita ad albero nudo senza organi di comando
Il fornitore metterà a disposizione del committente uno o più campioni da sottoporre a test e tutta la documentazione relativa al prodotto fornito.
Elenco delle norme in capitolato:
UNI EN 1074-1:2001
Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Requisiti generali
EC 1-2004 UNI EN 1074-1:2001
Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Requisiti generali
UNI EN 1074-2:2004
Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Parte 2: Valvole di intercettazione
UNI EN 12266-1:2004
Valvole industriali - Prove su valvole - Prove in pressione, procedimenti di prova e criteri di accettazione - Requisiti obbligatori
UNI EN 12266-2:2004
Valvole industriali - Prove su valvole - Prove, procedimenti di prova e criteri di accettazione - Requisiti supplementari
UNI EN 1563:2009
Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale UNI EN 10088:2005
Acciai inossidabili – Parte 1: Lista degli acciai inossidabili UNI EN 19:2002
Valvole industriali - Marcatura delle valvole metalliche UNI EN 558:2008
Valvole industriali - Scartamenti delle valvole metalliche impiegate su tubazioni flangiate - Valvole designate per PN e per classe
UNI EN 1092-2:1999
Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Flange di ghisa
EC 1-2004 UNI EN 1171:2004
Valvole industriali - Valvole a saracinesca di ghisa ISO 7259:1988
Predominantly key-operated cast iron gate valves for underground use ISO 5752:1982
Metal valves for use in flanged pipe system – FTF and CTF dimensions ISO 7005-2:1988
Metallic flanges – Part 2: Cast Iron Flanges ISO 5208:2008
Industrial valves – Pressure testing of metallic valves UNI EN ISO 9001:2008
Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti UNI CEI EN 45011:1999
Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti. UNI EN ISO 14001:2004
Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
Tubazioni in polietilene
Definizione
Le presenti norme si riferiscono a tubi a sezione circolare, fabbricati con polietilene ad alta densità (PE ad) in esecuzione estrusa a parete piena, opportunamente stabilizzato, normalmente con nerofumo.
Requisiti
I tubi e i pezzi speciali dovranno essere destinati alla distribuzione dell’acqua potabile e avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 12201-1÷5, Istituto Italiano dei Plastici 312 - D.M. n. 174 del 06/04/2004. Tale idoneità deve essere esplicitamente dichiarata e garantita per iscritto dal costruttore dei tubi e dei pezzi speciali. Dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche".
La Stazione Appaltante si riserva di far effettuare controlli di atossicità in laboratori certificati. L'Appaltatore rimane comunque unico responsabile, anche nel tempo, dell'idoneità igienica dei tubi da esso forniti.
Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali richieste, non riportare abrasioni o schiacciamenti
La materia prima da impiegare per l’estrusione del tubo, deve essere in polietilene vergine al 100%, risultante anche da attestato rilasciato dalla Ditta produttrice, prodotta da primari e riconosciuti produttori europei e derivata esclusivamente dalla polimerizzazione, o copolimerizzazione, dell’etilene, stabilizzata ed addizionata dal produttore stesso della resina di opportuni additivi, uniformemente dispersi nella massa granulare. Tali addittivi (antiossidanti, lubrificanti, stabilizzanti, carbon black) vengono dosati e addizionati al polimero dal produttore di resina in fase di formazione del compound, e sono destinati a migliorare le performances di trafilatura, iniezione, resistenza agli agenti atmosferici ed invecchiamento del prodotto finito. Tali additivi devono risultare uniformemente dispersi nella massa granulare e, per il carbon black, devono essere rispettati i parametri di dispersione e ripartizione stabiliti dalle norme UNI di riferimento, nonché il contenuto (2÷2.5% in peso). Il compound, all’atto dell’immissione nella tramoggia di carico dell’estrusore, deve presentare un tenore massimo di umidità non superiore a 300 ppm. Le materie prime utilizzate dovranno essere comprese nell’elenco di quelle omologate dall’IIP (Istituto Italiano dei Plastici).
Il tubo PE dovrà avere n. 8 linee di riconoscimento e saranno formate esclusivamente per coestrusione e dovranno essere di colore blu. Il materiale utilizzato per la coestrusione sarà possibilmente omologo, o quanto meno compatibile per MRS, con il materiale utilizzato per l’estrusione del tubo.
Non è ammesso l’impiego anche se parziale di:
compound e/o materiale base ottenuto per rigenerazione di polimeri di recupero anche se selezionati;
compound e/o materiale base ottenuto per ri-masterizzazione di materiali neutri e addizionati successivamente con additivi da parte del produttore del tubo o aziende diverse dal produttore di materia prima indicato in marcatura;
lotti di compound provenienti da primari produttori europei, ma dagli stessi indicati come lotti caratterizzati da parametri, anche singoli, (MFI, massa volumica, umidità residua, sostanze volatili, etc.) non conformi al profilo standard del prodotto;
la miscelazione pre-estrusione tra compound chimicamente e fisicamente compatibili ma provenienti da materie prime diverse, anche se dello stesso produttore;
l’impiego di materiale rigranulato di primo estruso, ottenuto cioè dalla molitura di tubo già estruso, anche se aventi caratteristiche conformi alla presente specifica.
La materia prima e i tubi devono essere controllati secondo i piani di controllo sotto indicati, nei quali sono riportati i metodi di prova e la frequenza minima:
Il contenuto d’acqua della materia deve essere inoltre misurato (mediante determinazione coulometrica di Xxxx Xxxxxx), prelevando un campione dalla tramoggia di carico dell’estrusore, con cadenza giornaliera.
Tali requisiti dovranno essere l’oggetto di apposito attestato rilasciato dalla Ditta produttrice e dai i relativi certificati di analisi .
Le tubazioni devono essere in possesso delle certificazioni di conformità ai seguenti riferimenti normativi, rilasciate da organismi accreditati secondo XXX XX 00000:
UNI EN 12201-2 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua e per scarico e fognature in pressione – Polietilene (PE) – Parte 2: Tubi”
UNI EN 1622 “Qualità dell’acqua - Determinazione della soglia di odore (TON) e della soglia di sapore (TFN)”
PAS 1075 “Pipes made from polyethylene for alternative installation techniques – Dimensions, technical requirements and testing”
L’Azienda committente potrà esercitare nei confronti del produttore di tubi, a sua esclusiva discrezione, le seguenti azioni ispettive ed i seguenti controlli:
1. accesso in qualsiasi momento della produzione agli stabilimenti di produzione;
2. prelievo, in qualsiasi momento della produzione, di campioni di tubo e/o di materia prima, sia in tramoggia di alimentazione dell’estrusore, sia da sacchi o da silos di stoccaggio:
3. esecuzione, in presenza di delegati della committente, di qualsiasi delle prove previste al precedente punto 3:
4. analisi di corrispondenza quali e quantitativa tra tubo e compound dichiarato in marcatura e/o analisi dei traccianti caratteristici dei compound da delegare al produttore di materia prima.
Le spese relative ai controlli di qualità sono ad esclusivo carico del fornitore qualora siano effettuate presso il Laboratorio dello stesso. Saranno inoltre a carico del fornitore gli oneri derivanti dall’eventuale ritiro di tubi già consegnati alla committente ma risultati non conformi a seguito degli
esiti delle prove previste. In caso di non rispondenza delle forniture alle specifiche della committente e a quanto dichiarato sulla marcatura del tubo, e in caso di incapacità del fornitore di eseguire in proprio le prove previste, la committente ha la facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto e di richiedere l’eventuale rifusione del danno come previsto dall’art. 1497 del Codice Civile.
La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o meccanica, a caldo, indelebile. Essa conterrà come minimo:
1. nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto;
2. marchio di conformità IIP-UNI
3. tipo di materiale: PE 100 RC;
4. normativa di riferimento;
5. diametro nominale;
6. pressione nominale, SDR (Standard Dimention Ratio), Spessore;
7. codice identificativo della materia prima come dalla tabella dell’IIP;
8. data di produzione.
Ulteriori parametri in marcatura potranno essere richiesti dalla committente al fornitore. I tubi in rotoli devono inoltre riportare, ad intervallo di 1 metro lungo il tubo, un numero progressivo indicante la lunghezza metrica dello stesso.
I tubi possono essere in rotoli per diametri fino a ø est. mm 63; gli altri devono essere in barre di lunghezza non inferiore ai m 6, con tappi di protezione alle testate..
I tubi devono essere a testate lisce per giunzione con polifusione e con manicotti elettrici autosaldanti o con bigiunti.
Tubi in PVC
Tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido) per scarichi interrati non a pressione rispondenti alle norme UNI EN 1401-2, contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici, con giunto del tipo a bicchiere a tenuta mediante guarnizione elastomerica torica o a labro conforme alla UNI EN 681.
I tubi vengono di norma forniti in barre della lunghezza utile di metri lineari 6 o 12; previa accettazione della direzione dei lavori possono comunque essere forniti -parzialmente- anche in barre della lunghezza utile di metri lineari 3, 2 o 1.
Su ogni tubo devono essere impressi, in maniera leggibile ed indelebile:
- tipo di materiale;
- marchio di fabbrica;
- anno di fabbricazione;
- diametro esterno. Condizione di impiego:
TIPO UNI SN 4 o SN8, Cod. UD:
- Temperatura massima permanente 40° C;
- Xxxxxxx ricoprimento del terreno, misurato a partire dalla generatrice superiore del tubo, non superiore a mt. 6;
- Traffico stradale pesante non superiore a 18 t/asse;
- Posa in trincea larga o stretta. TIPO UNI SN 2, Cod. U:
- Temperatura massima permanente 40° C;
- Xxxxxxx ricoprimento del terreno, misurato a partire dalla generatrice superiore del tubo, non superiore a mt. 4;
- Traffico stradale medio leggero non superiore a 12 t/asse;
- Posa in trincea stretta.
I tubi in PVC devono presentare superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarità e difetti, sezione compatta ed esente da cavità o da bolle. Possono essere di colore grigio (RAL 7037) o di colore rosso mattone (RAL 8023).
La mescolanza a base di PVC idonea alla fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche più significative:
- Massa volumetrica: 1,37÷ 1,50 kg/dm³;
- Carico unitario a snervamento: > = 48 Mpa (480 kgf/cm²);
- Modulo di elasticità: ~ 3000 Mpa (30000 kgf/cm²);
- Resistenza elettrica superf.: > = 10¹²Ω
- Coefficiente di dilatazione: 60 ÷ 80x10¯º K¯¹ (°C¯¹)
- Conduttività termica: ~ 0,15 W (m.k) [0,13 Kcal/(m.h.°C)];
- Allungamento a snervamento: <= 10% Sono prescritti i seguenti requisiti:
- Tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi e/o dei giunti
- Non si devono manifestare perdite
- Tensioni interne: Variazione massima ± 3% sulla lunghezza Resistenza alla pressione interna:
- Non si devono manifestare rotture nelle condizioni di prova indicate
- Deformazione diametrale: Inferiore al 5%
Le prove sulla produzione ordinaria e le prove verranno eseguite conformemente alle norme DIN 4033 e UNI EN 1610.
Prima di procedere alla posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
Movimentazione
Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le particolari prescrizioni contenute nelle raccomandazioni I.I.P.
Trasporto
Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi devono essere appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico.
I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti.
Carico e scarico
Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono effettuati con gru o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un bilancino di ampiezza adeguata.
Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si eviterà in ogni modo di fare strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri e aguzzi.
Accatastamento
Il piano di appoggio dovrà essere livellato ed esente da asperità e soprattutto da pietre appuntite. L'altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m qualunque sia il loro diametro. Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente, l'altezza può essere superiore ai 2 m. Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti dai raggi solari. Nel caso di tubi di grossi diametri (oltre 500 m), le loro estremità saranno armate internamente onde evitare eccessive ovalizzazioni.
Raccordi ed accessori
Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti sfusi, si dovrà avere cura nel trasporto e nell'immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare che possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di essi o con altri materiali pesanti.
Posa in opera e rinterro.
Profondità di posa
La profondità di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD dovrà essere almeno 1,00 m ed in ogni caso sarà stabilita dal Direttore dei lavori in funzione dei carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della tubazione.
In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni più gravose di quelle previste dalle norme vigenti e sempre che tali condizioni riguardino tronchi di limitata ampiezza per cui sussista la convenienza economica di lasciare invariati gli spessori previsti in sede di progettazione, si deve procedere ad opera di protezione della canalizzazione tale da ridurre le sollecitazioni sulle pareti del tubo ai valori stabiliti per la classe di spessori prescelta.
Ad esempio, in caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la sezione della trincea nella parte destinata a contenere la tubazione, si potranno costruire da una parte e dall'altra della tubazione stessa, fino alla quota della generatrice superiore, muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre opportunamente la larghezza della sezione di scavo.
In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di indurre sollecitazioni di entità dannose per la tubazione, questa si potrà proteggere con una guaina di caratteristiche idonee da determinare di volta in volta anche in rapporto alla natura del terreno.
In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo sopra indicato, occorre utilizzare tubi di spessore maggiore o fare assorbire i carichi da manufatti di protezione.
Letto di posa
Prima della posa in opera del tubo, sarà steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale incoerente, quale sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non inferiore a 10 cm sul quale verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 10 cm misurato sulla generatrice superiore.
Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito dal materiale di risulta dello scavo stesso per strati successivi costipati.
Posa della tubazione
L'assiemaggio della condotta può essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della condotta avverrà per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici.
Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono essere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità; i tubi inoltre saranno tagliati perpendicolarmente all'asse.
I terminali dei tratti già collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere temporaneamente isolati, devono essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione di materiali estranei.
Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono essere sorretti in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.
Il Direttore dei lavori potrà ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnaletici sopra la condotta al fine di facilitarne la esatta ubicazione in caso di eventuale manutenzione.
Rinterro
Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni se bloccato alle estremità prima del riempimento, si dovrà procedere come segue:
- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrà essere eseguito su tutta la condotta, nelle medesime condizioni di temperatura esterna; esso sarà di norma eseguito nelle ore meno calde della giornata;
- si procederà, sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita: si lavorerà su tre tratte consecutive e si eseguirà contemporaneamente il ricoprimento fino a quota 50 cm sul tubo in una zona, il ricoprimento fino a 15 ÷ 20 cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della sabbia intorno al tubo nella tratta più avanzata;
- si potrà procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o meno costante.
Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremità della tratta di condotta dovrà essere mantenuta libera di muoversi e l'attacco ai pezzi speciali e
all'altra estremità della condotta dovrà essere eseguito dopo che il riscoprimento è stato portato a 5
÷ 6 m dal pezzo stesso da collegare.
Giunzioni e collegamenti. Giunzioni
La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere conformi alle corrispondenti prescrizioni UNI EN 12201-1÷5/04.
Durante le operazioni di saldatura, in cantiere dovrà essere sempre presente almeno un operatore in possesso di Attestato di frequenza e profitto, relativo a corsi pratici della saldatura di condotte in polietilene dell’Istituto Italiano della Saldatura o ente equipollente a giudizio della Direzione dei Lavori, secondo Il processo di saldatura effettivamente utilizzato.
. Sulle teste da saldare la pulizia dovrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di lunghezza.
Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o corrette utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo.
Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio e saldatura delle tubazioni in polietilene dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L.. E’ richiesto l’uso obbligatorio di idoneo allineatore costruito da imprese di consolidata esperienza.
Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate attrezzature da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta e devono essere realizzate, a seconda dei casi, mediante:
Saldatura testa a testa
È usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo è predisposto in tal senso, in accordo a UNI 10520/97.
Questo tipo di saldatura viene realizzata con termoelementi costituiti in genere da piastre di acciaio inossidabile o di lega di alluminio, rivestite con tessuto di PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra di vetro, o con uno strato di vernice antiaderente. Tali elementi saranno riscaldati con resistenze elettriche o con gas con regolazione automatica della temperatura.
Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte le generatrici del tubo siano alla medesima temperatura.
Preparazione delle testate da saldare
Le testate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura testa a testa creando la complanarietà delle sezioni di taglio per mezzo di frese che possono essere manuali per i piccoli diametri ed elettriche per i diametri e gli spessori più alti; queste ultime devono avere velocità moderata per evitare il riscaldamento del materiale.
Le testate così predisposte non devono essere toccate da mani o da altri corpi untuosi; nel caso ciò avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi idonei.
Esecuzione della saldatura
I due pezzi da saldare vengono quindi messi in posizione e bloccati con due ganasce collegate con un sistema che ne permetta l'avvicinamento e che dia una pressione controllata sulla superficie di contatto.
Il termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua superficie. Il materiale passerà quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento.
Al tempo previsto il termoelemento viene estratto e le due testate vengono spinte l'una contro l'altra alla pressione sotto indicata fino a che il materiale non ritorna allo stato solido.
La saldatura non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata spontaneamente alla temperatura di circa 60°C.
Per una perfetta saldatura il PEAD richiede:
temperatura superficiale del termoelemento 200 ± 10°C; tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;
pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da assicurare il continuo contatto delle testate sulla piastra (valore iniziale 0,5 kgf/cma).
Giunzioni elettrosaldabili
Essa deve essere sempre eseguita per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97:
da personale qualificato;
con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni, nei tempi ecc. siano ridotti al minimo;
in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva polverosità).
Tali giunzioni si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere in PEAD nel quale è incorporata una resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene; sono consigliabili quando si devono assiemare due estremità di tubo che non possono essere rimosse dalla loro posizione (es. riparazioni).
L'attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che riporta la tensione adatta per ogni diametro di manicotto e ne determina automaticamente i tempi di fusione e sarà impiegata secondo le istruzioni del fornitore.
Per una buona riuscita della saldatura è necessario accertarsi che le superfici interessate alla giunzione (interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da impurità di qualsiasi genere ed in particolare modo prive di umidità ed untuosità. Le parti che si innestano nel manicotto devono essere precedentemente raschiate con un coltello affilato onde togliere l'ossidazione superficiale del materiale.
A saldatura ultimata, la stessa non sarà forzata in alcun modo se non fino a quando la temperatura superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50°C.
Giunzione mediante serraggio meccanico
Può essere realizzata mediante i seguenti sistemi.
Giunti metallici. Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non effettuano il graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault) e quindi necessitano di una boccola interna. Nel caso che il graffaggio venga effettuato sull'esterno del tubo non è indispensabile tale boccola.
Raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali la giunzione viene effettuata con l'uso di un sistema di graffaggio sull'esterno del tubo.
Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L.. Per diametri fino a mm 110, per le giunzioni di testa fra tubi, sono in uso appositi manicotti con guarnizione circolare torica ed anello di battuta.
Giunzione per flangiatura
Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari saldabili in PEAD.
I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei tubi e saranno applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa.
Le flange saranno quindi collegate con normali bulloni o tiranti di lunghezza appropriata, con l'inserimento di idonee guarnizioni in tutti i casi.
Le flange, a secondo dell'uso della condotta, potranno essere di normale acciaio al carbonio protetto con rivestimento di plastica; a collegamento avvenuto, flange e bulloni verranno convenientemente protetti contro la corrosione.
Collegamenti fra tubi in PEAD e tubazioni di altro materiale
Il collegamento fra tubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale (gres, amianto cemento, ecc.) avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico o mezzo flange con collari predisposti su tubo.
In questi casi è preferibile, data la diversità di caratteristiche fra le tubazioni, il collegamento tramite pozzetto di ispezione.
Prove.
Il Committente si riserva la facoltà di richiedere la verifica della qualità dei materiali presso l'Istituto Italiano dei Plastici o presso laboratori terzi qualificati.
Le singole partite della fornitura dovranno essere accompagnate da certificazione della ditta costruttrice dei tubi, pezzi speciali, ecc., ai sensi del DM 12.12.85, attestante che per i materiali oggetto della fornitura sono state eseguite le prove previste dalla vigente normativa UNI. Nella certificazione in particolare dovranno essere specificate le caratteristiche del polimero impiegato e gli esiti ottenuti per le seguenti prove:
- densità
- dimensioni (diametro esterno, spessore)
- resistenza alla pressione esterna a 20° C e 80° C
- quantità di nerofumo
Tubazioni in cemento armato
Dovranno essere fabbricate da ditta specializzata, in apposito stabilimento e con idonee apparecchiature. Saranno calcolati, armati ed eseguiti secondo le norme valide per il conglomerato cementizio armato ed inoltre avranno caratteristiche di qualità e di lavorazione uniformi, superfici interne perfettamente lisce, estremità piene ed a spigoli vivi, fronti perpendicolari all’asse. Non saranno ammessi tubi con danneggiamenti o imperfezioni che possano diminuirne l’impermeabilità, la resistenza meccanica e, in generale, le possibilità di impiego e la durabilità.
Il diametro interno, lo spessore della parete, la lunghezza interna della canna e le caratteristiche geometriche del giunto saranno conformi alle specifiche di progetto. Qualora le specifiche di progetto differissero dalle caratteristiche di produzione standard, le specifiche di progetto potranno essere adeguate tenendo conto in particolar modo dei seguenti dati: carichi esterni e condizioni di posa in opera; caratteristiche chimico-fisiche del fluido trasportato; dati sul terreno; condizioni di appoggio.
Pozzetti di ispezione ed allaccio in cls
I pozzetti di ispezione o camerette prefabbricati devono essere in calcestruzzo di cemento vibrocompresso, di sezione circolare interna diametro mm 800 (o diametro mm 600 ove concordato con la D.L.) e base di appoggio piatta, confezionati con alti dosaggi di cemento ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dmc. I pozzetti dovranno rispondere alla norma DIN 4034 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI 1917 e UNI 681. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua di calcestruzzo RcK 200 (oppure sabbia) delle dimensioni di.m.1.20x1.20x0.10 e risultare compatti, levigati, senza fessure e con sezione interna che non presenti apprezzabili deformazioni.
Ciascun pozzetto dovrà essere composto da due pezzi monolitici (fondello più cono o prolunga) per la lunghezza complessiva che risulterà dal profilo; il perfetto allineamento col manto stradale deve essere raggiunto tramite collarino in muratura di mattoni sul quale fissare con idonea malta cementizia il telaio del chiusino in ghisa previsto.
L’ Elemento di base in calcestruzzo sarà costituito da fondo di rivestimento in materiale plastico in PP/PRFW, annegato nel getto di produzione del calcestruzzo in unica fase, completi di imbocchi di innesto in entrata e in uscita integrati nella parete del pozzetto, (fino a quattro) dimensionati per l’innesto di qualsiasi tubazione, controllata ed ammessa dagli enti certificatori preposti (come corrisp. DIN 4060 EN 681/1 ); dovranno essere completi di guarnizione incorporata nell’imbocco atta a garantire la perfetta tenuta idraulica; dovranno permettere la flessibilità controllata del giunto e del tubo innestato. L'elemento di fondo con il rivestimento sintetico dovrà essere resistente agli agenti chimici di tutti i valori compresi da PH2 a PH13; dovrà essere spessore non inferiore a mm.5
; dovrà garantire la non corrosione del cls dal processo di ossidazione degli acidi solforosi. L'elemento di fondo dovrà essere realizzato e prodotto con canale di scorrimento dimensionato in
linea o in curva, (con tutte le angolazioni in gradi richieste) o in cambi di diametro interni al pozzetto allacciamenti laterali e pendenze come previsti dal progetto. La banchina interna dell’ elemento di base dovrà essere realizzata ad altezza dell’estradosso del canale di scorrimento avente il diametro della tubazione prevista dal progetto. L'etichetta all’interno del pozzetto sarà il documento identificativo di ogni pozzetto indicante tutti i dati del pozzetto: nome del fabbricante , il nr. del pozzetto, diametro, nome del cantiere, Impresa, tipo di tubo. Ciò garantirà la documentazione completa del pozzetto, dalla fase di produzione alla fase di posa del pozzetto. Il pozzetto dovrà essere marchiato CE, secondo direttiva 89/106/CEE. La dichiarazione di conformità del produttore garantirà la corrispondenza alla norma UNI EN 1917. Lo spessore delle pareti del pozzetto non dovranno essere inferiori a 120 mm., e la resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo fcK=40 Mpa, non inferiore a 45-50 N/mmq.
Le tolleranze dimensionali dell’elemento di base di fondo per pozzetto, sia agli imbocchi delle tubazioni, sia sugli incastri superiori per il posizionamento degli elementi di prolunga o anelli di rialzo del pozzetto, dovranno essere tali da permettere il perfetto incastro tra gli elementi, il corretto posizionamento della guarnizione e garantire la perfetta tenuta
idraulica del pozzetto completo. Per il montaggio degli elementi di prolunga dovrà essere adottato il lubrificante specifico indicato dal produttore. Gli elementi di base dovranno essere completi di boccole filettate e ganci ( golfare o similari) per la movimentazione, per il sollevamento, per il trasporto, per lo scarico e per la posa in opera degli elementi come previsto dal D.Lgs n.81/2008.
L'elemento di prolunga monolitico sarà della lunghezza stabilita, terminante con foro diametro mm 600 e adeguato incastro per l'inserimento del chiusino passo d'uomo. La giunzione dei due elementi costituenti il corpo principale del pozzetto sarà realizzata da punta maschio realizzato sull'elemento di base opportunamente sagomato e da scanalatura femmina sull'elemento di prolunga con integrata guarnizione cellulare in elastomero secondo norma DIN 4060, UNI 4920
idonea per la perfetta tenuta idraulica sia dall'interno sia dall'esterno.
Il sistema dovrà garantire la perfetta tenuta idraulica ad un pressione interna fino a 0,5 Bar. La guarnizione integrata e inamovibile, dovrà essere di Stirolo-butadiene-caucciù ( SBR) in elastomero resistente alle acque reflue con struttura durezza SHORE: 50+/- 5 IRHD. La guarnizione dovrà essere inattaccabile dalle radici e stabile rispetto alla pressione dell’acqua sia durante le fasi di collaudo e/o di eventuale lavaggio della condotta.
I manufatti non devono presentare alcun foro né per il sollevamento né per la movimentazione. Le altezze saranno variabili per raggiugere le quote di profondità previste dal progetto.
L’elemento di rialzo e prolunga dovrà essere marchiato CE, secondo direttiva 89/106/CEE. La dichiarazione di conformità del produttore garantirà la rispondenza alla norma UNI EN 1917.
Gli elementi di prolunga e di rialzo dei pozzetti potranno avere altezze variabili in modo da raggiugere le quote di profondità previste dal progetto. Gli elementi di rialzo dovranno essere completi di boccole filettate e ganci ( golfare o similari) per la movimentazione, il sollevamento, il trasporto, lo scarico e la posa in opera degli elementi come previsto dal D.Lgs n.81/2008.
La D.L. potrà fare verificare a laboratorio di propria fiducia la rispondenza dei manufatti, la qualità della gomma degli elastomeri, del rivestimento interno sia per spessore sia per qualità. Gli elementi dovranno essere datati e marchiati dalla ditta costruttrice, non saranno accettati manufatti che non abbiano almeno 20 giorni di stagionatura.
I pozzetti di allaccio in cls. prefabbricato dovranno avere basamento in calcestruzzo di cemento dello spessore minimo di cm.10 gettato in opera e dimensioni interne di cm.30x30 ed essere posizionati sopra il giunto ispezionabile in p.v.c. ad una profondità tale da consentire gli allacciamenti delle abitazioni, al limite della pubblica proprietà.
I pozzetti e i chiusini dovranno essere in conglomerato cementizio armato e vibrato, ben stagionato, e avere le seguenti caratteristiche:
- Rck ≥ 30 MPa;
- armatura in rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e della maglia adeguati;
- spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 6,5 cm;
- predisposizione per l’innesto di tubazioni.
I chiusini avranno chiusura battentata e saranno posti su pozzetti e/o canalette, ancorati agli stessi.
I chiusini dovranno, inoltre, essere conformi alla norma UNI EN 124Sui pozzetti per i quali sia previsto l’eventuale accesso di persone per lavori di manutenzione o similari, il passo d’uomo non dovrà essere inferiore a 600 mm.
Tutti i coperchi, le griglie e i telai devono portare una marcatura leggibile e durevole, indicante:
- la norma di riferimento;
- la classe corrispondente;
- la sigla e/o nome del fabbricante.
La tipologia e le dimensioni sono quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivo.
I pozzetti saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati. Per quest’ultimi l’Impresa dovrà sottoporre alla D.L. il progetto costruttivo e le caratteristiche dei manufatti prefabbricati che intende utilizzare nonché le garanzie di tenuta idraulica dell’intero manufatto.
Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’uomo della copertura. Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte.
I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili in calcestruzzo vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 cmq, con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.
L'elemento di prolunga monolitico sarà della lunghezza stabilita. La giunzione dei due elementi costituenti il corpo principale del pozzetto sarà realizzata da punta maschio realizzato sull'elemento di base opportunamente sagomato e da scanalatura femmina sull'elemento di prolunga con integrata guarnizione cellulare in elastomero secondo norma DIN 4060, UNI 4920 idonea per la perfetta tenuta idraulica sia dall'interno sia dall'esterno.
Il sistema dovrà garantire la perfetta tenuta idraulica ad un pressione interna fino a 0,5 Bar. La guarnizione integrata e inamovibile, dovrà essere di Stirolo-butadiene-caucciù ( SBR) in elastomero resistente alle acque reflue con struttura durezza SHORE: 50+/- 5 IRHD. La guarnizione dovrà essere inattaccabile dalle radici e stabile rispetto alla pressione dell’acqua sia durante le fasi di collaudo e/o di eventuale lavaggio della condotta.
I manufatti non devono presentare alcun foro né per il sollevamento né per la movimentazione. Le altezze saranno variabili per raggiungere le quote di profondità previste dal progetto.
I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm, saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno essere conformi alla norma DIN 19555.
Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali: I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque.
Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione.
Qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx manifestassero perdite attraverso tali giunzioni fra elementi prefabbricati, l’Impresa sarà obbligata a sigillare tutte le giunzioni con malta espansiva o idonei prodotti secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.
Trattamenti protettivi
Per i pozzetti di ispezione, potrà essere richiesta la verniciatura di quelle parti che verranno a trovarsi a contatto con i liquami, mediante vernici a base epossidica o epossicatramosa aventi una composizione come risulta dalla seguente tabella, in cui sono riportate le percentuali minima e
massima dei diversi componenti.
EPOSSIDICHE | EPOSSICATRAMOSE | |||
% min | % max | % min | % max | |
Pece di catrame | 15 | 30 | ||
Resine | 25 | 40 | ||
Solvente | 15 | 25 | ||
Carica e pigmenti | 55 | 25 |
Tutti i componenti dovranno essere di buona qualità. In particolare la pece di catrame deve essere ricavata dalla distillazione del carbon fossile con caratteristiche tali da migliorare, o comunque non peggiorare, quelle chimiche e meccaniche del prodotto. Sulla composizione delle ceneri sono prescritti i seguenti limiti:
- Silicati min. 30%
- Carbonati max. 20%
- Solfati max 20%
L’Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la certificazione che le verniciature impiegate risultano conformi alle norme UNI 4715.
Dispositivi di chiusura e coronamento
I chiusini per l’accesso ai pozzetti d’ispezione di collettori ed allacciamenti, dovranno essere conformi alla norma UNI EN 124 e prodotti in stabilimenti della Comunità Europea certificati a norma EN 29002; avranno dimensioni del telaio di mm. 850x850, con lapide di accesso circolare o quadrata con movimentazione rispondente alle norme sulla “Sicurezza sul Lavoro”, avente doppia sede tornita ed una luce netta rispettivamente del diametro o lato di mm. 600.
Saranno costruiti in ghisa sferoidale di prima qualità, conforme alla Norma UNI ISO 1083 e recheranno in rilievo sulla fusione la scritta “FOGNATURA” ed il simbolo societario, nonché il marchio del produttore ad attestare la conformità del prodotto alle norme suddette.
La verniciatura sarà ad immersione con soluzione bituminosa.
I chiusini in ghisa, siano essi a telaio scomponibile o monolitico, dovranno essere di tipo carrabile atti a resistere a carichi stradali della Classe D 400 (carico di rottura superiore a 40 t.).
Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi chiaramente pubblicitari.
I chiusini dovranno essere a tenuta stagna mediante guarnizioni elastomeriche o altri dispositivi, in ogni caso dotati di certificazione del produttore.
Tubazioni in cemento armato vibrato
Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante, ben stagionato, ed avere le seguenti caratteristiche: Rck ≥ 25 MPa;
- spessore uniforme rapportato al diametro della tubazione;
- sezione perfettamente circolare e superfici interne lisce e prive di irregolarità;
- sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta che dovrà essere sigillato in opera con malta di cemento.
Dovranno essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio, eventualmente rinfiancati; il conglomerato per la platea ed i rinfianchi sarà del tipo di fondazione avente Rck ≥ 25 MPa.
Tra tubazione e platea dovrà essere interposto uno strato di malta dosata a 400 kg/m3 di cemento.
Ghisa
La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con lima e con scalpello, di fattura grigia, finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di inficiarne le caratteristiche di resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E' escluso assolutamente l'uso di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo le norme UNI 4544 e realizzate secondo le UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:
Luogo di utilizzo | Classe | Portata in ton | |
per carichi elevati ed aree speciali | E 600 | 60 | |
per strade a circolazione normale | D 400 | 40 | |
per banchine con parcheggi di veicoli pesanti | C 250 | 25 | |
per parcheggi di autovetture e marciapiedi | B 125 | 12,5 |
Per i pozzetti di linea i chiusini dovranno essere in ghisa sferoidale a norma EN 1563, prodotto in stabilimenti ubicati in paesi dell’Unione Europea, certificati a garanzia di qualità secondo la norma EN ISO 9001, classe D400 se posati su sede stradale, conformi alla norma UNI EN 124, provvisti di certificazione di prodotto rilasciata da organismo terzo accreditato alla norma EN 45011 da organismo firmatario il protocollo europeo per l’accreditamento, e costituito da:
- peso totale maggiore o uguale a 65 Kg;
- telaio a sagoma quadrata di lato non inferiore a 85 cm, altezza non inferiore a 10 cm;
- guarnizione isolante e insonorizzante in materiale composito alloggiata su apposita sede;
- coperchio circolare di diametro utile 600 mm dotato di: elemento elastico in esso integrato che permette il bloccaggio automatico sul telaio senza l’ausilio di altri sistemi di chiusura; sistema di articolazione che consente il ribaltamento a 130°, che ne permetta il sollevamento con minimo sforzo, l’estrazione a 90° e il bloccaggio di sicurezza a 90° in fase di chiusura; disegno di superficie antisdrucciolo e riportante la scritta EN 124 D 400, il marchio dell’ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, il marchio di identificazione del produttore; predisposizione per l’alloggiamento di apposito dispositivo antifurto e per l’utilizzo di un sistema di bloccaggio anti- intrusione;
- passo d’uomo di 600 mm e rivestimento in vernice protettiva a base di acqua.
Ciascun chiusino dovrà riportare le marcature indicanti il produttore, la classe di appartenenza ed il riferimento alla stessa normativa EN 124.
Per i pozzetti di allaccio utenze posti su marciapiede il chiusino sarà del tipo antiodore in ghisa sferoidale carrabile a norme UNI EN 124 di classe C250, (qualora il chiusino venga posizionato eccezionalmente in carreggiata stradale dovrà essere classe D400) con telaio quadrato di ingombro 40x40 cm, altezza non inferiore a 50 mm, luce netta 30x30 cm a tenuta inodore (con l’ausilio di grasso e sabbia), con base maggiorata ai quattro angoli e nella parte mediana d’ogni lato, per facilitarne la presa e migliorarne la stabilità sul pozzetto e coperchio quadrato appoggiato nel telaio su 4 supporti in poli cloroprene, antirumore e antibasculamento per mezzo dei quali si assicura la totale stabilità e silenziosità con disegno antisdrucciolo riportante le marcature obbligatorie secondo normativa EN 124 e prodotto in stabilimenti certificati secondo standard di qualità ISO 9001. Il chiusino deve essere fissato al pozzetto mediante cordolo in calcestruzzo di cemento.
Valvole antiriflusso
Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali da impiegare nell’esecuzione delle condotte dovranno uniformarsi ai tipi specificati in progetto e corrispondere esattamente alle prescrizioni delle relative.
norme di unificazione nonché ai modelli approvati dalla Direzione Lavori. Possono essere:
• in acciaio inox AISI 304 da installare su tubazione a sezione circolare con tenuta in EPDM su tutta la circonferenza; telaio con struttura autoportante
• in poliestere rinforzato e metallerie in acciaio inox AISI 316
• in PVC da installare su tubazione a sezione circolare con tenuta in EPDM su tutta la circonferenza
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO E CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE
Art. 64 Manutenzione e Preparazione aree intervento Generalità
I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni preparazione delle aree d’intervento e comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento e disboscamento.
I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle prescrizioni date di volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori. L’Impresa dovrà assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.
Decespugliamento
I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge; l'intervento sarà completato a mano.
Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.
La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto.
Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato.
La misurazione è a mq in proiezione orizzontale e nel prezzo sono compresi gli oneri per il carico, la movimentazione e lo scarico dei materiali all’interno della zona di cantiere.
Disboscamento
I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo precedente.
Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. I materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.
Durante i lavori di rimozione delle piante l’Impresa dovrà porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose; l’Impresa è comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L’Impresa dovrà altresì usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Terminate le operazioni di disboscamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato.
La misurazione è a pianta indipendentemente dalla sua altezza e nel prezzo sono compresi gli oneri per il carico, la movimentazione e lo scarico dei materiali all’interno della zona di cantiere.
Art. 65 Demolizioni e rimozioni Generalità
Ove sia necessario, l’impresa è obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che deve essere demolito sia nel suo complesso sia nei particolari, in modo da conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive.
L’impresa potrà intraprendere le demolizioni (effettuate in roccia o di strutture complete) in ottemperanza alle norme di cui dall’art. 71 all’art. 76 del D.P.R. gennaio 1956 n. 164, con mezzi che crederà più opportuni, previa approvazione della Direzione Lavori.
In ogni caso l’impresa esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e
penale, conseguente e dipendente dall’esecuzione dei lavori di demolizione sia l’Amministrazione Appaltante sia i suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.
Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi, l’impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni unitamente a quelle contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.:
a) il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica specifiche, sia per l’esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;
b) l’attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all’autorità di un dirigente;
c) i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilità delle strutture non lo consentisse;
d) si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi;
e) dovranno essere utilizzate idonee attrezzature (sia per quanto attiene la potenza, che la modalità di demolizione in relazione anche alla finitura superficiale richiesta della superficie demolita) per quanto attiene la demolizione parziale di strutture, ovvero l’apertura di luci di qualsiasi forma nei manufatti esistenti;
f) in relazione al tipo di demolizione da eseguire potrà essere necessario prevedere un pre-taglio del calcestruzzo mediante mola diamantata.
Durante tutte le attività di demolizione dovranno essere rispettate scrupolosamente tutte le norme di sicurezza, relative a macchine e personale impiegati, previste dalla normativa vigente in materia di macchine operatrici e di sicurezza nei cantieri.
L'Impresa è tenuta a recuperare i materiali ferrosi che interessano l'opera da demolire, compreso il ferro di rinforzo del calcestruzzo in modo conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di trattamento e gestione dei materiali provenienti da demolizioni.
Il materiale di risulta delle demolizioni, e inutilizzabile, dovrà essere conferito presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza dal cantiere ad esclusiva cura e spese dell’Impresa.
Modalità esecutive
La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.
Prima dell’inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità, acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine l’impresa dovrà prendere direttamente accordi con le rispettive Società ed Enti eroganti.
È vietato nel modo più assoluto gettare il materiale dall’alto, a meno che non venga convogliato in appositi canali.
L’imboccatura superiore di detti canali dovrà essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle persone; ogni tronco di canale dovrà essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi dovranno essere adeguatamente rinforzati; l’ultimo tratto dovrà essere inclinato così da limitare la velocità di uscita dei materiali.
Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei e con particolare cura.
Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica; se destinato a riempimento, dovrà essere trasportato in aree indicate dall’ufficio di Direzione Lavori nell’ambito del cantiere. Il costo del trasporto al piano di carico è già incluso nella voce dell’elenco prezzi.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovrà essere ricostruito e rimesso in ripristino dall’impresa, a sua cura e spese, senza alcun compenso.
Il progetto prevede la demolizione parziale di strutture interrate in calcestruzzo armato e/o non armato.
Art. 66 Decespugliamento
I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge; l'intervento, ove necessario, sarà completato a mano.
Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, le canne palustri, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.
La sterpaglia rimossa andrà allontanata dall'area di lavoro e portata a rifiuto a cura e spese dell’appaltatore.
Art. 67 Tagli vegetazione
Le piante dovranno essere recise il più possibile rasente al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici, salvo diversa indicazione da parte della Direzione Lavori. Il lavoro sarà eseguito con mezzi meccanici manuali compreso smacchio, abbattimento e spezzettamento della parte lignea e della ramaglia (cippatura) senza rimozione delle ceppaie e delle radici; i materiali di risulta dovranno essere tempestivamente raccolti ed allontanati dalla zona allagabile. Il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento. La misura del diametro dell’albero è da intendersi misurata ad 1 m da terra.
Si evidenzia che nel prezzo è compreso anche il valore residuo del legname lavorato.
Nel lavoro è compreso l’onere per il lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell’area, per dare il lavoro finito secondo quanto previsto dal progetto.
Art. 68 Scavi Generalità
Prima dell’inizio dei lavori e di porre mano ai lavori previsti, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire la picchettazione completa delle opere da eseguire in maniera che possano essere determinati con le xxxxxx i limiti degli scavi e dei riporti e l’andamento delle scarpate in base ai disegni di progetto allegati al contratto ed alle istruzioni che la Direzione dei lavori potrà impartire sia in sede di consegna che durante l’esecuzione dei lavori. L’appaltatore ha altresì l’obbligo della conservazione dei picchetti e delle xxxxxx, avendo cura di riposizionare quelli eventualmente manomessi in corso d’esecuzione.
Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
La Direzione Lavori potrà ordinare che le armature di sostegno degli scavi siano aumentate o rinforzate per motivi di sicurezza, senza che questo possa creare motivo di reclamo o richiesta di compensi da parte dell’impresa.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
L’Appaltatore è tenuto ad utilizzare macchine di adeguata potenza e capacità operativa tali da consentire una produttività congruente con i programmi di lavoro previsti. D’altro lato la scelta dei mezzi da impiegare potrà essere limitata sia in considerazione di esigenze di lavoro che richiedano una particolare cautela nelle operazioni di scavo per il rinvenimento di reperti archeologici, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo, sia laddove per problemi di natura ambientale debbano essere utilizzati mezzi meccanici di minor potenza, senza che l’Appaltatore possa sollevare o pretendere compensi o prezzi diversi da quelli appositamente contemplati nell’elenco prezzi per l’esecuzione degli scavi.
In ogni caso, l’Appaltatore rimane l’unico responsabile di qualsiasi danno arrecato da mezzi meccanici e personale operante a condutture, cavi, manufatti sotterranei o fuori terra, sollevando l’Ente Appaltante da qualsiasi addebito.
Saranno pertanto a cura e spese dell’Appaltatore gli accertamenti necessari presso gli uffici tecnici dei Gestori dei servizi e sottoservizi, al fine di conoscere l’esatta ubicazione di tutti i sottoservizi esistenti.
Particolare cura dovrà porre l’Appaltatore allo scopo di non danneggiare le tubazioni e le canalizzazioni di qualsiasi genere che potranno incontrarsi negli scavi, impiegando, a sua cura e spese, sostegni, puntelli, sbadacchiature ecc., affinché i suddetti sottoservizi siano mantenuti con assoluta sicurezza nella loro primitiva posizione.
In particolare le canalizzazioni delle fognature saranno sempre lasciate in sito. Ove ciò non fosse possibile l’Appaltatore dovrà provvedere a mantenere il deflusso delle acque con raccordi provvisori durante tutto il periodo dei lavori.
Qualora per la natura e la consistenza del materiale da scavare, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi per profondità anche minori di m 1,50, l’Appaltatore dovrà provvedervi di propria iniziativa e a proprie spese.
Tutte le suddette puntellature dovranno essere in grado di sostenere gli eventuali carichi stradali agenti in prossimità del bordo dello scavo, nonché le attrezzature ed i materiali necessari per l’esecuzione delle opere anch’essi insistenti in prossimità dello scavo stesso.
Lungo le strade sia durante l’esecuzione dei lavori per l’apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in cui questi resteranno aperti, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni ed ai veicoli.
Per questo l’Appaltatore è obbligato a collocare passerelle, barriere, segnali stradali e di avviso ovunque se ne presenti la necessità, oltre a tutto quanto occorra a scopo di sicurezza per l’osservanza del Nuovo Codice della Strada e per quanto venisse indicato dal Direttore dei lavori e/o da altri Enti di competenza (Polizia Municipale, ecc.).
Particolare attenzione dovrà essere prestata nella installazione di barriere a protezione degli scavi, che dovranno rispondere alle prescrizioni delle normativa vigente ed essere continuamente supervisionate e, nel caso, prontamente ripristinate e sostituite.
Prima di procedere alle operazioni di escavazione per la messa in opera dei manufatti nel sottosuolo, l’Appaltatore dovrà effettuare a sua cura e spese il tracciamento della condotta sulla base delle tavole progettuali (planimetrie, profilo, sezioni), in modo da individuare preventivamente la posizione ed il piano di posa previsti in progetto.
Nei terreni di proprietà privata l’Appaltatore dovrà operare nei limiti della fascia di occupazione prevista in fase di progetto, rimanendo responsabile degli eventuali danni arrecati alla proprietà al di fuori della suddetta fascia; questi ultimi saranno a totale carico dell’Appaltatore.
Sono definiti scavi in acqua quelli eseguiti in zone del terreno dove la falda acquifera (o il livello del fiume), pur ricorrendo ad opere provvisionali di eliminazione per ottenere un abbassamento della falda, sia costantemente presente ad un livello di almeno 20 cm dal fondo dello scavo.
Nel prosciugamento è opportuno che la superficie freatica si abbassi oltre la quota del fondo dello scavo per un tratto di 40-60 cm, inversamente proporzionale alla granulometria del terreno in esame.
Le pompe di aggottamento (o di drenaggio) devono essere predisposte dall’appaltatore in quantità, portata e prevalenza sufficienti a garantire nello scavo una presenza di acqua di falda inferiore a 00 xx x, xx generale, per scavi poco profondi.
L’impiego delle pompe di aggottamento potrà essere richiesto a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, e per il loro impiego verrà riconosciuto all’appaltatore il compenso convenuto.
I sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall’appaltatore devono essere accettati dalla direzione dei lavori, specialmente durante l’esecuzione di strutture in cemento armato, al fine di prevenire il dilavamento del calcestruzzo o delle malte.
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi, l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.
Ogni onere relativo a quanto sopra specificato è compreso e compensato nei prezzi relativi agli
scavi presenti nell’elenco prezzi.
I materiali di risulta degli scavi saranno reimpiegati per la formazione dei ricarichi, dei rinterri, dei rilevati o conferiti a discarica come previsto dagli elaborati di progetto I materiali in eccesso saranno depositati nell’area di cantiere secondo le indicazioni della DL.
I suddetti materiali saranno depositati lateralmente agli scavi a idonea distanza dal ciglio, o ai costruendi rilevati arginali, o in aree di deposito temporaneo. In ogni caso dovranno essere sistemati in modo da tenere separate le terre di differenti qualità fisico-chimiche ed impedire che gli scavi stessi possano essere invasi dalle acque meteoriche superficiali o dagli scoscendimenti e smottamenti del materiale depositato.
L’Appaltatore sarà anche tenuto a curare che detto materiale di risulta non ostacoli le manovre degli operatori.
Qualunque danno si dovesse verificare in dipendenza della sistemazione del materiale di scavo dovrà essere prontamente riparato a cura e spese dell’Appaltatore, in modo da non intralciare l’ulteriore sviluppo dei lavori.
Sarà onere dell’Appaltatore provvedere a rendere il terreno da utilizzare per la formazione del corpo arginale scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
Eventuali scavi eseguiti dall’Appaltatore per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.
Nei siti di deposito temporaneo le terre di differenti qualità fisico-chimiche dovranno essere tenute separate.
Scotico del terreno vegetale
La larghezza dello scotico per l’asportazione del terreno vegetale ha l’estensione dell’intera area dove il progetto prevede di operare degli scavi e potrà essere continua od opportunamente gradonata secondo le indicazioni che saranno date dalla D.L. in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Si dovrà provvedere all'asportazione degli apparati radicali eventualmente presenti nel terreno per il suo successivo riutilizzo.
La profondità di scotico è indicata dalle voci di elenco fino a 30 cm dal piano campagna e comunque praticando le necessarie asportazioni tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti di impianto, accertate anche con l’ausilio di prove.
Si applicano le specifiche disposizione per la formazione dei piano di posa dei rilevati arginali. Accantonamento della terra vegetale
La terra vegetale proveniente dallo scotico deve essere preservata e accantonata fin dall'inizio dei lavori. L'accantonamento, vale a dire l'asportazione dello strato di terra vegetale e la sua messa in deposito per il reimpiego è effettuato prendendo tutte le precauzioni per evitare la contaminazione con materiali estranei o con strati più profondi di composizione fisico-chimica differente e lo spessore della terra accantonata non deve eccedere 2 m.
E’ riservato al D.L. dettare ulteriori disposizioni atte ad evitare lo stabilirsi di vegetazione estranea sulla terra vegetale in deposito.
Scavi di sbancamento
Per scavo di sbancamento (o splateamento) si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere manufatti, ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta di vasta superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell’Appaltatore. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati.
Scavi a sezione obbligata
Scavo a sezione obbligata sia larga che ristretta a qualsiasi profondità, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi.
Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con le stesse materie scavate,
sino al piano del terreno naturale primitivo.
Scavi per tubazioni e manufatti
Lo scavo per la posa delle condutture in genere dovrà essere regolato in modo che l'appoggio del tubo si trovi alla profondità indicata nei profili di posa, salvo quelle maggiori profondità che si rendessero necessarie in conseguenza dell'andamento altimetrico del terreno e delle esigenze di posa.
Il terreno di risulta dello scavo per quanto riguarda lo strato superficiale di terra vegetale costituente la parte coltivabile del terreno stesso, dovrà essere accumulato separatamente dagli altri tipi di terreno di risulta lungo lo scavo stesso se possibile, oppure su depositi indicati dalla DL.
In caso di tubazioni o cavi, che possono comportare danni ai lavoratori o terzi o a servizi, l'Appaltatore dovrà dimostrare alla Direzione Lavori prima di intraprendere i lavori, di avere concordato le modalità di lavoro con gli Enti proprietari; comunque l'impresa ha l'intera e piena responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere.
I cavi saranno riempiti normalmente dopo la costruzione dei condotti, solo a seguito di esito favorevole delle prove di resistenza e/o di tenuta. I rinterri dovranno eseguirsi disponendo in primo tempo uno strato di circa 20 cm di materiale costipando lo strato con mezzi idonei ed eseguendo successivamente rimesse stratificate di materiale fino a completo riempimento del cavo.
Effettuato il ritombamento, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese e cure e con continuità, alla manutenzione dei riporti, effettuare le necessarie ricariche e riprese dei materiali, curando lo sgombro dell'acqua dalle strade ed assicurando la continuità e sicurezza del transito fino al completo ripristino delle sedi.
Per quanto riguarda i lavori in campagna lo strato superficiale coltivabile dovrà essere ripristinato nel suo originario spessore utilizzando la terra vegetale all'uopo accumulata a lato dello scavo o in particolari depositi durante le operazioni di scavo stesso come precedentemente specificato.
Su ordine della Direzione Lavori l'impresa é tenuta a costipare il materiale di riempimento a mano o con mezzo meccanico in modo da ottenere il completo e subitaneo ripristino della strada.
Smassamento del materiale in alveo
L'Impresa dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Dovrà mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con appropriati accorgimenti.
Le materie provenienti dallo smassamento dovranno essere depositate in cumuli per poi essere riutilizzate addossandole a sponda oppure a tombamento di fondali in erosione secondo quanto indicato dalla Direzione dei Lavori.
L'Impresa dovrà procedere in modo che le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista in progetto o stabilita dalla Direzione Lavori in fase di esecuzione.
Programma di scavo
Congiuntamente al programma esecutivo, l’impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori una relazione dettagliata in cui indicherà i mezzi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché il programma dettagliato delle opere con gli avanzamenti previsti mese per mese. Nell’esecuzione l’impresa dovrà attenersi a tale programma, previamente approvato dalla Direzione Lavori.
Sarà facoltà della Direzione Lavori disporre variazioni a tale programma, prima dell’inizio dei lavori o nel corso di essi.
Resta in ogni caso stabilito che il sistema adottato, ed in special modo la successione delle varie fasi di lavoro, dovrà essere rispondente alle migliori norme di esecuzione per i lavori del genere, in relazione alle caratteristiche dei terreni da attraversare e al tempo stabilito per l’ultimazione di tutte le opere connesse.
Variazioni delle linee di scavo
Le variazioni nella quantità e profondità degli scavi non potranno giustificare richieste di compensi da parte dell’impresa, al di fuori di quanto risultante dall’applicazione dei prezzi di contratto.
La quota definita di fondazione delle opere verrà stabilita d’accordo con la Direzione Lavori, in base
alle effettive condizioni naturali riscontrate all’atto dello scavo; pertanto i piani di imposta segnati sui disegni hanno valore puramente indicativo.
Non si potrà procedere all’esecuzione del getto di calcestruzzo per le fondazioni se prima la superficie di scavo non sia stata ispezionata ed approvata dalla Direzione Lavori, pena la demolizione del già fatto.
L’impresa, inoltre, dovrà provvedere a sua cura e spese, al riempimento dei vani rimasti al di fuori delle linee indicate con materiali che saranno specificati dalla Direzione Lavori di caso in caso.
Materiale scavato e discariche
Il materiale scavato, depurato delle quantità riutilizzate durante i lavori, resterà di proprietà dell’Amministrazione appaltante. La Direzione Lavori giudicherà dell’eventuale impiego del materiale scavato per l’utilizzo dello stesso nella formazione di rilevati o rinterri inerenti alla realizzazione delle opere e darà disposizioni circa l’invio alle discariche dei restanti quantitativi non utilizzati.
Il materiale destinato a futura utilizzazione dovrà essere sistemato, senza compenso supplementare, nelle aree messe a disposizione come deposito dall’Appaltatore sentita la Direzione Lavori. Senza compenso supplementare dovrà essere effettuato, inoltre, il distendimento e la sistemazione del terreno di risulta degli scavi nell’ambito del cantiere, se richiesto dalla Direzione Lavori.
A cura e spese dell'Impresa il materiale non utilizzato dovrà essere allontanato senza indugio e trasportato a rifiuto a pubbliche discariche autorizzate a qualsiasi distanza dal cantiere.
La Direzione Lavori farà asportare, addebitando la relativa spesa all’impresa, le materie che fossero state depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Smottamenti
L’impresa prenderà tutte le precauzioni possibili ed userà i metodi di scavo più idonei allo scopo di evitare smottamenti oltre le linee indicate nei disegni di progetto o approvate dalla Direzione Lavori.
Per evitare il dilavamento a seguito di eventi meteorici delle scarpate di scavo del rilevato arginale esistente durante le operazioni di scavo andrà previsto l’utilizzo di teli plastici di protezione, ove ritenuti necessari in base alle caratteristiche dei terreni incontrati e ad insidacabile giudizio della Direzione Lavori. Qualsiasi smottamento, movimento di massi o terra, che si verifichi nelle aree e che secondo la Direzione Lavori sia dovuto a negligenza o mancanza di misure di precauzione sarà eliminato a carico dell’impresa. Se tali smottamenti oltrepassano le linee fissate per gli scavi e siano richiesti riempimenti per ripristinare le linee di progetto con impiego di materiali come: argilla, calcestruzzo, ghiaia, ecc., l’onere relativo sarà a carico dell’impresa. I materiali di riempimento saranno scelti dalla Direzione Lavori. Se, a giudizio della Direzione Lavori, gli smottamenti fossero derivati da cause non imputabili all’impresa, il costo dei lavori sarà contabilizzato secondo i prezzi indicati nell’Elenco Prezzi o, in mancanza di questi, secondo gli accordi presi fra l’impresa e la Direzione Lavori.
Armature di sostegno degli scavi e strutture esistenti
L’impresa è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, delle strutture e dei fabbricati esistenti in prossimità degli stessi; di conseguenza dovrà predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantità tale da garantire la sicurezza delle opere.
Gli scavi all’aperto ed in sotterraneo dovranno, tempestivamente e per iniziativa dell’impresa, essere sostenuti dalle necessarie armature metalliche o di altra natura, sufficientemente robuste per resistere alle spinte che, secondo la natura dei terreni, saranno chiamate a sopportare; dette armature dovranno essere poste in opera a regola d’arte.
Per le armature di scavo ove necessarie andranno utilizzati sistemi a cassa chiusa (tipo blindoscavi) da posizionare e traslare in funzione dell’avanzamento delle operazioni di scavo lungo il tracciato delle opere in progetto. L’eventuale uso di armature degli scavi con palancole metalliche o sistemi simili dovrà essere autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori.
L’impresa è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, pertanto dove sia necessario, l’impresa dovrà provvedere a puntellare e sbadacchiare gli scavi con armature, in modo da evitare danni alle persone e alle opere in costruzione. La Direzione Lavori potrà ordinare che le armature degli scavi siano aumentate o rinforzate, quando esistono pericoli per gli operai e per la buona
esecuzione dei lavori, senza che questo possa costituire motivo di reclamo da parte dell’impresa. Le armature provvisorie saranno tolte dallo scavo quando la loro funzione portante sarà terminata.
Le armature occorrenti per gli scavi devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, in modo da impedire qualsiasi cedimento o deformazione dei materiali non interessati dallo scavo. L’impresa dovrà rimuovere dalle pareti e dal fondo degli scavi tutti i frammenti di roccia che fossero instabili e pulire con acqua ed aria compressa tutte le superfici.
Tutte le armature degli scavi sono ricompresse nel prezzo elementare degli scavi, ovvero compensati mediante apposito prezzo. Eventuali armature necessarie per attività svolte dall’Impresa in difformità a quanto previsto dal progetto saranno esclusivo onere a carico della stessa.
Transito stradale
Qualora gli scavi abbiano sviluppo lungo strade delimitate da fabbricati, il loro inizio dovrà essere preceduto da attento esame delle fondazioni degli edifici antistanti, esame che potrà essere integrato da idonei sondaggi per accertare la natura, profondità e consistenza delle fondazioni stesse in modo da prendere i necessari provvedimenti per evitare qualsiasi danno a edifici e strutture.
Sarà cura dell'Impresa redigere in contraddittorio, con i legittimi proprietari, lo stato di consistenza di quelle strutture o edifici che presentino lesioni o inducano a prevederne la formazione durante i lavori. La relazione sarà corredata da completa documentazione, anche fotografica, installando se necessario, idonee spie.
Tutti gli oneri derivanti da tali operazioni saranno a carico dell'Impresa.
Durante l'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade, quale ne sia la categoria e l'entità del traffico, e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito personale e meccanizzato a norma di leggi vigenti.
Dovranno essere costruiti appositi ponticelli di legno o a struttura metallica tubolare, della larghezza minima di 0,60 m, protetti lateralmente da corrimano per dare comodo accesso ai fabbricati situati lateralmente alle trincee.
Sono ugualmente a carico dell'Impresa le segnalazioni luminose di pericolo di tutti gli ostacoli al libero traffico.
Dette segnalazioni devono essere tenute in funzione ogni qualvolta ci sia poca visibilità di giorno e per tutta la notte e dovranno essere sorvegliate continuamente per evitare che per qualsiasi causa rimangano spente.
Quando per ordine della Direzione Lavori si renda necessario impedire il traffico nelle aree interessate dai lavori, l'Impresa dovrà provvedere all'ottenimento dei relativi permessi all'Autorità competente, ad installare le segnalazioni luminose e gli sbarramenti a cavalletto necessari a conveniente distanza ed in punti tali che il pubblico sia avvertito in tempo dell'impedimento, nonché dei percorsi alternativi da utilizzarsi.
Interferenze con altri servizi
Tutte le volte che nell’esecuzione dei lavori si incontrassero condutture o cunicoli di fognatura, condotte di gasdotti, acquedotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevisti per cui si rendesse indispensabile qualche variante di tracciato, l’Impresa ha l’obbligo di darne immediato avviso alla Direzione Lavori, che darà le necessarie disposizioni del caso.
Resta stabilito che non sarà tenuto nessun conto degli scavi oltre a quelli ordinati, né delle maggiori profondità a cui l’impresa si sia spinta senza ordine della Direzione Lavori.
Particolare cura dovrà porre l’Impresa affinché non siano danneggiate le infrastrutture di Enti terzi presenti in sottosuolo e soprasuolo, e pertanto resta a totale suo l’onere di opere provvisionali per mantenere la infrastrutture stesse nella loro primitiva posizione utilizzando in tal senso sostegni, puntelli, sbadacchiature, sospensioni, ecc..
Ogni onere connesso all’esecuzione degli scavi in presenza di altri servizi (sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e rallentamenti, ecc.) è a carico dell’impresa essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco.
Nel caso che l’apertura di uno scavo provochi emanazioni di gas, si allontanerà immediatamente
dalla zona ogni causa che possa provocare incendi od esplosioni (fiamme libere, ecc.) e si avvertiranno immediatamente i Vigili del Fuoco, nonché il servizio di pronto intervento dell’Ente proprietario.
L’Appaltatore prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità sotterranee, ecc., eventualmente non indicati (o erroneamente indicati) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori in appalto.
Resta comunque stabilito che l’impresa è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dai lavori a dette infrastrutture in sottosuolo e soprasuolo e che è obbligata a ripararle o a farle riparare al più presto sollevando il Committente e la Direzione Lavori da ogni gravame, noia o molestia.
Qualora, per effetto dei lavori da eseguire, dovesse emergere la necessità di spostare provvisoriamente o definitivamente alcuni di tali servizi, l’Appaltatore dovrà darne preavviso alla Direzione Lavori e ottenere le necessarie autorizzazioni; le prestazioni così autorizzate sono a carico della Stazione Appaltante.
Art. 69 Formazione di rinterri e rilevati
Caratteristiche dei materiali
Il materiale per la realizzazione dei rilevati e dei rinterri dovrà essere di tipo X0, X0/0, X0/0 (X.X.X. XXX XX 00000:0000, UNI EN ISO 14688-1:2013) oppure sarà il terreno di scavo precedentemente accantonato. Il materiale dovrà avere caratteristiche idonee allo scopo e sarà facoltà della Direzione Lavori stabilire eventuali percentuali di miscelazione con altro materiale senza nulla pretendere.
Il materiale, scevro delle materie organiche e dagli elementi di pezzatura maggiore, dovrà essere messo in opera a strati dello spessore massimo di 30 cm, compreso bagnatura e ricarico, e costipato con rullo compressore, oppure con piastra vibrante per gli interventi di piccola estensione in cui il rullo eccede nelle dimensioni.
Modalità esecutive
Nella realizzazione dei rinterri e dei rilevati andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni esecutivi, per quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate. Il materiale di rinterro andrà posto ogni cura affinché l’esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza, non superiori a 30 cm ed adeguatamente compattati per rispettare le prescrizioni indicate all’articolo precedente.
Sempre ai disegni di progetto si dovrà fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e dei materiali da utilizzare per la realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa arginale.
La misurazione dei rilevati e dei rinterri verrà effettuata determinando il volume di scavo con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore prima e dopo i relativi lavori.
I prezzi offerti si intendono comprensivi delle spese ed oneri per la verifica del grado di compattazione del materiale messo in opera e quant’altro necessario a dare il titolo finito ed a regola d’arte.
Prove di accettazione e controllo
Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito soddisfacente, l’Impresa è tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere il risultato prescritto.
Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo sono a carico dell’Impresa.
L’Impresa è obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la costruzione, le maggiori dimensioni richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e battute e i lavori di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con riporto di materie.
All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai disegni progettuali.
Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, l’Impresa dovrà provvedere a sistemarlo regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno essere praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie con quelle già posate.
Formazione di coltre di terreno vegetale e ricarico e profilatura scarpate
Il materiale da impiegarsi per il rivestimento delle scarpate dei rilevati arginali, per la formazione delle banchine laterali, per il ricarico, la livellazione e la ripresa di aree comunque destinate a verde, dovrà essere terreno vegetale proveniente dallo scotico o dallo scavo.
Il materiale da utilizzare dovrà essere privo di ciottoli, detriti, radici e quanto altro potrebbe nuocere alla crescita vegetativa.
Prima della posa della coltre vegetale sulle scarpate arginali si dovrà procedere a una leggera fresatura in senso orizzontale al fine di favorire l’attecchimento con il sottostante corpo arginale.
Il terreno vegetale ed il materiale proveniente dallo scavo dovranno essere posti in opera con un grado di umidità idoneo alla loro adesione allo strato sottostante, compattato con il retro-benna perché aderisca perfettamente alla parete arginale o della scarpata naturale ed in seguito reso superficialmente scabro prima della semina.
Al termine della formazione delle coltre vegetale o della profilatura i rilevati o le sponde dovranno avere scarpate regolari e spianate con i cigli bene allineati e profilati e saranno a cura e spese dell’Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi di guardia.
Art. 70 Opere in massi naturali
Le varie parti delle opere in pietra devono corrispondere sia per peso, che per quantità alle indicazioni progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di appalto.
La costruzione deve essere effettuata a tutta sagoma procedendo per tratte successive che, salvo quella terminale, non devono avere lunghezze superiori a 40 m (quaranta) e che dovranno essere rapidamente completate secondo la sagoma di progetto, ponendo ogni cura per realizzare una perfetta continuità tra le varie tratte.
Si ammette che la sagoma esecutiva della scogliera, rispetto a quella di progetto, possa discostarsi al massimo di ± 0,50 m.
I massi naturali informi saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto, non dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni.
Per quanto concerne la scogliera a blocchi informi ll peso di ogni masso dovrà essere compreso tra 1 e 3 ton.
Il muro a massi ciclopici dovrà essere realizzato con elementi di forma parallelepipeda di dimensioni ml 3,00x1,60x0,50-1,00.
I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a piè d'opera lungo il fronte del lavoro; la ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun danno alle sponde. E’ tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde.
Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in condizioni di magra, con livelli d'acqua inferiori a 0,50 m, la berma sarà realizzata entro uno scavo di fondazione di forma prossima a quella trapezia.
I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non oscillanti e in modo che la tenuta della berma nella posizione più lontana dalla sponda sia assicurata da un masso di grosse dimensioni.
Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in uno