Common use of Tirocinio Clause in Contracts

Tirocinio. 1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì una forma di inserimento temporaneo all’interno dell’impresa, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.). 2. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne ed esterne all’impresa, da lui svolte. 3. Il tirocinio si può svolgere anche con apposite Convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro interessati. 4. La durata massima del tirocinio è stabilita dalla Legge, attualmente dall’art. 7 del D.M. 142/1998, così come modificato dall’art. 2 D. L. 76/2013 convertito in L. 99/2013 nonché dall’Accordo tra Governo, Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee Guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013. 5. Al tirocinante, l’impresa ospitante riconoscerà, nel caso di Tirocinio a tempo pieno, un rimborso spese minimo di € 300,00 mensili, salvo diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra impresa ospitante e tirocinante. 6. Le parti si riservano di affidare all’EBILA la promozione di piani formativi standardizzati relativi al percorso formativo del tirocinante.

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Tirocinio. 1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì una forma di inserimento temporaneo all’interno dell’impresaall‟interno dell‟impresa, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento l‟inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.). 2. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL l‟INAIL e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne ed esterne all’impresaall‟impresa, da lui svolte. 3. Il tirocinio si può svolgere anche con apposite Convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro interessati. 4. La durata massima del tirocinio è stabilita dalla Legge, attualmente dall’artdall‟art. 7 del D.M. 142/1998, così come modificato dall’artdall‟art. 2 D. L. 76/2013 convertito in L. 99/2013 nonché dall’Accordo dall‟Accordo tra Governo, Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee Guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013. 5. Al tirocinante, l’impresa l‟impresa ospitante riconoscerà, nel caso di Tirocinio a tempo pieno, un rimborso spese minimo di € 300,00 mensili, salvo diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra impresa ospitante e tirocinante. 6. Le parti si riservano di affidare all’EBILA all‟OBIL la promozione di piani formativi standardizzati relativi al percorso formativo del tirocinante.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tirocinio. 1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì una forma di inserimento temporaneo all’interno dell’impresaall‟interno dell‟impresa, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento l‟inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.). 2. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL l‟INAIL e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne ed esterne all’impresaall‟impresa, da lui svolte. 3. Il tirocinio si può svolgere anche con apposite Convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro interessati. 4. La durata massima del tirocinio è stabilita dalla Legge, attualmente dall’artdall‟art. 7 del D.M. 142/1998, così come modificato dall’artdall‟art. 2 D. L. 76/2013 convertito in L. 99/2013 nonché dall’Accordo dall‟Accordo tra Governo, Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee Guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013. 5. Al tirocinante, l’impresa l‟impresa ospitante riconoscerà, nel caso di Tirocinio a tempo pieno, un rimborso spese minimo di € 300,00 mensili, salvo diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra impresa ospitante e tirocinante. 6. Le parti si riservano di affidare all’EBILA all‟ente bilaterale di riferimento la promozione di piani formativi standardizzati relativi al percorso formativo del tirocinante.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro