Common use of Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa Clause in Contracts

Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro, Capitolato Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro, Capitolato Di Assicurazione All Risks Opere D’arte

Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori Contraente e il Broker la Società assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il La presente contratto polizza si intenderà risolto risolta di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori Contraente e il Brokerla Società, e comunque ogni soggetto connesso al alla presente contratto polizza che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

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Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Incendio, Capitolato Di Assicurazione Infortuni

Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafieLa Società assicuratrice, nonché delega ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al Governo in materia di normativa antimafia”presente contratto (cd filiera), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti in ottemperanza a quanto previsto dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 13 agosto 2010 n. 136 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti s.m.i.. I soggetti di cui al paragrafo precedenteche precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla Legge 136/2010normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, relativamente a mezzo comunicazione scrittaciascuna transazione, il Contraente e/o gli Assicuratori Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competentedell’art. 3, c. 8 della Legge.

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Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.. Nel caso il Dipendente, così come definito, fosse un Dipendente Legale, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Patrimoniale Ente

Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori l’Associato e il Broker la Società assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il La presente contratto polizza si intenderà risolto risolta di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori L’Associato e il Brokerla Società, e comunque ogni soggetto connesso al alla presente contratto polizza che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente l’Associato e/o gli Assicuratori la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

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Samples: old-fondazioneifel.portaletrasparenza.net

Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, ottemperanza all’articolo 3 della Legge n. legge numero 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie13 agosto 2010, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”)la stazione appaltante, il Contraentela Società e, gli Assicuratori e il Broker ove presente, l’intermediario, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Artper la gestione del presente contratto. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in In tutti i casi in cui le transazioni siano finanziarie sono eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari banche o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti italiane Spa, il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia s’intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010finanziaria, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentecompetente per territorio. Il Contraente dichiara di approvare espressamente il contenuto dei seguenti articoli: 2) Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie - 3) Durata del contratto e rescindibilità - 4) Anticipata risoluzione del contratto – recesso in caso di sinistro - 6) Comunicazioni alla Società - 8) Altre assicurazioni - 14) Foro competente - 17) esclusioni - 23) Gestione del sinistro - responsabilità di Legali e periti - 24) Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - arbitrato.

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Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione disposizioni contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione

Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori Contraente e il Broker la Società assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori Contraente e il Brokerla Società, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Infortuni