Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
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Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori Contraente e il Broker la Società assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il La presente contratto polizza si intenderà risolto risolta di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori Contraente e il Brokerla Società, e comunque ogni soggetto connesso al alla presente contratto polizza che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
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Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
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Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafieLa Società assicuratrice, nonché delega ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al Governo in materia di normativa antimafia”presente contratto (cd filiera), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti in ottemperanza a quanto previsto dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 13 agosto 2010 n. 136 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti s.m.i.. I soggetti di cui al paragrafo precedenteche precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla Legge 136/2010normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, relativamente a mezzo comunicazione scrittaciascuna transazione, il Contraente e/o gli Assicuratori Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competentedell’art. 3, c. 8 della Legge.
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Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori l’Associato e il Broker la Società assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il La presente contratto polizza si intenderà risolto risolta di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori L’Associato e il Brokerla Società, e comunque ogni soggetto connesso al alla presente contratto polizza che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente l’Associato e/o gli Assicuratori la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
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Samples: Insurance Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, ottemperanza all’articolo 3 della Legge n. legge numero 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie13 agosto 2010, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”)la stazione appaltante, il Contraentela Società e, gli Assicuratori e il Broker ove presente, l’intermediario, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Artper la gestione del presente contratto. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in In tutti i casi in cui le transazioni siano finanziarie sono eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari banche o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti italiane Spa, il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia s’intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010finanziaria, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentecompetente per territorio. Il Contraente dichiara di approvare espressamente il contenuto dei seguenti articoli: 2) Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie - 3) Durata del contratto e rescindibilità - 4) Anticipata risoluzione del contratto – recesso in caso di sinistro - 6) Comunicazioni alla Società - 8) Altre assicurazioni - 14) Foro competente - 17) esclusioni - 23) Gestione del sinistro - responsabilità di Legali e periti - 24) Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - arbitrato.
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Samples: Legal Protection Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione disposizioni contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
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Samples: Insurance Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a) La Società è tenuta ad assolvere a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge legge n. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi s.m.i.;
b) Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraenteservizi, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, devono manifestare immediatamente qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la volontà piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di avvalersi diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, informandonein base all’art. 1458 c.c., a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del Governo territorialmente competentecontratto.
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Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori Contraente e il Broker la Società assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori Contraente e il Brokerla Società, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
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Samples: Insurance Contract
Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa. In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.. Nel caso il Dipendente, così come definito, fosse un Dipendente Legale, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
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