CASO INVALIDITÀ PERMANENTE Clausole campione

CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la rottura degli stessi, non si procederà al riconoscimento della Invalidità permanente ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa come previsto dal punto K dell’Art. 33. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Resta convenuto che: La Società liquida un'indennità sulla somma assicurata pari: • al 20% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato, per i primi 3 punti di invalidità; • al 30% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il terzo e sino al sesto punto di invalidità; • al 50% del valore di ogni singolo punto di inva...
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Sono indennizzabili le lesioni corporali che producano l’invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall’infortunio L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella Lesioni – allegato” A” della presente Convenzione. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 10.
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Se l’Invalidità permanente si verifica entro due anni dal gior- no dell’Infortunio, la Compagnia:
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Se l’Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Permanente, la Compagnia: La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene equiparata alla perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennizzo viene stabilito mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi non specificati nella tabella di cui al precedente punto a), il grado d’invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla “tabella lesioni” allegato A al Decreto del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive del 16.04.2008 (GU n. 152 del 01.07.2008). Il pagamento dell’indennizzo avverrà in contanti anziché sotto forma di rendita. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 44.
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. In caso di invalidità permanente la Società liquida un indennizzo determinato secondo quanto qui di seguito stabilito:
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Se l’Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Permanente, la Compagnia:
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. L'indennizzo per caso di invalidità permanente è dovuto se la invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro 1 anno dal giorno dell’infortunio.
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. Art.31 Caso poliomielite e meningite cerebrospinale Art.32 Caso di coma
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE. L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’evento causa dell’invalidità stessa si verifica ed è denunciato entro la scadenza della polizza. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti: Per la perdita totale di un arto superiore Per la perdita totale della mano o dell’avambraccio Per la perdita totale di un arto inferiore al di sopra del ginocchio Per la perdita totale di un arto inferiore al di sotto del ginocchio Per la perdita totale di un piede Per la perdita totale del pollice 70% 60% 60% 50% 40% 19% Per la perdita totale dell’indice Per la perdita totale del mignolo Per la perdita totale del medio Per la perdita totale dell’anulare Per la perdita totale di un alluce Per la perdita totale di ogni altro dito del piede Per la sordità completa di un orecchio Per la sordità completa di ambedue gli orecchi Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi Per la perdita totale di un rene Per la perdita totale della milza Per la perdita totale della voce Stenosi nasale bilaterale Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione ei movimenti del capo e del collo Vertebre dorsali 12 dorsale Cinque lombari Frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente 14% 12% 8% 8% 5% 3% 10% 40% 30% 100% 20% 10% 30% 15% 10% 7% 12% 12% 5% La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso, se trattasi di minorazione le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’adozione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L’indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice stabilita nella metà, per la perdita di una falange dell’alluce, nella metà, per la perdita di ogni falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente solo l’asportazione totale. Nei casi di invalidità permanente non specificati nelle suesposta tabella, l’indennità è stabilita tenendo ...