Common use of Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa Clause in Contracts

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.; • Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente; • Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; • Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. La Società è tenuta ditta aggiudicataria, nell’esecuzione della concessione, dovrà impegnarsi ad assolvere adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 dei flussi finanziari; La ditta aggiudicataria è altresì obbligata ad informare l’Azienda USL della Romagna e s.m.i.; • Nel caso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in cui la Societàmerito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010. La ditta aggiudicataria s’impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei rapporti nascenti contratti sottoscritti con i propri eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto interessate alla concessione aggiudicata, un’apposita clausola con la quale ciascuno di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi essi assume l’obbligo di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente; • Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a fornire ogni documentazione atta quanto disposto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a comprovare il rispetto qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara. Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; • Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010in ogni documento fiscale (fatture), qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del nonché in ogni bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzionedeve essere riportato, in base relazione a ciascuna transazione finanziaria legata alla concessione di cui al presente appalto, il codice CIG. In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell’RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all’art. 1458 c.c45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. La Società è tenuta ditta aggiudicataria, nell’esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad assolvere adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità previsti dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati a quest’Azienda USL prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla legge n. 136/2010 loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva, così come previsto dall’art. 24 del presente disciplinare. La ditta aggiudicataria è altresì obbligata ad informare l’Azienda USL della Romagna e s.m.i.; • Nel caso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in cui la Societàmerito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010. La ditta aggiudicataria s’impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei rapporti nascenti contratti sottoscritti con i propri eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto interessate alla fornitura aggiudicata, un’apposita clausola con la quale ciascuno di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi essi assume l’obbligo di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente; • Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a fornire ogni documentazione atta quanto disposto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a comprovare il rispetto qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara. Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; • Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010in ogni documento fiscale (fatture), qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del nonché in ogni bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzionedeve essere riportato, in base relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il codice CIG. In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell’RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all’art. 1458 c.c45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

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