Trasferimento dell’amministrazione Clausole campione

Trasferimento dell’amministrazione. L’amministrazione dei comparti, in particolare la tenuta della contabilità, il calcolo dei valori netti d’inventario, le detrazioni fiscali, la gestione dei sistemi informatici e l’allestimento di rapporti vengono delegati a Northern Trust Global SE, Leudelange, Lussemburgo, succursale di Basilea, Grosspeter Tower, Grosspeteranlage, 4052 Basilea, Sviz- zera. I dettagli dell’esecuzione di questi compiti sono disciplinati in un contratto stipulato tra le parti. Tutti gli altri compiti della direzione del fondo nonché il controllo delle altre mansioni delegate sono svolti in Svizzera.
Trasferimento dell’amministrazione. La società di gestione può trasferire l’amministrazione del fondo d’investimento, tra l’altro con l’autorizzazione della FMA, a un’altra società di gestione. Il trasferimento dell’amministrazione è soggetto a pubblicazione e ha effetto dal giorno indicato nella pubblicazione, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dalla pubblicazione stessa. La pubblicazione può essere omessa se il trasferimento dell’amministrazione a un’altra società di gestione viene comunicato a tutti i possessori di quote con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al trasferimento dell’amministrazione (§ 133 InvFG). I possessori di quote possono restituire le loro quote del fondo d’investimento dietro pagamento del prezzo di riscatto per tutta la durata del termine di volta in volta indicato. Il diritto della società di gestione di amministrare un fondo d’investimento decade con il venir meno della concessione per l’attività d’investimento (§ 1 comma 1 punto 13 BWG in combinazione con § 6 comma 2 InvFG) o dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2009/65/CE, oppure con la delibera della società di gestione in merito al proprio scioglimento o con il ritiro dell’autorizzazione per la società di gestione da parte della FMA, ai sensi del § 50 comma 7 InvFG, in merito all’emissione di ulteriori parti del fondo d’investimento in questione. Qualora venga meno il diritto della società di gestione di amministrare il fondo d’investimento (a seguito di una disdetta dell’amministrazione o per altro motivo), l’amministrazione passa alla banca depositaria. In caso di disdetta dell’amministrazione ai sensi del punto a) i), la banca depositaria può trasferire l’amministrazione del fondo d’investimento con l’autorizzazione della FMA, entro sei mesi dalla cessazione dell’amministrazione da parte della società di gestione originaria, a una nuova società di gestione. La FMA deve concedere la propria autorizzazione soltanto se gli interessi dei possessori di quote sono sufficientemente tutelati. Qualora la società depositaria non trasferisca l’amministrazione del fondo d’investimento a un’altra società di gestione entro sei mesi, deve avviarne la liquidazione. Con l’inizio della liquidazione, al posto del diritto dei possessori di quote alla gestione subentra il diritto alla regolare liquidazione e al posto del diritto al rimborso in ogni momento del valore della quota subentra il diritto al pagamento del ricavato della liquidazione al termine della stessa. Il pagamento delle parti non è c...