TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA Clausole campione

TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA. Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio, risultasse affetto da una patologia che per caratteristiche obiettive venisse ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato ed i medici di cui sopra, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato d’intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il suo trasferimento in un Centro Ospedaliero adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà: – ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato; – ad organizzare il trasporto dell'Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. – le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell’ambito dell’Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza; – le infermità o le lesioni che non sono curabili nell’ambito dell’Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell’Organizzazione Ospedaliera.
TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA. Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio e/o malattia, risultasse affetto da una patologia che per caratteristiche obiettive venisse ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato ed i medici di cui sopra, previa analisi del quadro clinico dell’Assicurato d’intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell’Assicurato in un Centro Ospedaliero adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà: – ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato; – ad organizzare il trasporto dell’Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi. La prestazione verrà fornita per l’improvvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, giusta certificazione del Direttore Sanitario della struttura interessata e con la decorrenza di seguito indicata: – per gli infortuni, dalle ore 24 del giorno in cui ha effetto l’assicurazione; – per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione; – per l’aborto e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data; – per il parto, dal 300° giorno successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione.
TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA. Qualora l’Assicurato, a seguito di Malattia e/o Infortunio, risulti affetto da una patologia che per caratteristi- che obiettive viene ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nell’ambito dell’organiz- zazione ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato per l’improvvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, ed i medici di cui sopra, previa analisi del quadro clinico dell’Assicurato d’intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell’Assicurato in un cen- tro ospedaliero adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà:
TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA. Sono escluse dalla prestazione: • le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell’ambito dell’Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza; • le infermità o le lesioni che non sono curabili nell’ambito dell’Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell’Organizzazione Ospedaliera; La prestazione, non opera inoltre nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.
TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA. Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, risulti affetto da una patologia che per caratte- ristiche obiettive viene ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nel- l’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato per l’im- provvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, ed i medici di cui sopra, previa analisi del quadro clinico dell’As- sicurato d’intesa con il medico curante, riscon- trino giustificati motivi per il trasferimento dell’Assicurato in un centro ospedaliero ade- guato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà: - ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospe- xxxxxxx ritenuto più attrezzato per la patolo- gia dell’Assicurato; - ad organizzare il trasporto dell’Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi. La prestazione viene fornita, giusta certifi- cazione del Direttore Sanitario della strut- tura interessata: - dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della garanzia per trasferimenti resi neces- sari da infortunio. Sono escluse dalla prestazione: - le infermità o lesioni che, a giudizio dei medi- ci della Struttura Organizzativa, possono esse- re curate nell’ambito dell’Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza; - le infermità o le lesioni che non sono cura- bili nell’ambito dell’Organizzazione Ospe- daliera della Regione di Residenza per defi- cienze strutturali e/o organizzative dell’Or- ganizzazione Ospedaliera; - tutti i casi in cui il trasporto implichi viola- zione di norme sanitarie.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: