Assistenza domiciliare integrata (ADI) Clausole campione

Assistenza domiciliare integrata (ADI) a. Il MMG è il punto fermo di qualsiasi forma di assistenza domiciliare integrata che si voglia attivare, per qualsiasi Azienda, con qualsiasi attore e per qualsiasi categoria di pazienti. b. Al MMG saranno corrisposte € 20,00 ad accesso. c. Per il primo accesso del MMG nell’ambito della definizione del piano di trattamento individualizzato (PIT) da parte dell’UV saranno corrisposte € 55,00. d. Ad integrazione delle suddette prestazioni, per ciascuna trasfusione di sangue intero o di suoi derivati eseguita in regime di ADI, al Medico di Medicina Generale è corrisposto un compenso di € 37,50; lo stesso compenso spetta al Medico di Continuità Assistenziale qualora si renda necessaria la trasfusione durante il servizio stesso.
Assistenza domiciliare integrata (ADI). (Puoi richiedere questa Prestazione tramite piattaforma MyClinic con il tasto richiedi assistenza o telefonicamente) La modalità per l’accesso ed erogazione della Prestazione, accertata la necessità della stessa, sono definite dal Care Manager che provvede, insieme al servizio medico della Struttura Organizzativa, ad attivare quanto necessario.
Assistenza domiciliare integrata (ADI). L’ assistenza domiciliare integrata, come previsto dall’allegato “H” dell’A.C.N. 29 luglio 2009, viene concordata dal medico di assi- stenza primaria, in corso di prima valutazione, con il responsabile dell’U.V.M. del distretto di appartenenza, di norma, al domicilio del paziente. Gli accessi del medico di assistenza primaria, concordati con l’U.V.M., saranno riportati nella cartella clinica domiciliare. Xxxxx restando la possibilità di segnalazione al responsabile delle attività distrettuali da parte dell’interessato, dei familiari, del responsabile del reparto ospedaliero al momento delle dimissioni etc., l’attivazione dell’A.D.I. avviene esclusivamente con il consenso del medico di assistenza primaria. Entro 48 ore dalla segnalazione ricevuta l’U.V.M., di cui fa parte il medico di assistenza primaria, attiva tutte le procedure previste per iniziare l’intervento integrato, dopo aver ricevuto il consenso del malato o dei suoi familiari. Il numero massimo di accessi del medico di assistenza primaria per il servizio A.D.I. è pari a 70/assistito/anno. Le prestazioni aggiuntive erogate in regime di A.D.I., previste all’allegato “D” dell’A.C.N. 29 luglio 2009 sono retribuite in aggiunta al compenso previsto per l’accesso.
Assistenza domiciliare integrata (ADI). Ospedalizzazione domiciliare
Assistenza domiciliare integrata (ADI). La Struttura Organizzativa su valutazione del Care Manager, organizza e gestisce il ricovero per te e/o per un tuo familiare anziano in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico per un massimo di 30 giorni continuativi e non frazionabili. Inoltre organizza presso la vostra abitazione, avvalendosi di personale qualificato, prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti, pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, collaborazione di Operatori Socio Sanitari e/o socioassistenziali. ✓ Garanzia Indennitaria da Intervento chirurgico Se in conseguenza di un infortunio o di una malattia vieni ricoverato in Istituto di Cura per essere sottoposto ad un Intervento chirurgico o ad una indagine diagnostica, Europ Assistance ti paga un indennizzo fisso e definito in anticipo, in base alla versione da te scelta (Small o Large), che dipende dalla gravità dell’intervento chirurgico (classe di appartenenza) o dall’indagine diagnostica a cui sei stato sottoposto. L’indennizzo ti viene dato sia che l’intervento chirurgico sia avvenuto durante un ricovero, sia in Day Hospital che in regime ambulatoriale. Per sapere l’esatto importo che riceverai, in base all’intervento a cui vieni sottoposto devi consultare l’“Elenco dettagliato degli interventi chirurgici e loro classe di appartenenza”, nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione. • Rimborso Spese mediche (opzionale)
Assistenza domiciliare integrata (ADI). Il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire a persone anziane, minori e disabili, al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso organico di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. La caratteristica del servizio è l’unitarietà dell’intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative, fornite dalla ASL, e prestazioni socio-assistenziali, in forma integrata e secondo precisi piani individuali programmati, predisposti dal Servizio Sociale, di concerto con l’ASL. Le prestazioni di assistenza domiciliare integrata sono prestazioni di tipo socio-assistenziale e sanitario che si articolano per aree di bisogno, con riferimento a persone affette da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali, e sono quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla mobilità personale, quelle infermieristiche e quelle riabilitative e riattivanti, da effettuarsi sotto il controllo del personale medico. L’accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso la Porta Unica di Accesso così come predisposto con apposito regolamento. Il costo delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata trova copertura nella compartecipazione, in misura non inferiore al 50%, a carico del servizio sanitario regionale, mediante apporto del personale necessario fornito dalla ASL competente. Le modalità di gestione prescelte devono assicurare la massima unitarietà delle prestazioni a beneficio dell’utente. Le prestazioni sono garantite da figure professionali di assistenza alla persona, infermieri, terapisti della riabilitazione, personale medico con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno. È altresì prevista la presenza programmata dell’assistente sociale e dello psicologo in relazione al progetto personalizzato. Il servizio di assistenza domiciliare integrata deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini. È prevista la compartecipazione degli utenti ai costi del servizio per quanto attiene le prestazioni socio-assistenziali. Per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda progetto inserita nella II parte del Piano Sociale di Zona.
Assistenza domiciliare integrata (ADI). Si rimanda all’art. 22 Per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda progetto inserita nella II parte del Piano Sociale di Zona.

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  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • ASSISTENZA INFERMIERISTICA Qualora il paziente a seguito di malattia o infortunio necessita dell'assistenza domiciliare d’infermieri generici e/o specializzati a domicilio, la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed all’invio del personale tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 1.000,00.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • Normativa di riferimento Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di esecuzione contrattuale. Ad ogni buon fine si fa presente che ogni fonte normativa o fonte di norme tecniche citata nel presente Capitolato Tecnico e negli altri documenti deve essere intesa espressa nella forma “e successive modifiche ed integrazioni”. Ad esclusivo titolo semplificativo, è fatto obbligo al Fornitore Aggiudicatario di rispettare le fonti normative e tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza sui luoghi confinanti, igiene, prevenzione incendi, rispetto dell’ambiente e antinquinamento. Il Fornitore è tenuto altresì all’osservanza di quanto prescritto: • Nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante, per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa; • Nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante la durata contrattuale; • Nelle prescrizioni e norme emanate dall’U.N.I., EN, ISO, I.S.P.E.S.L., INAIL, C.T.I., U.N.E.L., CEI, VVF, ecc. • Nella Legge n. 10 del 09.01.91 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 81 del 09.04.08 e ss.mm.ii.; • Nella Legge n. 186 del 01.03.68; • Nel Decreto Ministeriale Sviluppo economico n. 37 del 22.01.08; • Nella Legge n. 46 del 05.03.90 per la parte ancora in vigore; • Nel D. Lgs. n. 267 del 18.08.00 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 115 del 2008 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 192 del 2005 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 311 del 2006 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. n. 412 del 1993 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. 74 del 2013 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. 59/09; • Nel D. Lgs. n. 102/2014; • Nel D. Lgs. n. 86 del 2016; • Nel Manuale Qualità e Catalogo Servizi del Fornitore compilato conformemente alle Norme UNI- EN Serie ISO 9000. La sottoscrizione del Contratto derivante dall’aggiudicazione della presente procedura di gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e della loro incondizionata accettazione.

  • Norme di riferimento Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.

  • Base giuridica e natura del conferimento Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

  • Previdenza integrativa Si conviene di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile, in misura da stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo e da versare a carico dell’azienda al Fondo Priamo. Per i lavoratori iscritti a Priamo alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione in essere. Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a Priamo, tale contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende.

  • Assistenza stradale facendo fede i tempari ufficiali della casa co- struttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un mezzo sostitutivo che abbia massa comples- siva a pieno carico non superiore a 35 x.xx le cui caratteristiche siano equivalenti a quelle del Vei- colo assicurato e comunque idoneo al trasporto di cose/persone, in relazione alle disponibilità del centro di noleggio. Tale mezzo, adibito ad uso privato, senza autista, con percorrenza illi- mitata, sarà fornito per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi per Xxxxxxxx. Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicu- rato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida. Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicura- zioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cau- zionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato diretta- mente dall’Assicurato. La Prestazione non è operante per: • immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costrut- trice; • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumu- labili con quelli relativi al danno da riparare. Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio di- sponibile ad erogare il servizio.

  • Assistenza e manutenzione Il servizio di manutenzione consiste nell’erogare assistenza on-site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un periodo di 36 (trentasei) mesi (in questo caso il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi), ovvero, a fronte di ordinativo che preveda l’adesione all’opzione di estensione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un periodo complessivo di 60 (sessanta) mesi. Gli interventi di manutenzione dovranno essere richiesti dall’Amministrazione al Fornitore mediante il “Call Center”. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware (sia nella configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali) dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il servizio non comprende manutenzione sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l’apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di sostituzione dell’apparecchiatura, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dall’apparecchiatura guasta a quella in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro. In caso di sostituzione di componenti dell’apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata. Il Fornitore è obbligato a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento. Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il serial number, il “Codice identificativo Consip”, il numero di ticket, la data e l’ora di apertura della chiamata, il numero dell’intervento, la data e l’ora dell’intervento, la data e l’ora dell’avvenuto ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura (o del termine intervento).