Formazione e piano formativo individuale Clausole campione

Formazione e piano formativo individuale. Il c. 3 dell’art. 50 del D.Lgs. n. 276/2003 afferma che: “Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione é rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative, in assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato, di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative”. In sostanza, considerando la formazione quale elemento indispensabile per il contratto di apprendistato; per poter instaurare un rapporto di apprendistato di alta formazione è necessario che le Regioni, a seguito di intese e accordi con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative, legiferino la materia ovvero, in assenza, che il datore di lavoro sigli apposite convenzioni con le università e le altre istituzioni formative. Relativamente alla regolamentazione regionale, il Ministero del lavoro ha avuto modo di chiarire che: a) la disciplina in materia di apprendistato di alta formazione può essere definita anche mediante un semplice accordo o convenzione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, ovvero con le università o altre istituzioni formative, non essendo indispensabile un intervento normativo regionale (Min. lav., circ. n. 40 del 14 ottobre 2004); b) solo in presenza delle predette intese (accordo o convenzione) il datore di lavoro potrà assumere con contratto di apprendistato di alta formazione. Le Regioni che hanno legiferato ovvero sottoscritto accordi in materia di apprendistato
Formazione e piano formativo individuale. La formazione dell’apprendista di primo livello è composta da un monte ore annuale di formazione interna, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, e da un monte ore annuale di formazione esterna, svolta sotto la responsabilità dell’istituzione formativa coinvolta. I limiti delle due tipologie di formazione, suddivisi per percorso di studi, sono indicati all’interno delle vigenti regolamentazioni regionali e delle province autonome, in assenze di queste, nel D.I. del 12 ottobre 2015. È comunque fatta salva una diversa disciplina a livello regionale o nelle province autonome. Il Piano Formativo Individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, e sottoscritto dall’apprendista, dal legale rappresentante dell’Istituzione formativa, dal datore di lavoro e contenente i nominativi del tutor formativo e del tutor aziendale, stabilisce il contenuto e la durata della formazione del percorso d’apprendistato duale. Per quanto riguarda i contenuti della formazione formale interna presso il datore di lavoro, si specifica che le Parti intendono dare supporto ai datori di lavoro e agli apprendisti e si impegnano a inserire, sul sito di EBIPRO (xxx.xxxxxx.xx) i profili formativi dai quali scegliere le competenze ritenute coerenti ed utili per lo svolgimento del percorso formativo dell’apprendista.
Formazione e piano formativo individuale. La formazione dell’apprendista di alta formazione e ricerca è composta da un monte ore di formazione interna, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, e da un monte ore di formazione esterna, svolta sotto la responsabilità dell’istituzione formativa o ente di ricerca. I limiti delle due tipologie di formazione, suddivisi per percorso di studi o attività di ricerca, sono indicati all’interno dei protocolli o accordi firmati ai sensi del D.I. del 15 ottobre 2015. È comunque fatta salva una diversa disciplina a livello regionale o nelle province autonome. Il Piano Formativo Individuale, redatto dall’istituzione formativa o ente di ricerca con il coinvolgimento del datore di lavoro, e sottoscritto dall’apprendista, dal legale rappresentante dell’Istituzione formativa, dal datore di lavoro e contenente i nominativi del tutor formativo e del tutor aziendale, stabilisce il contenuto e la durata della formazione del percorso d’apprendistato.

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