IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo di cui al Testo Unico Dlg n. 167 del 14/9/2011 , come modificato dalla L.92 del 28 giugno 2012 che individuano nell’apprendistato in canale privilegiato di accesso dei giovani al mercato del lavoro, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, in un quadro che consenta di pro- muovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva, anche in consi- derazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esi- genze della clientela. Quanto sopra considerato altresì che le caratteristiche strutturali delle attività di servizi integrati e l’evoluzione della domanda unite alle fluttuazioni tipiche dell’attività, rendono necessaria una sempre maggior efficienza volta a rispon- dere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Il contratto di apprendistato è contratto a tempo indeterminato, eccezion fatta per attività prestate in cicli stagionali , previa previsione da CCNL. Datore di lavoro e apprendista non possono recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato mo- tivo. a tempo indeterminato. Le tipologie di contratto di apprendistato sono.
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca;
d) apprendistato per qualificare o riqualificare professionalmente I lavoratori in mobilità. Nel presente CCNL viene disciplinato in maniera specifica il contratto di ap- prendistato professionalizzante o di mestiere.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. ➢ è stipulato in forma scritta ai fini della prova. ➢ contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. 2.1 Le origini e le fonti del contratto di apprendistato
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO di Xxxxxxx Xxxxxxx
1. Introduzione. Nozioni generali e iter storico 1303
1.1. Il contratto di apprendistato nella disciplina previgente e 1307
2. dopo la riforma Biagi 1310
2.1. Espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione 1310
2.2. Professionalizzante 1312
2.3. Acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione 1312
3. Le modifiche del d.l. n. 112/2008 e succ. mod 1313
3.1. La circolare 27/2008 1314
4. I vantaggi per il datore di lavoro 1315
5. L inadempimento agli obblighi formativi 1316
6. Le ultime novità legislative in tema di apprendistato: dal TU del 2011 al Jobs Xxx 0000 1319
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione di giovani, articolato nelle seguenti tipologie:
A) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; B) apprendistato professionalizzante; C) apprendistato di alta formazione e di ricerca.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Poiché la regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il ministero del Welfare e dell’istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori del lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si conviene di rinviare la disciplina contrattuale del predetto istituto successivamente all’emanazione della suddetta regolamentazione. Le parti si incontreranno non appena la Provincia autonoma di Trento avrà regolamentato il contratto di apprendistato, al fine di poterne dare piena operatività. Nelle more, i contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 23 ottobre 2003 ed anche successivamente a tale data in base a progetti approvati entro tale data, esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina del previgente CCNL Anffas in materia di contratti di formazione e lavoro, che qui di seguito si riporta: Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive della Associazione e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Poiché la regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il ministero del Welfare e dell’istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori del lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si conviene di rinviare la disciplina contrattuale del predetto istituto successivamente all’emanazione della suddetta regolamentazione. Nelle more, i contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 23 ottobre 2003 ed anche successivamente a tale data in base a progetti approvati entro tale data, esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina del previgente CCNL Anffas in materia di contratti di formazione e lavoro, che qui di seguito si riporta: “CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della legge 19.12.1984 n. 863 e della legge 29.12.1990 n. 407 e della legge 19.7.1994 n. 451, dell’art. 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196. Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive della Associazione e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. L’apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbli- gato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda. Esistono tre tipologie di apprendistato.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Poiché la regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il ministero del Welfare e dell’istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori del lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si conviene di rinviare la disciplina contrattuale del predetto istituto successivamente all’emanazione della suddetta regolamentazione. Nelle more, i contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 23 ottobre 2003 ed anche successivamente a tale data in base a progetti approvati entro tale data, esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina del previgente CCNL Anffas in materia di contratti di formazione e lavoro, che qui di seguito si riporta:
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Normativa Precedente. La figura dell’ap- numero 4 - sabato 31 gennaio 2004 La formazione professionale dell’ap- prendista. L’apprendista, come detto, do- veva ricevere un insegnamento teorico- pratico tale da poter conseguire una quali- fica. In particolare, l’insegnamento prati- co aveva il fine di far acquisire all’ap- prendista la richiesta abilità nel lavoro al quale doveva essere avviato, mentre l’in- segnamento teorico era finalizzato all’ap- prendimento di nozioni teoriche, indi- spensabili all’acquisizione di una piena capacità professionale. Le modalità di tali insegnamenti erano le seguenti: l’inse- gnamento pratico veniva effettuato du- rante la prestazione di lavoro, mentre l’insegnamento teorico veniva effettuato in appositi corsi formativi esterni all’a- zienda. Al termine dell’addestramento pratico e dell’insegnamento complemen- tare (fissato dai contratti collettivi e co- munque per legge non superiore ai 5 anni), il datore di lavoro attribuiva all’ap- prendista la qualifica professionale, pre- via effettuazione di prova di idoneità al- l’esercizio del mestiere che aveva forma- to oggetto dell’apprendistato. La cessazione del rapporto. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro allo scadere del termine previsto dal contratto di appren- distato non avesse comunicato formale disdetta all’apprendista, questo veniva confermato in servizio con la qualifica ot- tenuta in base alla prova di idoneità e il periodo di apprendistato era considerato utile, ad ogni effetto contrattuale, ai fini dell’anzianità di servizio. Xxxxxxxx risulta- va l’applicabilità nel corso del rapporto di apprendistato dei principi generali in tema di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo (la questione relativa all’applicazione all’apprendistato dei principi sanciti dalla legge 604/66 è stata risolta positivamente dalla Corte costitu- zionale con sentenza 169/73).