IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. L’istituto contrattuale si articola in tre tipologie: - apprendistato di I livello: ovvero il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a conseguire la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. - apprendistato di II livello o apprendistato professionalizzante: il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; - apprendistato di III livello: il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a conseguire un titolo d’istruzione superiore/universitaria (diplomi ITS, titoli universitari o dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica), nonché finalizzato ad attività di ricerca o per l’effettuazione del praticantato ai fini dell’abilitazione professionale. Gli apprendistati di primo e terzo livello sono finalizzati a conseguire un titolo di studio tramite un percorso di formazione “duale” che si snoda tra l’attività formativa svolta presso l’istituzione formativa (cd. formazione esterna) e quella svolta presso l’impresa (cd. formazione interna); nel contratto di secondo livello si prevede il conseguimento di una qualificazione professionale tramite una formazione svolta in impresa, sganciata dal conseguimento di qualifiche e titoli di studio. La peculiarità, dunque, dell’apprendistato duale (cd. I e III livello) è data dalla finalità formativa, nonché dal riconoscimento di un ruolo educativo all’impresa che si impegna a trasmettere all’apprendista competenze pratiche e conoscenze tecnico-professionali complementari a quelle già acquisite in ambito formativo, operando in stretto raccordo con l’istituzione formativa di riferimento. Questo documento tratta dell’apprendistato per l’acquisizione della qualifica e del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello), come disciplinato dal Decreto legislativo n.81/2015 e dal D.M. 12 ottobre 2015.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo di cui al Testo Unico Dlg n. 167 del 14/9/2011 , come modificato dalla L.92 del 28 giugno 2012 che individuano nell’apprendistato in canale privilegiato di accesso dei giovani al mercato del lavoro, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, in un quadro che consenta di pro- muovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva, anche in consi- derazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esi- genze della clientela. Quanto sopra considerato altresì che le caratteristiche strutturali delle attività di servizi integrati e l’evoluzione della domanda unite alle fluttuazioni tipiche dell’attività, rendono necessaria una sempre maggior efficienza volta a rispon- dere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Il contratto di apprendistato è contratto a tempo indeterminato, eccezion fatta per attività prestate in cicli stagionali , previa previsione da CCNL. Datore di lavoro e apprendista non possono recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato mo- tivo. a tempo indeterminato. Le tipologie di contratto di apprendistato sono.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. 2.1) Le origini e le fonti del contratto di apprendistato
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. ⮚è stipulato in forma scritta ai fini della prova. ⮚contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO di Xxxxxxx Xxxxxxx
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Poiché la regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il ministero del Welfare e dell’istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori del lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si conviene di rinviare la disciplina contrattuale del predetto istituto successivamente all’emanazione della suddetta regolamentazione. Nelle more, i contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 23 ottobre 2003 ed anche successivamente a tale data in base a progetti approvati entro tale data, esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina del previgente CCNL Anffas in materia di contratti di formazione e lavoro, che qui di seguito si riporta:
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione di giovani, articolato nelle seguenti tipologie: A) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; B) apprendistato professionalizzante; C) apprendistato di alta formazione e di ricerca.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. ➢ è stipulato in forma scritta ai fini della prova. ➢ contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Per le regioni che hanno definito un sistema di alternanza scuola - lavoro per attiv. stag.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Poiché la regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il ministero del Welfare e dell’istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori del lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si conviene di rinviare la disciplina contrattuale del predetto istituto successivamente all’emanazione della suddetta regolamentazione. Le parti si incontreranno non appena la Provincia autonoma di Trento avrà regolamentato il contratto di apprendistato, al fine di poterne dare piena operatività. Nelle more, i contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 23 ottobre 2003 ed anche successivamente a tale data in base a progetti approvati entro tale data, esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina del previgente CCNL Anffas in materia di contratti di formazione e lavoro, che qui di seguito si riporta: Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive della Associazione e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. L’apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbli- gato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda. Esistono tre tipologie di apprendistato.