Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 4 delle “Condizioni Generali”, l’Assicurazione opera anche nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio – previa comunicazione scritta all’Impresa e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
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Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all’artal- l’Art. 4 delle “Condizioni Generali”, l’Assicurazione opera vale anche nella nuova ubicazione – - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio – - previa comunicazione co- municazione scritta all’Impresa alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
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Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all’artal- l’art. 4 delle “Condizioni Generali”, l’Assicurazione opera vale anche nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio rischio – previa comunicazione co- municazione scritta all’Impresa alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazionevecchia.
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Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all’art. all’aricolo 4 delle “Condizioni Generali”, l’Assicurazione opera vale anche nella nuova ubicazione – - fermo il disposto dell’artdel- l’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio – - previa comunicazione scritta all’Impresa alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, dopodiché l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
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Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all’art. al- l’articolo 4 delle “Condizioni Generali”Generali delle Condizioni di Assicurazione, l’Assicurazione opera vale anche nella nuova ubicazione – ubica- zione - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio – - previa comunicazione scritta all’Impresa alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivosuc- cessivo; scaduto tale termine, l’Assicurazione cessa nei confronti con- fronti della vecchia ubicazione.
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Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 4 delle “Condizioni Generali”, l’Assicurazione opera vale anche nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio – previa comunicazione scritta all’Impresa alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
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