Inondazione e alluvione. Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Inondazione e alluvione. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) esclusivamente da Inondazione e Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi danni:
Inondazione e alluvione. La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato per effetto di inondazione e alluvione. I fenomeni di inondazione, alluvione verificatisi nelle 168 ore successive al primo evento sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
Inondazione e alluvione. (La garanzia opera solo se acquistata e indicata in polizza la relativa somma assicurata) I fenomeni di inondazione e alluvione verificatisi nelle 168 ore successive al primo evento sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
Inondazione e alluvione. Inondazione e alluvione Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Inondazione e alluvione. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” esclusivamente da inondazione e alluvione. Questa garanzia è prestata a valora totale e prevede il limite di indennizzo e lo scoperto indicati in polizza.
Inondazione e alluvione. Sono esclusi i danni: - causati da allagamenti, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sulle “cose assicurate”; - derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche; - derivanti da atti di terrorismo; - da franamento, cedimento o smottamento del terreno; - alle cose all’aperto; - alle serre e al loro contenuto; - alle scorte e prodotti posti ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo; - a fiori, alberi, piante, coltivazioni e impianti coltivi in genere; - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “cose assicurate”. Allagamento Sono esclusi i danni: - causati da fuoriuscita d’acqua, compreso quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze; - causati da mareggiate, maree, maremoti e penetrazione di acqua marina; - avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; - causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; - causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia; - di franamento, cedimento o smottamento del terreno; - alle cose all’aperto; - alle serre e al loro contenuto; - alle scorte e prodotti posti ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo; - a fiori, alberi, piante, coltivazioni e impianti coltivi in genere.
Inondazione e alluvione. L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “cose assicurate” per effetto di inondazione e alluvione. L’attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia. Allagamento L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “cose assicurate” per effetto di allagamento all’interno dei fabbricati a seguito di: 1) formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua; 2) fuoriuscita d’acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. L’attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia.
Inondazione e alluvione. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” esclusivamente nella forma di assicurazione a valore totale per effetto di inondazione e alluvione. Questa garanzia è prestata a valora totale e prevede il limite di indennizzo e lo scoperto indicati in polizza. Allagamento La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” da allagamento verificatosi all’interno dei fabbricati. Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede il limite di indennizzo e lo scoperto indicati in polizza.
Inondazione e alluvione. A parziale deroga della lettera d) dell’articolo 2 – Xxxxx esclusi dall’assicurazione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate da fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini compresi quelli artificiali, anche se provocata da terremoto. L’assicurazione non comprende i danni: • causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx, umidità, stillicidio, trasudamento; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sulle cose assicurate; • dovuti ad atti di terrorismo; • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets; • a enti mobili all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione. In ogni caso, la Compagnia, verificata l’indennizzabilità del sinistro, liquiderà lo stesso applicando una franchigia assoluta pari al 10% della Somma assicurata (sia sul Fabbricato che sul Contenuto), con un minimo di euro 5.000,00. In nessun caso la Compagnia pagherà, per sinistro ed anno assicurativo, un indennizzo superiore al 70% della somma assicurata.