Allagamento Clausole campione

Allagamento. L’accumulo di acqua che crea danni ai Beni Assicurati dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
Allagamento. Afflusso di acqua piovana e quanto da essa trasportato in un luogo normalmente asciutto.
Allagamento. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) da Allagamento verificatosi all’interno dei Fabbricati. Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capito “Cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni: a) causati da Inondazione e Alluvione; b) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina; c) causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; d) causati da Xxxx, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia; e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione o dell’Alluvione sulle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4); f) da franamento, colata di fango, cedimento o smottamento del terreno; g) alle Cose all’aperto; h) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine; i) da rottura di contenitori; j) a Fabbricati aventi caratteristiche difformi da quanto indicato in Polizza (presenza o meno di piani interrati), nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute; k) alle Merci poste ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possano essere appoggiate su pallets o su altre strutture di appoggio. Sono comunque esclusi i danni indennizzabili ai sensi del punto 2.7.13 “Danni da acqua” e 2.7.14 “Spese di ricerca, riparazione e ripristino”. Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede il Limite di indennizzo e lo Scoperto indicati in Polizza.
Allagamento. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 20), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate a seguito Allagamento.
Allagamento. In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può essere fonte di rischio elettrico, occorre:  intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di emergenza;  fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di emergenza;  accertarsi che non siano presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti. In tale eventualità, dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze.
Allagamento. La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, da qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni, alluvioni, acqua condotta, colaggio da impianti automatici di estinzione, che si è verificato all’interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate. La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 2.3 lett. c) Esclusioni comuni alla sezione Incendio ed altri eventi. Sono compresi i danni causati da intasamento di gronde e pluviali a seguito di grandine, neve o precipitazioni di carattere eccezionale. - causati da fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato e dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini; - causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina; - avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti causate dal vento o dalla grandine; - causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, purché conseguenti all’evento - da franamento, cedimento o smottamento del terreno; - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
Allagamento. ASSICURAZIONE FABBRICATI L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato prodotti da allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di: 1) formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, causati da eventi atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale; 2) fuoriuscita d’acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. D A N N I A C Q U A C O N D O T T A L'Impresa non indennizza i danni: a) causati da fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non , poste nelle vicinanze. b) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina; c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; d) causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; e) causati da gelo, occlusioni, intasamento di gronde e pluviali, umidità, stillicidio trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia; f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; g) subiti da impianti e macchinari in genere.
Allagamento. In caso di allagamento di locali seminterrati a causa esclusivamente del riflusso entro la fogna privata di acque pro- venienti da quella comunale, riflusso dovuto unicamente alla mancata e doverosa predisposizione dei dispositivi antiri- gurgito, si deve ritenere che responsabile dei danni sia il condominio, ove lo stesso non abbia adottato le prescritte val- vole antirigurgito, e non il Comune proprietario della fognatura (v. App. Roma, 15 febbraio 1988, n. 477, in Arch. loc. e cond. 1989, 498). Per ulteriori riferimenti, v. danni.
Allagamento. La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da allagamento verificatosi all’in- terno del Fabbricato a seguito di:
Allagamento. La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua. L’assicurazione non comprende i danni: • causati da fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini compresi quelli artificiali; • causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina; • avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; • causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla garanzia; • da franamento, cedimento o smottamento del terreno; • causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, traboccamento o rigurgito di fognature; • causati da fuoriuscita d’acqua di impianti, impianti di spegnimento, vasche, serbatoi e simili; • alle cose poste in locali interrati e seminterrati; • alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets. L’assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate previa applicazione di una franchigia di euro 2.500,00 per ciascun sinistro.