Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha avuto avviso, salve le disposizione dell'art. 5 se il trasloco comporta aggravamento di rischio.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato l'Assicurato, deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 24.00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle alle ore 24 24.00 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha avuto avvisoricevuto l'avviso, salve le disposizione dell'art. 5 disposizioni della clausola "Aggravamento del rischio" se il trasloco comporta aggravamento di del rischio.
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Samples: Insurance Policy
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne dar- ne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione inadempimento, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo successi- vo a quello in cui la Società ha avuto avvisoricevuto l’avviso, salve le disposizione dell'artsalvo il disposto dell’Art. 5 delle “Norme che regolano l’assicurazione in genera- le”, se il trasloco comporta aggravamento di del rischio.
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